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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 marzo 2021

Cassazione n. 06141/2024

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da l Ministero della Giustizia , rappresentat o e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Statoed elettivamente domiciliatoin Roma, Via dei Portoghesi, 12 -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimata- Avverso l’ordinanza del Tribunale di Tor ino del 20 . 7 .20 2 1 , emessa nel procedimento r.g. n. 9336/2021 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del29 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Patrocinio legale a spese dello StatoCompetenza.Nel giudizio, avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto emesso in data 4.3.2021, con il quale il GIP del Tribunale di Torino, ha dichiarato l'inammissibilità, ex art. 79 TUS G , dell'istanza di ammissione al patrocinio a s pese dello Stato presentata da lla opponente nel proc edimento r.g. n.3124/2021, l 'Agenzia delle Entrate e il Ministero della Giustizia, si sono costituiti telematicamente in data 15.7.2021 eccependo l'improcedibilità del ricorso per “competenza” del giudice penale .

L’adito Tribunale di Torino statuiva che: a) premesso che la competenza del Presidente del Tribunale si era realizzata con la presenza del Presidente delegato e che l’organizzazione interna tabellare del Tribunale adito prevede che i ricorsi vengano assegnati in conformità alla delega del capo dell’ufficio giudiziario, a nulla rilevando la diversa opzione tabellare prescelta in altri uffici giudiziari, revocava il diniego all’ammissione al patrocinio dello Stato e ammetteva la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al predetto patrocinio.

Contro il decreto il Ministero della Giustiziaha presentato ricorso con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduce: 1.Con il primo motivo: V iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 d.p.r. n.115/2002 e 14 d.lgs. n. 150/2011 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Il Tribunale non ha tenuto conto che ai sensi della normativa citata le controversie avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono di competenza del Presidente del Tribunale, sia esso civile o penale, a seconda del procedimento nel quale è stata presentata l’istanza di ammissione al patrocinio. 1.1La censura è infondata.

Il Tribunale dà atto che l’opposizione è stata correttamente proposta al Tribunale di Torino ed è stato assegnato alla terza sezione civile in conformità alla delega del Capo dell’Ufficio giudiziario sulla base dell’organizzazione interna tabellare del Tribunale che non può essere oggetto di censura tantomeno in sede di legittimità.

La censura contesta proprio il provvedimento presidenziale di delega posto in essere dal Presidente del Tribunale, a fronte del quale l’amministrazione aveva eccepito «l’improcedibilità del ricorso» (p. 1 dell’ordinanza impugnata).

L’amministrazione ricorrente cita ‒ a sostegno di tale impostazione ‒ decisioni di questa Corte nel senso della abnormità di tale provvedimento presidenziale.

Il Tribunale ha ritenuto, per contro, che il procedimento ex art. 99 d.P.R. n.115/2002 abbia natura di giudizio civile, in quanto ad esso si applica l’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, e che il riferimento all’incompetenza sarebbe improprio, essendo la decisione sul ricorso di competenza del Tribunale di Torino, laddove l’assegnazione alla sezione civile rientrava nella competenza interna tabellare.

La questione è stata risolta dalla giurisprudenza penale di questa Corte che ha affermato che è abnorme ‒ e, quindi, impugnabile con ricorso ex art. 111 Cost. ‒ il provvedimento con cui il presidente del tribunale abbia disposto la trasmissione al giudice civile dell'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, in quanto tale opposizione, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, va proposta al giudice penale stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, e il provvedimento del presidente del tribunale comporta l'impossibilità di proseguire il procedimento nelle forme previste dalla legge (Cass., n.1223/2019, che ha annullato senza rinvio, perché il processo non poteva essere proseguito, il provvedimento impugnato).

Ed anche nella giurisprudenza civile di questa Corte, si è affermato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale, l'impugnativa circa la legittimità del rigetto dell'istanza di ammissione rientra nell'ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di Cassazione, mentre la competenza delle sezioni civili della Corte è riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione al decreto di liquidazione, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 112/2002, indipendentemente dalla circostanza che esso sia stato pronunciato in un giudizio penale (Cass., n. 10136/2021).

La sentenza ha, peraltro, rimesso il ricorso al [OSCURATO:PERSONA] l’assegnazione a sezione penale, ma non ha certo sollevato il regolamento di competenza di ufficio, trattandosi di riparto di affari all’interno dello stesso ufficio.

Ed a tale impostazione si ritiene di aderire in questa sede.

In effetti, si è affermato, al riguardo, che l'ordinanza del giudice civile che abbia reputato competente un giudice penale del medesimo ufficio non è impugnabile con regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., atteso che la distinzione tra le varie sezioni –anche civili e penali – del medesimo tribunale si riferisce a mere articolazioni interne di un unico ufficio, con la conseguente esclusione della possibilità di qualificare le rispettive attribuzioni come "questione di competenza" nel processo civile, dovendosi altresì escludere l'applicazione, sia in via diretta che in via analogica, delle soluzioni normative sancite dall'art. 28 c.p.p. (Cass., S.U., n. 38596/2021).

Ne consegue il rigetto del ricorso.

2. Per quanto esposto il ricorso va rigettato .

Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso .

