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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 81/1981

ECLI:IT:COST:1981:81
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso del procedimento civile istituito da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] avanti al Giudice conciliatore di Catania per ottenere il rilascio di un immobile locato ad uso diverso dall'abitazione che egli intendeva usare per ampliare la propria attività di fabbricante di reti, la convenuta eccepiva l'illegittimità costituzionale degli articoli 29 e 73 legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento ai quali l'attore aveva fondato la domanda di rilascio.

Secondo la convenuta le norme impugnate dovrebbero ritenersi in contrasto con il principio di eguaglianza in quanto istituirebbero una disparità di trattamento a svantaggio dei conduttori di immobili urbani adibiti ad uso diverso dall'abitazione ed a favore dei conduttori di immobili adibiti ad uso abitativo, senza che di ciò possa rinvenirsi una ragionevole giustificazione. [OSCURATO:PERSONA] conciliatore, con ordinanza emessa il 18 giugno 1979 si è limitato a dare atto della eccezione suddetta trascrivendo puramente e semplicemente le norme censurate ed il precetto costituzionale invocato.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 353 del 29 dicembre 1979.

In questa sede si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha ritualmente depositato le proprie deduzioni.

L'Avvocatura eccepisce preliminarmente l'assoluta carenza di motivazione dell'ordinanza sia per quanto riguarda la rilevanza sia per quanto riguarda la non manifesta infondatezza della questione e, nel merito, chiede che sia dichiarata infondata. : L'ordinanza di rinvio non è idonea a promuovere un giudizio di legittimità costituzionale.

Invero il Giudice conciliatore, limitandosi a trascrivere i dati formali dell'eccezione prospettata dalla parte, senza alcun riferimento alla motivazione, non ha ottemperato al disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo cui il giudice a quo deve comunque chiaramente enunciare i termini ed i motivi della questione che intende sottoporre alla Corte.

La questione deve pertanto essere dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata dal Giudice conciliatore di Catania in relazione all'art. 3 Cost. con l'ordinanza del 18 luglio 1979.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1981.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso del procedimento civile istituito da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] avanti al Giudice conciliatore di Catania per ottenere il rilascio di un immobile locato ad uso diverso dall'abitazione che egli intendeva usare per ampliare la propria attività di fabbricante di reti, la convenuta eccepiva l'illegittimità costituzionale degli articoli 29 e 73 legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento ai quali l'attore aveva fondato la domanda di rilascio. Secondo la convenuta le norme impugnate dovrebbero ritenersi in contrasto con il principio di eguaglianza in quanto istituirebbero una disparità di trattamento a svantaggio dei conduttori di immobili urbani adibiti ad uso diverso dall'abitazione ed a favore dei conduttori di immobili adibiti ad uso abitativo, senza che di ciò possa rinvenirsi una ragionevole giustificazione. [OSCURATO:PERSONA] conciliatore, con ordinanza emessa il 18 giugno 1979 si è limitato a dare atto della eccezione suddetta trascrivendo puramente e semplicemente le norme censurate ed il precetto costituzionale invocato. L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 353 del 29 dicembre 1979. In questa sede si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha ritualmente depositato le proprie deduzioni. L'Avvocatura eccepisce preliminarmente l'assoluta carenza di motivazione dell'ordinanza sia per quanto riguarda la rilevanza sia per quanto riguarda la non manifesta infondatezza della questione e, nel merito, chiede che sia dichiarata infondata. : L'ordinanza di rinvio non è idonea a promuovere un giudizio di legittimità costituzionale. Invero il Giudice conciliatore, limitandosi a trascrivere i dati formali dell'eccezione prospettata dalla parte, senza alcun riferimento alla motivazione, non ha ottemperato al disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo cui il giudice a quo deve comunque chiaramente enunciare i termini ed i motivi della questione che intende sottoporre alla Corte. La questione deve pertanto essere dichiarata inammissibile. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata dal Giudice conciliatore di Catania in relazione all'art. 3 Cost. con l'ordinanza del 18 luglio 1979. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1981. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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