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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15000/2026

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fesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12882/2021Numero sezionale 3723/2026Numero di raccolta generale 15000/2026Data pubblicazione 19/05/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, eAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’AvvocaturaGenerale dello Stato– controricorrenti –avverso la sentenza n. 2934/04/2020 della Commissione tributariaregionale della Calabria, depositata il 6/11/2020.Udita la relazione svolta nelle adunanze camerali del 29 aprile 2026 e,a seguito di riconvocazione, del 5 maggio 2026, dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]D’Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Cosenza la cartella di pagamento con la quale le era statointimato, in qualità di responsabile solidale ex art. 14, commi 1 e 2,d.lgs. n. 472 del 1997, il pagamento di Iva, Ires (e relative sanzioni)costituenti un debito fiscale per l’annualità 2010 maturato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., società che nel luglio 2012 le aveva ceduto unproprio ramo d’azienda.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria, investitadell’appello dell’Agenzia delle entrate, accolse il gravame,evidenziando, in sintesi, che l’istanza della società cedente diretta adottenere dall’Ufficio il certificato dei carichi fiscali pendenti – istanzainvocata dalla contribuente al fine di ottenere l’effetto liberatorioprevisto dal terzo comma dell’art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997 – risultavanon essere mai pervenuta all’Agenzia fiscale; e che l’agente dellariscossione aveva già promosso, con esito infruttuoso, un’azioneNumero registro generale 12882/2021Numero sezionale 3723/2026Numero di raccolta generale 15000/2026Data pubblicazione 19/05/2026esecutiva nei confronti della società cedente, sicché, essendo statoassolto l’onere della preventiva escussione di quest’ultima, la pretesacreditoria era stata legittimamente indirizzata verso la cessionaria.4. – Avverso tale ultima pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi, cui l’Agenzia delleentrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione hanno resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa dell’art. 14 d.lgs. n. 472 del1997, degli artt. 2712 e 2719 c.c., degli artt. 214 e 215 c.p.c. nonchédell’art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992 poiché la sentenzaimpugnata ha omesso di considerare che l’autenticità della copia dellarichiesta dei carichi fiscali pendenti depositata in giudizio, recante i timbridell’Agenzia delle entrate attestanti la relativa ricezione, non era stataoggetto di contestazione da parte dell’Ufficio, se non con formula vaga edubitativa, ciò che avrebbe imposto al Giudice d’appello di considerarequella copia autentica siccome non espressamente disconosciuta.2. – Il motivo è infondato.2.1. – Al fine di rendere più chiara la rilevanza della questione èopportuno operare una breve ricognizione della disciplina normativa inmateria di responsabilità del cessionario di ramo d’azienda per i debititributari maturati dal cedente prima della cessione.Ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997, «Il cessionarioè responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussionedel cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda,per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazionicommesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti,nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anchese riferite a violazioni commesse in epoca anteriore».

Come previsto dalNumero registro generale 12882/2021Numero sezionale 3723/2026Numero di raccolta generale 15000/2026Data pubblicazione 19/05/2026terzo comma del medesimo articolo, tale responsabilità solidale delcessionario è tuttavia esclusa sia nel caso in cui gli ufficidell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento deitributi di loro competenza rilascino, su richiesta dell’interessato, uncertificato attestante l’insussistenza di debiti pregressi, anche contestati,non soddisfatti, sia nel caso in cui i predetti uffici non rilascino alcuncertificato entro quaranta giorni dalla richiesta.Nella specie, la [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria di un ramo d’aziendatrasferitole dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sostiene che nei propri confrontisi sarebbe appunto prodotto l’effetto liberatorio previsto dal citato terzocomma in quanto la richiesta volta ad ottenere il certificato dei carichifiscali pendenti, formulata per iscritto dalla società cedente e prodotta nelgiudizio di merito, non era stata evasa dall’Ufficio entro il termine diquaranta giorni.Punto sul quale sussiste controversia tra le parti è proprio l’effettivaricezione da parte dell’Agenzia fiscale dell’istanza volta ad ottenere ilcertificato di cui all’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, ricezione chel’amministrazione finanziaria nega e che invece la contribuente ritieneprovata in virtù di alcuni timbri apparentemente riconducibili alla stessaAgenzia e apposti sul documento cartaceo contenente l’istanza, dai qualisi evince la data in cui esso è pervenuto all’Ufficio.2.2. – Tanto premesso, si osserva che è del tutto costante nellagiurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui l’art. 2719 c.c.,che esige un espresso disconoscimento della conformità con l’originaledelle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesidi disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto aquella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione,ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., conla conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha perriconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scritturaNumero registro generale 12882/2021Numero sezionale 3723/2026Numero di raccolta generale 15000/2026Data pubblicazione 19/05/2026e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce inmodo specifico ed inequivoco (tra le tante v.

Cass. n. 19850/2024; v.anche Cass. n. 3540/2019; Cass. n. 18074/2019).In altri termini il disconoscimento, per essere tale e produrre gli effettisuoi propri, che sono quelli di escludere valore probatorio al documentoche ne forma oggetto, salvi gli esiti di un eventuale successivo giudizio diverificazione, non deve tradursi in precise formule sacramentali, ma deverispondere ai canoni della “specificità” e della “inequivocità”.Nella specie tali canoni sono stati senz’altro rispettati, se solo siconsidera il chiaro tenore della deduzione difensiva svolta dall’Agenziafiscale nelle proprie controdeduzioni in primo grado, riprodotta nel corpodel ricorso per cassazione e che si trascrive anche qui di seguito: «Unprimo profilo attiene alla presunta mancata risposta da parte dell’Ufficioalla richiesta di carichi pendenti presentata dalla società cessionaria ([OSCURATO:PERSONA]) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

In relazione a tale aspetto si deveevidenziare come l’Ufficio ha provveduto a riscontrare l’elenco deiprotocolli pervenuti in data 10/05/2012 e attraverso tale riscontro èemerso che alcun protocollo risulta riconducibile alla società [OSCURATO:PERSONA] o al sig. [OSCURATO:PERSONA] e che il prot. 33902 risultaessere associato ad un PVC della Guardia di Finanza.

Sulla base di taliriscontri, e rilevato il fondato pericolo circa l’autenticità del documentoprodotto, l’Ufficio ha provveduto a trasmettere apposita denuncia pressola Procura della Repubblica di Cosenza ai sensi dell’art. 331 cpp che qui siallega in copia.

In ogni caso, rilevato che a questo Ufficio non risulta maipervenuta alcuna richiesta di certificazione dei carichi pendenti inerenti lasocietà [OSCURATO:PERSONA] si ritiene che il profilo di ricorso non possatrovare favorevole accoglimento».Come si vede, l’Agenzia, lungi dal dedurre in via ipotetica e dubitativala falsità del documento, ha espresso una posizione di chiara e inequivocanegazione dell’autenticità dello stesso, affermando: - di non aver maiNumero registro generale 12882/2021Numero sezionale 3723/2026Numero di raccolta generale 15000/2026Data pubblicazione 19/05/2026ricevuto alcuna richiesta di certificazione dei carichi fiscali pendenti dellasocietà cedente; - di aver riscontrato, al numero di protocollo indicato neldocumento prodotto in giudizio, l’esistenza di un documento diverso, cioèun processo verbale di constatazione della Guardia di finanza; - di averpresentato una denuncia alla Procura delle Repubblica in relazione allavicenda, sottendente una probabile falsità di rilevanza penale.Sostenere, come fa la ricorrente, che il disconoscimento avrebbedovuto essere effettuato tramite una più specifica ed esplicitacontestazione di autenticità del documento significherebbe assoggettarel’incombente di cui trattasi ad un rigido formalismo che è invece esclusodall’art. 2719 c.c. e dall’art. 214 c.p.c., nella consolidata interpretazionedatane dalla già esposta giurisprudenza di questa Corte.3. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa dell’art. 22, comma 5,d.lgs. n. 546 del 1992 poiché la sentenza impugnata, a fronte dellasupposta contestazione di autenticità del documento di cui trattasi daparte dell’Ufficio, ha omesso di ordinare, come invece avrebbe dovuto, laproduzione in giudizio dell’originale.4. – Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa dell’art. 2697 c.c. e dell’art.115 c.p.c. poiché la sentenza impugnata ha considerato provato un fatto– cioè la falsità del documento rappresentante la richiesta dei carichi fiscalipendenti della società cedente, quale desumibile dalla presenza di undocumento diverso al numero di protocollo indicato sulla controversacopia – in realtà privo di dimostrazione documentale.5. – I motivi, che per la loro stretta connessione possono essereesaminati congiuntamente, sono inammissibili sotto diversi profili.5.1. – Lo sono, innanzitutto, per difetto di decisività delle relativecensure.

A fronte del disconoscimento dell’autenticità del documento daparte dell’Agenzia, la società contribuente, ove avesse voluto avvalersene,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12882/2021Numero sezionale 3723/2026Numero di raccolta generale 15000/2026Data pubblicazione 19/05/2026avrebbe avuto l’onere, in virtù di quanto prescritto dall’art. 216 c.p.c., diproporre istanza di verificazione, in mancanza della quale al documentodisconosciuto non poteva riconoscersi valore probatorio alcuno, con laconseguenza che non era necessario per il giudice di merito né ordinarela produzione in giudizio dell’originale del documento ai sensi dell’art. 22,comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992 (norma evidentemente presupponentela necessità di svolgere un qualche accertamento tecnico sul documentonella sua materialità) né dar conto degli elementi probatori a sostegnodella propria decisione di negare efficacia probatoria al documentocontestato (essendo tale negazione già di per sé discendente dallamancata proposizione dell’istanza di verificazione).Orbene, nella specie la ricorrente non ha dedotto di aver mai propostoistanza di verificazione, ciò che appunto priva di decisività, per le ragioniappena esposte, le censure ora in esame.5.2. – Ma anche a prescindere dal superiore rilievo, non può mancarsidi rilevare che la CTR ha specificamente affermato che «L’Agenzia delleEntrate ha prodotto nel primo grado prova documentale della falsità dellemissiva posta a fondamento del ricorso introduttivo avverso la cartellaesattoriale correttamente emessa.

In particolare risulta dagli atti prodottiin giudizio – rispetto ai quali la sentenza appellata nulla dice – chedall’elenco protocolli dell’ufficio alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non risulta alcunamissiva dell’[OSCURATO:PERSONA], anzi al numero di protocollo 33902 riportato sullacopia prodotta dalla ricorrente, risulta corrispondere un verbale dellaGuardia di Finanza con nessun riferimento alla vicenda in esame».A fronte di tale statuizione – dalla quale si desume chiaramente che ilGiudice d’appello ha ritenuto falsa la contestata copia della richiesta dicertificazione dei carichi fiscali pendenti poiché recante un numero diprotocollo che, dall’elenco dei protocolli risultante «dagli atti prodotti ingiudizio», corrispondeva ad altro documento – la società ricorrente si èlimitata ad affermare che il contenuto dell’elenco protocolli qualeNumero registro generale 12882/2021Numero sezionale 3723/2026Numero di raccolta generale 15000/2026Data pubblicazione 19/05/2026meramente affermato dall’Agenzia fiscale non avrebbe trovato alcunriscontro nei documenti versati in atti.

Ma trattasi di una doglianzaformulata assai genericamente, che non indica quali sono stati i documentiprodotti in giudizio dall’Ufficio, che non si confronta con lo specificoaccertamento compiuto dai giudici d’appello, e comunque velatamentesottendente un errore percettivo del giudice di merito, rispetto al quale ilparadigma censorio invocato dalla ricorrente è del tutto “fuori fuoco”,avendo questa Corte già chiarito che il travisamento del contenutooggettivo della prova è censurabile ex articolo 360, comma 1, nn. 4 o 5,c.p.c., a seconda che l’errore di percezione si riferisca a fatti processualiovvero a fatti sostanziali (Cass. sez. un., n. 5792/2024).6. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs.n. 472 del 1997, degli artt. 2700, 2702 e 2719 c.c., degli art. 214 e 215c.p.c. nonché dell’art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992 poiché lasentenza impugnata ha ritenuto superabile quanto risultante dai timbridell’Agenzia delle entrate apposti sulla richiesta del certificato dei carichifiscali pendenti – timbri che attestavano l’effettiva ricezione della richiestada parte dell’Ufficio in data 10 maggio 2012 – pur non essendo stataproposta querela di falso, invece necessaria per contestare l’efficaciaprobatoria dei timbri stante la loro valenza di atti pubblici o, comunque,stante la piena prova della provenienza delle dichiarazioni contenute inuna scrittura privata da colui che l’ha sottoscritta ove questi non nedisconosca la sottoscrizione.7. – Il motivo è, per un verso, inammissibile, e, per altro verso,infondato.È inammissibile nella parte in cui adombra, peraltro in contrasto conquanto dedotto nei motivi precedentemente esaminati, la natura di attipubblici dei timbri di cui trattasi, pur senza indicare gli elementi da cui siricaverebbe la riconducibilità degli stessi ad un pubblico ufficiale, dalNumero registro generale 12882/2021Numero sezionale 3723/2026Numero di raccolta generale 15000/2026Data pubblicazione 19/05/2026quale, ai sensi dell’art. 2699 c.c., il documento deve pur sempre provenireper poter essere munito dell’efficacia di piena prova di cui discorre ilsuccessivo art. 2700 c.c. (in questi termini cfr.

Cons.

Stato n. 6679/2011).È infondato là dove invoca l’efficacia probatoria di cui all’art. 2702 c.c.,pur in presenza di una chiara contestazione dell’autenticità del documentoda parte dell’Agenzia delle entrate, contestazione che evidentemente favenir meno il dedotto presupposto di operatività della disposizione inquestione.8. – Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2697c.c., dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 14 d.lgs. n. 472del 1997 poiché lasentenza impugnata ha erroneamente affermato che l’Ufficio avevaassolto l’onere di previa escussione della debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA]. senza però che l’Agenzia avesse dato alcuna prova di talecircostanza.9. – Il motivo è infondato.La CTR ha affermato che «risulta in atti che [OSCURATO:PERSONA] SpA haintentato azione di pignoramento presso terzi in data 29.5.2014 e28.7.2014 nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] Srl con esito infruttuoso».Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, il Giudiced’appello ha ritenuto assolto l’onere della previa escussione della societàcedente (debitrice principale) sulla base di documenti «in atti».Anche in questo caso, come già esposto in relazione al quarto motivodi ricorso, se la contribuente avesse inteso contestare un travisamentodella prova da parte della Corte regionale o un’erronea supposizionedell’esistenza di un fatto – oggetto discussione tra le parti – la cui veritàera incontestabilmente esclusa avrebbe dovuto articolare una diversacensura ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 o 5, c.p.c. (v. la già citataCass. sez. un., n. 5792/2024).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12882/2021Numero sezionale 3723/2026Numero di raccolta generale 15000/2026Data pubblicazione 19/05/202610. – Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida complessivamente in euro 5.900,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 29 aprile 2026 e del5 maggio 2026 in sede di riconvocazioneLa PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12882/2021Numero sezionale 3723/2026Numero di raccolta generale 15000/2026Data pubblicazione 19/05/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, eAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’AvvocaturaGenerale dello Stato– controricorrenti –avverso la sentenza n. 2934/04/2020 della Commissione tributariaregionale della Calabria, depositata il 6/11/2020.Udita la relazione svolta nelle adunanze camerali del 29 aprile 2026 e,a seguito di riconvocazione, del 5 maggio 2026, dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]D’Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Cosenza la cartella di pagamento con la quale le era statointimato, in qualità di responsabile solidale ex art. 14, commi 1 e 2,d.lgs. n. 472 del 1997, il pagamento di Iva, Ires (e relative sanzioni)costituenti un debito fiscale per l’annualità 2010 maturato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., società che nel luglio 2012 le aveva ceduto unproprio ramo d’azienda.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria, investitadell’appello dell’Agenzia delle entrate, accolse il gravame,evidenziando, in sintesi, che l’istanza della società cedente diretta adottenere dall’Ufficio il certificato dei carichi fiscali pendenti – istanzainvocata dalla contribuente al fine di ottenere l’effetto liberatorioprevisto dal terzo comma dell’art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997 – risultavanon essere mai pervenuta all’Agenzia fiscale; e che l’agente dellariscossione aveva già promosso, con esito infruttuoso, un’azioneNumero registro generale 12882/2021Numero sezionale 3723/2026Numero di raccolta generale 15000/2026Data pubblicazione 19/05/2026esecutiva nei confronti della società cedente, sicché, essendo statoassolto l’onere della preventiva escussione di quest’ultima, la pretesacreditoria era stata legittimamente indirizzata verso la cessionaria.4. – Avverso tale ultima pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi, cui l’Agenzia delleentrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione hanno resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa dell’art. 14 d.lgs. n. 472 del1997, degli artt. 2712 e 2719 c.c., degli artt. 214 e 215 c.p.c. nonchédell’art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992 poiché la sentenzaimpugnata ha omesso di considerare che l’autenticità della copia dellarichiesta dei carichi fiscali pendenti depositata in giudizio, recante i timbridell’Agenzia delle entrate attestanti la relativa ricezione, non era stataoggetto di contestazione da parte dell’Ufficio, se non con formula vaga edubitativa, ciò che avrebbe imposto al Giudice d’appello di considerarequella copia autentica siccome non espressamente disconosciuta.2. – Il motivo è infondato.2.1. – Al fine di rendere più chiara la rilevanza della questione èopportuno operare una breve ricognizione della disciplina normativa inmateria di responsabilità del cessionario di ramo d’azienda per i debititributari maturati dal cedente prima della cessione.Ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997, «Il cessionarioè responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussionedel cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda,per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazionicommesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti,nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anchese riferite a violazioni commesse in epoca anteriore». Come previsto dalNumero registro generale 12882/2021Numero sezionale 3723/2026Numero di raccolta generale 15000/2026Data pubblicazione 19/05/2026terzo comma del medesimo articolo, tale responsabilità solidale delcessionario è tuttavia esclusa sia nel caso in cui gli ufficidell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento deitributi di loro competenza rilascino, su richiesta dell’interessato, uncertificato attestante l’insussistenza di debiti pregressi, anche contestati,non soddisfatti, sia nel caso in cui i predetti uffici non rilascino alcuncertificato entro quaranta giorni dalla richiesta.Nella specie, la [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria di un ramo d’aziendatrasferitole dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sostiene che nei propri confrontisi sarebbe appunto prodotto l’effetto liberatorio previsto dal citato terzocomma in quanto la richiesta volta ad ottenere il certificato dei carichifiscali pendenti, formulata per iscritto dalla società cedente e prodotta nelgiudizio di merito, non era stata evasa dall’Ufficio entro il termine diquaranta giorni.Punto sul quale sussiste controversia tra le parti è proprio l’effettivaricezione da parte dell’Agenzia fiscale dell’istanza volta ad ottenere ilcertificato di cui all’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, ricezione chel’amministrazione finanziaria nega e che invece la contribuente ritieneprovata in virtù di alcuni timbri apparentemente riconducibili alla stessaAgenzia e apposti sul documento cartaceo contenente l’istanza, dai qualisi evince la data in cui esso è pervenuto all’Ufficio.2.2. – Tanto premesso, si osserva che è del tutto costante nellagiurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui l’art. 2719 c.c.,che esige un espresso disconoscimento della conformità con l’originaledelle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesidi disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto aquella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione,ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., conla conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha perriconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scritturaNumero registro generale 12882/2021Numero sezionale 3723/2026Numero di raccolta generale 15000/2026Data pubblicazione 19/05/2026e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce inmodo specifico ed inequivoco (tra le tante v. Cass. n. 19850/2024; v.anche Cass. n. 3540/2019; Cass. n. 18074/2019).In altri termini il disconoscimento, per essere tale e produrre gli effettisuoi propri, che sono quelli di escludere valore probatorio al documentoche ne forma oggetto, salvi gli esiti di un eventuale successivo giudizio diverificazione, non deve tradursi in precise formule sacramentali, ma deverispondere ai canoni della “specificità” e della “inequivocità”.Nella specie tali canoni sono stati senz’altro rispettati, se solo siconsidera il chiaro tenore della deduzione difensiva svolta dall’Agenziafiscale nelle proprie controdeduzioni in primo grado, riprodotta nel corpodel ricorso per cassazione e che si trascrive anche qui di seguito: «Unprimo profilo attiene alla presunta mancata risposta da parte dell’Ufficioalla richiesta di carichi pendenti presentata dalla società cessionaria ([OSCURATO:PERSONA]) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In relazione a tale aspetto si deveevidenziare come l’Ufficio ha provveduto a riscontrare l’elenco deiprotocolli pervenuti in data 10/05/2012 e attraverso tale riscontro èemerso che alcun protocollo risulta riconducibile alla società [OSCURATO:PERSONA] o al sig. [OSCURATO:PERSONA] e che il prot. 33902 risultaessere associato ad un PVC della Guardia di Finanza. Sulla base di taliriscontri, e rilevato il fondato pericolo circa l’autenticità del documentoprodotto, l’Ufficio ha provveduto a trasmettere apposita denuncia pressola Procura della Repubblica di Cosenza ai sensi dell’art. 331 cpp che qui siallega in copia. In ogni caso, rilevato che a questo Ufficio non risulta maipervenuta alcuna richiesta di certificazione dei carichi pendenti inerenti lasocietà [OSCURATO:PERSONA] si ritiene che il profilo di ricorso non possatrovare favorevole accoglimento».Come si vede, l’Agenzia, lungi dal dedurre in via ipotetica e dubitativala falsità del documento, ha espresso una posizione di chiara e inequivocanegazione dell’autenticità dello stesso, affermando: - di non aver maiNumero registro generale 12882/2021Numero sezionale 3723/2026Numero di raccolta generale 15000/2026Data pubblicazione 19/05/2026ricevuto alcuna richiesta di certificazione dei carichi fiscali pendenti dellasocietà cedente; - di aver riscontrato, al numero di protocollo indicato neldocumento prodotto in giudizio, l’esistenza di un documento diverso, cioèun processo verbale di constatazione della Guardia di finanza; - di averpresentato una denuncia alla Procura delle Repubblica in relazione allavicenda, sottendente una probabile falsità di rilevanza penale.Sostenere, come fa la ricorrente, che il disconoscimento avrebbedovuto essere effettuato tramite una più specifica ed esplicitacontestazione di autenticità del documento significherebbe assoggettarel’incombente di cui trattasi ad un rigido formalismo che è invece esclusodall’art. 2719 c.c. e dall’art. 214 c.p.c., nella consolidata interpretazionedatane dalla già esposta giurisprudenza di questa Corte.3. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa dell’art. 22, comma 5,d.lgs. n. 546 del 1992 poiché la sentenza impugnata, a fronte dellasupposta contestazione di autenticità del documento di cui trattasi daparte dell’Ufficio, ha omesso di ordinare, come invece avrebbe dovuto, laproduzione in giudizio dell’originale.4. – Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa dell’art. 2697 c.c. e dell’art.115 c.p.c. poiché la sentenza impugnata ha considerato provato un fatto– cioè la falsità del documento rappresentante la richiesta dei carichi fiscalipendenti della società cedente, quale desumibile dalla presenza di undocumento diverso al numero di protocollo indicato sulla controversacopia – in realtà privo di dimostrazione documentale.5. – I motivi, che per la loro stretta connessione possono essereesaminati congiuntamente, sono inammissibili sotto diversi profili.5.1. – Lo sono, innanzitutto, per difetto di decisività delle relativecensure. A fronte del disconoscimento dell’autenticità del documento daparte dell’Agenzia, la società contribuente, ove avesse voluto avvalersene,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12882/2021Numero sezionale 3723/2026Numero di raccolta generale 15000/2026Data pubblicazione 19/05/2026avrebbe avuto l’onere, in virtù di quanto prescritto dall’art. 216 c.p.c., diproporre istanza di verificazione, in mancanza della quale al documentodisconosciuto non poteva riconoscersi valore probatorio alcuno, con laconseguenza che non era necessario per il giudice di merito né ordinarela produzione in giudizio dell’originale del documento ai sensi dell’art. 22,comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992 (norma evidentemente presupponentela necessità di svolgere un qualche accertamento tecnico sul documentonella sua materialità) né dar conto degli elementi probatori a sostegnodella propria decisione di negare efficacia probatoria al documentocontestato (essendo tale negazione già di per sé discendente dallamancata proposizione dell’istanza di verificazione).Orbene, nella specie la ricorrente non ha dedotto di aver mai propostoistanza di verificazione, ciò che appunto priva di decisività, per le ragioniappena esposte, le censure ora in esame.5.2. – Ma anche a prescindere dal superiore rilievo, non può mancarsidi rilevare che la CTR ha specificamente affermato che «L’Agenzia delleEntrate ha prodotto nel primo grado prova documentale della falsità dellemissiva posta a fondamento del ricorso introduttivo avverso la cartellaesattoriale correttamente emessa. In particolare risulta dagli atti prodottiin giudizio – rispetto ai quali la sentenza appellata nulla dice – chedall’elenco protocolli dell’ufficio alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non risulta alcunamissiva dell’[OSCURATO:PERSONA], anzi al numero di protocollo 33902 riportato sullacopia prodotta dalla ricorrente, risulta corrispondere un verbale dellaGuardia di Finanza con nessun riferimento alla vicenda in esame».A fronte di tale statuizione – dalla quale si desume chiaramente che ilGiudice d’appello ha ritenuto falsa la contestata copia della richiesta dicertificazione dei carichi fiscali pendenti poiché recante un numero diprotocollo che, dall’elenco dei protocolli risultante «dagli atti prodotti ingiudizio», corrispondeva ad altro documento – la società ricorrente si èlimitata ad affermare che il contenuto dell’elenco protocolli qualeNumero registro generale 12882/2021Numero sezionale 3723/2026Numero di raccolta generale 15000/2026Data pubblicazione 19/05/2026meramente affermato dall’Agenzia fiscale non avrebbe trovato alcunriscontro nei documenti versati in atti. Ma trattasi di una doglianzaformulata assai genericamente, che non indica quali sono stati i documentiprodotti in giudizio dall’Ufficio, che non si confronta con lo specificoaccertamento compiuto dai giudici d’appello, e comunque velatamentesottendente un errore percettivo del giudice di merito, rispetto al quale ilparadigma censorio invocato dalla ricorrente è del tutto “fuori fuoco”,avendo questa Corte già chiarito che il travisamento del contenutooggettivo della prova è censurabile ex articolo 360, comma 1, nn. 4 o 5,c.p.c., a seconda che l’errore di percezione si riferisca a fatti processualiovvero a fatti sostanziali (Cass. sez. un., n. 5792/2024).6. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs.n. 472 del 1997, degli artt. 2700, 2702 e 2719 c.c., degli art. 214 e 215c.p.c. nonché dell’art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992 poiché lasentenza impugnata ha ritenuto superabile quanto risultante dai timbridell’Agenzia delle entrate apposti sulla richiesta del certificato dei carichifiscali pendenti – timbri che attestavano l’effettiva ricezione della richiestada parte dell’Ufficio in data 10 maggio 2012 – pur non essendo stataproposta querela di falso, invece necessaria per contestare l’efficaciaprobatoria dei timbri stante la loro valenza di atti pubblici o, comunque,stante la piena prova della provenienza delle dichiarazioni contenute inuna scrittura privata da colui che l’ha sottoscritta ove questi non nedisconosca la sottoscrizione.7. – Il motivo è, per un verso, inammissibile, e, per altro verso,infondato.È inammissibile nella parte in cui adombra, peraltro in contrasto conquanto dedotto nei motivi precedentemente esaminati, la natura di attipubblici dei timbri di cui trattasi, pur senza indicare gli elementi da cui siricaverebbe la riconducibilità degli stessi ad un pubblico ufficiale, dalNumero registro generale 12882/2021Numero sezionale 3723/2026Numero di raccolta generale 15000/2026Data pubblicazione 19/05/2026quale, ai sensi dell’art. 2699 c.c., il documento deve pur sempre provenireper poter essere munito dell’efficacia di piena prova di cui discorre ilsuccessivo art. 2700 c.c. (in questi termini cfr. Cons. Stato n. 6679/2011).È infondato là dove invoca l’efficacia probatoria di cui all’art. 2702 c.c.,pur in presenza di una chiara contestazione dell’autenticità del documentoda parte dell’Agenzia delle entrate, contestazione che evidentemente favenir meno il dedotto presupposto di operatività della disposizione inquestione.8. – Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2697c.c., dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 14 d.lgs. n. 472del 1997 poiché lasentenza impugnata ha erroneamente affermato che l’Ufficio avevaassolto l’onere di previa escussione della debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA]. senza però che l’Agenzia avesse dato alcuna prova di talecircostanza.9. – Il motivo è infondato.La CTR ha affermato che «risulta in atti che [OSCURATO:PERSONA] SpA haintentato azione di pignoramento presso terzi in data 29.5.2014 e28.7.2014 nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] Srl con esito infruttuoso».Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, il Giudiced’appello ha ritenuto assolto l’onere della previa escussione della societàcedente (debitrice principale) sulla base di documenti «in atti».Anche in questo caso, come già esposto in relazione al quarto motivodi ricorso, se la contribuente avesse inteso contestare un travisamentodella prova da parte della Corte regionale o un’erronea supposizionedell’esistenza di un fatto – oggetto discussione tra le parti – la cui veritàera incontestabilmente esclusa avrebbe dovuto articolare una diversacensura ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 o 5, c.p.c. (v. la già citataCass. sez. un., n. 5792/2024).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12882/2021Numero sezionale 3723/2026Numero di raccolta generale 15000/2026Data pubblicazione 19/05/202610. – Il ricorso va dunque rigettato, con condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida complessivamente in euro 5.900,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 29 aprile 2026 e del5 maggio 2026 in sede di riconvocazioneLa PresidenteGiulia Iofrida
Sentenza Cassazione n. 15000/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris