CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26037/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di PARENTE Marco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 febbraio 1993, avverso l'ordinanza emessa il 22 dicembre 2021 dal Tribunale per il riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza impugnata, il ricorso, l'ordinanza del GIP e la richiesta del PM; Udita nell'udienza camerale del 25 maggio 2022 la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20, dal sostituto Procuratore generale in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, con le quali ha insistito per l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 22 dicembre 2021 (dep. il 24 successivo) il tribunale per il riesame dei provvedimenti cautelari di Genova, pur diversamente qualificando i fatti oggetto della provvisoria incolpazione in termini di truffa aggravata, ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Savona il 16 novembre 2021, con la quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di concorso in estorsione aggravata e truffa aggravata in concorso. 1. Avverso l'ordinanza del tribunale per il riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], argomentando il Tiotivo in appresso sinteticamente indicato, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità e vizio di motivazione per grafica mancanza (art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, 292, comma 2, lett. c, 309, comma 9, cod. proc. pen.), giacché l'ordinanza emessa dal GIP è del tutto priva di autonoma motivazione (intesa come tratto grafico dell'argomento posto a sostegno della decisione) rispetto alla mozione cautelare del PM, ed il tribunale investito del motivo sul punto ha del tutto irragionevolmente ritenuto che, ancorché si trattasse di ordinanza redatta (quanto ad esposizione dei gravi indizi di colpevolezza) con il metodo stilisticamente discutibile dell'integrale copia e incolla rispetto alla domanda cautelare, ciò non aveva in concreto inciso sulle facoltà difensive dell'incolpato, consentendogli comunque di comprendere il tenore delle accuse mosse e la consistenza degli elementi indiziari a carico, oltre che lo spessore delle esigenze cautelari da tutelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo unico di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Il motivo dedotto (difetto di autonoma valutazione della gravità indiziaria da parte del g.i.p. emittente, vizio non ritenuto dal tribunale della cautela) difetta di concreta fondatezza e di specificità, non avendo la difesa evidenziato, con i motivi di ricorso, quale concreto interesse cautelare muove ad insistere per una differente morfologia valutativa dei fatti descritti in consonanza (nei termini: Sez. 1, n. 46447, del 16/10/2019, Rv. 277496) dal GIP e dall'organo che ha promosso l'azione cautelare. Giova richiamare, in premessa, l'orientamento espresso in modo uniforme da questa Corte di legittimità sul tema sollevato dal ricorrente. In numerosi arresti (tra cui v. Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, Calandrino, Rv 265983; Sez. 5, n. 11922/2016, Belsito, Rv. 266428; Sez. 2, n. 5497, del 29/1/2016, Pellegrino, Rv. 266336; Sez. 6, n. 13864 del 16/3/2017, Marra, Rv. 269648) si è precisato che la previsione a pena di nullità (art. 292 co.1 lett. c, come novellato ai sensi della legge n. 47 del 2015) della necessità di 'autonoma valutazione' da parte del GIP dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, oltre a non possedere carattere innovativo, è compatibile con l'utilizzo di una tecnica redazionale - per relationem - o che "incorpori" nel provvedimento del giudice parti o anche l'intera richiesta del pubblico ministero, per ciò che attiene i contenuti delle fonti dimostrative utilizzate, essendo imposta non già una riscrittura di aspetti del fatto, quanto una 'visibile' elaborazione autonoma delle ragioni per cui dalle fonti citate si possa trarre il convincimento della sussistenza dei parametri previsti dalla legge per l'adozione della misura. Non è dunque la 'percentuale grafica' di conformità tra richiesta e decisione a determinare il particolare vizio, quanto la constatazione di una mera apparenza di motivazione proveniente dall'organo terzo. Si è avuto modo altresì di precisare che l'eventuale vizio rappresenta, in simile contesto, un fatto processuale la cui prova (ai sensi dell'art. 187, comma 2, cod. proc. pen.) deve essere introdotta dall'interessato. Nel caso in esame, il tribunale ha correttamente evidenziato che il GIP si è limitato a condividere in toto i dati conoscitivi rappresentati dal pubblico ministero, dati che rendono concreta evidenza univocamente rilevante della ricorrenza dei profili della condivisa gravità indiziaria (Sez. 5, n. 70, del 24/9/2018, dep. 2019, Rv. 274403). La motivazione espressa dal tribunale sul punto non può, quindi, dirsi meramente apparente e non è in alcun modo smentita dai contenuti del ricorso, che finisce con il riproporre la doglianza originaria, senza reale confutazione dei contenuti motivazionali espressi dal tribunale per il riesame. I motivi non adempiono infatti l'onere di esporre le ragioni in base alle quali la mancanza di valutazione, su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte pubblica, avrebbe avuto una incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove essa si fosse compiuta, l'esito sarebbe stato diverso. Il ricorrente si è così limitato a denunciare l'esistenza di un mero indice, peraltro equivoco attesa la differente latitudine delle ritenute esigenze cautelari, della mancanza di autonoma valutazione e non ha tenuto conto del fatto che la legge processuale non vieta l'uso di tecniche di redazione del provvedimento cautelare ispirate a economia e semplificazione dell'impegno motivazionale; e che pertanto non impedisce che il giudice possa avvalersi, sul presupposto che condivida il contenuto critico del ragionamento condotto dal pubblico ministero nella richiesta, dei brani espositivi di cui la stessa si compone, per evitare ripetizioni, in altra veste discorsiva, dello stesso elaborato critico (giur. cit.: Rv. 266428). La nullità, che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica, non può invece essere relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione, che al più possono valere quali indici sintomatici, ma non sono esse stesse ragioni del vizio. Quel che occorre per l'apprezzamento del vizio è che siano indicati gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'asserita accettazione acritica ha impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate. La previsione del dovere di autonoma valutazione, con la sanzione di nullità per il caso di mancata osservanza, mira infatti ad evitare il rischio - e a reprimere i comportamenti violativi comunque posti in essere - che l'assenza di una considerazione critica della richiesta del pubblico ministero esponga il bene della libertà personale ad aggressioni ingiustificate, impedendo peraltro al giudice dell'impugnazione cautelare di porvi successivamente rimedio con lo svolgimento, per la prima volta in quella sede, del necessario esame critico (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760). È necessario allora, pena la genericità della doglianza, che sia delineata la rilevanza causale dell'omissione valutativa che si denuncia. Se la deduzione della nullità si risolve, come nel caso in esame, nella indicazione della sovrapponibilità di brani dell'ordinanza con quelli della richiesta, non si fa altro che criticare il costrutto motivazionale del provvedimento che si impugna sodo i consueti profili dei vizi che sono propri della motivazione. Per la rilevazione di una nullità afferente alla formazione della decisione giudiziale è invece richiesta la prospettazione dell'incidenza su quel risultato decisorio di una mancanza di elaborazione critica, nel senso che occorre denunciare, con sufficiente specificità, in quale parte e per quale aspetto l'omessa autonoma valutazione abbia determinato una conclusione decisoria che altrimenti non sarebbe stata. Ciò che non è stato fatto nel caso in esame neppure sotto il profilo del denunciato "appiattimento" in punto di valutazione della sussistenza e del grado delle ravvisate esigenze cautelari, non potendo il ricorrente revocare in dubbio che la teoria di pregiudizi penali specifici a carico del ricorrente (puntualmente riportati in ordinanza) abbia sfavorevolmente influito sulla detta valutazione. Sicché non resta che rilevare la genericità del motivo. 2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 2.1. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in euro tremila. 3. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. la presente sentenza va comunicata al ricorrente detenuto a cura del direttore dell'istituto penitenziario di detenzione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. att. cod.