CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 41644/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto in concorso di furto continuato in abitazione pluriaggravato, anche per effetto della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. applicata al solo Torretta, previa declaratoria di inammissibilità dell'appello di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nell'interesse degli imputati ricorrono per cassazione i rispettivi difensori con distinti atti di impugnazione: segnatamente, nell'interesse di Torretta, con tre motivi; nell'interesse di Colletti con un solo motivo; nell'interesse di Poli con un ricorso depositato in data 19 marzo 2021, che consta di un solo motivo, e con un ricorso depositato tramite PEC in data 8 febbraio 2022, affidato a due motivi. 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Il primo motivo nell'interesse di Torretta e il primo motivo nell'interesse di Colletti (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con i quali è avversata la dichiarazione di responsabilità degli imputati, sono generici e manifestamente infondati, posto che nella sentenza censurata sono stati dettagliatamente passati in rassegna gli "altri elementi di prova", di tipo diverso ed esterno, atti a confermare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca del chiamante in c:orreità [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) - segnatamente alle pagg. 4 e 7 della sentenza impugnata -. Ne viene che il giudice del merito risulta avere fatto buon governo dei canoni di valutazione della prova in materia, di modo che le "alternative" deduzioni difensive non tengono conto del pacifico principio di diritto secondo cui il ritenere l'attendibilità di una chiamata in correità rientra nell'apprezzamento delle prove che spetta esclusivamente al giudice di merito al fine della formazione del suo libero convincimento, non sindacabile, sotto questo profilo, in Cassazione (Sez. 1, n. 1044 del 17/11/1982 - dep. 03/02/1983, Rv. 157305; conf. Sez. 1, n. 9963 del 25/06/1984, Rv. 166627). 3.2. Il secondo motivo nell'interesse di Torretta, con il quale sono denunciati la violazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen. e il vizio di motivazione, è generico, manifestamente infondato e non consentito in questa sede. L'argomentazione spiegata in entrambe le sentenze di merito per giustificare il diniego di esclusione della contestata e ritenuta recidiva in capo al ricorrente risulta in linea con l'obbligo motivazionale posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 251690, essendo state adeguatamente indicate, a seguito di accertamento in fatto non censurabile in questa sede, le ragioni per le quali la commissione del delitto continuato posto in essere dal Torretta è stata considerata espressione della maggiore riprovevolezza della sua condotta e della sua più accentuata pericolosità sociale (segnatamente, avendo verificato i giudici di merito che il nuovo illecito costituiva l'epifenomeno di una dimestichezza con il crimine già dimostrata dal prevenuto come risultante dai precedenti specifici annoverati). 3.3. Il terzo motivo nell'interesse di Torretta, con il quale ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è giustificata da motivazione che, seppur succinta, è esente da manifesta illogicità e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244). Nel caso in esame, il richiamo alla "estrema gravità dei fatti" dei quali l'imputato è chiamato a rispondere, in ragione della cristallizzazione degli elementi di responsabilità per come accertati dal giudice di primo grado, rende congruo e scevro da vizi logici, sul piano argomentativo, l'operato diniego. 3.4. Il motivo unico, cui è affidato il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] depositato in data 19 marzo 2021, che eccepisce la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel dichiarare inammissibile l'appello da lui proposto avverso la sentenza di primo grado, è inammissibile per genericità, in quanto articolato tramite deduzioni del tutto indeterminate, che non colgono neppure la ratio decidendi della statuizione impugnata, la quale aveva stigmatizzato, in ossequio ai principi enunciati dal diritto vivente (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Rv. 268822), l'assenza di specificità dei motivi. 3.5. I due motivi (il primo, di censura della declaratoria di inammissibilità dell'appello; il secondo, di censura del diniego delle circostanze attenuanti generiche), articolati con il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] depositato in data 8 febbraio 2022, pur considerati alla stregua di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc.pen., sono entrambi inammissibili: il primo, perché replica la genericità del motivo principale; il secondo perché privo di connessione con le ragioni di censura articolate con il ricorso principale: vige, infatti, la regula iuris secondo cui i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, cod. proc, pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611, primo comma, cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. peli. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Rv. 210259). 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cas