CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33805/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 febbraio 1970; avverso la sentenza del 13 gennaio 2022 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ri- corso; letta la memoria depositata 1'8 maggio 2023 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 dicembre 2019, il Tribunale di Bari giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 4 cod. pen., commesso ai 4 danni di [OSCURATO:PERSONA], e la condannava alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e euro duecento di multa. 2. La decisione veniva integralmente confermata dalla Corte d'appello e av- verso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata deducendo due mo- tivi di censura, entrambi formulati sotto l'unico profilo del vizio di motivazione. 2.1. Il primo lamenta l'assenza di una grave, precisa e concordante piatta- forma probatoria idonea a fondare il giudizio di responsabilità atteso che, ad ec- cezione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non vi sarebbe nessun altro elemento per affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che i fatti si fossero svolti secondo le modalità da quest'ultima descritte. Tanto più alla luce della sua avan- zata età, circostanza che renderebbe inattendibile non solo le dichiarazioni rese, ma, con esse, anche il riconoscimento fotografico effettuato il giorno dopo. 2.2. Il secondo motivo attiene alla sussistenza dell'aggravante contestata (art. 625 n. 4 cod. pen.) e deduce che la Bianco si sarebbe limitata a sottrarre la collana, dandosi subito dopo alla fuga. Cosicché, mancando una particolare abilità di esecuzione e il parallelo approfittamento di una specifica situazione di tempo e luogo idonea a sviare l'attenzione della persona offesa, difetterebbero le necessa- rie condizioni applicative dell'aggravante contestata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è indeducibile in questa sede sotto plurimi profili. In primo luogo riproduce gli stessi argomenti già prospettati nell'atto di ap- pello, ai quali la Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esau- stive in fatto e corrette in diritto; in secondo luogo, sollecita una diversa valuta- zione del materiale probatorio, senza prospettare profili di manifesta illogicità o contraddittorietà. Nel ricostruire analiticamente i fatti oggetto della contestazione, infatti, la Corte di appello ha effettivamente valorizzato in massima parte le dichiarazioni rese dalla persona offesa, ma di queste ha valutato analiticamente l'attendibilità, evidenziandone la precisione e la coerenza, l'attendibilità del successivo riconosci- mento (eseguito dopo aver fornito una esauriente descrizione della ladra e con assoluta certezza dell'identità della medesima) e, simmetricamente, l'assoluta in- verosimiglianza della ricostruzione ipotizzata dalla difesa (quanto alla possibilità di un eventuale smarrimento della collana sottratta). Ebbene, sul presupposto che la deposizione della persona offesa, analitica- mente valutata nella sua attendibilità, può essere assunta, anche da sola (e quindi senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.) come prova della responsabilità dell'imputato, le censure sol- levate si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base di diversi parametri di ricostru- zione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Ed in quanto tali sono inammissibili. 2. Il secondo motivo è, invece, manifestamente infondato. 2.1. Quanto al primo profilo di censura, è pur vero che ai fini della sussi- stenza dell'aggravante non è sufficiente che l'agente si sia limitato ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U., n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088), ma la Bianco non si è limitata ad approfittare di una situazione, a lei esterna, di minore sorveglianza del bene poi sottratto: ha commesso il fatto grazie ad una particolare abilità e agilità di esecuzione, distraendo la vittima e approfittando della sua avanzata età. E tanto riconduce il difetto di attenzione non ad un fatto esterno all'agente e da lui non provocato, ma proprio alla condotta estemporanea da quest'ultimo tenuta, dando conto della manifesta infondatezza della censura sollevata. 2.2. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ne ha con- fermato la determinazione indicata in primo grado alla luce della "pessima perso- nalità della ricorrente desunta dal numero e dalla specificità dei suoi anche recenti precedenti penali suggellata dalla sotto posizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno". Ebbene, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti ecces- sivamente dai minimi edittali (come in concreto è avvenuto, essendo stata irro- gata, a fronte di una pena edittale da uno a sei anni di reclusione e da 103 a 1032 euro di multa, la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa) il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come accaduto nel caso con- creto.3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricor- rente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle