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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 37916/2022

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 25926 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] tato.it); –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el Lazio n. 1642/17/121depositata i n data 24 / 0 3 /20 2 1 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 2 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: cartella di pagamento- interessi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - la società ricorrente impugnava l a cartell a di pagamento notificatale per iva e altri tributi , indicate in diverse partite di ruolo,riferite agli anni d’imposta 2011 e 2012; - la CTP rigettava i ricorsi; - parte ricorrente impugnava la ridetta pronuncia in grado di appello; - la CTR accoglieva il gravame ritenendo sussistente sia il vizio di motivazionedella sentenza di primo grado dedotto , sia il difetto di motivazione degli atti impugnati, in quanto non motivati con riferimento al metodo di calcolo degli interessi per omesso o ritardato pagamento, che riteneva non indicati in modo intellegibile; - rico rre a questa Corte l ’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidatoa due motiv i ; la società contribuente è rimasta intimata; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 25 e dell’art.30 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto necessario, quanto alla cartella, oltre alle indicazioni contenute nel modello approvato con d. m ., un ulteri ore onere di motivazione della stessa; - il motivo è fondato ; - la questione relativa all'onere di motivazione in punto interessi risultainfondata alla luce della recente statuizione di questa Corte (Cass., Sez.

U., sent enza n. 22281 del 14/07/2022) secondo la qualela cartella de qua a llorché segua l'adozione di un atto fiscale cheabbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo de gli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazionedell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione chesoddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l.

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 n.212 del 2000 e d all'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare,oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamentedesunta dall'individuazione specifica della tipologia edella natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo ditributo a cui questi accedono - e la dec orrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo; - quanto sopra trova applicazione a maggior ragione nel presente caso,in cui la cartella è stata emessa a seguito d i decadenza dal benefico della rateizzazione di precedenti cartelle di pagamento giàincorporanti sanzioni ed interessi; - ne deriva che con riguardo agli interessi , in forza della pronuncia sopra richiamata , è benvero che non è sufficiente la mera presenza del loro ammontare, dovendosi indicare almeno, nei termini sopra detti, la base normativa degli stessi; ma è altrettantovero che la CTR ha rilevato il vizio e annullato l’atto in quantonon erano ben chiari “i calcoli afferenti al conteggio” (pag. 2 primo capoverso dei motivi della decisione) e “il metodo di calcolo degli interessi” (pag. 2 ultimo periodo della sentenza impugnata); - si tratta di elementi diversi dalla base normativa e dalla decorrenza,indicati dalle Sezioni Unit e come necessariamente da contenersi, anche per implicito, nell’atto riscossivo, il cui difetto nonpoteva quindi condurre all’annullamento della cartella; - il secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 53 del d. l gs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c. nella forma dell’u ltrapetizione in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. , per avere la CTR, esondando dai limiti della Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 corrispondenza tra chiesto e pronunciato, annullato l’intero atto impugnato; - anche tale moti vo è fondato; - va infatti data continuità al principio, enunciato recentemente dalla massima composizione no mofilattica di questa Corte nella pronunciagià ricordata in sede di esame del motivo che precede ; secondotale prospettazione - ormai consolidatasi - (ancora Cass. Sez.U, s entenza n. 22281 del 14/07/2022 ) l'atto impositivo, se carente nella motivazione riguardante gli interes si richiesti in via contestualeal debito d'imposta, è affetto da invalidità parziale con riferimento però alla parte relativa ai soli accessori ; e ciò in applicazionedel generale principio di conservazione dell'atto nella parte,autonoma, che non è infic iata dal difetto di motivazione ; - nel ritenere quindi che in difetto di motivazione della cartella quanto a interessi, l’intero atto e non la sola pretesa per tale credito debba essere annullata, la CTR ha commesso ulteriore erroredi diritto; - pertanto, accolto integralmente il ricorso, la sentenza è cassata; - non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può decidersi nel merito con il rigetto dell’originario ricorsodella società contribuente; - le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico dellaparte ricorrente mentre vanno compensate le spese dei gradi dimerito; p.q.m. accoglieil ricorso; cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito , rigetta l’originario ricorso della società contribuente che condanna al pagamentoin favore di parte ricorrente d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 25926 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] tato.it); –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el Lazio n. 1642/17/121depositata i n data 24 / 0 3 /20 2 1 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 2 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: cartella di pagamento- interessi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - la società ricorrente impugnava l a cartell a di pagamento notificatale per iva e altri tributi , indicate in diverse partite di ruolo,riferite agli anni d’imposta 2011 e 2012; - la CTP rigettava i ricorsi; - parte ricorrente impugnava la ridetta pronuncia in grado di appello; - la CTR accoglieva il gravame ritenendo sussistente sia il vizio di motivazionedella sentenza di primo grado dedotto , sia il difetto di motivazione degli atti impugnati, in quanto non motivati con riferimento al metodo di calcolo degli interessi per omesso o ritardato pagamento, che riteneva non indicati in modo intellegibile; - rico rre a questa Corte l ’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidatoa due motiv i ; la società contribuente è rimasta intimata; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 25 e dell’art.30 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto necessario, quanto alla cartella, oltre alle indicazioni contenute nel modello approvato con d. m ., un ulteri ore onere di motivazione della stessa; - il motivo è fondato ; - la questione relativa all'onere di motivazione in punto interessi risultainfondata alla luce della recente statuizione di questa Corte (Cass., Sez. U., sent enza n. 22281 del 14/07/2022) secondo la qualela cartella de qua a llorché segua l'adozione di un atto fiscale cheabbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo de gli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazionedell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione chesoddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 n.212 del 2000 e d all'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare,oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamentedesunta dall'individuazione specifica della tipologia edella natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo ditributo a cui questi accedono - e la dec orrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo; - quanto sopra trova applicazione a maggior ragione nel presente caso,in cui la cartella è stata emessa a seguito d i decadenza dal benefico della rateizzazione di precedenti cartelle di pagamento giàincorporanti sanzioni ed interessi; - ne deriva che con riguardo agli interessi , in forza della pronuncia sopra richiamata , è benvero che non è sufficiente la mera presenza del loro ammontare, dovendosi indicare almeno, nei termini sopra detti, la base normativa degli stessi; ma è altrettantovero che la CTR ha rilevato il vizio e annullato l’atto in quantonon erano ben chiari “i calcoli afferenti al conteggio” (pag. 2 primo capoverso dei motivi della decisione) e “il metodo di calcolo degli interessi” (pag. 2 ultimo periodo della sentenza impugnata); - si tratta di elementi diversi dalla base normativa e dalla decorrenza,indicati dalle Sezioni Unit e come necessariamente da contenersi, anche per implicito, nell’atto riscossivo, il cui difetto nonpoteva quindi condurre all’annullamento della cartella; - il secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 53 del d. l gs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c. nella forma dell’u ltrapetizione in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. , per avere la CTR, esondando dai limiti della Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 corrispondenza tra chiesto e pronunciato, annullato l’intero atto impugnato; - anche tale moti vo è fondato; - va infatti data continuità al principio, enunciato recentemente dalla massima composizione no mofilattica di questa Corte nella pronunciagià ricordata in sede di esame del motivo che precede ; secondotale prospettazione - ormai consolidatasi - (ancora Cass. Sez.U, s entenza n. 22281 del 14/07/2022 ) l'atto impositivo, se carente nella motivazione riguardante gli interes si richiesti in via contestualeal debito d'imposta, è affetto da invalidità parziale con riferimento però alla parte relativa ai soli accessori ; e ciò in applicazionedel generale principio di conservazione dell'atto nella parte,autonoma, che non è infic iata dal difetto di motivazione ; - nel ritenere quindi che in difetto di motivazione della cartella quanto a interessi, l’intero atto e non la sola pretesa per tale credito debba essere annullata, la CTR ha commesso ulteriore erroredi diritto; - pertanto, accolto integralmente il ricorso, la sentenza è cassata; - non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può decidersi nel merito con il rigetto dell’originario ricorsodella società contribuente; - le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico dellaparte ricorrente mentre vanno compensate le spese dei gradi dimerito; p.q.m. accoglieil ricorso; cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito , rigetta l’originario ricorso della società contribuente che condanna al pagamentoin favore di parte ricorrente d
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