CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2025
Cassazione n. 36842/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione di primo grado, riconosciuta l'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. equivalente alla contestata recidiva, ha rimodulato il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato per il delitto di danneggiamento; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede in quanto tende ad un rinnovato apprezzamento delle dichiarazioni rese dall'imputato e dai testi che esula dal perimetro del sindacato di legittimità a fronte di una motivazione esente da travisamenti e manifeste illogicità; che, in proposito, deve richiamarsi il consolidato principio di diritto secondo cui non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dell'imputato e/o dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella sentenza qui impugnata (si vedano le pagg. 3 e 4), appare esente da vizi (tra molte, Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si prospetta la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato in quanto nel caso di specie i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto che regolano la materia (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), evidenziando la sussistenza dell'abitualità ostativa in considerazione delle numerose precedenti condanne, anche per reati della stessa indole, riportate dall'odierno ricorrente e segnalando, altresì, l'assenza di manifestazioni intese al risarcimento del danno; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche a fronte della contestuale applicazione della circostanza di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato; la Corte di merito ha condiviso la valutazione già effettuata dal primo giudice (si veda pag. 5 della sentenza del Tribunale di Agrigento, che ha valorizzato in senso ostativo i numerosi precedenti a carico dell'imputato), evidenziando, altresì, l'assenza di elementi positivi apprezzabili ai fini dell'invocata mitigazione sanzionatoria;che, inoltre, deve sottolinearsi come, atteso il loro diverso fondamento giuridico, non sussiste alcuna contraddittorietà fra la concessione dell'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale e il diniego delle attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025 Il Consigliere