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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2025

Cassazione n. 09201/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'Aquila [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena di anni tre e mesi dieci di reclusione, di cui al provvedimento di cumulo del 03/06/2024.

2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, per non essersi tenuto conto della revisione critica operata dal condannato e per aver travisato gli atti, in particolare per aver valutato quali fatti commessi i reati oggetto di tre processi ancora in corso.

3. Vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria.

Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato l'esistenza di una riflessione .critica appena avviata, circa il pregresso agire criminoso, tale da far ritenere non ancora maturata la consapevolezza della gravità dei fatti commessi.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 20 febbraio 2025 Il Consigliere estensor [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'Aquila [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena di anni tre e mesi dieci di reclusione, di cui al provvedimento di cumulo del 03/06/2024. 2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, per non essersi tenuto conto della revisione critica operata dal condannato e per aver travisato gli atti, in particolare per aver valutato quali fatti commessi i reati oggetto di tre processi ancora in corso. 3. Vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato l'esistenza di una riflessione .critica appena avviata, circa il pregresso agire criminoso, tale da far ritenere non ancora maturata la consapevolezza della gravità dei fatti commessi. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 febbraio 2025 Il Consigliere estensor [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09201/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris