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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27826/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 6627/2023 SANI=1.LIPF0 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il real:o di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che motivi di ricorso, che genericamente censurano la valutazione in rnater a d. elemento psicologico e l'omessa applicazione della causa d non punibilità per particolare tenuità del fatto, non si confrontano con l'articolata, corretta ed esauriente motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, che dà conto degli elementi di fatto e di diritto posti alla base della riconosciuta responsabilità penale del ricorrente, nonché della presenza di elementi ostativi all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del rico.-rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 6627/2023 SANI=1.LIPF0 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il real:o di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che motivi di ricorso, che genericamente censurano la valutazione in rnater a d. elemento psicologico e l'omessa applicazione della causa d non punibilità per particolare tenuità del fatto, non si confrontano con l'articolata, corretta ed esauriente motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, che dà conto degli elementi di fatto e di diritto posti alla base della riconosciuta responsabilità penale del ricorrente, nonché della presenza di elementi ostativi all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del rico.-rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 27826/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris