CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024
Cassazione n. 01132/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0505ISQ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Livorno per i delitti di coltivazione e detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente. In data 05/09/2024, è pervenuta memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste nelle ragioni del ricorso e chiede che la decisione sia rimessa ad altro giudice. Ritenuto che i motivi sollevati (Errata applicazione dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione al reato di coltivazione; mancata riqualificazione del reato di detenzione nella fattispecie di cui al comma 5 del medesimo art. 73; vizio di motivazione in punto di pena) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 6, 7 e 8 sent. imp.). Quanto, in particolare, al trattamento sanzionatorio occorre ricordare che la sua determinazione è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, risultando pertanto incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]