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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29612/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16249-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO; - intimato - avverso la sentenza n. 10413/17/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata 04/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 16249 sez.

MT - ud. 16-06-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli , con sentenza n.3165/17 ,sez 19 , accoglieva parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di rettifica e liquidazione 20141T010113000 per imposta registro 2014 con cui si era ritenuto il valore dell'immobile compravenduto pari a euro 220 mila Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Campania che, con sentenza 10413/2018,accoglieva l'impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.

Il contribuente non ha resistito con controricorso .

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per avere applicato, su richiesta del contribuente, il giudicato sfavorevole all'Ufficio (CTP Napoli n. 9261/09/2017) in giudizio proposto avverso il medesimo avviso da altri due coobbligati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Sostiene l'Amministrazione che l'obbligato in solido che abbia proposto un giudizio avverso un atto impositivo non può invocare l'estensione di una più favorevole pronuncia ottenuta da un altro condebitore.

Il motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte ha in svariate occasioni affermato recentemente che il processo tributario è un processo costitutivo rivolto all'annullamento di atti autoritativi, sicché il parziale annullamento ottenuto dal condebitore impugnante, incidendo su un unico atto impositivo che sorregge il rapporto, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato.

Ne consegue, giusta l'art. 1306, comma 2, c.c., che il coobbligato solidale può far valere in giudizio contro l'ente impositore il giudicato a lui favorevole formatosi nel diverso giudizio tra detto Ufficio e l'altro condebitore, sempre che la sentenza non sia fondata su ragioni personali e non siano intervenute preclusioni processuali a carico del soggetto che intende esercitare questo diritto, non essendo tale efficacia extrasoggettiva del giudicato rilevabile d'ufficio. (Cass 31807/19 vedi anche conformi Cass 33436/18 e 18154/19).

Nel caso di specie essendosi formato il giudicato dedotto nel giudizio di appello tra altri coobbligati e non risultando preclusioni di sorta, del tutto correttamente la Commissione tributaria regionale ha fatto applicazione del giudicato in questione.

Il ricorso va dunque respinto.

Non si procede a liquidazione di spese giudiziali non avendo il contribuente svolto attività difensiva.

PQM Rigetta il ricorso, Roma 16.6.21 Il Presidente 2.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16249-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO; - intimato - avverso la sentenza n. 10413/17/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata 04/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 16249 sez. MT - ud. 16-06-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli , con sentenza n.3165/17 ,sez 19 , accoglieva parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di rettifica e liquidazione 20141T010113000 per imposta registro 2014 con cui si era ritenuto il valore dell'immobile compravenduto pari a euro 220 mila Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Campania che, con sentenza 10413/2018,accoglieva l'impugnazione. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo. Il contribuente non ha resistito con controricorso . La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per avere applicato, su richiesta del contribuente, il giudicato sfavorevole all'Ufficio (CTP Napoli n. 9261/09/2017) in giudizio proposto avverso il medesimo avviso da altri due coobbligati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene l'Amministrazione che l'obbligato in solido che abbia proposto un giudizio avverso un atto impositivo non può invocare l'estensione di una più favorevole pronuncia ottenuta da un altro condebitore. Il motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha in svariate occasioni affermato recentemente che il processo tributario è un processo costitutivo rivolto all'annullamento di atti autoritativi, sicché il parziale annullamento ottenuto dal condebitore impugnante, incidendo su un unico atto impositivo che sorregge il rapporto, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato. Ne consegue, giusta l'art. 1306, comma 2, c.c., che il coobbligato solidale può far valere in giudizio contro l'ente impositore il giudicato a lui favorevole formatosi nel diverso giudizio tra detto Ufficio e l'altro condebitore, sempre che la sentenza non sia fondata su ragioni personali e non siano intervenute preclusioni processuali a carico del soggetto che intende esercitare questo diritto, non essendo tale efficacia extrasoggettiva del giudicato rilevabile d'ufficio. (Cass 31807/19 vedi anche conformi Cass 33436/18 e 18154/19). Nel caso di specie essendosi formato il giudicato dedotto nel giudizio di appello tra altri coobbligati e non risultando preclusioni di sorta, del tutto correttamente la Commissione tributaria regionale ha fatto applicazione del giudicato in questione. Il ricorso va dunque respinto. Non si procede a liquidazione di spese giudiziali non avendo il contribuente svolto attività difensiva. PQM Rigetta il ricorso, Roma 16.6.21 Il Presidente 2.
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