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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 22313/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza pronunciata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal medesimo Tribunale, che aveva dichiarato la mancata valida espiazione di pena, a causa dell'esito negativo dell'affidamento in prova terapeutico. 2.

Ricorre personalmente per cassazione [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato.

4. Giova precisare come sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi, anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione.

Tale normativa prevede, infatti, che il ricorso in cassazione vada in ogni caso sottoscritto - a pena di inammissibilità - da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.).

La nuova formulazione dell'art. 613 cod. proc. pen. è stata, peraltro, oggetto di intervento delle Sezioni Unite, che hanno reputato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente.

Rientra nella discrezionalità del legislatore, infatti, la possibilità di richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive.

Ciò in ragione dell'elevato livello di qualificazione professionale, postulato dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione, che rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, citata, Rv. 272011).

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa, nella determinazione della causa d'inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2023 Il Consigliere este 7 ?s re [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza pronunciata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal medesimo Tribunale, che aveva dichiarato la mancata valida espiazione di pena, a causa dell'esito negativo dell'affidamento in prova terapeutico. 2. Ricorre personalmente per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato. 4. Giova precisare come sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi, anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione. Tale normativa prevede, infatti, che il ricorso in cassazione vada in ogni caso sottoscritto - a pena di inammissibilità - da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.). La nuova formulazione dell'art. 613 cod. proc. pen. è stata, peraltro, oggetto di intervento delle Sezioni Unite, che hanno reputato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente. Rientra nella discrezionalità del legislatore, infatti, la possibilità di richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. Ciò in ragione dell'elevato livello di qualificazione professionale, postulato dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione, che rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, citata, Rv. 272011). 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa, nella determinazione della causa d'inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 marzo 2023 Il Consigliere este 7 ?s re [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22313/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris