CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 13959/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05BRM8X) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per ii reato di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90, 337, 582 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche facendo buon governo dei principi operanti in materia (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693), là dove ha proceduto con l'analisi degli elementi ritenuti decisivi a tal fine, senza al contempo tralasciare la valutazione delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (cfr. pag. 2 sent. impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 , [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] / (57 0 3 Z023