Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 81/1981
ECLI:IT:COST:1981:81
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del procedimento civile istituito da [OSCURATO:PERSONA] contro
[OSCURATO:PERSONA] avanti al Giudice conciliatore di Catania per
ottenere il rilascio di un immobile locato ad uso diverso
dall'abitazione che egli intendeva usare per ampliare la propria
attività di fabbricante di reti, la convenuta eccepiva
l'illegittimità costituzionale degli articoli 29 e 73 legge 27 luglio
1978, n. 392, in riferimento ai quali l'attore aveva fondato la
domanda di rilascio.
Secondo la convenuta le norme impugnate dovrebbero ritenersi in
contrasto con il principio di eguaglianza in quanto istituirebbero una
disparità di trattamento a svantaggio dei conduttori di immobili
urbani adibiti ad uso diverso dall'abitazione ed a favore dei
conduttori di immobili adibiti ad uso abitativo, senza che di ciò
possa rinvenirsi una ragionevole giustificazione.
[OSCURATO:PERSONA] conciliatore, con ordinanza emessa il 18 giugno 1979 si
è limitato a dare atto della eccezione suddetta trascrivendo
puramente e semplicemente le norme censurate ed il precetto
costituzionale invocato.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 353 del 29 dicembre 1979.
In questa sede si è costituito il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha ritualmente depositato le proprie
deduzioni.
L'Avvocatura eccepisce preliminarmente l'assoluta carenza di
motivazione dell'ordinanza sia per quanto riguarda la rilevanza sia
per quanto riguarda la non manifesta infondatezza della questione e,
nel merito, chiede che sia dichiarata infondata.
:
L'ordinanza di rinvio non è idonea a promuovere un giudizio di
legittimità costituzionale.
Invero il Giudice conciliatore, limitandosi a trascrivere i dati
formali dell'eccezione prospettata dalla parte, senza alcun
riferimento alla motivazione, non ha ottemperato al disposto dell'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, secondo cui il giudice a quo deve
comunque chiaramente enunciare i termini ed i motivi della questione
che intende sottoporre alla Corte.
La questione deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 29 e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata dal
Giudice conciliatore di Catania in relazione all'art. 3 Cost. con
l'ordinanza del 18 luglio 1979.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1981.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere