Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 30874/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, tramite il difensore, avverso la sentenza dell'8 luglio 2025, con la quale la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del 13 aprile 2021, resa all'esito di giudizio abbreviato, che lo ha dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 110 cod. pen., e 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], detenuto per la cessione un quantitativo di kg 75 di cannabis, suddiviso in diciassette pacchi; nonché del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, dello stesso decreto per la detenzione e la cessione a terzi, presso la propria abitazione, di un quantitativo di 76,00 grammi della stessa sostanza; che, con un primo motivo di doglianza, si denuncia la violazione degli artt. 110, cod. pen., e 533 cod. proc. pen., per avere i giudici del merito erroneamente ritenuto sussistente la condotta, avendo omesso di individuare il contributo concorsuale, laddove tale contributo sarebbe stato erroneamente dedotto sotto il profilo oggettivo e soggettivo, da indici non probanti al di là di ogni ragionevole dubbio, quali: la mai avvenuta alternanza alla guida del veicolo; la conoscenza dello scopo del viaggio; la corrispondenza telefonica, da cui avrebbe potuto al più dedursi la condotta di consumo; il viaggio effettuato insieme al [OSCURATO:PERSONA] a Lecce, che il giudice di appello ha ritenuto capace di dimostrare il dolo di concorso e il rafforzamento dei propositi di quel soggetto; la circostanza di essere stato insieme al [OSCURATO:PERSONA] al momento del rinvenimento della sostanza stupefacente ad opera degli agenti; che, con una seconda censura, si lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al reato di detenzione illecita, contestato al ricorrente in via esclusiva, per non aver il giudice ritenuto applicabile la circostanza di cui al comma 5 dell'art. 73, per i 76,00 grammi di stupefacente, e avere erroneamente affermato che la sostanza fosse destinata a terzi, basandosi su argomentazioni meramente congetturali; che, con una terza doglianza, si denuncia il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., tenuto conto che tale circostanza va applicata ai soli contributi di minima importanza, tra i quali avrebbe dovuto farsi rientrare quello del ricorrente, che avrebbe inciso in misura solamente minima sul verificarsi dell'azione criminosa, tenuto conto del mancato ausilio di quest'ultimo alla guida del veicolo né in ordine al carico né al trasporto dello stupefacente, e della mancata percezione di un compenso; che, con un quarto motivo, si denuncia la violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non avendo il giudice del merito valorizzato elementi di segno positivo quali: il mancato compimento di 2precedenti attività di spaccio; l'uso personale; l'estraneità al viaggio da parte del ricorrente; il comportamento processuale collaborativo.

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, avverso la medesima sentenza d'appello, che lo ha confermato responsabile del reato di cui sopra, relativo alla detenzione, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di un quantitativo di kg 75 di cannabis; nonché del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, dello stesso decreto per la detenzione, presso la propria abitazione, di un quantitativo di 447,00 grammi della stessa sostanza; che, con un primo motivo di doglianza, si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, per aver il giudice del merito considerato come elemento a sfavore, anziché a favore, l'ammissione di responsabilità da parte del ricorrente, che aveva confermato la detenzione degli stupefacenti; che, con un secondo motivo, si denuncia il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, per non avere il giudice di appello motivato il distacco dal minimo edittale, essendosi limitato ad aderire alla valutazione del giudice di primo grado Considerato che i primi due motivi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non risultano consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranee al sindacato illegittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti; che, con riguardo al primo motivo, deve comunque rilevarsi che i giudici di primo secondo grado, richiamati i principi in ordine all'identificazione del contributo concorsuale in tema di stupefacenti, secondo cui lo stesso può manifestarsi anche in forme agevolatrici del proposito criminoso, hanno riscontrato che nel caso in esame il ricorrente aveva accompagnato il [OSCURATO:PERSONA] in un viaggio finalizzato al trasporto delle quantità di stupefacente che poi erano state rinvenute dalla polizia giudiziaria, da cui poteva evidentemente dedursi, anche alla luce delle risultanze evidenziate nella sentenza di primo grado - l'odore di stupefacente all'interno dell'abitacolo, che aveva attirato l'attenzione delle forze dell'ordine; i pregressi rapporti con il [OSCURATO:PERSONA]; la messaggistica da cui emergeva la volontà di procurarsi denaro attraverso l'attività di spaccio per sopperire al disagio economico; lo stupefacente rinvenuto a casa del ricorrente, che il [OSCURATO:PERSONA] dichiarava essere parte di un'unica partita; il messaggio inviato dal telefono del ricorrente in cui si 3chiedeva alla destinataria di tenere il silenzio circa il viaggio; l'attesa di un compenso per la realizzazione dello stesso viaggio - che il ricorrente fosse a conoscenza dello scopo di esso e che [OSCURATO:PERSONA] avesse potuto contare sulla sua presenza durante il suo svolgimento che, da tali elementi, poteva correttamente ricavarsi, su un piano logico, che il ricorrente avesse concorso almeno in forma agevolatoria alla commissione del reato, mentre le asserzioni esposte nel ricorso non discutono questa ricostruzione, limitandosi a prospettarne una alternativa, già considerata e smentita dai giudici del merito; che, con riguardo al secondo motivo, l'applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R., n. 309 del 1990, è stata correttamente esclusa dai giudici del merito avendo questi rilevato che il quantitativo di stupefacente detenuto presso l'abitazione del ricorrente era parte di una più ampia partita, come risultava anche dalla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] che le argomentazioni poste a fondamento della sussistenza della condotta di cessione erano ricavate dai pregressi rapporti con il [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla corrispondenza telefonica e dalla partecipazione all'attività di accantonamento dello stupefacente, già ampiamente esposte nella sentenza di primo grado; indici di qualità tale da rendere ragionevole che il ricorrente detenesse lo stupefacente con la finalità di cederlo a terzi; che, quanto al terzo motivo, è sufficiente rilevare che il giudice del merito ha correttamente argomentato in ordine al riconoscimento del contributo concorsuale, già esaminato in precedenza, avendo riconosciuto che esso si era sostanziato nell'agevolazione dell'attività del [OSCURATO:PERSONA], ma, avendo anche rilevato che tale agevolazione era il frutto di una chiara conoscenza dell'azione criminosa, e di una volontà di procurarsi droga a fini spaccio, già esplicitata in precedenza, ed emersa dai rapporti con lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; con la ragionevole conseguenza che quel contributo non poteva considerarsi di minore entità; che il quarto dei motivi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che il giudice del merito ha correttamente argomentato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, richiamando le conclusioni del giudice di primo grado, che evidenziava come la condotta processuale del ricorrente non fosse espressione di resipiscenza, avendo questi solo ammesso la detenzione, e non avendo anche contribuito alla ricostruzione complessiva dei fatti. 4Considerato che i due motivi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non risultano consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da adeguata e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che il giudice del merito, ha correttamente argomentato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, richiamando le conclusioni del giudice di primo grado, che evidenziava come la condotta processuale del ricorrente non fosse espressione di resipiscenza, avendo questi solo ammesso la detenzione, e non avendo anche contribuito alla ricostruzione complessiva dei fatti; che, inoltre, con riguardo al secondo motivo, va osservato che il giudice di appello ha ritenuto congrua la pena irrogata, motivando per richiamo alla sentenza di primo grado, che ne aveva determinato l'ammontare tenendo conto delle modalità del fatto e del quantitativo dello stupefacente; che, più in generale, le argomentazioni spese dei giudici di merito circa la gravità del fatto, per la particolare significatività del dato ponderale, escludono in radice la fondatezza di ogni doglianza, a fronte di un trattamento sanzionatorio complessivamente blando.

Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P P.Q.M• l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, tramite il difensore, avverso la sentenza dell'8 luglio 2025, con la quale la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza del 13 aprile 2021, resa all'esito di giudizio abbreviato, che lo ha dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 110 cod. pen., e 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], detenuto per la cessione un quantitativo di kg 75 di cannabis, suddiviso in diciassette pacchi; nonché del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, dello stesso decreto per la detenzione e la cessione a terzi, presso la propria abitazione, di un quantitativo di 76,00 grammi della stessa sostanza; che, con un primo motivo di doglianza, si denuncia la violazione degli artt. 110, cod. pen., e 533 cod. proc. pen., per avere i giudici del merito erroneamente ritenuto sussistente la condotta, avendo omesso di individuare il contributo concorsuale, laddove tale contributo sarebbe stato erroneamente dedotto sotto il profilo oggettivo e soggettivo, da indici non probanti al di là di ogni ragionevole dubbio, quali: la mai avvenuta alternanza alla guida del veicolo; la conoscenza dello scopo del viaggio; la corrispondenza telefonica, da cui avrebbe potuto al più dedursi la condotta di consumo; il viaggio effettuato insieme al [OSCURATO:PERSONA] a Lecce, che il giudice di appello ha ritenuto capace di dimostrare il dolo di concorso e il rafforzamento dei propositi di quel soggetto; la circostanza di essere stato insieme al [OSCURATO:PERSONA] al momento del rinvenimento della sostanza stupefacente ad opera degli agenti; che, con una seconda censura, si lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al reato di detenzione illecita, contestato al ricorrente in via esclusiva, per non aver il giudice ritenuto applicabile la circostanza di cui al comma 5 dell'art. 73, per i 76,00 grammi di stupefacente, e avere erroneamente affermato che la sostanza fosse destinata a terzi, basandosi su argomentazioni meramente congetturali; che, con una terza doglianza, si denuncia il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., tenuto conto che tale circostanza va applicata ai soli contributi di minima importanza, tra i quali avrebbe dovuto farsi rientrare quello del ricorrente, che avrebbe inciso in misura solamente minima sul verificarsi dell'azione criminosa, tenuto conto del mancato ausilio di quest'ultimo alla guida del veicolo né in ordine al carico né al trasporto dello stupefacente, e della mancata percezione di un compenso; che, con un quarto motivo, si denuncia la violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non avendo il giudice del merito valorizzato elementi di segno positivo quali: il mancato compimento di 2precedenti attività di spaccio; l'uso personale; l'estraneità al viaggio da parte del ricorrente; il comportamento processuale collaborativo. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, avverso la medesima sentenza d'appello, che lo ha confermato responsabile del reato di cui sopra, relativo alla detenzione, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di un quantitativo di kg 75 di cannabis; nonché del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, dello stesso decreto per la detenzione, presso la propria abitazione, di un quantitativo di 447,00 grammi della stessa sostanza; che, con un primo motivo di doglianza, si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, per aver il giudice del merito considerato come elemento a sfavore, anziché a favore, l'ammissione di responsabilità da parte del ricorrente, che aveva confermato la detenzione degli stupefacenti; che, con un secondo motivo, si denuncia il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, per non avere il giudice di appello motivato il distacco dal minimo edittale, essendosi limitato ad aderire alla valutazione del giudice di primo grado Considerato che i primi due motivi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non risultano consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranee al sindacato illegittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti; che, con riguardo al primo motivo, deve comunque rilevarsi che i giudici di primo secondo grado, richiamati i principi in ordine all'identificazione del contributo concorsuale in tema di stupefacenti, secondo cui lo stesso può manifestarsi anche in forme agevolatrici del proposito criminoso, hanno riscontrato che nel caso in esame il ricorrente aveva accompagnato il [OSCURATO:PERSONA] in un viaggio finalizzato al trasporto delle quantità di stupefacente che poi erano state rinvenute dalla polizia giudiziaria, da cui poteva evidentemente dedursi, anche alla luce delle risultanze evidenziate nella sentenza di primo grado - l'odore di stupefacente all'interno dell'abitacolo, che aveva attirato l'attenzione delle forze dell'ordine; i pregressi rapporti con il [OSCURATO:PERSONA]; la messaggistica da cui emergeva la volontà di procurarsi denaro attraverso l'attività di spaccio per sopperire al disagio economico; lo stupefacente rinvenuto a casa del ricorrente, che il [OSCURATO:PERSONA] dichiarava essere parte di un'unica partita; il messaggio inviato dal telefono del ricorrente in cui si 3chiedeva alla destinataria di tenere il silenzio circa il viaggio; l'attesa di un compenso per la realizzazione dello stesso viaggio - che il ricorrente fosse a conoscenza dello scopo di esso e che [OSCURATO:PERSONA] avesse potuto contare sulla sua presenza durante il suo svolgimento che, da tali elementi, poteva correttamente ricavarsi, su un piano logico, che il ricorrente avesse concorso almeno in forma agevolatoria alla commissione del reato, mentre le asserzioni esposte nel ricorso non discutono questa ricostruzione, limitandosi a prospettarne una alternativa, già considerata e smentita dai giudici del merito; che, con riguardo al secondo motivo, l'applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R., n. 309 del 1990, è stata correttamente esclusa dai giudici del merito avendo questi rilevato che il quantitativo di stupefacente detenuto presso l'abitazione del ricorrente era parte di una più ampia partita, come risultava anche dalla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] che le argomentazioni poste a fondamento della sussistenza della condotta di cessione erano ricavate dai pregressi rapporti con il [OSCURATO:PERSONA], nonché dalla corrispondenza telefonica e dalla partecipazione all'attività di accantonamento dello stupefacente, già ampiamente esposte nella sentenza di primo grado; indici di qualità tale da rendere ragionevole che il ricorrente detenesse lo stupefacente con la finalità di cederlo a terzi; che, quanto al terzo motivo, è sufficiente rilevare che il giudice del merito ha correttamente argomentato in ordine al riconoscimento del contributo concorsuale, già esaminato in precedenza, avendo riconosciuto che esso si era sostanziato nell'agevolazione dell'attività del [OSCURATO:PERSONA], ma, avendo anche rilevato che tale agevolazione era il frutto di una chiara conoscenza dell'azione criminosa, e di una volontà di procurarsi droga a fini spaccio, già esplicitata in precedenza, ed emersa dai rapporti con lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; con la ragionevole conseguenza che quel contributo non poteva considerarsi di minore entità; che il quarto dei motivi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che il giudice del merito ha correttamente argomentato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, richiamando le conclusioni del giudice di primo grado, che evidenziava come la condotta processuale del ricorrente non fosse espressione di resipiscenza, avendo questi solo ammesso la detenzione, e non avendo anche contribuito alla ricostruzione complessiva dei fatti. 4Considerato che i due motivi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non risultano consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da adeguata e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che il giudice del merito, ha correttamente argomentato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, richiamando le conclusioni del giudice di primo grado, che evidenziava come la condotta processuale del ricorrente non fosse espressione di resipiscenza, avendo questi solo ammesso la detenzione, e non avendo anche contribuito alla ricostruzione complessiva dei fatti; che, inoltre, con riguardo al secondo motivo, va osservato che il giudice di appello ha ritenuto congrua la pena irrogata, motivando per richiamo alla sentenza di primo grado, che ne aveva determinato l'ammontare tenendo conto delle modalità del fatto e del quantitativo dello stupefacente; che, più in generale, le argomentazioni spese dei giudici di merito circa la gravità del fatto, per la particolare significatività del dato ponderale, escludono in radice la fondatezza di ogni doglianza, a fronte di un trattamento sanzionatorio complessivamente blando. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P P.Q.M• l
Decreto Cassazione n. 30874/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris