CNEL — Accordo di rinnovo
Codice CCNL: A011
Titolo CCNL: CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti
Titolo accordo: Verbale di accordo per il rinnovo del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti (2026-2029)
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: AGRICOLTURA
Sottosettori: operai agricoli e florovivaisti; impiegati, quadri e dirigenti dell'agricoltura
Parti datoriali: CIA; CONFAGRICOLTURA; COLDIRETTI
Parti sindacali: FLAI CGIL; FAI CISL; UILA UIL
Decorrenza: 2026-01-01
Scadenza: 2029-12-31
Stipula: 2026-05-28
Stato: Acquisito
Identificativo: 2026-245786
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=245786
--- Testo contratto ---
VERBALEDIACCORDO
per rinnovo del CCNLper gli operai agricoli e florovivaisti (2026 - 2029)
L'anno 2026 il giorno 28 del mese di maggio, presso la sede della Confederazione Generale
dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura), in Roma, Corso Vittorio Emanuele, 101
TRA
- Confagricoltura - Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana
- Coldiretti - Confederazione Nazionale Coldirett i
- CIA- Agricoltori Italiani
E
FLAI-C.G.I.L.
FAI-C.I.S.L.
UILA-U.I.L.
Si è convenuto di rinnovare il Contratt o Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e
florovivaisti sott oscritto il 23 maggio 2022 e scaduto il 31 dicembre 2025.
I testi dei nuovi articoli e degli accordi concordati - allegati al presente verbale (per complessive 65
pagine) - riguardano le seguenti materie:
■ Art. 2: Strutt ura ed assetto del contratt o
■ Art. 4: Efficacia del contratto
■ Art. 8: Casse extra legem/Enti Bilaterali Agricoli Territoriali
■ Art. 9: Osservatori
■ Art. 17: Rapporto di lavoro a tempo parziale
■ Art. 19: Somministrazione di lavoro
■ Art. 21: Categorie di operai agricoli
■ Art. 22: Categorie di operai florovivaisti
■ Art. 28: Convenzioni - Programmi di assunzione
■ Art. 31: Classificazione
■ Art. 36: Ferie
■ Art. 39: Permessi straordinari e congedi parentali
■ Art. 40: Permessi per corsi di recupero scolastico
■ Art. 41: Giorni festivi operai agricoli
■ Art. 42: Giorni festivi operai florovivaisti
■ Art. 50: Retribuzione
■ Art. 50 bis: Trattamento Economico Complessivo (TEC)
■ Art. 54-bis: Elemento aggiuntivo della retribuzione
■ Art. 58: Trattamento di fine rapporto
1
■ Art. 60: Fondo nazionale di previdenza complementare
£ ,2-
■ Art. 61: Malatt ia ed infortunio operai agricoli
■ Art. 62: Malattia ed infortunio operai florovivaisti
■
■
■
■
■
Art. 64: Cassa integrazione salari
Art. 65: Anticipazione trattamenti assistenziali
Art. 67: Welfare integrativo a livello nazionale
Art. 68: Lavori pesanti o nocivi
Art. 70: Contrasto e prevenzione alle molestie e alle violenze
■ Art. 78: Norme disciplinari operai agricoli
■ Art. 79: Norme disciplinari operai florovivaisti
■ Art. 84: Rappresentanze sindacali unitarie
■ Art. 93: Contrattazione provinciale operai agricoli
■ Art. 95: Esclusività di stampa. Archivi contratti
• Allegato n. 1: Minimi salariali di area
■ Allegato n. 2: Verbale di accordo per la disciplina dei rapporti di lavoro tra le imprese di
manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato e i loro operai
■ Allegato n. 5: Verbale di accordo "Accordo sulla disciplina dei rapporti di lavoro nelle imprese
che esercitano attività di acquacoltura"
■ Allegato n. 10: Accordo del settore agricolo per la disciplina dell'apprendistato
professionalizzante o di mestiere
Allegato n. 14: Accordo sui termini di corresponsione del trattamento di fine rapporto agli■
operai atempo determinato
Le Parti, in considerazione delle incertezze derivanti dall'andamento dell'inflazione e dei relativi
indicatori di riferimento, si impegnano ad incontrarsi nel mese di settembre 2027 per effettuare la
comparazione tra l'inflazione reale nel biennio di riferimento e le dinamiche retributive definite con il
presente accordo di rinnovo contratt uale, al fine di individuare congiuntamente soluzioni contrattuali
per il recupero dell'eventuale differenziale, nel rispetto degli assetti contrattuali.
Le Parti si impegnano a provvedere alla stesura completa del nuovo CCNLentro il 31 ottobre 2026.
La numerazione degli articoli e degli accordi è provvisoria e potrà essere modificata in sede di stesura
definitiva.
•
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Confagricoltura
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2
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3
ART.2 - Struttura<e, o del contratto
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale eprovinciale.
Contrattonazionale
Il CCNL ha durata quadriennale e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative
ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro, nonché il ruolo e le competenze del livello
provinciale di contrattazione.
La dinamica degli effetti economici e dei minimi salariali di area nell'ambito del rinnovo quadriennale
dovrà riferirsi al primo biennio di validità e sarà coerente con l'obiettivo di salvaguardare il potere
d'acquisto delle retribuzioni, tenendo conto delle tendenze generali dell'economia e del mercato del
lavoro, del raffronto competitivo edegli andamenti specifici del settore agricolo.
Ulteriore punto di riferimento sarà costituito dalla comparazione tra inflazione reale e le dinamiche
" tributive concordate tra le partiper la definizione degli aumenti salariali del precedentebiennio.
~ In sede di rinnovo contrattuale le Parti concorderanno l'elemento ec nomico da corrispondere ai
lavoratori acompensazione dell'eventualeperiodo di ca~enza contrattuale. 1 ~ )
Contrattoprovinciale ~ ~
Il contratto provinciale si stipula, nel rispetto_çl2 cli negoziali, in un tempo intermedio nell'arco di
vigenza del CCNL ed ha durata quadriennale.
t La contrattazione provinciale definisce i salari contrattuali e può trattare le materie specificatamente
rinviate dagli artt. 93 e 94 del CCNL, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà
riguardare istituti ematerie diversi enon ripetitivi aquelli stabiliti dal livello nazionale.
La dinamica degli effetti economici edei salari contrattuali nell'ambito del rinnovo quadriennale dovrà
riferirsi al primo biennio di validità dei contratti provinciali medesimi esarà coerente con l'obiettivo di
salvaguardareil potere d'acquisto delle retribuzioni.
Ulteriori punti di riferimento del negoziato saranno costituiti dall'andamento dell'economia territoriale
del settore della realtà provinciale e dalla comparazione tra inflazione reale e le dinamiche retributive
concordate per la definizione degli aumenti salariali delprecedentebiennio dal CCNL.
Gli effettieconomici definitidaicontrattiprovincialidovrannoaveredecorrenzanell'ambitodelbiennio
di riferimento. ~
Leparti,in sede dirinnovodel Contrattoprovinciale,potranno inoltreprevedereerogazioni strettamente ~
correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, insieme concordati, ed aventi come
obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività. Tali programmi )
potranno essere individuati anche distintamenteper settoremerceologico. \
La predetta erogazione deve avere le caratteristiche idoneeper l'applicazione delregime contributivo e..,-!fiscale agevolato previsto dalla legislazionevigente. IX\}\
Atalfinelepartipotrannoindividuare,nelladeterminazionedelladinamicasalariale,unaspecificaquo" A
~ eoono~ a arealizzare gl ; c;;; r~ , S
In sede di rinnovo contrattuale le Parti concorderanno P'elemento economico da corrispondere ai
lavoratori a compensazione dell'eventualeperiodo di carenza contrattuale.
kk k
Le Parti a livello nazionale possono individuare specifici settori e/o comparti produttivi che presentano
particolari esigenze di regolamentazione di materie demandate alla contrattazione di secondo livello
(articoli 93 e 94 del presente contratto), per i quali ferma restando l'applicazione del presente CCNL
- definireun accordo collettivo.Lemateriecosì disciplinatesono sostitutivedelladisciplinaprevistanei
contrattiprovinciali. /1
Aziendepluri-localizzate ~
./
Alle imprese o ai gruppi di imprese -così come individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile -
che operano su una pluralità di regioni o province, èriconosciuta la possibilità, arichiesta degli stessi,
di applicare le disposizioni individuate con specifico accordo sindacale aziendale, sottoscritto dalle
organizzazionidatorialiesindacalistipulantiilpresentecontratto,assistitedallecompetentiarticolazioni
territoriali che sottoscrivono icontratti provinciali interessati.
Resta ferma, per tali imprese o gruppi di imprese, la possibilità di applicare in ogni provincia le
disposizioni del corrispondente contratto provinciale, nonché di effettuare l'accentramento
amministrativo secondo le norme vigenti.
Restano salvi itrattamenti di miglior favoreeventualmenteprevisti.
Notaa verbale
Al fine di favorire la diffusione delle erogazioni legate alla produttività, le parti stipulanti il presente
CCNLhanno elaborato linee guida utili a definiremodelli di premio di risultato con caratteristiche tali
da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di
legge(Allegaton.4).Lelineeguidacosìdefinitepotrannoessereadattatedallacontrattazionedisecondo
livello in funzione delle particolari esigenze territoriali, in modo tale da consentire comunque l'accesso
alparticolare regime agevolato fiscale e contributivo.
Notaaverbale
~
La Parti stipulanti il presente CCNL hanno sottoscritto il 19 giugno 2018 un "Accordo su relazioni
sindacali, contrattazione collettiva erappresentanza nelsettoreagricolo" (Allegato n.21).
ART.4- Efficacia del contratto
Le norme del presente contratto sono operanti edispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti
dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti e per quelle
provinciali loro aderenti.
Lacorrettainterpretazionedelpresente contrattocollettivodevefareriferimento,aisensidell'articolo
1362delcodicecivile,oltrealsensoletteraledelleparole,allacomuneintenzionedellePartistipulanti
eal loro comportamento successivo complessivo.
S°
Art. 8- Casse extralegem/EntiBilateraliAgricoli Territoriali
Le Casse extra legem/Enti bilaterali agricoli territoriali sono costituite dalle Parti alivello territoriale al
fine di corrispondere le integrazioni ai trattamenti di malattia ed infortunio sul lavoro previste dall'art.
63 del presente CCNL. ~ J
Le Casse extra legem/Entipossono inoltre: ~
• svolgere le funzioni demandate all'Osservatorio provinciale dall'art. 9 del vigente CCNL, ai
Centri di formazione agricola dall'art. 1OdelvigenteCCNL ealComitatopariteticoprovinciale
per la salute ela sicurezza sul lavoro dall'Allegato n. 6al vigenteCCNL;
• organizzare egestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare edi integrazione al reddito
individuatidaicontrattiprovinciali dilavoroodaappositiaccordistipulatidallemedesimeparm>D
■ esercitare altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni
sindacali ed il sostegno alla contrattazione.
I contratti collettivi provinciali di lavoro stabiliscono la misura della contribuzione destinata al
finanziamento delle predette Casse/Enti.
Ferma restando l'autonomia negoziale del secondo livello di contrattazione,leparti stipulantiilpresente
CCNL hanno definito linee-guida congiunteper la riorganizzazione ela valorizzazione degli strumenti
della bilateralità territoriale (Allegato n.7).
Le Parti si impegnano a completare il processo di trasformazione/costituzione degli Enti Bilaterali
Agricoli Territoriali entro il 31 dicembre2027.
Notaa verbale
Le Parti ritengono necessario alivello territorialerafforzareun'interlocuzione costante estrutturale con
le Istituzioni e gli Enti competenti per tutelare e valorizzare il lavoro agricolo, a partire dalla gestione
delle dinamiche alloggiative edeitrasporti, anche attraverso la sottoscrizionedi convenzioni1. ~
~
Le Parti concordano sull'opportunità di avviare un'attività di monitoraggio, anche attraverso l'Ente
Bilaterale Agricolo Nazionale, sullo stato di attuazione delle Linee guida per la riorganizzazione e la
valorizzazione delle casse extra legem di cui all'accordo del 30 Luglio 2012 (allegato 7), al fine di
verificare l'effettivo ampliamento dei compiti affidati alle predette Casse, e la loro evoluzione in Enti
/. #ts'L'act.6,comma4 '" ·deldecreto-legge26-6-2014, n.91, convec<to dallalegge 11_r, n. 116,prevedechegliEnti~
bilaterali possono convenzionarsi con le sezioni territorialidella Rete del Lavoro Agricolo di Qualità.
ART. 9- Osservatori
Osservatorionazionale
L'Osservatorio nazionale ha il compito di svolgere iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di
confronto sui temi di comune interesse, quali:
le dinamiche etendenze del mercato del lavoro ele altreproblematiche ad esso connesse;
le dinamiche e le tendenze dell'impiego di lavoratori stranieri e delle relative problematiche
anche al fine di fornire alle parti costituenti il relativo fabbisogno occupazionale annuo;
- i fabbisogni di formazione professionale;
- letendenze evolutive estrategichesulpiano economico-socialedel settoreagricolo edel sistema
agro-alimentare, anche attraverso contratti d'area;
- i processi di riorganizzazione dei comparti produttivi e dei loro mercati e la valutazione
dell'incidenza delle variabili economiche che incidono sulle diverseproduzioni;
- l'analisi del costo del lavoro, delle dinamiche retributive contrattuali ed i loro andamenti con
particolare riferimento aquelle del livello provinciale;
-- l'andamento dei rinnovi dei contratti provinciali, anche al fine di proporre iniziative alle parti ~
interessate per rimuovere gli ostacoli che possono incidere negativamente sul normale(j
svolgimentodei negoziati. Atal finel'osservatorio saràconvocato arichiesta di unadelleparti;
la tutela della salute, dell'ambiente ela politica ecologica.
L'Osservatorio nazionale può delegare o incaricare gli analoghi livelli regionali e provinciali d' _]
occuparsi di specifiche materie. d
L'Osservatorio nazionale ècomposto da un Consiglio di 14 componenti·, d signati pariteticamentedalle
parti contraenti datoriali edei lavoratori. q· ~),~ Osservatorio regionale ~
, Le parti convengono di costituire a livello regionale un osservatorio che svolgele seguenti funzioni: (i'
t - applicazione nell'ambito regionale dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore
agroalimentare ed attività connesse;
- politiche attive del lavoro edella formazioneprofessionale;
- politicheregionalidi sviluppodell'agro-alimentare,politicheterritorialiedituteladell'ambiente;
'~ . - analisi delle classificazioni professionali degli operai agricoli individuate dai Contratti ~
~ provinciali della regione di competenza allo scopo di verificarne la coerenza con le declaratorie
di area previste dal CCNL, consentendo così le opportune valutazioni in sede di rinnovo dei ~
contratti provinciali al fine di favorirel'armonizzazionedi eventuali incoerenze;
monitoraggio dell'andamento dei rinnovi dei contratti provinciali di lavoro della regione di
competenza al fine di favorire il regolareandamento dellanegoziazione.
L'Osservatorio regionale è composto da un Consiglio non inferiore a sei e non supenore a 12
componenti, designati pariteticamente dalleparti contraenti datoriali edei lavoratori.
Le parti si impegnano a costituire l'Osservatorio r ionale, laddove non ancora presente, entro il 31
Dicembre 20~
•
Osservatorioprovinciale %Le parti convengono di costituire alivello provincialeun osservatorio che svolgele seguenti funzioni:
fornirealle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili adindividuareil
flusso ed il tipo di finanziamentipubblici diretti allo sviluppo agricolo;
fornirealle OO.SS.dapartedelle Organizzazioni datorialileinformazioniutili suiprogrammi di
sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti
conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione e
sull'ambiente di lavoro;
individuare gli eventuali ostacoli allapiena utilizzazione dellerisorse naturali etecniche, al fine
di sollecitareinterventipubblici, anche attraverso lapromozione di Pattiterritorialiecontratti di
area;
esaminare,in presenzadirilevantiriduzioni dell'occupazioneagricola,chesiverifichino acausa
di processi di ristrutturazione odi riconversioneproduttiva,od aseguito delladiffusa estensione
dellavoroper"contoterzi",ognipossibilesoluzioneperilreimpiegodellamanodoperaagricola,
sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di
formazione edi riqualificazioneprofessionale; '
esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla
condizionedeigiovaniedelledonne,ancheallo scopodifareproposteall'Osservatorioregionale _\ .
ediimpegnarele Regionieperquantodi competenzaleProvince,adinserirenelpropriobilancio
finanziamenti relativi aprogrammi di formazione specificiper l'agricoltura;
analizzare il fabbisogno e l'andamento dell'occupazione di lavoratori stranieri in ambito
provinciale, anche attraverso l'acquisizione di dati e l'interlocuzione con le amministrazioni
competenti;
concordare per l'occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità
di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire
l'effettiva applicazione delle leggi nazionali edelle direttive comunitarie in materia di parità;
- esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione
dei criteri fissati dalle relative norme del contratto provinciale di lavoro, nonché le eventuali
vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali, in base all'ultimo comma dell'art.90;
esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l'esatta
applicazione dei contratti collettivi di lavoro edelle leggi sociali.
In connessione con i processi di trasformazione colturale, gli imprenditori segnaleranno ai propri
rappresentanti l'eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della
manodopera, perché l'Osservatorio prospetti agli organi pubblici competenti l'attuazione dei corsi ,.Q-
necessari.
L'Osservatorio provinciale è costituito da un Consiglio non inferiore a sei e non superiore a 12 ([, [
componenti, designati pariteticamente dalleparti contraenti datoriali edei lavoratori. \
Le parti si impegnano a costituirel'Osservatorioprovinciale entro 90 giorni dalla stipuladel CCNL. \
Per il funzionamento degli Osservatori (nazionale, regionali eprovinciali) si rinvia al Regolamento di
cui a~ del presente CCNL.
e
ART.17- Rapporto di lavoro atempoparziale
Le Parti convengono che ipresupposti e le modalitàper l'attivazione del rapporto di lavoro atempo
parziale sono:
a) volontarietà delle parti;
b) priorità nel passaggio da orario ordinario a orario ridotto e viceversa dei lavoratori occupati
nelle aziende rispetto a nuove assunzioni, fatte salve le esigenze aziendali ela compatibilità
della mansione svolta con quella da svolgere;
c) applicazionedituttigliistitutidirettiedindirettiprevistidalpresenteCCNLperlaprestazione
ad orario ordinario, in proporzione all'orario ridotto.
La prestazione atempo parziale deve risultareda atto scritto nel quale siano indicati:
la durata del periodo di prova, fissata sullabase dell'art. 15 del presenteCCNL;
la durata della prestazione lavorativa ele relativemodalità;
l'inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo proporzionato all'entitàb,
della prestazione; 3
ogni altramodalità di impiego.
La durata della prestazione individuale non può essereinferio ai seguenti minimi:
1. perprestazioni settimanali: 24 ore
2. perprestazioni mensili: 72ore
Ipredettilimitiminiminon si applicanoairapportidilavoro atempoparzialeinstaurati con lavoratori
che all'attodell'assunzione sono occupati presso altro datoredi lavoro.
I contratti provinciali possono individuare particolari tipologie di lavori per le quali è possibile
assumere atempo parziale con prestazioni settimanali,mensili ed annuali di durata inferiore aquelle
sopra indicate.
È consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da esigenze organizzative o
produttiveaziendali. Illavoro supplementarenon devesuperare,nell'anno,lamisuradel25per cento
rispettoall'orarioridottoconcordato, con unamaggiorazionedel 15 percento.Incasodi superamento
del limite di cui al periodo precedente, le oredi lavoro prestate oltretale limite sonoretribuite con la
maggiorazione del 35 per cento.
È anche consentito lo svolgimento di ore di lavoro straordinario in relazione alle giornate di attività
lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere e, comunque, nel rispetto del limite massimo
previsto dal contratto collettivo di lavoro,riproporzionato inbase allaridottaduratadellaprestazione
lavorativa. Tali prestazioni lavorative straordinarie saranno retribuite in base alla disciplina ,a,_contrattuale vigente. (Oo
Al datore di lavoro è consentita la possibilità di chiedere una diversa collocazione temporale della
prestazione lavorativa (clausola elastica) per un periodo continuativo non superiorea6mesi,purché
si verifichino, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni:
oggettive esigenze tecnico-produttive;
esigenze connesse alla funzionalità del servizio odell'a
# ".
Èconsentita anche l'apposizionedi clausole elastichecheprevedano unavariazionein aumentodella
durata della prestazione lavorativa.
Lamodificadella collocazionetemporaledellaprestazionelavorativaelavariazionein aumentodella
durata della prestazione lavorativa (clausole elastiche) sono consentite per esigenze di carattere
tecnico,produttivo, organizzativo o sostitutivo.
La disponibilità del lavoratore alla variazione della collocazione temporale della prestazione o alla
variazione in aumento della durata della stessa deve risultare da uno specifico patto scritto, anche
contestuale al contratto di lavoro. L'eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del
giustificato motivo di licenziamento.
La variazione della prestazione lavorativa di cui ai commi precedenti deve essere di regola
comunicatadaldatoredilavoro allavoratoreconunpreavvisodialmeno3giorni.In casodioggettiva
urgenza il termine dipreavviso èridotto a2 giorni. tb,
Le oredi lavoro prestate in attuazione delle clausole elastiche sono retribuite con unamaggiorazione
del 15 per cento.
Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015, i lavoratori affetti dapatologie
oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, hanno diritto alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del
lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a
tempopieno.
I contratti provinciali di lavoro possono disciplinare, compatibilmente con le esigenze aziendali, la
facoltà di trasformare il rapporto atempo pieno in rapporto atempo parziale per le lavoratrici madri
o, in alternativa,perilavoratoripadri con figli conviventi di etàinferioreaitredici anni oportatori di
handicap ai sensi dell'art. 3della legge n. 104/1992, con facoltà di ripristinareal terminedel periodo
il rapporto atempo pieno.
ART. 19- Somministrazione di lavoro
In applicazione di quanto disposto dagli articoli 30 e seguenti del d.lgs. n. 81 del 2015, il contratto di
somministrazione di lavoro atempo determinato può essere concluso per le attività previste dall'art. 1
delpresente CCNLafrontediragioni di caratteretecnico,produttivo, organizzativoo sostitutivo, anche
se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa agricolautilizzatrice.
Atitolo esemplificativo la somministrazione èammessa nei seguenti casi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
#7g)
h)
attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non
prevedibili, cui non siapossibile far fronte con l'organico in servizio;
esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre emercati finalizzati alla pubblicizzazione e
la venditadeiprodotti aziendali;
sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei asvolgerelemansioni aloro assegnateai sen d
del d.lgs. 9aprile 2008, n. 81;
sostituzione di lavoratori assenti;
esigenze non programmabili relative allamanutenzione straordinarianonchéalmantenimentoe/o al
ripristino della funzionalità edella sicurezza delle attrezzature edegli impianti aziendali;
necessità non programmabili e/onon prevedibili di attivitàlavorativeurgenti connessead andamenti
climatici atipici e/o calamità, all'aumento temporaneo dell'attività e/o a commesse ed ordinativi
straordinari, cui non sia possibile far fronte con ilavoratori in organico;
impossibilità o indisponibilità all'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del
centro per l'impiego competente;
temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti
produttivi aziendali.
Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di
lavoro con le modalitàprevistenel presente articolo.
In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può essereutilizzato è pari al 15 per
cento delle unità risultanti dalrapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevatein azienda nell'anno ~
precedente el'unità equivalente.1
Ilnumero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori \ ~
somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestredell'anno. \
Le frazioni di unità vanno arrotondate all'unità superiore.
L'azienda che attiva il contratto di somministrazionedi lavoro nedarà comunicazione, anche attraverso
leOrganizzazionideidatoridilavoro,all'E ilateraleagricoloterritorialecompetenteentroi 1Ogiorni
success1v1. f {j
Impegno a verbale • /~
Le parti si attiveranno a livell ocale nei confronti dei Serviz:-: r l'impiego al fine di sollecitare
l'adozione di politiche attive per favorire la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) del secondo
commadel presente articolo. ~
f 'L'unitàequivalente èparia270 giornate.
7 Ee»
ART. 21-- Categoriedi operai agricoli
Ai fini delpresente contratto sono operai agricoli ilavoratori che esplicano laloro attività nelle imprese
agricole il cui rapporto di lavoro èdisciplinato dalpresente Contratto nazionale.
Gli operai agricoli, a seconda della natura del rapporto, si distinguono in operai atempo indeterminato
eoperai atempo determinato.
Sono operai a tempo indeterminato i lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di
termine, che prestano la loro opera alle dipendenze di un'impresa agricola singola o associata.
Detti operai sono retribuiti con paga erogata mensilmente per tutta la durata del rapporto di lavoro con
esclusionedelle solegiornatenonlavorateperassenzevolontarie,malattiaodinfortunioeperlegiornate
di sospensione dal lavoro per le quali èstato chiesto ed ottenuto dal datore di lavoro l'intervento della
Cassa integrazione salari di cui alla legge n.457 del sPer i particolari trattamenti economici relativi alla malattia, infortunio ed intervento della Cassa
integrazione salari operai agricoli, vale quanto disposto dagli artt. 61e64.
Sono altresì da considerarsi operai a tempo indeterminato i salariati fissi che alla data del 1.9.1972 si~
trovavano in servizio presso aziende agricolein virtù dirapportodi lavorogiàdisciplinatodallaleggen J
633 del 49 e dai contratti collettivi provinciali. Questi operai (ex salariati fissi) mantengono per tutta la
durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato il trattamento già acquisito in base alla
contrattazione collettiva provinciale.
~ Agli operai agricoli atempo indeterminato spettanoper intero gli istituti ele indennità annue.
Sono operai atempo determinato:
«
a) gli operai che sono assunti con rapporto individuale di lavoro a tempo determinato, quali, ad
esempio, quelli assunti per la esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere
saltuario o assunti per fase lavorativa oper la sostituzione di operai assenti per iquali sussistail
diritto alla conservazione delposto;
b) gli operai a tempo determinato che sono assunti per l'esecuzione di più lavori stagionali e/oper ~
più fasi lavorative nell'anno, ai quali l'azienda è comunque tenuta a garantire un numero di
giornatedi occupazione superiorea 100 annue.In tal caso nel contratto individuale di cui all'art. ~
14,onelle convenzionidicuiall'art.28,debbonoessereindicatiiperiodipresumibilidiimpiego,
per i quali l'operaio garantisce la sua disponibilità pena la perdita del posto di lavoro nelle fasi
successive e della garanzia occupazionale di cui sopra, salvo comprovati casi di impedimento
oggettivo;
c) glioperaiatempodeterminatoassuntioriginariamentecon contrattodilavoro aterminedidurata
superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell'ambito di un unico rappo"" 4),
contunuatrvo. ['
In via sperimentale, nel periodo 2027-2029, i contratti a tempo determinato ai sensi della lett. b) del
presente articolo possono essere stipulati per unaduratatriennale da svolgersi nell'ambito di tredistinti
rapportiannualiconsecutivi.Icontrattiprovincialipotrannodisciplinareleipotesidirecessosenzagiusta
c~ ~ - - - ~ ~ ~~/ .
A decorrere dal 1.1.2003 gli operai di cui alle lettere b) e e) possono essere retribuiti con le stesse
modalitàprevistepergli operai atempo indeterminato.Irateiditredicesimaequattordicesimamensilità
verranno proporzionati alle giornate lavorate erapportati a312 giorni lavorativi annui.
DICHIARAZIONEAVERBALE
Le parti dichiarano che il rapporto di lavoro sperimentale di cui al comma 9 del presente articolo è da
considerarsi a tutti gli effetti un contratto a se stante, nell'ambito dell'arco temporale di tre anni, quale
contrattodilavoro atempo determinato annuale,con conseguentedirittoall'indennitàdidisoccupazione
agricola per tutte le giornate non lavorate in analogia a quanto chiarito dal mess. INPS n. 2239 del
30.03.2015, con riferimento alla forma contrattuale prevista dall'art. 5 del d.1.91/2014, convertito in
leggen. 116/2014.
Al riguardo le parti si attiveranno presso le amministrazioni competenti affinché, entro il 31 dicembre
2026, sia chiarita la possibilità di accedere alla indennità di disoccupazione agricola.
ART. 22- Categorie di operaiflorovivaisti
Ilavoratoridipendenti da aziende florovivaistiche, aseconda della natura del rapporto, sono classificati
in operai atempo indeterminato ed operai atempo determinato.
Sono operai a tempo indeterminato i lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di
termine che prestano la loro opera alle dipendenze delle aziende indicate nell'art. 1, "Oggetto del
contratto".
Detti operai sono retribuiti con paga erogata mensilmente per tutta la durata del rapporto di lavoro con
esclusione delle sole giornatenon lavorateper assenzevolontarie,malattia oinfortunio eper le giornate
di sospensione del lavoro per le quali è stato chiesto ed ottenuto dal datore di lavoro l'intervento della
Cassa integrazione salari di cui alla leggen.457 del 72.
Per i particolari trattamenti economici relativi alla malattia, infortunio ed intervento della Cassa
integrazione salari operai agricoli, vale quanto disposto dagli artt. 62 e64. Ree
Sono altresì da considerarsi operai a tempo indeterminato i lavoratori fissi che alla data del 1.9.1972 si
trovavano in servizio presso le aziende di cui all'art. 1, "Oggetto del contratto", in virtù di rapporto di
lavoro già disciplinato dal CCNL per le maestranze agricole dipendenti da aziende florovivaistiche del
29.1.1970.
~
Tali operai mantengono per tutta la durata del rapporto di lavoro atempo indeterminato il trattamento
già acquisito in base alla contrattazione collettiva nazionale ed alla contrattazioneprovinciale.
Ai lavoratori atempo indeterminato, spettano per intero gli istitutie le indennità annue.
Sono operai atempo determinato: -------~ ~ ~~
a) gli operai che sono assunti con rapporto individuale di avaro a tempo determinato, quali, ad ~\
esempio, quelli assunti per la esecuzione di lavori di breve durata, stagionale o a carattere
diritto alla conservazione del posto;
b) gli operai a tempo determinato che sono assunti per l'esecuzione di più lavori stagionali e/o per\
più fasi lavorative nell'anno, ai quali l'azienda è comunque tenuta a garantire un numero di
giornatedi occupazione superiorea 100 annue.In tal caso nel contratto individualedi cui all'art.
14,onelleconvenzionidicuiall'art.28,debbonoessereindicatiiperiodipresumibilidiimpiego,
per i quali l'operaio garantisce la sua disponibilità pena la perdita del posto di lavoro nelle fasi
successive e della garanzia occupazionale di cui sopra, salvo comprovati casi di impedimento
oggettivo;
c) glioperaiatempodeterminatoassuntioriginariamentecon contrattodilavoro aterminedidurata
superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto
continuativo.
In via sperimentale, nel periodo 2027-2029, i contratti a tempo determinato ai sensi della lett. b) del
presente articolo possono essere stipulatiper una duratatriennale da svolgersi nell'ambitodi tredistinti
rapportiannualiconsecutivi.Icontrattiprovincialipotrannodisciplinareleipotesidirecessosenzagiusta
A decorrere dal 1.1.2003 gli operai di cui alle lettere b) e e) possono essere retribuiti con le stesse
modalitàprevisteper glioperai atempo indeterminato. Irateidi tredicesimaequattordicesimamensilità
verrannoproporzionati alle giornate lavorate erapportati a312 giorni lavorativi annui.
DICHIARAZIONE AVERBALE
Le parti dichiarano che il rapporto di lavoro sperimentale di cui al comma 9 del presente articolo è da
considerarsi a tutti gli effetti un contratto a se stante, nell'ambito dell'arco temporale di tre anni, quale
contrattodilavoro atempodeterminatoannuale,con conseguentediritto all'indennitàdidisoccupazione
agricola per tutte le giornate non lavorate in analogia a quanto chiarito dal mess. INPS n. 2239 del
30.03.2015, con riferimento alla forma contrattuale prevista dall'art. 5 del d.l. 91/2014, convertito in
legge n. 116/2014.
Al riguardo le parti si attiveranno presso le amministrazioni competenti affinché, entro il 31 dicembre
2026, sia chiarita la possibilità di accedere alla indennità di disoccupazione agricola.
ART.28- Convenzioni - Programmi di assunzione
Le parti, anche allo scopo di favorire una applicazione delle convenzioni, strumento utile alla
salvaguardia ed alla stabilizzazione occupazionale in modo coerente con le caratteristichepeculiari del
mercato del lavoro edelprocesso produttivo in agricoltura, convengono quanto segue:
1) i programmi di assunzione, stante la stagionalità che caratterizza l'attività produttiva,
riguarderanno la manodopera occupata a tempo determinato e saranno predisposti per tutte le
attività stagionali presenti nell'anno all'interno della stessa azienda oppure anche soltanto per
una parte di esse. Essi potranno prevedere calendari di lavoro annuali, stagionali, mensili o
settimanali che indichino i tempi di assunzione e di utilizzo della manodopera in rapporto alle
caratteristiche produttive aziendali. Nel caso in cui sia prevista l'utilizzazione della stessa
manodopera pressopiù aziende nel corso delmedesimo anno, o stagione, omese,osettimane, o
giornata, i programmi saranno predisposti da più aziende congiuntamente. In tal senso, si
conviene di promuovere forme di convenzioni tra più aziende ed in particolare tra aziende con
piani colturali che possanopermettere, grazie atipologieproduttive differenti, sia ai lavoratori e
alle lavoratrici assunti in detti piani congiunti di lavorare un numero maggiore di giornate nel
comparto sia di assicurare epromuovereunamaggiore stabilità dellamanodopera; _
2) le aziende interessate aiprogrammi di assunzione,entro enon oltreil 31 gennaio,depositeran, J}'
presso l'Ebat l'elenco dei lavoratori interessati assunti nell'anno solareprecedente, indicando il
numerodigiornatelavoratedaciascunodiessi,emanifestando lavolontàdiriassumeregli stessi
lavoratoriper l'anno successivo;
3) alleimprese che sottoscriveranno accordidi convenzione,l'Ebat,ancheperil tramitedel sistema
bilaterale nazionale, assicurerà l'accesso prioritario per l'erogazione della formazione ed
informazione in tema di salute esicurezza;
4) i contratti provinciali di lavoro possono prevedere ulteriori incentivi e agevolazioni in favore
delleimprese cheaderisconoaiprogrammidi assunzioneesottoscrivonolerelativeconvenzioni;
5) i contratti provinciali di lavoro possono prevedere specifiche forme di inquadramento
professionale e retributivo per le ipotesi nelle quali il lavoratore incluso in un programma di
assunzione sia chiamato a svolgere nell'arco temporale previsto mansioni differenti che
prevedono diversi livelli di inquadramento contrattuale eretributivo;
6) per il personale inserito nelle convenzioni aziendali saràconsiderato automaticamente assolto il
diritto previsto all'art.20 del presente CCNL;
7) per favorire ulteriormente la maggiore stabilizzazione della manodopera nelle convenzioni, gli
eventuali diversi gradi di garanzia occupazionale serviranno come bacino di riferimento, per la ~
progressione delle garanzie occupazionali edelle stabilizzazioni (c.d. vasche comunicanti);
8) restano salve le convenzioni in essere secondo la disciplina della contrattazioneprovinciale. ~ '
Gli Enti Bilaterali Agricoli Territoriali invieranno all'Ente Bilaterale Agricolo Nazionale entro il o
aprile di ogni anno le convenzioni aziendali ed interaziendali sottoscritte al fine di monitorare
l'applicazionedi questi strumenti di maggiore stabilizzazione. ~
ART.31- Classificazione
A) Operai agricoli
Gli operai agricoli sono classificati sulla base di "aree professionali" per ognuna delle quali il CCNL
definisce larelativa declaratoria.
L'individuazione delle mansioni e dei relativi profili professionali, il loro inquadramento all'interno di
ciascuna area e l'attribuzione dei relativi parametri sono invece affidati alla contrattazione provinciale
per le tipologie aziendali di cui all'art. 1delpresentecontratto, anche con riferimento ai lavoratoriper i
quali sono venuti a scadenza gli accordi di cui all'art. 88 del CCNL 10.7.1998.
Conseguentemente la classificazione degli operai agricoli ècosì definita:
AREA I' - DECLARATORIA
Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità
professionali che consentono loro di svolgerelavori complessi orichiedenti specifica specializzazione.
AREA 2' ---DECLARATORIA
Appartengono aquest'area ilavoratori che svolgono compiti esecutivivariabilinon complessi perlacui
esecuzione occorrono conoscenze ecapacitàprofessionalia cquisiteperpraticaoper titolo - ancorch'
necessitanti di un periodo di pratica.
AREA3' -- DECLARATORIA
~ Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di
richiedenti specifici requisitiprofessionali.
eseguire solo mansioni generiche e semplici non
Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di Capo, Contratti provinciali
stabiliscono un'appositamaggiorazione salariale. ~
BJOperaiflorovivaisti ~-,
Gli operai florovivaisti sono inquadrati in "aree professionali", comprendenti, ciascuna, diversi profili
professionali.
Perognunadelle areeil CCNLdefiniscelecaratteristichegeneraliedessenziali,nonché,icorrisponden' ,2,
profili professionali. \'
Conseguentemente la classificazione degli operai florovivaisti ècosì stabilita:
AREA I' - DECLARATORIA
Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità
professionali che consentono loro di svolgerelavori complessi orichiedenti specifica specializzazione.
Livello "a"e x specializzatosuper
ibridatore-selezionatore: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza
professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue incroci varietali per ottenere ibridi di 1a
generazione selezionati, assicurando un'attività lavorativa polivalente (come ibridatore e
selezionatore) con responsabilità operativalimitata al ciclo di lavorazione assegnatogli;
conduttore-meccanico di macchine agricole operatrici complesse: l'operaio che, fornito di
patente di guida, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per
pratica o per titolo, oltre alla guida ed all'uso anche su strada di macchine agricole operatrici
complesse, compresi i trattori, che svolgono più operazioni, provvede alla manutenzione e
riparazioni ordinarie delle suddettemacchine, svolgono un'attività lavorativapolivalente (come
conduttore ecome meccanico);
conduttore-meccanico di autotreni odi autoarticolati: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed
elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida di autotreni,
autoarticolati od automezzi diportata superiorea75 quintali,provvede alla loro manutenzione <«(N
riparazioni ordinarie effettuabili con le attrezzature messe a disposizione dalla azienda;<svolgendo un'attività lavorativa polivalente;
aiutante di laboratorio: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza
professionale acquisita per pratica o per titolo e polivalenza delle prestazioni, esegue le
operazioni di laboratorio riferite alle analisi dei terreni, o alle colture in vitro o ai test sanitari
sulle piante, alle coltivazioni biologiche; ~
potatore "artistico" di piante: l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza I
professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue la potatura artistica - figurativa di piante
ornamentali od alberi di alto fusto;
giardiniere con attestato di qualificazione di manutentore del verde ai sensi dell'articolo 12,
comma 2, della legge 28 Luglio 2016, n. 154 otitolo equipollente:l'operaio che, con autonomia
esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, per la
realizzazione di un impianto individua i lavori di sistemazione del terreno, le concimazioni
necessarie, i semi, i tipi di piante e la eventuale cura delle malattie delle stesse, la forma e le
dimensioni delle aiuole,la direzionedei viali, imateriali necessari, ladislocazionedellepresedi
acquanonchéirelativitempi nella esecuzione.Inoltre,predisponeed esegueilavori di cui sopra
con responsabilità dei lavori assegnatigli;
- conduttore di caldaie a vapore e ad acqua calda: colui che, in possesso di apposito certificato
legale di abilitazione di 1° e 2° grado, con autonomia esecutiva ed elevata competenza
professionale, manovra e controlla i dispositivi che regolano il funzionamento delle caldaie a
vapore e ad acqua calda, provvede alla manutenzione ed alle necessarie riparazioni ordinarie, \
svolgendo una attività lavorativa polivalente;
arboricoltore specializzato: colui che, in possesso di abilitazione certificata e aggiornamenti
obbligatori, con autonomia ed elevata competenzaprofessionalelavora su alberi,in quota,anche
attraverso l'utilizzo di funi. , ~
Livello "" - ex specializzati
vivaisti; ~ •
potaton; ~
innestatori eibridatori;
preparatori di miscele semplici ecompostepertrattamenti antiparassitari;
selezionatoridi piante innestate;
conduttori patentati di autotreni a utomezzit rattori sollevatori telesc ici
conduttori di caldaia con patente diversa dal 1° e 2° grado, nonché conduttori di generatori di
aria calda;
- elettricisti;
- spedizionieri;
- costruttori di serre;
- giardinieri in grado di operare secondo le regole agronomiche/ paesaggistiche nella costruzione
e manutenzione di parchi e giardini ed aree a verde in genere, nonché in possesso di buone
conoscenze circa la formazione, la manutenzione ele patologie di ogni tipo di manto erboso.
AREA 2'--DECLARATORIA
Appartengono aquest'area ilavoratori che svolgono compiti esecutivivariabili non complessi per la cui
esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali - acquisiteper pratica o per titolo - ancorché
necessitanti di un periodo di pratica.
Livello "e"- ex qualificatisuper
addetti agli impianti termici;
- aiuti innestatori in grado di provvedereautonomamente allapreparazione dellemarze;
- giardinieri manutentori in grado di affrontare e risolvere ogni problema di ordinari
manutenzione delle aree verdi.
Livello "d"- ex qualificati
- tutti gli aiuti degli operai di cui al livello "b"; q ~preparatori di acqua da irrorazioni;
irroratori portatori di lancia per trattamenti antiparassitari; ~
imballatori;
conduttori di piccoli trattori - di mezzi meccanici semoventi - sollevatori di medie e piccole
dimensioni;
- trapiantatori di piante frutticole eornamentali adulte con zolla;
- operai addetti alla vendita, senza responsabilità di cassa, di piante e fiori negli spacci aziendali,
i quali abbiano specifica competenza tale per cui siano in grado di fornire agli acquirenti
indicazioni e consigli circa caratteristiche, cura e conservazionedei prodotti;
- giardinieri generici in possesso di conoscenze pratiche e/o teoricheper l'esecuzione di lavori di
piantumazionedi alberi earbusti, di semplici operedi arredo edi ordinariamanutenzionedi aree
verdi, nonché in possesso di conoscenze pratiche e/o teoriche per la formazione e la
manutenzione dei manti erbosi. ~ , / ~
o r s - o o « row« < gAppartengono aquest'area ilavoratori addetti ama 1genericheesemplici non richiedenti specifici
5 #reL'individuazione di eventuali ed ulterio •rofili professionali rispetto a quelli del CCNL, il lo
inquadramento nelle areeprofessionali,l'attribuzionedeiparametriperciascuno deiprofili sonoaffidati
ai Contratti provinciali.
