CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 17488/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che conclude per l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. /zIk( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Chieti, in sede di procedura di prevenzione, con decreto del 1 marzo 2021, emesso in sede di gestione, ha assegnato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ed ai rispettivi nuclei familiari) una unità abitativa ciascuno , determinando una indennità di occupazione pari a 1.000,00 euro mensili per ciascun nucleo familiare. 1.1 Circa la determinazione della indennità il Tribunale osserva che detto valore, parametrato alla perizia estimativa, «si ritiene adeguato rispetto alla complessiva condizione reddituale dei ricorrenti» , considerando anche l'elevato valore di mercato degli immobili e le buone condizioni di manutenzione dei medesimi. 2. Avverso detto decreto hanno proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge. 2.1 Secondo i ricorrenti le condizioni economiche, posteriori al sequestro, dei due nuclei familiari, avrebbero dovuto determinare (data l'emergenza abitativa) l'assegnazione delle unità abitative non gravata da indennità alcuna. Tutte le disponibilità immobiliari, mobiliarie e finanziarie dei Mattucci sono, infatti, sottoposte al vincolo della prevenzione. 3. Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono. 3.1 La previsione di legge vigente (art. 40 comma 2 bis d.lgs. n.159 del 2011) da un lato rimanda ai contenuti dell'art. 47 co.2 legge fall. (con mantenimento del possesso dell'immobile adibito ad abitazione,/ sino alla data della confisca definitiva), dall'altro pone a carico del beneficiario il pagamento di una indennità «eventualmente determinata». Da un lato l'autorizzazione alla proroga dello sgombero si fonda, dunque, sulla constatazione di un 'bisogno abitativo', non potendosi ritenere possibile l'emissione del provvedimento in caso di esistenza di proprietà immobiliari fruibili e non sottoposte al vincolo del sequestro (in tal senso Sez. VI n. 20566 del 1.7.2020, rv 279268), dall'altro è lasciata alla discrezionalità del Tribunale la facoltà di imporre, per il mantenimento del possesso, il pagamento di una indennità. 3.2 L'esercizio di detta discrezionalità, da parte del Tribunale, non è sindacabile in sede di legittimità, fermo restando che : a) la scelta di imporre, o meno, il pagamento della indennità deve essere congruamente motivata in rapporto alla condizione attuale del soggetto obbligato e del relativo nucleo familiare; b) in ogni caso, l'indennità non può essere parannetrata al corrispondente valore di un canone di locazione, dovendosi tener conto della natura non strettamente speculativa dell'impiego del bene, ma essenzialmente solidaristica, in ragione della pendenza del procedimento e della salvaguardia dei diritti dei soggetti coinvolti . 3.3 La motivazione espressa dal Tribunale di Chieti non soddisfa i descritti parametri, posto che difetta una concreta analisi della attuale sostenibilità della indennità stabilita. La misura della indennità risulta, inoltre, posta in correlazione con il mero valore di mercato, senza correttivi equitativi. 3.4 Va pertanto sollecitata nuova valutazione, previo annullamento della decisione impugnata. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Chieti. Così deciso il 14 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente R