CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2025
Cassazione n. 21105/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso è intriso di genericità, in quanto i motivi dedotti sono privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p.: come emerge dall'esame della sintesi dell'appello operata nella sentenza di secondo grado, i motivi di ricorso costituiscono sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances presentati alla Corte d'appello; è del tutto evidente che la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); rilevato che sia in relazione alla responsabilità che sul trattamento sanzionatorio, la Corte si era profusa in adeguata motivazione, rispettivamente a pg. 3 e 4, con argomentazioni del tutto prive da illogicità, tanto meno manifesta, come richiesto dallo standard dell'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d1eciso in Roma, il 15/04/2025 Il CorsigliereEstensore [OSCURATO:PERSONA]