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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2012

ECLI:EU:T:2012:165
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62010TJ0190_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo del 12 febbraio 2010 che nega alle ricorrenti l’accesso ai registri pubblici degli assistenti di ex membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo.

[OSCURATO:PERSONA]

1) La decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo del 12 febbraio 2010 è annullata nella parte in cui essa rifiuta di accordare alle signore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’accesso richiesto ai registri pubblici degli assistenti degli ex membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannato a sopportare le spese sostenute dalle signore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché a rimborsare gli importi anticipati dalla cassa del Tribunale a titolo di aiuto giudiziario a beneficio della signora [OSCURATO:PERSONA]. 3) [OSCURATO:PERSONA] europeo della protezione dei dati (GEPD) sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62010TJ0190_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo del 12 febbraio 2010 che nega alle ricorrenti l’accesso ai registri pubblici degli assistenti di ex membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo. [OSCURATO:PERSONA] 1) La decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo del 12 febbraio 2010 è annullata nella parte in cui essa rifiuta di accordare alle signore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’accesso richiesto ai registri pubblici degli assistenti degli ex membri del [OSCURATO:PERSONA] europeo. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannato a sopportare le spese sostenute dalle signore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché a rimborsare gli importi anticipati dalla cassa del Tribunale a titolo di aiuto giudiziario a beneficio della signora [OSCURATO:PERSONA]. 3) [OSCURATO:PERSONA] europeo della protezione dei dati (GEPD) sopporterà le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2012 — Fons Iuris — Fons Iuris