CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 07447/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 11939/2022R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA A R.L.,difesa come in atti ; contro [OSCURATO:PERSONA] + ALTRI, difes i come in atti ( controricorrent i e ricorrenti incidentali); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza chené la parte ricorrente principale né la parte ricorrente incidentaleabbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese processuali devono essere compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; spese compensate. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 12/0