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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 48735/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che i motivi del ricorso proposto avverso l'ordinanza della Corte di appello di Lecce, che ha rigettato tutte le richieste avanzate da [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili poiché generici e non sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria (peraltro, l'atto è indicato come "motivi aggiunti", pur non essendo stato iscritto altro procedimento relativo alla stessa impugnazione).

Osservato che, di contro, la suddetta Corte, quale giudice dell'esecuzione, ha motivato, mediante l'utilizzo di argomentazioni incensurabili perché scevre da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà e coerenti con il contesto normativo di riferimento, in ordine al rigetto delle istanze avanzate dall'interessato (sottolinea invero che: - la rideterminazione della pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n.309 del 1990 in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 40/19 risulta già intervenuta in sede cognitiva; - non è chiara l'unificazione in executivis invocata; - comunque non troverebbe applicazione l'art. 78 cod. pen. invocato, ma l'art. 72, comma 2, cod. pen.).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delFa somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che i motivi del ricorso proposto avverso l'ordinanza della Corte di appello di Lecce, che ha rigettato tutte le richieste avanzate da [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili poiché generici e non sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria (peraltro, l'atto è indicato come "motivi aggiunti", pur non essendo stato iscritto altro procedimento relativo alla stessa impugnazione). Osservato che, di contro, la suddetta Corte, quale giudice dell'esecuzione, ha motivato, mediante l'utilizzo di argomentazioni incensurabili perché scevre da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà e coerenti con il contesto normativo di riferimento, in ordine al rigetto delle istanze avanzate dall'interessato (sottolinea invero che: - la rideterminazione della pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n.309 del 1990 in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 40/19 risulta già intervenuta in sede cognitiva; - non è chiara l'unificazione in executivis invocata; - comunque non troverebbe applicazione l'art. 78 cod. pen. invocato, ma l'art. 72, comma 2, cod. pen.). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delFa somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 48735/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris