CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08058/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso n.r.g. 21361/2023, proposto da:[OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -controMINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA]- intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 515/2023, depositatail 29 marzo 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21361/2023Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 8058/2026Data pubblicazione 01/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’ordinanza prefettizia direvoca della patente di guida sine die, disposta nei suoi confronti aseguito di una condanna penale.Il giudice di pace respinse il ricorso.2. Il successivo appello del Prete seguì identica sorte.Il Tribunale di Brindisi – dopo aver preliminarmente rilevato chel’ordinanza conseguiva alla condanna dell’appellante per il reato di cuiall’art. 589-bis commi 1, 2 e 5 c.p., avendo costui cagionato la mortedi un uomo circolando per strada in stato di alterazione conseguenteall’assunzione di sostanze stupefacenti – ritenne legittimo ilprovvedimento prefettizio, adottato ai sensi dell’art. 222, comma 3,c.d.s.Specificò, al riguardo, che, pur in assenza di un espresso terminedi decadenza comminato dalla norma per l’esercizio del potere direvoca, il relativo provvedimento deve ritenersi illegittimo solo seemesso in un tempo non ragionevole, tale, cioè, da vanificarnel’evidente funzione di tutela connessa all’accertamento.Nel caso di specie, il requisito di ragionevolezza era ampiamentesoddisfatto dalla stretta consequenzialità cronologica della revocarispetto alla sentenza di condanna, anteriore di poco più di due mesi.Né, infine, sussisteva la nullità del provvedimento per i motiviformali addotti dal ricorrente.3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazioneEmanuele Prete sulla base di quattro motivi.L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 222, commi 2 e3-bis, e 224, comma 2, c.d.s., nonché vizio di motivazione.Numero registro generale 21361/2023Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 8058/2026Data pubblicazione 01/04/2026Il ricorrente lamenta l’omessa indicazione della durata dellasospensione nel provvedimento impugnato – nel quale, sul punto, eracontenuto un mero rinvio all’art. 224 c.d.s., che tuttavia non indicauna sola misura temporale – e ne fa conseguire la nullità dello stessoper difetto di motivazione.Assume, in particolare, che l’omissione denunciata determinerebbeincertezza in ordine al periodo di inibizione alla guida, anche in forzadel fatto che non risultava considerato il periodo di sospensionecautelare già scontato.1.1. Il motivo è infondato.La revoca della patente costituisce sanzione amministrativaaccessoria conseguente alla condanna per i reati previsti dall’art. 589-bis c.p.; e poiché, sul punto, il legislatore ha direttamente stabilito glieffetti della condanna sul piano amministrativo, il richiamo alladisposizione normativa che indica la durata del periodo di sospensioneè sufficiente a rendere determinabile l’entità temporale delprovvedimento di inibizione alla guida, che l’autorità amministrativanon è tenuta a specificare ulteriormente.In particolare, l’art. 222, comma 3-bis, c.d.s. stabilisce che, neicasi di omicidio stradale aggravato, l’interessato non può conseguireuna nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca;di tanto, del resto, ha dato atto la sentenza impugnata, nel ravvisareche il richiamo dell’ordinanza al reato per il quale è stato condannatoil Prete è idoneo ad individuare il termine di durata dell’inibizione.2. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 222 e 224,comma 2, c.d.s.Il ricorrente assume che il giudice d’appello avrebbe errato nel nonritenere la tardività del provvedimento di revoca; osserva, infatti, chel’art. 222 c.d.s. onera il cancelliere del giudice che ha pronunciato laNumero registro generale 21361/2023Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 8058/2026Data pubblicazione 01/04/2026sentenza divenuta irrevocabile della trasmissione di copia autentica alPrefetto competente nel termine di quindici giorni, al finedell’eventuale adozione del provvedimento accessorio, e l’art. 224,comma 2, c.d.s. assegna al Prefetto identico termine per l’adozionedella revoca.2.1. La censura è infondata.Come questa Corte ha ripetutamente affermato, infatti, la revocadella patente di guida, prevista dall’art. 224 c.d.s. come sanzioneamministrativa accessoria alla sentenza o al decreto penale dicondanna per determinati reati (tra i quali è compreso quello per cuil’odierno ricorrente risulta essere stato condannato in sede penale),costituisce adempimento per il quale la legge non prevede alcuntermine, con la conseguenza che essa può essere irrogata nel terminegenerale di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 28 della l. n.689 del 1981 (fra le altre, Cass. 28/3/2024, n. 8464; Cass. 23/7/2020,n. 15694).3. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia violazione dell’art. 3,della l. n. 241 del 1990, dolendosi del mancato rilievo di nullità delprovvedimento impugnato in assenza di indicazioni, nel corpo dell’attonotificato, del termine per impugnarlo e dell’autorità alla quale erapossibile proporre il relativo ricorso.3.1. Il motivo è inammissibile.La sentenza impugnata ha infatti deciso in conformità alconsolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo cui«l’omessa indicazione, nell’atto impositivo, delle informazioni relativeall’autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatariopuò impugnare non determina l’invalidità del provvedimento, macomporta sul piano processuale, avuto riguardo alle circostanzeconcrete, la scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso ilNumero registro generale 21361/2023Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 8058/2026Data pubblicazione 01/04/2026ricorrente, da esaminarsi caso per caso, con conseguente possibilità diremissione in termini […] operante sia con riferimento alle decadenzerelative ai poteri processuali interni al giudizio, sia a quelle correlatealle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l’impugnazione deiprovvedimenti sostanziali» (Cass. 17/6/2021, n. 17237; Cass.17/6/2015, n. 12544 e numerose altre).4. Il quarto motivo, infine, denunzia l’erroneità della sentenzaimpugnata nella parte in cui non ha rilevato la nullità delprovvedimento di revoca «per difetto di motivazione» e perchésottoscritto dal vice Prefetto, «soggetto non legittimato stante il potereesclusivo del Prefetto al riguardo».4.1. Il motivo, come il precedente, è inammissibile perché si ponein contrasto con il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cuil’irrogazione di sanzioni per infrazioni stradali, come tutti iprovvedimenti riservati al prefetto, è legittima anche se emessa esottoscritta dal vice prefetto vicario, a nulla rilevando la mancanzadell’espressa menzione delle ragioni di assenza o di impedimentodel prefetto; e ciò in quanto questi può di diritto essere sostituito dalvicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni, senza necessità diespressa delega per il procedimento e il provvedimento (fra lenumerose altre, nel tempo: Cass. 10/7/2024, n. 19690; Cass.19/2/2014, n. 3904; Cass. 2/2/2005, n. 2085).Quanto, poi, alla concreta sussistenza di una delega (apposta o exlege), questa Corte ha ulteriormente precisato che gravasull’opponente ad ordinanza-ingiunzione l’onere di provare che taledelega non sia stata rilasciata, sicché, ove non riesca a procurarsi lapertinente relativa attestazione da parte dell'Amministrazione, questiè tenuto comunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni exart. 213 c.p.c. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all'art. 23,Numero registro generale 21361/2023Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 8058/2026Data pubblicazione 01/04/2026comma 6, della l. n. 689 del 1981 presso l'Amministrazione medesima,che non può esimersi dalla relativa risposta, con l’ulterioreconseguenza che, se l’opponente rimane del tutto inerteprocessualmente, la presunzione di legittimità che assiste ilprovvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata (Cass.21/11/2023, n. 32301; Cass. 22/8/2018, n. 20972).5. In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.Nulla sulle spese, in assenza di attività difensive da parte dell’enteintimato.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 26 marzo 2026.Il PresidenteMauro Mocci