~ stano salvi gli inquadramenti di migl; previs; con: i ciale
Neicontrattiprovincialidovranno essereprecisatelemansionipropriedeivivaistiel'inquadramentodei
"giardinieri" il cui profilo professionale non corrisponda a quello individuato per il giardiniere
specializzato super.
Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisca l'incarico di Capo, Contratti provinciali
stabilirannoun'apposita maggiorazione salariale.
***
Le Parti costituiscono una Commissione paritetica nazionale con il compito di studiare la materia
dell'inquadramento professionale degli operai agricoli e florovivaisti prevista dal presente contratto, al
fine di fornire alle stesse Parti stipulanti propostedi modifiche o di aggiornamento nella classificazione
del personale, mediante analisi e studi del rapporto tra classificazione eprofessionalità dei lavoratori e
delle lavoratrici.
La Commissione è composta di sei membri, di cui tre designati dalle Organizzazioni imprenditoriali e
tre designati dalle Organizzazioni sindacali, epotrà avvalersi anchedi esperti.
LaCommissionedeliberaall'unanimitàinordineagliindirizziealmetododilavoro,nonchésueventuali
pareri eproposteperl'adeguamentoe/olamodificadell'attualesistemadiclassificazione,tenendoconto
dei risultati delle analisi e delle verifiche condotte dagli osservatoriregionali ai sensi dell'articolo 9 del
presente contratto.
La Commissione sarà resa operativa entro il 30 giugno 2026 all'interno dell'Ente Bilaterale Agricolo
Nazionale conformemente alle sue previsioni statutarie.
e cq 3%
ART. 36- Ferie
Aglioperaiconrapportodilavoroatempo indeterminatospetta,perogniannodi servizioprestatopresso
"la stessa azienda,unperiodo di ferie retribuitopari a26 giornate lavorative.
Nel caso di assunzione,licenziamentoodimissioni nel corso dell'anno, agli operaidi cui sopra spettano
tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono imesi di servizio prestati presso l'azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, aquesti effetti, comemese intero.
Per i giovani di età inferiore o superiore ai 16 anni, si applica l'art. 23 della legge 17.10.1967, n. »così come modificato dall'art.2 del d.lgs. 4.8.1999,n. 345.
Ildatoredilavoro,nello stabilireilperiododigodimentodelleferie,devetenereconto,compatibilmente
alle esigenze aziendali, degli interessi edei desideridei lavoratori.
I lavoratori con cittadinanza non italiana potranno cumulare le giornate di ferie, permessi, flessibilità,
banca ore, al fine di consentire il rientro al loro Paese di origine. I contratti provinciali definiranno le
modalità di attuazione del presente comma.
Per gli operai atempo determinato si fariferimento aquanto stabilito dall'art. 50.
In caso di orario flessibile ai sensi dell'art.34, commi 2 e3, il computo delle ferie èrapportato aore.
3
-
r
ART.39- Permessi straordinari econgediparentali
In caso di matrimonio l'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di quindici
g1or 1.
In occasione della nascita, dell'adozione internazionale o dell'affidamento preadottivo di un minore
(provvedimento di affido a scopo preadottivo) sono riconosciuti al padre due giorni di permesso
retribuito.
Ha altresì diritto,per ciascun evento, adunpermesso retribuitodi giornitrein caso di decesso di parent~
diprimo grado enegli altri casiprevistidallalegge1. Ilmedesimo permesso èriconosciutoanchein caso
di decesso di un affine di primo grado.
IIpermessodi cui sopra non èconteggiabile nelle ferie. (r:l
Il lavoratore può fruire in modo frazionato dei congedi della malattia del figlio nell~ sura prevista
dalla legge ,previa valutazione da parte dell'azienda di dettarichiesta.
In materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con handicap grave e di congedi per la
malattia del figlio si applicano le vigenti disposizioni di legge ed irelativi regolamenti attuativi3.
Ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale di cui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del
2001, il genitore è tenuto a presentare, almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro,
·-;p indicando la durata del periodo di congedo richiesto, con la precisazione della durata minima dello
' stesso, ed allegando il certificato di nascita, nonché l'ulteriore documentazione prescritta, ovvero le
~ chiarazioni sostitutive.
Nelcasoin cuiillavoratoresiaoggettivamenteimpossibilitatoarispettaretaletermine,lo stesso ètenuto
a preavvertire il datore di lavoro dell'assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa
certificazione tempestivamente ecomunque entro 48 oredall'inizio dell'assenza dal lavoro. ~
Al lavoratore a tempo indeterminato spettano 8 ore annue di permessi retribuiti per l'assistenza di
genitori anziani non autosufficienti in caso di ricovero e/o dimissioni, day hospital, visite mediche rspecialistiche. I permessi sono fruibili anche in modo frazionato, previa richiesta almeno 5 giorni
prima,salvoragionidiurgenza,ecomprovatidaidoneadocumentazione.Ipermessidicuialpresente
comma per l'assistenza di genitori anziani non autosufficienti spettano esclusivamente ai lavoratori
che non usufruiscono già dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 per gli stessi soggetti.
lavoratori con permesso di soggiorno, previa presentazione di documentazione attestan~
'appuntamento in Questura hanno diritto a quattro ore di permesso retribuito all'anno, frazionabÙi ~ ............_
p nminimo di due ore, al fine di consentiregli adempimenti burocratici.
sg s a~ ' Cfr.a<t.4 comma I, Legge 8mar,o 2000,n. 53e "La /avo,atdcee ;/lavo,ato,e hannodici o ad a
tregiornilavorativiall'anno incasodidecessoodidocumentatagraveinfermità delconiugeo iun renteentro ilsecondo
grado odelconvivente,purché la stabileconvivenza con il lavoratoreola lavoratrice risulti da certificazione anagrafica".
Cfr. art. 47 commi 1e 2, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
ostegno della maternità edellapaternità).
Cfr. d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unicodelle disposizioni legislative in materia ditutela esostegnodella maternità
4 è s s %
ART.40- Permessipercorsi di recuperoscolastico
All'operaio atempo indeterminato che partecipa a corsi di recupero scolastico è concesso un permesso
retribuito di 150 ore nell'arco di un triennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno; tali ore di
permesso possono essere utilizzate dai lavoratori stranieri anche per la frequenza di corsi di
apprendimento della lingua italiana presso istituti scolastici pubblici o altri organismi autorizzati e
accreditati dalle regioni.
Ilnumero degli operai atempo indeterminato di ogni singola azienda che può beneficiare deipermessi
per partecipare ai detti corsi non potrà superare nello stesso momento, il numero di uno, per quelle
aziende chehanno da quattro adieci operai atempo indeterminato ed il 1Oper cento per quelle aziende
che hannopiù di dieci operai atempo indeterminato.
Ildiritto al godimento dei permessi per lapartecipazione ai corsi di recupero scolastico èesteso ad ogni
effetto anche agli operai atempo determinato.
Le modalità pratiche per il godimento di tali permessi, in quanto compatibili con la particolare natura
del rapporto, sono demandate alla contrattazioneprovinciale.
Le modalità di fruizione previste nel presente articolo valgono anche per i congedi per la formazione ( \,\
riconosciuti dall'art. 5della legge n. 53 de12000. _ \
Ipermessi previsti nel presente articolo sono estesi anche al percorso di studiouniversitario. ~
~
ART.41-- Giornifestivi operai agricoli
Sono considerati giorni festivi tutte le domenicheed i seguenti:
1) il primo dell'anno
2) il 6gennaio, Epifania del Signore
3) il 25 aprile, Anniversario della Liberazione
4) il giorno di lunedì dopo Pasqua
5) il 1maggio, festa del lavoro
6) il 2giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica
7) il 15 agosto, giorno dell'Assunzione della B.V. Maria
8) il 4 ottobre, San Francesco d'Assisi1
9) il 1novembre, giorno di Ognissanti
10)il 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale2
11) l'8dicembre, giorno dell'Immacolata concezione
12)il 25 dicembre, giorno di Natale~
13)il 26 dicembre, Santo Stefano
14)la Festa del Patrono del luogo
Per il trattamento da praticarsi agli operai agricoli nei giorni di festivitànazionali ed infrasettilr 1%}( _\
pplicano le disposizioni di cui alle leggi 27.5.1949 n.260 e31.3.1954n.90. _ \È\
ltrattamentoprevistoper le festività nazionali (25 aprile, 1maggio, 2giugno e4novembre) dallele ~;?opra citate è dovuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche se detti lavoratori siano sospesi \
dal lavoro, mentre per le festività infrasettimanali, in caso di sospensione dal lavoro, il trattamento di
legge èdovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimanedalla sospensione.
A far data dal 1°gennaio 2027, per gli operai agricoli atempo indeterminato il trattamento economico
da praticarsi nei giorni di festività infrasettimanali, coincidenti con la domenica, è equiparato a quello
dei giorni di festività nazionali coincidenti con la domenica. M.
In base all'art. 50 il trattamento economico spettante agli operai a tempo determinato, per le festività - rsopraelencateèsoddisfatto con lapercentualeprevistanell'articolo stesso,quandononvisiaprestazione
di lavoro. Nel caso, invece, di prestazione lavorativa, ai predetti operai sarà corrisposta la retribuzio~
per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con lamaggiorazione del lavoro festivo di cui all'art.43.
Aseguitodellalegge5.3.1977n.54,con disposizioniinmateriadigiorni festiviedelverbalediAccordo
del 2.5.1977, punto 5, nonché a seguito del DPR 28.12.1985 n. 792 e fermo restando per gli operai a
tempo determinato il trattamento previsto dal comma precedente, per gli operai agricoli a tempo
indeterminato il trattamento economico per le festività soppresse saràil seguente:
s:·perlafestivitànazionale del4novembre,lacuicelebrazioneèstataspostataallaprimadomenica
di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31.3.1954, n. 90 per il caso di
festività nazionali coincidenti con ladomenica.Pertanto il 4novembreèuna giornatalavorativa
atutti gli effetti;
b) per le quattro festività soppresse (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e
Paolo), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta,
1 Ilgiorno 4 ottobre, San Francesco d'Assisi, è stato dichiarato come "festività nazionale" dalla Legge n. 151/2025 a far
data dall'anno 2026.
¢
una giornata di paga ordinaria, eccezion fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione
lavorativa.
Le parti individuali direttamente interessate,possono, altresì convenire:
a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse, possa essere
compensata,invececheconlagiornatadipagaordinariaaggiuntiva,attraversogiornatediriposo,
il cui godimento saràtra le stesseparti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali;
b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione
lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore
soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovuta.
Dichiarazione delMinistro
Il Ministro, a chiarimento della normativa contrattuale e legislativa in materia di festività soppresse, di
cuialla legge5.3.1977,n.54,precisa chelaprestazionelavorativa svoltain detteexfestivitàdeveessere
regolarmentepagata in aggiunta alla normaleretribuzione.
(Riprodotta dal CCNLoperai agricoli eflorovivaisti del 25giugno 1979)
r
ART. 42- Giornifestivi operaiflorovivaisti
Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti: E1) il primo dell'anno
2) il 6gennaio, Epifania del Signore
3) il 25 aprile, Anniversario della Liberazione
4) il giorno di lunedì dopo Pasqua
5) il 1maggio, festa del lavoro
6) il 2giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica
7) il 15 agosto, giorno dell'Assunzione della B.V.Maria
8) il 4 ottobre, San Francesco d'Assisi'
9) il 1novembre, giorno di Ognissanti
1O) il 4novembre, giorno dell'UnitàNazionale2
11) 1'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione
12)il 25 dicembre, giorno di Natale
13)il 26 dicembre, Santo Stefano
1) a F}, }3 o no del looeo
ou na +. <@ ., o delluogocadedidomenicaoin gior o festivoinfrasettimanale,si con ]
festivo il giorno feriale susseguente. \] \
Per il trattamento da praticarsi agli operai a tempo indeterminato nei giorni di festività nazionali ed \
infrasettimanali, valgono le disposizioni di cui alle leggi 27.5.1949 n. 260 e 31.3.1954 n. 90 epertanto
nella ricorrenza delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di
i
domenica,verràusato ai lavoratori il seguentetrattamento:
a) se non lavorano verrà corrispostaunagiornatanormale di paga compreso ogni accessorio;
b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al precedente punto a), una seconda
retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorato della percentuale per il
lavoro festivo.
Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citate è dovuto agli
operai a tempo indeterminato di cui all'art. 22 del presente contratto, anche se detti lavoratori sia
sospesi dal lavoro, mentre per le festività infrasettimanali, in caso di sospensione dal lavoro, •
trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane dalla
sospens1one.
A far data dal 1° gennaio 2027, per gli operai agricoli a tempo indeterminato il trattamento economico
da praticarsi nei giorni di festività infrasettimanali, coincidenti con la domenica, è equiparato aquell? ()
dei giorni di festività nazionali coincidenti con la domenica. 'è
Per gli operai a tempo determinato il trattamento economico per tali festività è compreso nella
percentuale relativa al terzo elemento prevista dall'art. 50 quando non vi sia prestazione di lavoro. In
caso di prestazione di lavoro spetta loro la retribuzioneper le oredi lavoro effettivamente eseguite, con
la maggiorazione per ilJavor~ cui all'art. 44. A r' I giorno 4 ottobre, Say Francesco d'Assisi, èstato dichiarato come "festivitànazionale" dalla Legge n. 151/2025 afar ,
data dall'anno 2026.
s
Aseguitodellalegge5.3.1977n.54,condisposizioniinmateriadigiornifestiviedelverbalediAccordo
del 2.5.1977, punto 5, nonché a seguito del DPR 28.12.1985 n. 792 e fermo restando per gli operai a
tempo determinato il trattamento previsto dal comma precedente, per gli operai atempo indeterminato
il trattamento economico per le festività soppresse saràil seguente:
a) perlafestivitànazionale del4novembre,lacuicelebrazioneèstataspostataallaprimadomenica
di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31.3.1954, n. 90 per il caso di
festivitànazionali coincidenti con la domenica.Pertantoil 4 novembreèuna giornata lavorativa
atutti gli effetti;
b) per le quattro festività soppresse (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e
Paolo), lavorative atutti gli effetti, sarà corrisposta, oltrealla retribuzione normalmente dovuta,
una giornata di paga ordinaria, eccezion fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione
lavorativa.
Le parti individuali direttamente interessate,possono, altresì convenire:
a) che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse, possa essere
compensata,invececheconlagiornatadipagaordinariaaggiuntiva,attraversogiornatediriposo,
~ il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali;
~ b) che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione r'\
lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore .}j'\
..".. ?Il Ministro, a chiarimento della normativa contrattuale e legislativa in materia di festività soppresse, di
cui alla legge5.3.1977,n. 54,precisa che laprestazionelavorativasvoltain detteexfestivitàdeve essere
regolarmentepagata in aggiunta alla normaleretribuzione.
~ (Riprodotla dal CCNLoperai agricoli eflorovivaistidel 25giugno 1979)
?co£
1v
ART.50- Retribuzione
Gli elementi che costituiscono la retribuzione sono i seguenti:
1) salariocontrattuale,definitodaicontrattiprovinciali secondo icriteridi cuiall'art.31efissato
per singole figure oper gruppi di figure;
2) generi in natura o valore corrispettivo per gli operai atempo indeterminato, quando vengano
corrispostiper contratto o consuetudine;
3) terzo elementoper gli operai atempo determinato.
L'ex salario integrativo provinciale, nella misura stabilita dai contratti integrativi provinciali vigenti
all'atto della stipula del presente CCNL è congelato in cifra. Esso è elemento costitutivo del salario
contrattuale epotrà essere conglobato all'atto del rinnovo del contratto provinciale.
Per l'alloggio e gli annessi (orto, porcile, pollaio), il contratto provinciale, qualora ne preveda
l'obbligo di concessione agli operai a tempo indeterminato, deve stabilire il valore sostitutivo per il
caso di mancata concessione.Tale valore deve essere computato ai fini del calcolo dellatredicesima
e quattordicesima mensilità edel trattamento di finerapporto.
Il terzo elemento compete agli operai a tempo determinato quale corrispettivo dei seguenti istituti
riconosciuti agli operai a tempo indeterminato ecalcolati su 312 giorni lavorativi:
- festività nazionali einfrasettimanali
- ferie
tredicesima mensilità
quattordicesima mensilità
totale
La misura del terzo elemento, in percentuale, è calcolata sul salario contrattuale co ì com
dal contrattoprovinciale.
5,45%
8,33%
8,33%
8,33%
30,44%
~
mitoo6
Al momento della conversionedelrapportodi lavoro datempo determinato atempo indete inatodi
cui all'art. 23, gli operai acquisiscono il diritto al trattamento economico e normativo previsto dal
presente contratto per gli operai atempo indeterminato.
Pertanto, dallo stesso momento non èpiù dovuto ai predetti operai il terzo elemento.
I salari contrattuali definiti dai contratti provinciali possono essere mensili o giornalieri od orari a
seconda dei tipi di rapporto.
Icontrattiprovinciali fisseranno altresì,in relazionealleconsuetudini locali, lemodalitàedil periodo
di pagamento dei salari: agiornata, a settimana, aquindicina, amese.1
Aumentisalariali
Aglieffettidelcomputodeivariistitutieconomicicontrattuali,lapagagiornalierasiottienedividendo
quella mensileper 26. Quella oraria si ottiene divide do lapagamensilepe • e
#~ ~ etto che ilsalado pe, glioperni flornvivais~ pag
I salari contrattuali vigenti nelle singole province alla data del 28 maggio 2026 per ciascun livello
professionalestabilitoneirinnovideicontrattiprovincialiin applicazionedelCCNL23maggio2022,
sono incrementati:
- adecorrere dal 1°giugno 2026 del 3,4 per cento;
- adecorrere dal 1°gennaio 2027 del 1,7 per cento.
La suddetta percentuale del 3,4 per cento, relativa alla prima tranche di aument èfinalizzata anche
aristorare ilavoratoriper il periodo di caren~ le. •
MINIMISALARIALIDIAREA ~ ~ ( _-- ~
Iminimi salariali di area stabiliti a livello nazionale comprensivi degli aumenti di cui al precedente
capoverso sono quelli di cui alle tabelle 1e2 (Allegato n. 1).
I contratti provinciali non possono definire, per i livelli di ciascuna area professionale, salari
contrattuali inferiori ai minimi di area, salvo quanto è previsto dall'articolo 18 e relativo accordo
allegato delpresente CCNL.
I minimi salariali di cui al primo comma trovano applicazione, per le province dove siano stati
stipulati i contratti provinciali in applicazione del CCNL 23 maggio 2022, dalla data che sarà fissata
nel rinnovo dagli stessi enon oltre il 1°gennaio 2029;per le altreprovince dal 1°giugno 2026.
In sede di rinnovo quadriennale il contratto nazionale, sulla base dei criteri di cui all'art. 2 e di una
valutazione sull'andamento dell'inflazione, definisce gli incrementi da applicarsi ai minimi di cui al
primo comma, nonché gli incrementi da applicarsi a tutti i salari contrattuali definiti dai contratti
provinciali all'interno di ciascuna areaprofessionale.
Nelle province in cui per effetto dei vigenti accordi, a seguito dell'aumento dei minimi salariali di
area,ilivelli salariali dovesserorisultareinferiori ataleminimo, iContrattiprovincialiprovvedono a
definireunprogrammache,nell'arcodivigenzadelContrattoprovincialestesso,portiall'inserimento
dei salarientroilminimo diarea.Taleprevisionenon si applicanelleprovincechenell'ultimatornata
contrattuale non hanno rinnovato il contratto provinciale.
WELFARE CONTRATTUALE
Le prestazioni previste dagli articoli 7, 8, 63 e 66 del presente CCNL rappresentano un diritto
contrattuale di ogni lavoratore,il qualematuraperciò- esclusivamentenei confrontidell'aziendache
non aderisca al sistemadellabilateralità enon versilarelativacontribuzionei ldirittoall'erogazione
diretta da parte dell'impresa stessa di prestazioni equivalenti.
L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni
suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.
Il datore di lavoro che omette di versare la contribuzione all'Ente Bilaterale Agricolo Nazionale di
cui all'art. 7, a decorrere dal 1°gennaio 2014 è tenuto, fermo restando l'obbligo di corrispondere al
lavoratore prestazioni equivalenti, ad erogare al medesimo lavoratore una quota aggiuntiva di
retribuzione esclusa dalla base di calcolo del TFR pari a 13,00 euro mensili, equivalenti a euro
0,50 giornali~ /
.@l
I contratti provinciali possono prevedere analoghe disposizioni con riferimento alla contribuzione
dovuta al sistema di bilateralità territoriale.
Art. 50bis (nuovoarticolo) - TRATTAMENTOECONOMICOCOMPLESSIVO
Le Parti individuano le voci che costituiscono il Trattamento Economico Complessivo (TEC),
rispettivamente per gli operai agricoli a tempo indeterminato e per gli operai agricoli a tempo
determinato.
TBCpergli operai agricoli a tempo indeterminato
IltrattamentoEconomicoComplessivoperglioperaiagricoliatempo indeterminatoècompostodalle
seguenti voci:
a) salario contrattuale ai sensi dell'art. 50 del presente CCNL, definito dai contratti provinciali
secondo i criteri di cui all'art. 31 e fissatoper singole figure oper gruppi di figure;
b) generi in natura o valore corrispettivo per gli operai a tempo indeterminato, quando vengano
corrisposti per contratto o consuetudine, ai sensi dell'art. 50 delpresente CCNL;
c) tredicesima eq ima mensilità; -
t e ?e) scatti di anzianità; (
f)welfare contrattuale integrativo alivello nazionale erogato dall'EnteBilateraleAgricoloNazional
(EBAN), comprensivo del Fondo di assistenza sanitaria integrativa (F.I.S.A) o, in altemativ
l'erogazione al lavoratore della quota aggiuntiva di retribuzione individuata dall'articolo 50 d 1
CCNL, oltre alle prestazioni equivalenti;
g) Fondo nazionale diprevidenza complementare (Agrifondo);
h) welfare contrattuale integrativo a livello territoriale corrisposto dagli Enti Bilaterali Agricoli
Territoriali (EBAT)/Casse extra legem o, in alternativa, l'erogazione al lavoratore della quota
aggiuntiva di retribuzione individuata dal CPL,oltre alleprestazioni equivalenti;
i) maggiorazioni retributive previste dal CCNL o dal CPL (ad esempio per lavoro straordinario,~
festivo, notturno, aturni); ll
j) erogazioni legate alla produttività, alla qualità e ad altri elementi di competitività, nonché la
specifica quota di trattamento economico eventualmente prevista in sostituzione delle """" \p
eroganom; "dc
k) elemento economico eventualmente corrisposto a compensazione del periodo di carenza
contrattuale.
1) altre indennità etrattamenti previsti dal CCNLodal CPL;
é
TECperglioperai agricoli a tempo determinato
Iltrattamento Economico Complessivo per gli operai agricoli atempo determinato ècomposto dalle
seguenti voci:
a) salario contrattuale ai sensi dell'art. 50 del presente CCNL, definito dai contratti provinciali
secondo icriteridi cui all'art. 31 efissatoper singole figureoper gruppi di figure;
b) "terzo elemento", come definitodall'art. 50 del presente CCNL;
c)welfarecontrattuale integrativo alivellonazionale erogato dall'EnteBilateraleAgricoloNazionale
(EBAN), comprensivo del Fondo di assistenza sanitaria integrativa (F.I.S.A) o, in alternativa,
l'erogazione al lavoratore della quota aggiuntiva di retribuzione individuata dall'articolo 50 del
CCNL, oltre alle prestazioni equivalenti;
d) Fondo nazionale di previdenza complementare (Agrifondo);
e) welfare contrattuale integrativo a livello territoriale corrisposto dagli Enti Bilaterali Agricoli
Territoriali (EBAT)/Casse extra legem o, in alternativa, l'erogazione al lavoratore della quota
aggiuntiva di retribuzione individuata dal CPL, oltre alle prestazioni equivalenti;
f) maggiorazioni retributive previste dal CCNL o dal CPL (ad esempio per lavoro straordinario,
~ festivo, notturno, aturni);
\ \k g) erogazioni legate alla produttività, alla qualità e ad altri elementi di competitività, nonché la
specifica quota di trattamento economico eventualmente prevista in sostituzione delle citate
erogaz1on1;
e
le
h) elemento economico eventualmente corrisposto a compensazione del periodo di carenza
contrattuale;
i) altre indennità etrattamenti previsti dal CCNLodal CPL.
***
Le Parti si riservano di incontrarsi entro il 30 giugno 2026 per ulteriore verifica ed attuazione
presente articolo.
Art. 54 bis (nuovo articolo) - Elemento aggiuntivo della retribuzione
Adecorrere dal 1° gennaio 2027 agli operai a tempo determinato che hanno svolto presso la stessa
azienda per almeno tre anni consecutivi un numero di giornate non inferiore a 150, èriconosciuto, a
partire dal quarto anno, un elemento aggiuntivo della retribuzione pari a 0,4 per cento del salario
contrattuale di cui all'art. 50 del presente CCNL.
L'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui al comma precedente spetta anche per gli anm
successivi, a condizione che il lavoratore continui ininterrottamente, ed in modo consecutivo, a
prestare la propria attività presso la stessa aziendaper un numero di giornate non inferiorea 150.
e
ART. 58- Trattamentodifine rapporto
In ogni caso di cessazione di rapporto di lavoro, l'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un
trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e
comunquenon superioreall'importodellaretribuzionedovutaperl'anno stessodivisaper 13,5.Laquota
èproporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese
uguali o superiori a quindici giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal
1.6.1982, apartire, cioè, dalla data di entrata in vigoredella legge29.5.1982, n.297, le cui disposizioni
cheregolano la materia del trattamento di finerapporto si intendono qui integralmenterichiamate.
Per il servizio prestato anteriormente al 1.6.1982, si applicano le disposizioni previste in merito alla
indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali eprovinciali preesistenti (per ultimo vedi art.47
del CCNL operai agricoli e florovivaisti del giugno 1979, la cui tabella relativa ai diversi scaglioni di
giornate spettanti per ciascun anno di anzianità si riportanell'Allegato n. 13).
In caso di morte dell'operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto sono dovute agli
aventi diritto indicati nell'art.2122 del Codice civile.
Ove l'operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell'uso
di essa O di altra corrispondente come degli eventuali annessi (pollaio, porcile, orto) per un periodo
di tempo da fissarsi nei contratti provinciali.
Quando lo stesso operaio avesse avutoin coltivazioneun appezzamento diterrenoin compartecipa one
oasuopienobeneficio,la sua famigliahadirittoacontinuarela coltivazionesino alrealizzo deirace
in corso almomento del decesso.
All'operaio atempo determinato competeilTFRperl'effettivolavoro ordinario svolto,pari all'8,6 pe
cento calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; per le ore di lavoro non
ordinario, svolto a titolo non occasionale, tale misura èelevata al 1Oper cento del salario contrattuale,
limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il TFR non si calcola sul terzo elemento (Allegato n.
14).
Agli operai agricoli atempo determinato che svolgono attivitàdi carattere stagionale,il TFR può ess e
corrisposto congiuntamente alla retribuzione mensile come previsto dall'allegato n. 14 e dalla relativa
norma di interpretazione autentica.
=2e .%
é- ie
ART.60- Fondonazionalediprevidenza complementare
Al finedi assicurareai lavoratori agricoli dipendenti laprevidenzaintegrativa,così comeprevista dal
d.lgs. n. 124 del 1993 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 4 del d.lgs. n. 173 del
1998, le parti, in data 14.12.2006, hanno costituito il Fondo pensione complementare a
capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per i quadri e gli impiegati agricoli,
denominato Agrifondo1.
Le contribuzioni dovute al Fondoper gli operai agricoli eflorovivaisti sono costituiteda:
- 1per cento acarico del datore di lavoro commisurato alla retribuzioneutile per il calcolo del
TFR nelperiodo di riferimento;
- 1per cento a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR
nelperiodo di riferimento;
- una quota di TFR pari al 2 per cento della retribuzione utile per il calcolo del TFR maturato
nel periodo di riferimento successivo all'iscrizione al fondo per i lavoratori già occupati alla
data del 28.4.1993;
- il 100percentodelTFRmaturatonelperiododiriferimentosuccessivoall'iscrizionealFondo
per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.1993; o in alternativa una quot~
minima pari al 50% del TFR maturando2.
La contribuzione acarico deldatoredilavoro non èdovutain caso di iscrizioneadun fondopensione
complementare diverso da quello negoziale (Agrifondo) né in caso di trasferimento della posizion
da quest'ultimo ad altro fondo.
Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il lavoratore, limitatamente alla quot di
contribuzione a proprio carico, può scegliere di versare un contributo più elevato entro i limi di
deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente, da calcolarsi sulla retribuzione assunta a ase \(Ì\
della determinazione del TFR. ,7'
-;f:7 Il versamento della contribuzione al Fondo di previdenza complementare deve essere effettuato, a r!.partire dalla data stabilita nell'accordo istitutivo dello stesso, a cura del datore di lavoro con le
_ modalità che saranno successivamente stabilite dalle parti e comunque per il periodo di riferimento
~ che decorre dalla definitiva approvazione del Fondo. ~
Impegno a verbale CZ)~
%é,.parti, alfine di promuovere laprevidenzacomplementaretrai lavoratoriagricoli si impegnano a
porre in essere una serie di iniziative finalizzate ad incentivare l'iscrizione degli operai agricoli nel
ondopensione complementare Agrifondo, attraverso: f'fs-
- attivitàpromozionalisvoltedirettamentedaAgrifondoedai sistemidibilateralitàagricoli
nazionali e territoriali, consistenti, tra le altre cose, nell'invio ai potenziali interessati di
materiale informativo enellapubblicazione,anche in formatodigitale, di altri documenti
finalizzati apromuovere l'iscrizione;
- eventi, riunioni, assemblee, webinar organizzati dalle parti firmatarie del
dg " •s e - e,riprodotto nell'Allegato n. 15. L'indirizzo web del fondo èwww.agrifondo.it.......-----....\
i " # s i e
ART.61--Malattia edinfortunio operai agricoli
L'operaio agricolo a tempo indeterminato, nel caso di malattia o di infortunio, ha diritto alla iconservazione del posto per un periodo di 180 giorni.
Ove trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall'INAIL, la conservazione del posto all'operaio \ )
dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica, ed in ogni caso, non potrà superare il periodo di
quindici mesi dall'infortunio.
Trascorso tale periodo eperdurando la infermità èreciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro,
dietrocorresponsionedeltrattamentodi finerapporto, dellatredicesimamensilità,dellaquattordicesima
mensilità, nonché dell'indennità sostitutiva delle ferie, maturate sino alla data della risoluzione del
rapporto di lavoro.
Durante il periodo di conservazione del posto, l'operaio agricolo atempo indeterminato, continuerà ad
usufruire gratuitamente della casa, dell'orto, del pollaio, del porcile, eventualmente goduti all'atto
dell'insorgere della malattia o dell'infortunio. Se l'operaio agricolo coltiva un appezzamento di terreno
in compartecipazione o a suo pieno beneficio, ha diritto a continuare la coltivazione sino alla
realizzazione dei raccolti in corso almomento in cui ècaduto malato oinfortunato.
In casodinecessitàdiprontosoccorsoo diricoveroospedalierol'aziendaforniràgratuitament ilm~
di trasporto di cui dispone.
In caso di patologie oncologiche o di grandi interventi chirurgici di cui all'all ato numero 16,
debitamente documentati, il lavoratore può richiedere, al termine del periodo di cui al comma 1 del
presente articolo, un'aspettativa non retribuita di duratanon superiore anovemesi.
4
ART.62- Malattia edinfortunio operaiflorovivaisti
L'operaio a tempo indeterminato, sia nel caso di malattia che di infortunio, ha diritto alla
conservazione delposto perun periodo di 180 giorni.
Ove trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall'INAIL, la conservazione del posto all'operaio
dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica, ed in ogni caso, non potrà superare il periodo di
quindici mesi dall'infortunio.
Trascorso taleperiodo eperdurandolainfermitàèreciprocoildirittodirisolvereilrapportodilavoro,
dietro corresponsione del trattamento di finerapporto, dellatredicesima equattordicesimamensilità,
nonché dell'indennità sostitutiva delle ferie,maturate sino alla data della risoluzione del rapporto di
lavoro.
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il
mezzo di trasporto di cui dispone.
In caso di patologie oncologiche odi grandi interventi chirurgicidi cui all'allegaton.16, debitamente
documentati, il lavoratore può richiedere, al termine del periodo di cui al comma 1 del presente
articolo,un'aspettativa non retribuita di duratanon superiore anovemesi.
In caso di malattia,l'operaio,in aggiunta altrattamento di legge,avràdiritto,perunperiodomassimo~
di 90 giornate in un anno, all'erogazione, da parte del datore di lavoro, di una indennità giornaliera,
wy nella misura del 25 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di
appartenenza, in vigore al 1°febbraio dell'anno in corso.
~ indennità sarà corrisposta dal giorno in cui si èverificata lamalattia, se questa si protraeoltreil
terzo giorno, esubordinatamente alriconoscimento dellamalattia stessa da partedell'INPS. .
• caso di infortunio sul lavoro, l'operaio a tempo indeterminato, fermo rimanendo quanto previsto
dallaleggeperiprimitregiorni(art.213 delTestounico sugliinfortuniapprovatoconDPR30.6.1965
n. 1124), a partire dal quarto giorno in cui si è verificato l'infortunio e sino ad un massimo di Xggiornate, avrà diritto alla erogazione, da parte del datore di lavoro, di una indennità giornaliera pari
alla differenza tra la indennità di legge e il salario giornaliero contrattuale relativo al profilo
professionale di appartenenza, in vigore al 1°febbraio dell'anno in corso.
La corresponsione della anzidetta indennità giornaliera è subordinata al riconoscimento
dell'infortunio da parte dell'INAIL.
Il trattamento, per malattia ed infortunio, integrativo a quello di legge, di cui ai precedenti commi,
non spetta agli operai atempo determinato chenon abbiano raggiuntopresso la stessa aziendatrenta AS)
giornate di lavoro continuative. )
Qualora, invece, l'operaio a tempo determinato abbia effettuato presso la stessa azienda il periodo
lavorativo sopra indicato, avrà diritto,nel caso di malattia od infortunio, rispettivamentericonosciu •
dall'INPS e dall'INAIL, apartire dal trentunesimo giorno dalla datadi assunzione eper la durata i
quarantacinque giornate in un anno, alla medesima indennit~ ornaliera, rispettivamenteprevist al
6°e 7° commi precedenti. (j/
La presente regolamentazione verrà ri~ ata dalle parti qua~ra intervengano mo1 che , ,....-..,,.,~,
Icontrattiprovincialipossonodisporrecheleindennitàintegrativeprevistedalpresentearticolo siano
effettuate a cura degli enti bilaterali territoriali Casse extra legem di cui all'art. 8 del CCNL,
limitatamente alle imprese iscritte ein regola con iversamenti contributivi al sistema di bilateralità.
ART.64- Cassa integrazione salari
Gli operai a tempo indeterminato sono ammessi alla integrazione salari ad opera della Cassa istituita
dalla legge 8.8.1972, n.457 (CISOA), nei casi previsti dalla legge stessa e successivemodificazioni.
Agli operai che beneficeranno del trattamento della Cassa integrazione, il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere una integrazione alla indennità di legge, nella misura del 1Oper cento del salario
giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza. Tale integrazione è dovuta
anche negli altri casi di integrazione salariale CISOA previsti da leggi speciali. \
Dichiarazione a verbale \[
Le partiriconoscono che allostato attualedella legislazionein applicazione dell'art. 8della citatalegge~
n.457 del 1972,laconcessionedell'integrazionesalarialeèprevistaperglioperaiatempoindeterminato
che svolgono, nel corso dell'anno contrattuale individuale, oltre 180 giornate lavorativepresso la stessa
azienda.
ART.65 - ANTICIPAZIONETRATTAMENTIASSISTENZIALI
Le aziende agricole anticipano agli operai atempo indeterminato le indennità di legge acarico degli
istituti previdenziali e assicurativi relativamente agli assegni per il nucleo familiare, alla malattia,
all'infortunio, alla cassa integrazione, alla donazione del sangue e al congedo di paternità
obbligatorio.
idNorma transitoria , .
La presente disposizione produce effetti dal momento in cui gli Enti previdenziali e assistenziali
renderanno operativa la possibilità per i datori di lavoro di portare a conguaglio, con le denunce di
competenza, gli importi anticipati.
I
Art. 67- Welfareintegrativo alivello nazionale
L'Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (E.B.A.N.), previa delibera del proprio Comitato di Gestione
finalizzata avalutare la sostenibilità finanziaria,puòriconoscere le seguentiprestazioni1.
una indennità economica agli operai agricoli a tempo indeterminato licenziati nell'ultimo
quadrimestre dell'anno solare pari al 30% del minimo retributivo della II area per tre
mensilità, in attesa di modifiche legislative in ordine alla disciplina dell'i n tà di
disoccupazioneper gli operai atempo indeterminato (OTI);
una indennitàin favoredel genitorelavoratoreolavoratricedipendentecon ntrat atempo
indeterminato che usufruisce del congedo parentale (ex astensione facoltativa), plri al 40%
del minimo retributivo della IIareaper un massimo di sei mensilità;
una indennità in favore della lavoratrice dipendente con contratto atempo indeterminato che
usufruisce del congedo parentale (ex astensione obbligatoria) pari al 20% del minimo
retributivo della seconda area per un massimo di cinquemensilità.
r, i%j
una indennità in favoredelle donnelavoratrici con contratto atempo indetel k atovittimedi
violenza di genere che usufruiscano del periodo di congedo di cui all'art. 70, del presente
contratto. L'indennità- pari al 100% delminimoretributivo della IIarea èriconosciuta per
itremesi di congedo fruiti successivi aitreprevisti per legge eindennizzati dall'INPS;
in via sperimentale per gli anni 2027-2029 una indennità una tantum in favore delle donn
lavoratriciatempo determinato (OTO)vittimediviolenzadigenere,nell'ammontarechesarà
stabilito dal Comitato di Gestione di EBAN;
borse di studio per i lavoratori del settore per la frequenza di percorsi di
studio/specializzazioneafferenti almondo agricolo,nellamisura individuataannualmentedal
Comitato di Gestione di EBAN.
Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa (F.l.S.A.), previa delibera del proprio Comitato di
Gestione,può riconoscere le seguentiprestazioni:
una prestazione in caso di premorienza (c.d. rischio vita) in favore degli operai agricoli a
tempo indeterminato;
un assegno di solidarietà in favore degli operai a tempo indeterminato (OTI) affetti da
patologie oncologiche o che abbiano subito grandi interventi chirurgici che usufruiscano
dell'aspettativa non retribuita di cui agli articoli 61 e62 del presente CCNL, pari al 80% del
~ tivo d~ massimodi seime: ,
'Il re~ lcp,estazionicirnnosciutedall'EB A ~ oi?~"s ~
..
in via sperimentalepergli anni2027-2029unaindennitàunatantum,nell'ammontarechesarà
stabilito dal Comitato di Gestione del F.I.S.A, in favore dei lavoratori a tempo determinato
(OTD), che nell'anno precedente abbiano svolto almeno 100 giornate di lavoro nel settore,
affetti da patologie oncologiche o che abbiano subito grandi interventi chirurgici di cui
all'allegaton. 16.
Le indennità di cui al presente articolo sono riconosciute - nei limiti dei fondi stanziati
annualmentedall'E.B.A.N.edal F.I.S.A con appositedeliberedeirispettivi Comitati di Gestione
- ai soli dipendenti delle imprese iscritte e in regola con i versamenti contributivi al sistema di
bilateralità.
Le prestazioni spettano solo in assenza di analoghe forme di tutela previste nei contratti
provinciali e/o nei regolamenti delle Casseextra legem/EBAT.
Alla scadenza del presente contratto le Parti procederanno al monitoraggio delle prestazioni
effettivamente riconosciute al fine di valutarne gli effetti egli eventuali correttivi da apportare.
ART. 68- Lavoripesanti onocivi
I Contratti provinciali individueranno i lavori da considerarsi pesanti o nocivi, le eventuali limitazioni
di orario per l'esecuzione dei lavori nocivi elemaggiorazioni salariali da corrispondersi agli operai per
il periodo in cui vengono adibiti adetti lavoripesanti.
Le Parti alivelloprovinciale sottoscriverannoiprotocolli di cui al D.M.n.95del 2025 chedàattuazione
al "Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle
emergenze climatichenegli ambienti di lavoro".
°
ART. 70- Contrasto eprevenzione allemolestieealle violenze
Alle donne lavoratrici vittime di violenza di genere si applica quantoprevisto dalle vigenti disposizioni
di legge'.
Il congedo dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di cinque
mesi può essere usufruito dalla lavoratrice, oltre che su base giornaliera, anche su base oraria nell'arco
temporale di tre anni2.
Ilpredettocongedopuò esserefruitoanchedallelavoratrici assunteatempo determinatoentroiltermine
finale apposto al contratto di lavoro.
Alle vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione certificati, con rapportodi lavoro
a tempo indeterminato, è garantita la conservazione del posto per dodici mesi dal verificarsi
dell'evento.
1 Cfr. art. 24 del D.lgs. n. 80/2015.
2 Cfr. art. 67 delpresente CCNL.
~ f
&%,/ -
ART. 78- Norme disciplinari operai agricoli
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per
esso, edebbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
Irapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere
ispirati areciprocorispetto etali da assicurarela normale disciplinaaziendale.
I contratti provinciali di lavoro, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970, debbono prevedere le
infrazioni disciplinari passibili di sanzioni e la misura di queste, nonché la loro destinazione
all'EBAT/Casse extra legem o ad altro Ente con scopi sociali, tra cui i centri antiviolenza.
Sorgendo controversie a seguito dell'applicazione delle sanzioni disciplinari si procederà al tentativo di
conciliazione secondo l'art. 90.
ART. 79N orme disciplinari operaiflorovivaisti
I lavoratori per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per
esso, edebbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono
essere ispirati areciproco rispetto etali da assicurarela normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7 della leggen. 300/1970, da
parte del lavoratorepotrà esserepunita, aseconda della gravitàdella mancanzanelmodo seguente:
1) con lamulta fino ad un massimo di dueoredi paganei seguenti casi: Ma) chesenzagiustificatomotivosi assentioabbandoniillavoro,netardil'inizio,losospenda •\
one anticipi la cessazione;
b) cheper negligenza arrechi danno all'aziendaeaimacchinari;
2) con la multa pari all'importo di mezza giornata di lavoro, nei casi di maggior gravità nelle
mancanze di cui alparagrafo 1).
Gli importidellemulteedelletrattenute chenonrappresentinorisarcimentodidanniprevistidallalettera
b) delparagrafo 1), sarannoversatiall'EBAT/Casseextralegem dellaprovinciadiriferimento oad altro
Ente con scopo sociale, tra cui i centri antiviolenza, secondo quanto individuato dalle Parti a livello
0%
ART.84- Rappresentanzesindacali unitarie
Le Rappresentanze sindacali unitarie sono disciplinate dal Protocollo di Intesa per la costituzione delle
RSU operai, impiegati e quadri agricoli e florovivaisti, da considerarsi parte integrante del presente
CCNL (vedi Allegato n. 20).
Impegno a verbale
Le parti convengono di istituire un gruppo di lavoro per la revisione del Protocollo di Intesa per la
costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (Allegato n. 20), con l'impegno di completare i
lavori entro il 31 dicembre 2026.
"
ART.93- Contrattazioneprovinciale operai agricoli
Il presente articolo prevede e disciplina la contrattazione collettiva a livello provinciale e ne fissa
l'ambito di applicazione.
Questo livello di contrattazionehail ruolo ele funzioni ad esso attribuitidaquanto stabilito all'art.2del
presente CCNL. La contrattazione provinciale può inoltre trattare le materie per le quali nel presente
articolo è prevista la possibilità di tale regolamentazione, nei limiti e secondo le procedure delle
specifiche norme di rinvio contenute nei seguenti articoli:
- art. 5- Sviluppo economico ed occupazionale del territorio e/o situazioni di crisi
art. 8- Casse extra legem/Enti Bilaterali Agricoli Territoriali
art.9O sservatori
3art. 13- Assunzione
art. 17-- Rapporto di lavoro atempo parziale
art. 18- Apprendistatoprofessionalizzante
art.20 Riassunzione
art.24 - Mobilitàterritoriale dellamanodopera
art.25- Lavoratorimigranti
art.29- Vendita deiprodotti sullapianta
- art. 31- Classificazione
- art.34 O rario di lavoro
- art.35- Riposo settimanale
- art.38- Permessi per formazione continua
- art.40 P ermessi per corsi di recupero scolastico
art.43 - Lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli
- art.45 I nterruzioni erecuperi operai agricoli
art.48 - Organizzazione del lavoro
art.50 Retribuzione
art. 55- Obblighiparticolari tra le parti
art. 56- Rimborso spese
- art. 57 C ottimo
- art.63- Integrazione trattamento di alattia einfortuni sul lavoro operai agricoli
- art.68 L avori pesanti onocivi
- art.69 T utela della salute dei lavoratori
- art.78 N orme disciplinari operai agricoli
- art. 81- Delegato d'azienda operai agricoli
art. 89- Quote sindacali per delega
Leparti sono impegnate arispettare e a far rispettarelapresente normativa.
Atal fine le Organizzazioniterritoriali eprovincialidelleparti contraenti sono tenute anon promuover
azioni o rivendicazioni intese a modificare il quadro dei livelli di contrattazione previsto da quest
normativa.
Essi devono essere disdettati amezzo raccomandata a.r. almeno sei mesi prima della scadenza. In caso
di mancata disdetta si intendono prorogati per un anno e così di anno in anno. La parte che ha dato
disdetta deve comunicare all'altra le proposteper il rinnovo almeno tremesi prima.
Le trattative devono iniziare entro il mese successivo.
Anche al rinnovo dei contratti provinciali si applicano le disposizioni relative al raffreddamento del
conflitto e all'elemento economico di cui all'art 2 a compensazione dell'eventuale periodo di carenza
contrattuale.
Entro sei mesi dal rinnovo contrattuale, le Organizzazioni territoriali eprovinciali delleparti contraenti
provvedono alla stesura, alla stampa e all'invio all'EBAN del testo coordinato del contrattoprovinciale\
con le modifiche ed integrazioni introdotte in sede del rinnovo stesso. Il contratto provinciale dovrà
altresì essere stampato, attraverso l'EBAT, oltre che in lingua italiana, almeno nella lingua più diffusa
tra i lavoratori comunitari ed extracomunitari occupati in quel territorio. In caso di controversie fafede
il testo originale in lingua italiana.
Le Parti contraenti a livello territoriale, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, si impegnano ad inviare
all'INPS, all'ITL e al CNEL il testo dell'Accordo di rinnovo nonché il testo coordinato del CPL,
comprensivo delle tabelle retributive.
Nota averbale
a, Parti territoriali, entro il 31 dicembre 2026, devono elaborare il testo coordinato del vigente
contratto provinciale etrasmetterlo al CNEL eall'EBAN.
~ ~~ ,»
ART. 95--Esclusività distampa.Archivi contratti
Ilpresente CCNL conforme all'originale è stato edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme
l'esclusività a tutti gli effetti di legge. È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva
autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni
firmatarie.
Per favorire la diffusione ela conoscenza delle norme del presente contratto, l'EnteBilateraleAgricolo
Nazionale (EBAN) provvederà alla stampa del testo, oltre che in lingua italiana, anche in inglese e
francese. In caso di controversie fa fede il testo originale in lingua italiana.
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull'organizzazione dell'archivio della contrattazione
collettiva e ai sensi dell'art. 11 della legge n. 963 del 1988 e del decreto-legge n. 62/2026, le parti e\contraenti si impegnano ainviare al Consiglio Nazionale dell'Economia edel Lavoro (CNEL), archivio
contratti, via David Lubin n. 2, Roma, copia del presente CCNL. Inoltre, ai sensi dell'art. 3, c. 2, del
decreto legge n. 318 del 1996, il presente CCNL, a cura di una delle parti, sarà inviato nel termine di
trenta giorni alMinistero del lavoro eagli Entiprevidenziali eassistenziali.
In forza di quanto sopra,inoltre,qualsiasimodificarelativaalla costituzionedellePartidicui alpresente
CCNL o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie per
adesione, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle Partimedesime.
Le Parti si danno altresì atto che quanto disposto al precedente comma ha validità anche per tutti i
contratti provinciali e/o accordi applicativi delpresente CCNL.
Allegato n. 1
MINIMI SALARIALI DI AREA MENSILI
Tabella n. 1
OPERAI AGRICOLI
AREE PROFESSIONALI MINIMI
Area 1 1532,999
Area2 1398,093
Area3 1042,434
MINIMI SALARIALI DI AREA ORARI
Tabella n. 2
OPERAI FLOROVIVAISTI
AREE PROFESSIONALI MINIMI
Area 1 9,28033
Area2 8,50259
Area3 7,9876
i
q Allegato n. 2
Verbale di Accordo
per la disciplina dei rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazioneecreazione
del verde pubblico eprivato ei loro operai
la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana
la Confederazione Nazionale Coldiretti
L'anno 2014 il giorno 22 del mese di ottobre in Roma, presso la sede della Confederazione Generale
dell'Agrico!tura Italiana (Confagrico!tura) - Corsotr: ittorio EmanueleII, IOI ~ ~
. ela Confederazione Italiana Agricoltori
e e
la Flai-Cgil
la Fai-Cisl
la Uila-Uil
, premesso
- che l'art. 2del Contratto CollettivoNazionale di Lavoro (CCNL) per gli operai agricoli eflorovivaisti
prevede che "le Parti a livello nazionalepossono individuare specifici settori e/o compartiproduttivi
che presentanoparticolari esigenze di regolamentazione di materie demandate alla contrattazione di
secondo livello (articoli 90 e 91 delpresente contratto)',per iquali -ferma restando l'applicazione del
presente CCNL-definire un accordocollettivo";
- che in data 22/10/2014 le organizzazioni Confagricoltura, Coldiretti, CIA, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno
sottoscritto un accordo per la risoluzione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 26
aprile 2006peridipendenti delle impresedimanutenzione,sistemazione ecreazionedelverdepubblico ,}
eprivato, come modificato dall'accordo 25 settembre 2008 di rinnovo del biennio economico; \}
econsiderato ~
- che le Parti ravvisano l'esigenza di disciplinare in modo adeguato irapporti di lavoro tra le imprese di \
manutenzione, sistemazione ecreazionedel verde pubblico eprivato ei loro operai;
- che le Parti, per ragioni di semplificazione e razionalizzazione del sistema della contrattazione
collettiva, intendono far rientrare tali rapporti di lavoro nell'ambito di applicazione del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)per gli operai agricoli eflorovivaisti;
e%tutto ciò premesso econsiderato
le Parti convengono di disciplinare con il presente Accordo - che fa parte integrante del CCNL per gli
operai agricoli eflorovivaisti ed è ad esso allegato -irapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione,
sistemazione ecreazione del verde pubblico eprivato ed i loro operai.
A tali rapporti di lavoro si applica con effetto dal 1 gennaio 2015 il CCNL per gli operai agricoli e
florovivaisti, e segnatamente le norme relative agli operai florovivaisti, salvo quanto qui di seguito
specificatamenteprevisto. ~ ~
Art. I Campodi applicazione ~ \..~
Ilpresente accordo regola, su tutto il territorio nazionale, irapporti di lavoro fra le imprese condotte in
forma singola, societaria o, comunque, associata, che svolgono, in via esclusiva, lavori e servizi di
creazione, sistemazione emanutenzione di aree a verde pubbliche eprivate, di imboschimento, nonché
lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria, forestale e del territorio e gli operai da esse
dipendenti.
In particolare, il presente accordo si applica, atitolo esemplificativo, alle imprese che svolgono lavori e
servizi di progettazione, costruzione emanutenzione di:
~ - aree averde pubblico eprivato, compreso l'arredo urbano eil patrimonio forestale;
~ - opereper la difesa delterritorio el'eliminazionedel dissesto idrogeologico;
- impianti irrigui, idraulici edi illuminazione nelle areeverdi;
opere ambientali ein ambito fluviale, di sistemazioneidraulica ebonifica;
opere complementariin ambito stradale; ~
raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti provenienti dalle attività manutentive del verde e
complementari;
operelimitate ecomplementarifunzionali al completamentodiparchi egiardiniareeverdi (muri
dicontenimento,gabbionate,palificate,pavimentazioniingenere,posaarredi-gioco-staccionate
segnaletica, etc.)
nonché attività agli stessi complementari.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono che il presente accordo è applicabile limitatamente alle imprese che, svolgendo (j_\/esclusivamente attività di creazione, sistemazione emanutenzionedi aree averde,non sono considerate , ~~
agricole, pur avendo gli operai addetti alle citate attività inquadrati previdenzialmente nel settore
agricolo ai sensi dell'ari. 6 lettera e) dellaleggen. 92/1979. V ~ .
aArt 2 Cessazione diappalto 'lL'aziendacessante ètenutaacomunicareeventualiesuberialleparticontrattualiterritorialieall'azien~a
subentrante, affinché quest'ultima, in caso di nuove assunzioni legate all'appalto stesso, possa fare
ricorso aquegli stessi lavoratori, fermo restando gli obblighi di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 36/2023.
Art.3 Classificazione delpersonale
Le aziende informeranno le rappresentanze sindacali aziendali/rappresentanze sindacali unitarie sull(} l
tipologia, sulla modalità esulla tempistica dei contrattidi appalto.
%°In relazione alle mansioni svolte, i lavoratori sono inquadrati secondo la classificazione degli operai
florovivaisti contenutanell'art.31, rubricato"Classificazione",delvigenteCCNLpergli operai agricoli
e florovivaisti.
Conseguentemente la classificazione degli operai dipendenti da imprese di manutenzione, sistemazione
~ creazione del verde pubblico eprivato ècosì stabilita:
AREA 1
Livello "a"- ex specializzato super
- tecnico in grado di strutturare ecostruire impianti irrigui edi regimedelle acque di superficie in
ogni particolare e in ogni situazione, nonché ogni montaggio idraulico ed elettrico;
- potatore di alberi in grado di operare con capacità di pianificazione del cantiere di potatura ein
possesso di complete conoscenze agronomiche delle diverse tecniche di potatura per la corretta
esecuzione delle potature di alberi ornamentaliin genere;
giardiniere specialista in possesso di complete conoscenze per affrontare e risolvere ogni
problema di manutenzione delle diverse tipologie di aree verdi (giardini, parchi, aree boschive,
ecc.) ein grado diinterpretaredisegni eplanimetriediprogettodandonepraticaesecuzionenella
realizzazione di aree verdi;
operatore in possesso di complete conoscenze tali da consentirgli l'esecuzione di progetti dà
rinaturazione edi manutenzioni ordinarie estraordinarie di silvicoltura; V\- conduttore meccanico che, oltre alla guida di autotreni, autoarticolati o automezzi di portata
superiore a 75 quintali, provvede alla loro manutenzione e riparazioni ordinarie con le
attrezzaturemesse adisposizione dall'azienda, svolgendo u tti ità lavorativapolivalente;
- potatore tree climber (su fune).
Livello "b"- ex specializzati
- potatore di alberi in possesso dibuone conoscen agronomiche delletecnichedipotaturaper la
corretta esecuzione delle potaturedi alberi ornamentali in genere;
à #
- giardiniere in grado di operare secondo le regole agronomiche/paesaggistiche nella costruzione
e manutenzione di parchi e giardini ed aree a verde in genere, nonché in possesso di buone
conoscenze circa la formazione, lamanutenzione ele patologie di ogni tipo di manto erboso;
meccanico in grado di mantenereil parco macchine ele attrezzaturedell'azienda;
conduttorepatentato di autotreni, automezzi emacchineoperatrici.
AREA 2'
Livello c"-ex qualificati super
%- operaio in grado di provvedere agli scavi, alla stesura di tubi e di cavi, ad ogni montaggio
idraulico, a montaggi elettrici in bassa tensione, a riparazioni su impianti esistenti, alla
sistemazione di irrigatori in funzionedelverdesianelle situazioni semplici esia sullabasedi un
progetto;
giardiniere manutentore in grado di affrontare e risolvere ogni problema di
manutenzione delle aree verdi;
operaio in grado di eseguire opere di ingegneria naturalistica regimazione delle acque, qual'
opere in legno (viminate, palizzate, ecc.) e in pietra (gabbionate, scogliere, ecc.), idrosemine,
piantagioni ed opere. ~ \
~ Livello "d"-ex qualificati ~
~ - potatore di arbusti, siepi e sarmentose in grado di operare secondo le tecniche agronomiche,
nonché di effettuarepotature su alberi seguendo le indicazioni fornitegli;
- conduttoredi piccoli mezzi meccanici.
s a ss
Livello "e"-ex comuni
- giardinieregenerico in possesso di conoscenzepratiche e/o teoricheper l'esecuzionedi lavori di ~
piantumazione di alberi earbusti, di semplicioperedi arredo edi ordinariamanutenzionedi aree
verdi, nonché in possesso di conoscenze pratiche e/o teoriche per la formazione e la
manutenzione deimanti erbosi;
- operaio in gradodieseguireleoperazionipiù semplici(scavi,stesuraditubi,montaggiodigiunti,
ricopertura e piantumazione, potatura, tosatura dei prati con macchine semplici, stesura e
modellazione del terreno, ecc.), nonché di fornire supporto agli operai degli altri livelli di
Art. 4 Trattamentoeconomico enormativo
Agli operai dipendenti da imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e
privato che operano su una pluralità di territori e/o province, si applicano le disposizioni del contratto
provinciale di lavoro della provincia in cui si trova la sede legale del datore di lavoro, ovvero di altra
sede eventualmente individuata con specifico accordo sindacale aziendale.
Restano salvi itrattamenti dimiglior favoreeventualmenteprevisti alivello aziendale. .~
Art 5Indennità e rimborsispese a "\....~Ilavoratori che, comandati aprestare servizi~ ori dal territorio comunaledella sede abitualedi lavor~
per iquali non èprevisto il rientro giornaliero, ma sono costretti aconsumareipasti eapernottarefuori
dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto, alloggio)
previa presentazione di regolari giustificativi. Iltempo impiegatoper il viaggio èconsideratolavorativo
atutti gli effetti.
Qualora invece sia previsto il rientro in giornata, al dipendente spetta inoltre una indennità giornaliera
proporzionale alla distanzadalla abituale sededi lavoro alposto assegnato. In tal caso,l'orario dilavoro
hainizio eterminesulpostodilavoro assegnatoevaconteggiatodall'ora fissatadall'impresaperl'inizio
dell'attività lavorativa.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai lavoratori per i quali non èprevisto il
rientro giornaliero, limitatamente all'ipotesi in cui il posto di lavoro assegnato sia ubicato fuori dal
Comune di alloggiamento in loco. In tal caso l'indennità giornaliera saràproporzionale alla distanzatra
1posto di lavoro assegnato el'alloggiamento in loco.
((\'\ Per i comandi aprestare servizio fuori dal territorio comunale della sede abituale di lavoro superiori ad
~ un periodo continuativo di tre settimane, lacontrattazioneprovinciale disciplineràla materia deirientri.
Ilvalore dell'indennità giornaliera di cui ai commi secondo eterzo è ari alle seguentimisure:
- euro 8,00 fino a 15 chilometri;
- euro 11,00 oltre 15 efino a 25 chilometri;
euro 16,00 oltre 25 efino a40 chilometri;
euro 26,00 oltre40 chilometri.
Al dipendente chep revia autorizzazionedarilasciarsi •oltain voltadaldatoredi lavoro odaun suo
sostituto usa il proprio mezzo per servizio, spettaun rimborso pari a 1/5 del prezzo della benzina per
ogni chilometropercorso.
Ai fine dell'applicazione della presente norma, per "sede abituale di lavoro" deve intendersi la sede
dell'azienda o il cantiere di prima assunzione del lavoratore.
~:o~~~~:; ~tà e i rimborsi previsti dal presente articolo possono essere forfetizzati dalla contr~ ne (
1
}
s or so« o ro /'
Le Parti concordano che i rapporti di lavoro degli operai oggi disciplinati dal CCNL per i dipendent~\
delle imprese dimanutenzione, sistemazioneecreazionedelverdepubblico eprivato del26 aprile2006
Restano salvi itrattamenti economici dimiglior favore acquisiti alla data di entrata in vigore delpresente
accordo.
Confagricoltura Flai-Cgil
Coldiretti Fai-Cisl
CIA Uila-Uil
~
%7 Allegato n. 5
VERBALE DIACCORDO
"Accordosulladisciplina dei rapportidilavoro
nelle imprese che esercitano attivitàdi acquacoltura"
Il giorno 19 giugno 2018 presso la sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana
(Confagricoltura) in Roma, Corso Vittorio Emanuele n. 101,
tra
la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana
la ConfederazioneNazionale Coldiretti
la CIA Agricoltori Italiani
e
la FLAI-CGIL
la FAI-CISL
la UILA-UIL
~ congiuntamente "leparti"
Premesso
- che l'acquacoltura è l'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta
all'allevamentooalla coltura di organismi acquatici cheavvieneattraverso la cura elo sviluppo di un
ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque
dolci, salmastre omarine;
- che le imprese che esercitano attività di acquacoltura ed i rispettivi lavoratori sono inquadrati a
tutti gli effettinel settore agricolo ai sensi dell'art. 2135 e.e., come novellato dal D.lgs.n.228/2001;
- che i rapporti di lavoro tra le imprese che esercitano attività di acquacoltura e gli operai agricoli
da esse dipendenti sono regolati dalla contrattazione collettivaagricola (art. 1, CCNL Operai agricoli
e florovivaisti del 19 giugno 2018);
- cheil contrattocollettivodilavoroprevededisposizionispecificheperlamateriadell'acquacoltura
attraverso unadelegaalla contrattazioneprovincialeprevistaagliartt.34 (orariodilavoro),35 (riposo
settimanale) e421 (lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli);
- che permane comunque la necessità di stabilire a livello nazionale ulteriori disposizioni <;9-é~
tengano conto delle specifiche modalità con le quali si svolge il lavoro nelle imprese che svolgono
attività di acquacoltura ~
c a s o»o \l )
- che ormai da tempo la normativa sull'allevamento e sulla coltura di organismi acquatici necessita
i un coordinamento tra la contrattazione collettiva e le disposizioni in materia di acquacoltura, di
~navigazione, igiene e sanità, salute e sicurezza dei lavoratori durante il trasporto, eprotezione degli
animali;
- che la mancanza di tale regolamentazione combinata, crea da tempo alle imprese che si occupano
di acquacoltura, una serie di dubbi, limiti e difficoltà in merito ad alcuni aspetti gestionali relat~ ·
all'attività lavorativa svolta dai propri operai agricoli;
-chelepartiavvertonoecomprendonol'esigenzadiindividuarelespecificitàdelsettoreedaffrontare
le problematiche esposte dalle imprese. l
Tutto ciò premesso econsiderato, leparti convengono ~
1) che sulle imbarcazioni asservite all'acquacoltura l'operaio agricolo può svolgere1 ivitàtipiche
dell'acquacoltura, comprese quelle connesse, nonché altre attività che siano comunque diverse da
quelle riservate per legge alpersonale imbarcato;
2) che i contratti provinciali possono disciplinare gli aspetti relativi alle trasferte (o missioni) del
personaledipendentedalleimprese cheesercitano attivitàdi acquacoltura,einparticolarelemodalità
di rimborso spese e la determinazione della relativa indennità, fatti sempre salvi i trattamenti di
miglior favore laddove esistenti stabiliti a livello aziendale. A tal fine, si precisa che deve
considerarsi "missione" o"trasferta", lo spostamento temporaneo del luogo di lavoro ad altro
Comune sito al di fuori di quello dove viene abitualmenteeseguita l'attività lavorativa;
3) cheicontrattiprovincialipossonodisciplinaregliaspettirelativiall'attivitàdiguardiania(vigilanza
e custodia) diurna e notturna del personale dipendente dalle imprese che esercitano attività di
acquacoltura, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro e alle eventuali indennità
economiche specifiche.
4) che i contratti provinciali possono disciplinare, nell'ambito della classificazione dei lavoratori
agricoli, il corretto inquadramento professionale degli operatori agricoli dipendenti dalle imprese di
acquacoltura che svolgono anche le attivitàproprie dell'OperatoreTecnico Subacqueo.
ok
§§§§§
Le parti si impegnano ad avviare con le autorità competenti nel settore dei trasporti edella saluteun
dialogo finalizzato ad esporrele problematiche specifichedel settoreeatrovaresoluzioni condivise.
Lepartisiimpegnano altresì adincontrarsi entroil 31dicembre2027perdefinireeventualimodifiche
ointegrazioni con particolareriferimento alle questioni inerenti il trasporto degli organismi acquatici
VlVl.
Nota a verbale del28 maggio2026
p.
Le parti si impegnano a dare attuazione in sede~ n avo dei contratti provinciali alle deleghe
previstedalpresente accordo aipunti2),3 e4) in av e elleimprese edeilavoratori cheesercitano
attività di acquacol ra.
X~
la F p. la Confagricoltura
p. la FAI-CISL p. la Coldiretti
p. la UILA-UIL p. la CIA
>7Stralcio dall'All. n. IO(Accordo del settore agricolo per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante odi mestiere ai sensi del
D.Lgs. n. 81/1025)
' (allegato C)
Profili formativi del settore agricolo ~
Premesso cheperprofilo formativo deve intendersi l'insieme delle competenze/conoscenze cultur~~
escientificheacaratteretrasversale,nonchétecnicoprofessionali chel'apprendistadeveraggiunge~
attraverso un percorso formativo esterno o interno all'impresa, si è ritenuto di definire i profili
formativi di settore per gruppi di figure professionali aventi esigenze omogenee in termini di
conoscenze sulle quali costruire leproprie competenze nell'esercizio dell'attività lavorativa.
Il percorso formativo del singolo apprendista trova puntuale collocazione nel piano formativo
individuale e dovrà essere attuato, con l'obiettivo del raggiungimento delle competenze di base
trasversali etecnico professionali specifiche, attraverso l'offerta formativaterritoriale.
Formazione formale c ompetenze di base trasversali
La formazione formale a carattere trasversale ha contenuti comuni per tutti gli apprendisti,
contrariamente a quella di carattere professionalizzante che prevede contenuti specifici in relazione
alle competenze/conoscenze da acquisire funzionali al gruppo di appart enza come sopra definito.
Le competenze di base trasversali richieste sono le seguenti:
/ , Competenze relazionali
valutare le competenze e le nsorse personali, a
professionale;
relazione al lavoro e al ruolo
comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna);
analizzare erisolvere situazioni problematiche;
definirela propria collocazione nell'ambito di unastrutturaorganizzativa. ~
Organizzazione ed economia
conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell'impresa (dei rispet/vi
settori); /
conoscere iprincipali fondamenti economici ecommerciali dell'impresa;
conoscere le condizioni e i fattori fondamentali di redditività dell'impresa (produttività,
efficacia e efficienza);
conoscere il contesto di riferimento di un'impresa (clienti e fornitori, reti, mercato di
riferimento, moneta europea, etc.);
saper operarein un contesto aziendaleorientato alla qualità, almercato ealla soddisfazionedel
cliente;
sviluppare le competenze imprenditoriali edi auto-imprenditorialità anche in fonna associata.
\
Disciplina del rapporto di lavoro
conoscereiprincipi fondamentali delladisciplinalegislativadelrapportodilavoro eiprincipali
.- @ r t
conoscere idiritti e idoveri dei lavoratori, compresi quelli sindacali;
conoscereleprestazionieleattivitàdegliEntibilaterali,ancheattraversomaterialeinformativo;
conoscere gli elementi che compongono laretribuzione eil costo del lavoro.
Sicurezza sul lavoro (misure collettive)
conoscere gli aspetti normativi eorganizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro;
conoscere iprincipali fattori di rischio per la sicurezza sul lavoro; ~
conoscere e saper individuare le misuredi prevenzione eprotezione. ~
(L'Allegato prosegue secondo il testo)
Allegaton. 14
ACCORDO SUI TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AGLI
OPERAI A TEMPO DETERMINATO
Agli operai a tempo determinato l'azienda erogherà il Tfr al termine dell'ultimo rapporto di lavoro e
comunque entro il 31 dicembre di ogni anno. sa
Nel caso in cui il lavoratore abbia con la stessa azienda più rapporti di lavoro nell'arco dell'anno solare,
l'importodelTfrmaturato divoltainvolta,saràevidenziatosulmodello allegatoattestantel'ammontare
del Tfrnei diversi periodi.
Agli operai addetti alle operazionidiraccolta,il Tfr,calcolato suglielementi del salarioprevisti dall'art.
54 del CCNL (27 novembre 1991) ein aggiunta aquesti, saràconglobata nelle specificheretribuzioni.
Nel caso di unico ebreve rapporto di lavoro il Tfr sarà corrisposto alla fine del rapporto stesso.
Ilpresente accordo si applica dal 1agosto 1992.
CONFAGRICOLTURA
COLDIRETTI
CIA
FLAI-CGIL
FISBA-CISL
UISBA-UIL
Norma di interpretazione autentica
Roma, 31 luglio 1992
#°Le Parti convengono che la sopra indicataprevisione collettiva checonsente di corrispondereil TFR
congiuntamente alla retribuzione mensile deve essere interpretata, per prassi consolidata o per
previsionedelcontrattocollettivoprovinciale,nel senso cheilTFRpuòessereanticipatoecorrisposto
mensilmenteper tutti gli operai atempo determinato che svolgono attività di caratterestagionale.
Dal: 28 maggio 2026CJ
MODELLOPERL'INDICAZIONEDELLE SPETTANZEMATURATEPER TRATTAMENTO
DI FINERAPPORTO
AZIENDA AGRICOLA .
LAVORATORE .
Mese Periodi di giornate di effettivo Importo TFR
lavoro restato
Giornaten. €
Giornate n. €
Giornaten. €
Giornaten. €
Giornaten. €
Giornaten. €
Giornaten. €
Giornate n. €
Giornate n. €
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Giornate n. €
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Giornate n. €
Giornaten. €
Giornaten. €
Giornaten. €
Giornaten. €
Totale competenze lorde TFR
Illavoratore