CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 40469/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del sostituto Silvia [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Bergamo ha dichiarato CARANCINI Alessandro responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), codice strada con l'aggravante di cui al comma 2 -sexies, per avere guidato in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico pari ad almeno 1,61 g/1) in orario notturno (in Bergamo il 23/11/2019), con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, deducendo inosservanza della legge penale per avere il giudice applicato la sanzione ammnistrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura minima di anni uno senza operare il raddoppio della stessa, stante la non confiscabilità del veicolo, siccome di proprietà di terzi, come risulta dal verbale di accertamenti urgenti in data 23/11/2019. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Silvia [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto. 2. Con la sentenza impugnata, il giudice non ha correttamente disposto la confisca del mezzo, pur prevista dalla legge, trattandosi di bene di proprietà di terzi (vedi verbale di accertamenti urgenti del 23/11/2019 indicato dal ricorrente, nel quale si dà atto che il veicolo è di proprietà di tale LOCATELLI Fabiola) e ha applicato la misura della sospensione della patente di guida, senza tuttavia operare il raddoppio previsto dal comma 2/ lett. c),della norma citata. Nella specie, il ricorrente ha indicato elementi probatori (annotazione di PG del 23/11/2019) utili ai fini della verifica della sanzione applicabile e della autosufficienza del ricorso, dai quali emerge che non poteva disporsi la confisca, stante l'appartenenza del veicolo a terzif pertanto, nell'applicare la sanzione della sospensione della patente di guida, il giudice avrebbe dovuto tener conto del disposto di cui al terzo periodo del comma lett. c) della norma in esame.3. Una volta rilevata la violazione di legge denunciata, va precisato che la sentenza deve essere annullata senza rinvio, potendosi procedere in questa sede alla rideterminazione della durata della sanzione amministrativa accessoria, in linea con i criteri individuati dal giudice del merito (minimo edittale di anni uno), trovando applicazione il disposto di cui all'art. 620, c. 1, lett. I), cod. proc. pen., la sentenza di annullamento esaurendo il thema decidendum (sez. 4 n. 18121 del 18/03/2015, Rv. 263440): l'adozione della statuizione, infatti, non necessita di un giudizio di merito che involge accertamenti e valutazioni di circostanze controverse, del tutto estranei a questo giudizio, la misura legale, pari ad anni due, derivando direttamente dall'applicazione del raddoppio indicato dalla norma. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omesso raddoppio della durata della sospensione della patente di guida di CARANCINI Alessandro, durata che ridetermina in anni due. Deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore Il presidente / [OSCURATO:PERSONA]