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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31610/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], rassegnate ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e successive modificazioni, con cui ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in preambolo il Magistrato di sorveglianza di Torino e Asti ha dichiarato inammissibile de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale di Torino, in espiazione delle pene di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Torino in data 26 ottobre 2020, in materia di rimedi risarcitori per violazione dell'art. 3 Cedu, ex art. 35-ter Ord. pen., volta ad ottenere il riconoscimento di una riduzione della pena detentiva. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha rilevato la tardività della richiesta, segnalando che l'azione, ai sensi dell'art. 35-ter, comma 3, Ord. pen., avrevve dovuto essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione.

Nella fattispecie, lo stato di detenzione per il quale si invocava il rimedio risarcitorio era cessato il 21 luglio 2019, data in cui il reo era stato posto in libertà per fine pena, mentre la detenzione in corso costituiva esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Torino del 18.10.2018.

Poiché dalla data di scarcerazione (21 luglio 2919) riferita al periodo detentivo oggetto di istanza a quella della richiesta (9 novembre 2020) erano decorsi i sei mesi entro i quali l'istante avrebbe dovuto esercitare l'azione cui all'art. 35-ter Ord. pen. a pena di decadenza, l'istanza predetta era ritenuta inammissibile.

2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, tramite il proprio difensore, deducendo vizio di motivazione.

La decisione del Magistrato di sorveglianza muove dall'erroneo presupposto secondo cui i periodi di carcerazione presso di Istituti di pena di Saluzzo, Cuneo e Torino non erano inclusi nel titolo in espiazione, né uniti allo stesso da continuità temporale.

Al contrario - premesso che dal combinato disposto degli artt. 69, comma 6, lett. b), e 35-ter, comma 1, Ord. pen. emerge che in relazione al rimedio risarcitorio ai sensi di detto ultimo articolo quello che rileva è il pregiudizio patito dal recluso per periodi di detenzione inumana o degradante, e non l'attualità del titolo in esecuzione, non potendosi ritenere che l'innovazione detentiva travolga gli effetti di una detenzione contraria al senso di umanità e degradante -lo stato di detenzione in corso era in continuità con quello della fase cautelare (in regime di c.d "alta sicurezza") e, conseguentemente, legittima e tempestiva era la richiesta del beneficio, trattandosi dei medesimi reati, dei medesimi fatti, infine del medesimo procedimento penale.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha prospettato l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo dedotto è manifestamente infondato, dovendo per tale ragione, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., l'impugnazione essere dichiarata inammissibile.

Non è superfluo premettere che lo strumento d'impugnazione cui la difesa ha fatto luogo è corretto, posto che avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con la quale, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., è dichiarata de plano l'inammissibilità della richiesta del detenuto ex art. 35-ter Ord. Pen. di risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione il mezzo di impugnazione, è esperibile il ricorso per cassazione e non il reclamo al Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 38808 del 19/07/2016, dep. 19/09/2016, Carcione, Rv. 268119; Sez. 1, n. 46967 del 16/07/2015, dep. 26/11/2015, Mecikian, Rv. 265366; Sez. 1, n. 34256 del 12/06/2015, dep. 5/08/2015, Olaru, Rv. 264237, tutte emesse in relazione a istanze volte ad ottenere il risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione).

2. Tanto precisato, l'ordinanza impugnata si pone nel solco del principio espresso in sede di legittimità secondo cui «In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, è inammissibile il ricorso volto ad ottenere il ristoro nella forma c.d. specifica della riduzione di pena, anziché in quella monetaria, per il pregiudizio subìto durante l'esecuzione di un titolo diverso da quello in esecuzione al momento della domanda, qualora l'esecuzione pregressa sia del tutto slegata da quella in corso (Sez. 1, n. 54862 del 17/01/2018, Molluso, Rv. 274971; Sez. 1, n. 31042, del 02/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279798).

In motivazione questa Corte ha precisato che siffatta interpretazione è coerente sia con il testo dell'art. 35- ter, Ord. pen., sia con il principio del divieto di fungibilità della pena in relazione a reati successivi a quello cui afferisce l'esecuzione già esaurita.

Ha, inoltre, chiarito che «l'avvenuta espiazione della pena determina, stante l'univoco tenore letterale della norma (art. 35-ter ord. pen., comma 3), la possibilità di richiedere il solo ristoro nella forma monetaria; non è possibile, pertanto, ammettere in mancanza di una specifica disposizione di segno inverso, che il successivo inizio di un nuovo periodo di detenzione, del tutto slegato dal primo, comporti la restituzione dell'interessato nella possibilità giuridica di richiedere il ristoro nella c.d. forma specifica per la precorsa carcerazione».

Deve essere, inoltre, evidenziato che la Corte di legittimità, in altra pronuncia (Sez. 1, n. 40909 del 24/03/2017, Harnifi, Rv. 271363), ha rilevato che nei confronti di soggetti detenuti o internati, sussiste la competenza del magistrato di sorveglianza a provvedere sull'istanza prevista dall'art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, con la quale il detenuto lamenti la lesione dei propri diritti soggettivi in relazione alle condizioni di detenzione carceraria in spazi angusti, sia nell'ipotesi in cui sussistano le condizioni per accordare il ristoro in forma specifica sia nell'ipotesi in cui detto ristoro può riconoscersi soltanto in forma monetaria.

Ha, poi, specificato che la competenza viene a radicarsi in capo al Magistrato di sorveglianza in quanto il criterio discretivo per fissare tale competenza funzionale «è il perdurante stato di restrizione del richiedente e non l'attualità del pregiudizio».Questo implica, tuttavia, che il Magistrato di sorveglianza chiamato a valutare l'istanza in relazione al periodo di pena precedentemente sofferto dovrà, in ogni caso, verificare se l'interessato non sia decaduto dall'azione, ex art. 35- ter, comma 3, Ord. pen., per decorrenza del termine di sei mesi tra la cessazione del primo stato detentivo e la proposizione dell'istanza.

Ed è ciò che è accaduto nel caso che ci occupa, poiché il Magistrato di sorveglianza - premessa la sussistenza della propria competenza funzionale a provvedere sulle relative richieste risarcitorie ex art. 35-ter Ord. pen. anche per l'ipotesi che le pene antecedentemente scontate non siano ricollegabili al periodo detentivo attualmente in esecuzione, purché l'interessato sia (come nella specie) attualmente detenuto, sia pure per altro titolo - ha tuttavia rilevato, con motivazione articolata e congrua, contenuta nelle pagine 2 e 3 dell'ordinanza, l'intempestività dell'istanza e l'intervenuta decadenza; motivazione non intaccata dalle doglianze contenute nel ricorso, identicamente reiterative delle medesime argomentazioni superate dal giudice specializzato.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - per i profili di colpa correlati all'irritualità delle impugnazioni (Corte cost.,sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare, in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], rassegnate ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e successive modificazioni, con cui ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in preambolo il Magistrato di sorveglianza di Torino e Asti ha dichiarato inammissibile de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale di Torino, in espiazione delle pene di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Torino in data 26 ottobre 2020, in materia di rimedi risarcitori per violazione dell'art. 3 Cedu, ex art. 35-ter Ord. pen., volta ad ottenere il riconoscimento di una riduzione della pena detentiva. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha rilevato la tardività della richiesta, segnalando che l'azione, ai sensi dell'art. 35-ter, comma 3, Ord. pen., avrevve dovuto essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione. Nella fattispecie, lo stato di detenzione per il quale si invocava il rimedio risarcitorio era cessato il 21 luglio 2019, data in cui il reo era stato posto in libertà per fine pena, mentre la detenzione in corso costituiva esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Torino del 18.10.2018. Poiché dalla data di scarcerazione (21 luglio 2919) riferita al periodo detentivo oggetto di istanza a quella della richiesta (9 novembre 2020) erano decorsi i sei mesi entro i quali l'istante avrebbe dovuto esercitare l'azione cui all'art. 35-ter Ord. pen. a pena di decadenza, l'istanza predetta era ritenuta inammissibile. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, tramite il proprio difensore, deducendo vizio di motivazione. La decisione del Magistrato di sorveglianza muove dall'erroneo presupposto secondo cui i periodi di carcerazione presso di Istituti di pena di Saluzzo, Cuneo e Torino non erano inclusi nel titolo in espiazione, né uniti allo stesso da continuità temporale. Al contrario - premesso che dal combinato disposto degli artt. 69, comma 6, lett. b), e 35-ter, comma 1, Ord. pen. emerge che in relazione al rimedio risarcitorio ai sensi di detto ultimo articolo quello che rileva è il pregiudizio patito dal recluso per periodi di detenzione inumana o degradante, e non l'attualità del titolo in esecuzione, non potendosi ritenere che l'innovazione detentiva travolga gli effetti di una detenzione contraria al senso di umanità e degradante -lo stato di detenzione in corso era in continuità con quello della fase cautelare (in regime di c.d "alta sicurezza") e, conseguentemente, legittima e tempestiva era la richiesta del beneficio, trattandosi dei medesimi reati, dei medesimi fatti, infine del medesimo procedimento penale. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha prospettato l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo dedotto è manifestamente infondato, dovendo per tale ragione, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., l'impugnazione essere dichiarata inammissibile. Non è superfluo premettere che lo strumento d'impugnazione cui la difesa ha fatto luogo è corretto, posto che avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con la quale, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., è dichiarata de plano l'inammissibilità della richiesta del detenuto ex art. 35-ter Ord. Pen. di risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione il mezzo di impugnazione, è esperibile il ricorso per cassazione e non il reclamo al Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 38808 del 19/07/2016, dep. 19/09/2016, Carcione, Rv. 268119; Sez. 1, n. 46967 del 16/07/2015, dep. 26/11/2015, Mecikian, Rv. 265366; Sez. 1, n. 34256 del 12/06/2015, dep. 5/08/2015, Olaru, Rv. 264237, tutte emesse in relazione a istanze volte ad ottenere il risarcimento dei danni patiti per le condizioni della detenzione). 2. Tanto precisato, l'ordinanza impugnata si pone nel solco del principio espresso in sede di legittimità secondo cui «In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, è inammissibile il ricorso volto ad ottenere il ristoro nella forma c.d. specifica della riduzione di pena, anziché in quella monetaria, per il pregiudizio subìto durante l'esecuzione di un titolo diverso da quello in esecuzione al momento della domanda, qualora l'esecuzione pregressa sia del tutto slegata da quella in corso (Sez. 1, n. 54862 del 17/01/2018, Molluso, Rv. 274971; Sez. 1, n. 31042, del 02/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279798). In motivazione questa Corte ha precisato che siffatta interpretazione è coerente sia con il testo dell'art. 35- ter, Ord. pen., sia con il principio del divieto di fungibilità della pena in relazione a reati successivi a quello cui afferisce l'esecuzione già esaurita. Ha, inoltre, chiarito che «l'avvenuta espiazione della pena determina, stante l'univoco tenore letterale della norma (art. 35-ter ord. pen., comma 3), la possibilità di richiedere il solo ristoro nella forma monetaria; non è possibile, pertanto, ammettere in mancanza di una specifica disposizione di segno inverso, che il successivo inizio di un nuovo periodo di detenzione, del tutto slegato dal primo, comporti la restituzione dell'interessato nella possibilità giuridica di richiedere il ristoro nella c.d. forma specifica per la precorsa carcerazione». Deve essere, inoltre, evidenziato che la Corte di legittimità, in altra pronuncia (Sez. 1, n. 40909 del 24/03/2017, Harnifi, Rv. 271363), ha rilevato che nei confronti di soggetti detenuti o internati, sussiste la competenza del magistrato di sorveglianza a provvedere sull'istanza prevista dall'art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, con la quale il detenuto lamenti la lesione dei propri diritti soggettivi in relazione alle condizioni di detenzione carceraria in spazi angusti, sia nell'ipotesi in cui sussistano le condizioni per accordare il ristoro in forma specifica sia nell'ipotesi in cui detto ristoro può riconoscersi soltanto in forma monetaria. Ha, poi, specificato che la competenza viene a radicarsi in capo al Magistrato di sorveglianza in quanto il criterio discretivo per fissare tale competenza funzionale «è il perdurante stato di restrizione del richiedente e non l'attualità del pregiudizio».Questo implica, tuttavia, che il Magistrato di sorveglianza chiamato a valutare l'istanza in relazione al periodo di pena precedentemente sofferto dovrà, in ogni caso, verificare se l'interessato non sia decaduto dall'azione, ex art. 35- ter, comma 3, Ord. pen., per decorrenza del termine di sei mesi tra la cessazione del primo stato detentivo e la proposizione dell'istanza. Ed è ciò che è accaduto nel caso che ci occupa, poiché il Magistrato di sorveglianza - premessa la sussistenza della propria competenza funzionale a provvedere sulle relative richieste risarcitorie ex art. 35-ter Ord. pen. anche per l'ipotesi che le pene antecedentemente scontate non siano ricollegabili al periodo detentivo attualmente in esecuzione, purché l'interessato sia (come nella specie) attualmente detenuto, sia pure per altro titolo - ha tuttavia rilevato, con motivazione articolata e congrua, contenuta nelle pagine 2 e 3 dell'ordinanza, l'intempestività dell'istanza e l'intervenuta decadenza; motivazione non intaccata dalle doglianze contenute nel ricorso, identicamente reiterative delle medesime argomentazioni superate dal giudice specializzato. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - per i profili di colpa correlati all'irritualità delle impugnazioni (Corte cost.,sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare, in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa
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