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da l Ministero della Giustizia , rappresentat o e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Statoed elettivamente domiciliatoin Roma, Via dei Portoghesi, 12 -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimata- Avverso l’ordinanza del Tribunale di Tor ino del 20 . 7 .20 2 1 , emessa nel procedimento r.g. n. 9336/2021 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del29 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Patrocinio legale a spese dello StatoCompetenza.Nel giudizio, avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto emesso in data 4.3.2021, con il quale il GIP del Tribunale di Torino, ha dichiarato l'inammissibilità, ex art. 79 TUS G , dell'istanza di ammissione al patrocinio a s pese dello Stato presentata da lla opponente nel proc edimento r.g. n.3124/2021, l 'Agenzia delle Entrate e il Ministero della Giustizia, si sono costituiti telematicamente in data 15.7.2021 eccependo l'improcedibilità del ricorso per “competenza” del giudice penale . L’adito Tribunale di Torino statuiva che: a) premesso che la competenza del Presidente del Tribunale si era realizzata con la presenza del Presidente delegato e che l’organizzazione interna tabellare del Tribunale adito prevede che i ricorsi vengano assegnati in conformità alla delega del capo dell’ufficio giudiziario, a nulla rilevando la diversa opzione tabellare prescelta in altri uffici giudiziari, revocava il diniego all’ammissione al patrocinio dello Stato e ammetteva la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al predetto patrocinio. Contro il decreto il Ministero della Giustiziaha presentato ricorso con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduce: 1.Con il primo motivo: V iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 d.p.r. n.115/2002 e 14 d.lgs. n. 150/2011 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il Tribunale non ha tenuto conto che ai sensi della normativa citata le controversie avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono di competenza del Presidente del Tribunale, sia esso civile o penale, a seconda del procedimento nel quale è stata presentata l’istanza di ammissione al patrocinio. 1.1La censura è infondata. Il Tribunale dà atto che l’opposizione è stata correttamente proposta al Tribunale di Torino ed è stato assegnato alla terza sezione civile in conformità alla delega del Capo dell’Ufficio giudiziario sulla base dell’organizzazione interna tabellare del Tribunale che non può essere oggetto di censura tantomeno in sede di legittimità. La censura contesta proprio il provvedimento presidenziale di delega posto in essere dal Presidente del Tribunale, a fronte del quale l’amministrazione aveva eccepito «l’improcedibilità del ricorso» (p. 1 dell’ordinanza impugnata). L’amministrazione ricorrente cita ‒ a sostegno di tale impostazione ‒ decisioni di questa Corte nel senso della abnormità di tale provvedimento presidenziale. Il Tribunale ha ritenuto, per contro, che il procedimento ex art. 99 d.P.R. n.115/2002 abbia natura di giudizio civile, in quanto ad esso si applica l’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, e che il riferimento all’incompetenza sarebbe improprio, essendo la decisione sul ricorso di competenza del Tribunale di Torino, laddove l’assegnazione alla sezione civile rientrava nella competenza interna tabellare. La questione è stata risolta dalla giurisprudenza penale di questa Corte che ha affermato che è abnorme ‒ e, quindi, impugnabile con ricorso ex art. 111 Cost. ‒ il provvedimento con cui il presidente del tribunale abbia disposto la trasmissione al giudice civile dell'opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, in quanto tale opposizione, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, va proposta al giudice penale stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale, e il provvedimento del presidente del tribunale comporta l'impossibilità di proseguire il procedimento nelle forme previste dalla legge (Cass., n.1223/2019, che ha annullato senza rinvio, perché il processo non poteva essere proseguito, il provvedimento impugnato). Ed anche nella giurisprudenza civile di questa Corte, si è affermato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale, l'impugnativa circa la legittimità del rigetto dell'istanza di ammissione rientra nell'ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di Cassazione, mentre la competenza delle sezioni civili della Corte è riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione al decreto di liquidazione, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 112/2002, indipendentemente dalla circostanza che esso sia stato pronunciato in un giudizio penale (Cass., n. 10136/2021). La sentenza ha, peraltro, rimesso il ricorso al [OSCURATO:PERSONA] l’assegnazione a sezione penale, ma non ha certo sollevato il regolamento di competenza di ufficio, trattandosi di riparto di affari all’interno dello stesso ufficio. Ed a tale impostazione si ritiene di aderire in questa sede. In effetti, si è affermato, al riguardo, che l'ordinanza del giudice civile che abbia reputato competente un giudice penale del medesimo ufficio non è impugnabile con regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c., atteso che la distinzione tra le varie sezioni –anche civili e penali – del medesimo tribunale si riferisce a mere articolazioni interne di un unico ufficio, con la conseguente esclusione della possibilità di qualificare le rispettive attribuzioni come "questione di competenza" nel processo civile, dovendosi altresì escludere l'applicazione, sia in via diretta che in via analogica, delle soluzioni normative sancite dall'art. 28 c.p.p. (Cass., S.U., n. 38596/2021). Ne consegue il rigetto del ricorso. 2. Per quanto esposto il ricorso va rigettato . Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva della parte intimata. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso . Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civ
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