CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27290/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tuto Procuratore, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo e l’annullamento conrinvio della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 16/12/2025, la Corte di appello di Catania, inaccoglimento dell’appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diRagusa e in riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa in data 23/04/2021,ha ritenuto XXXXXXXXXXX colpevole del reato di cui all’art. 12, commi 1, 3 lett.a), b) e d), e 3-bis d.lgs. n. 286/1998 per aver favorito l’immigrazioneclandestina di 48 cittadini stranieri di varia nazionalità, ponendosi alla guida diun’imbarcazione inidonea a tenere la navigazione in condizioni di sicurezza sulleacque tunisine e intercettata in condizioni di pericolo da una nave della Marinamilitare portoghese, nonché infine condotta sulle coste di Pozzallo in data28/10/2017.Per l’effetto lo ha condannato alla pena di anni cinque e mesi due direclusione ed euro 720.000,00 di multa.La Corte di appello aveva proceduto a rivalutare le dichiarazioni accusatoriedi XXXXXXXXXXXX, uno dei soggetti trasportati sull’imbarcazione, sentito inincidente probatorio quale teste assistito ai sensi dell’art. 197-bis cod. proc.pen., e, contrariamente a quanto affermato dai giudici di primo grado, avevaconsiderato attendibile la sua ricostruzione sulle condotte dell’odierno imputato,da lui indicato come il figlio del proprietario dell’imbarcazione, presentatosi almomento della partenza per effettuare il trasporto in luogo del padre, che, a suodire, era stato scoraggiato dalle condizioni del mare.La Corte di appello riteneva infondate le perplessità espresse dai giudici diprimo grado riguardo alle contraddizioni del teste assistito sul momento in cuiavrebbe conosciuto XXXXXX e riguardo all’inverosimiglianza delle circostanze cheegli giovanissimo si sarebbe posto alla guida dell’imbarcazione al posto delpadre, risultando poi incapace di gestire la navigazione in mezzo alle intemperie.Valutava anche come decisivo il fatto che il teste assistito non potesse avereinteresse alcuno ad accusare l’imputato.Inoltre la Corte territoriale considerava riscontrate le dichiarazioni diXXXXXXX dalle dichiarazioni dell’assistente capo [OSCURATO:PERSONA], intervenuto almomento dello sbarco e nuovamente sentito in sede di rinnovazione istruttorianel giudizio di appello, il quale ha confermato di avere raccolto le dichiarazioni divari immigrati, tra i quali lo stesso XXXXXXX ed anche XXXXXXXXXXXXX,divenuto poi imputato nel medesimo procedimento, ma assolto perché il fattonon costituisce reato, tutte convergenti nell’indicare XXXXXX come colui cheaveva guidato il natante.2. Avverso la predetta sentenza è stato proposto ricorso dal difensore diXXXXXXXXXXX, che ha articolato due motivi.2.1. Con il primo ha denunciato violazione di legge e manifesta illogicitàdella motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. inrelazione all’inosservanza dell’art. 195 cod. proc. pen.La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere utilizzabili le dichiarazionidell’assistente capo [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito le dichiarazioni di un coimputato(XXXXXXXXXXXXX), di un soggetto sentito come teste assistito (XXXXXXXXXXX)e che aveva peraltro riferito circostanze diverse, nonchè di un altro soggetto,[OSCURATO:PERSONA], mai sentito in dibattimento.2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 606, comma 1 lett.e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del primomotivo e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Va accolto il primo motivo, mentre il secondo rimane assorbito, sebbenenon precluso.2.1. Occorre premettere, prima di esaminare la censura di violazione dinorma processuale e di illogicità della motivazione, che la sentenza impugnatasovverte una sentenza di assoluzione dell’imputato dal fatto addebitato conformula “perché non costituisce reato” e, accogliendo l’impugnazione del pubblicoministero, la riforma e ritiene l’imputato colpevole dell’illecito di cuiall’imputazione.Secondo le linee esegetiche oramai unanimemente condivise dallagiurisprudenza nazionale e sovranazionale, la presenza di una decisioneassolutoria intervenuta in primo grado ingenera il dubbio sul reale fondamentodell'accusa.L’onere di motivazione del giudice che ne riforma le statuizioni e accoglie laprospettazione accusatoria è, pertanto, “rafforzato” e tale maggior intensità deidoveri motivazionali è da ricondursi al canone della certezza che è posto allabase di una condanna, in linea con la modifica dell'art. 533, comma 1, cod. proc.pen., operata dalla legge 46 del 2006 che ha introdotto il canone «dell'oltre ogniragionevole dubbio» (Cass. sez. 6, n. 11550 del 15/02/2017, Rv. 269138).La riforma della sentenza di assoluzione è consentita se il giudice di appelloacquisisce elementi e rinviene argomenti che lo mettano nelle condizioni distrutturare la motivazione della propria decisione, dando puntuale ragione delledifformi conclusioni assunte (Cass. sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016 - dep. 2017 -Rv. 268948); in particolare, il giudice di secondo grado ha l'obbligo di delinearele linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutarespecificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza,dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza e non può,invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorioperché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Cass. sez. 6,n. 10130 del 20/01/2015, Rv. 262907).Si è affermato che «in questa situazione l'assoluzione di primo grado, che sifonda non solo sulla mancanza della prova della colpevolezza, ma sul ragionevoledubbio dell'innocenza dell'imputato, opera un rafforzamento della presunzione dinon colpevolezza in appello che, secondo quanto prevede oggi l'art. 603, comma3-bis, può essere superata solo attraverso l'instaurazione del contraddittoriocome metodo di costruzione della prova orale» (così in motivazione Sez. U, n.11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808 – 01).Solo se la rinnovazione non può avere luogo oppure solo quando larivalutazione non ha ad oggetto prove orali acquisite nel giudizio di primo grado(e quindi la rinnovazione non sia necessaria), può essere omessa la rinnovazionedell’attività istruttoria; in ogni caso, però, la motivazione del giudice di secondogrado può comunque procedere al ribaltamento della sentenza assolutoria,previa adeguata valutazione delle condizioni che rendono irripetibile o nonnecessaria la rinnovazione, e comunque solo se riesce ad assolvere all’onere didimostrare, con una rigorosa analisi, l'incompletezza o l'incoerenza delladecisione appellata.Ove la sentenza del giudice di secondo grado non ottemperi a tali onerimotivazionali, non può considerarsi razionalmente giustificata la statuizione diriforma di una sentenza liberatoria.Si richiede quindi una “motivazione rafforzata”, che «consiste nella compiutaindicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenzadimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice diprimo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specificipassaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale oprocessuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore»([OSCURATO:PERSONA]. 6, n. 51898 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], P., Rv. 278056 – 01, che ha precisatoche l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazionedell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3-bis, c.p.p., in quanto trovafondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto aquella cui era pervenuta la sentenza di primo grado).Non è pertanto sufficiente che il giudice di appello opti, secondo il suo liberoconvincimento, per una qualsivoglia soluzione che ritenga più persuasiva nellavalutazione degli elementi di prova e degli argomenti proposti dalle parti, afronte dei profili di opinabilità che il pubblico ministero impugnante rilevi nelpercorso ricostruttivo seguito dal giudice di primo grado.La decisione del giudice di appello, per superare quella assolutoria, deveessere dotata di una forza persuasiva superiore anche a qualsiasi altraalternativa prospettata e prospettabile, deve cioè tracciare una linearità logicatale da fornirle la maggiore solidità possibile.2.2. Fatte queste premesse, deve constatarsi che la sentenza impugnata nonha dato ossequio all’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale«ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod.proc. pen., per "motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa" devonointendersi non solo quelli concernenti la questione dell'attendibilità deidichiaranti, ma tutti quelli che implicano una "diversa interpretazione" dellerisultanze delle prove dichiarative, posto che un "fatto" non sempre presenta unaconsistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediatorisultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull'approcciovalutativo del giudice, anch'esso pertanto mediato. (Fattispecie relativa alribaltamento in appello della sentenza assolutoria di primo grado, disposto,senza rinnovazione istruttoria, sulla base della diversa valutazione dell'idoneitàdelle risultanze della prova testimoniale, indiscussa quanto ad attendibilità, arappresentare gli elementi costitutivi del delitto di atti persecutori aggravati)»(Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, O., Rv. 276987 - 01).Né ha tenuto conto del fatto che l'obbligo di motivazione rafforzata, previstoin caso di riforma della sentenza assolutoria, è concorrente, e non alternativo,con quello di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, sicché lasentenza di appello che ribalti la decisione assolutoria di primo grado, concondanna dell'imputato, postula l'adozione di una motivazione rafforzata e larinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis,cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep. 2023, B., Rv. 284493 –03).Le dichiarazioni rese dal teste assistito, XXXXXXXXXXXX, che costituisce lafonte principale per la ricostruzione delle condotte dell’imputato, sono staterivalutate nella loro attendibilità intrinseca svolgendone un apprezzamento digiudice di primo grado, ma senza osservare i canoni sopra ricordati eargomentando solo sulla maggiore plausibilità degli argomenti proposti dallaparte impugnante rispetto a quelli contenuti in sentenza.Inoltre, tali dichiarazioni erano state raccolte in incidente probatorio e ilgiudice di appello non ha provveduto alla rinnovazione dell’istruttoria; è statoaffermato dalla giurisprudenza di legittimità che «in tema di appello del pubblicoministero avverso sentenza di assoluzione, anche a seguito della modificaapportata all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. dall'art. 34, comma 1, lett.i), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice è tenuto alla rinnovazionedell'istruttoria nel caso in cui la diversa valutazione di una prova dichiarativa,ritenuta decisiva, riguardi una testimonianza acquisita in sede di incidenteprobatorio, non potendo inferirsi dall'omessa indicazione delle prove acquisitecon tale modalità la volontà del legislatore di escluderle dall'ambito dellarinnovazione» (Sez. 6, n. 42942 del 17/09/2024, F., Rv. 287263 – 01; cosìanche Sez. 3, n. 24597 del 03/07/2020, P., Rv. 279863 - 01).Orbene ritiene questa Corte che ben avrebbe potuto il giudice di appelloomettere di procedere alla rinnovazione di tale rilevante atto istruttorio, ma talescelta avrebbe dovuto comunque essere giustificata dall’effettivo verificarsi e dalpermanere delle condizioni oggetto della prognosi, che avevano giustificatol’anticipazione dell’acquisizione probatoria alla fase delle indagini preliminare.Nella motivazione della sentenza non si rinviene alcuna indicazione circa laverifica riguardo l’impossibile o non agevole ripetibilità dell’escussione deldichiarante.Le sue dichiarazioni andavano, poi, verificate ai sensi dell’art. 197-bis,comma 6, cod. proc. pen. valutandole unitamente ad adeguati elementi diriscontro ulteriori in forza del rinvio all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., chenon devono essere riconducibili alla stessa fonte (Sez. 5, n. 14991 del12/01/2012, P.g. in proc. Strisciuglio e altri, Rv. 252325 - 01).La sentenza impugnata non fa alcun riferimento alla qualità di teste assistitodi XXXXXXXXXXXX e indica come elemento di riscontro le dichiarazioni del testedi polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta riferisce quanto appreso dallo stessoXXXXXXX; le altre informazioni riferite dal teste di polizia giudiziaria provengonoda soggetti non meglio indicati nella motivazione della sentenza, ad eccezione diuno, che però è stato sottoposto ad indagini per fatti analoghi.Non si spiega se le notizie da lui apprese e riferite sono da ricollegarsi allecircostanze eccezionali che escludono che egli dovesse procedere allaverbalizzazione delle medesime, unica condizione che le renderebbe utilizzabili.E difatti «in tema di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria, il divietosancito dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. riguarda le dichiarazioni acquisitedai testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b),cod. proc. pen. ed opera anche nel caso in cui tali dichiarazioni, purverbalizzabili, non siano state documentate, restando ammessa la testimonianzasolo per dichiarazioni percepite al di fuori di uno specifico contestoprocedimentale di acquisizione, in situazioni operative eccezionali o distraordinaria urgenza. (Sez. 6, n. 37629 del 02/07/2025, Pmt c. Delle Vergini,Rv. 288929 - 04)Inoltre non si dà conto di come siano state raccolte le dichiarazioni diXXXXXXXXXXXXX, divenuto poi imputato nel medesimo procedimento,accertamento rilevante anche in ragione del fatto che «l’inutilizzabilità previstadall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. ricorre anche in caso di dichiarazioni resenella fase delle indagini da chi, sin dall'inizio dell'esame o dopo l'emersione diindizi a suo carico nel corso di tale atto, senza che lo stesso sia stato interrotto,avrebbe dovuto essere sentito in qualità di indagato o imputato di reatoconnesso o di reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc.pen.» (Sez. 1, n. 25390 del 03/04/2025, Jouahri, Rv. 288177 - 01).3. Alla luce delle carenze e dei vizi sopra indicati, la sentenza impugnatadeve essere annullata affinché si svolga un nuovo giudizio nel quale la Corte diappello in diversa composizione rivaluti la fondatezza dell’appello del pubblicoministero, procedendo agli adempimenti processuali e agli accertamenti sopraindicati come necessari, seguendo i criteri e applicando i principi fissati dallagiurisprudenza alla quale si è fatto riferimento. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Catania.[OSCURATO:PERSONA] è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.