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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13908/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inamnnissibilita di tutti i ricorsi.

Sentiti i difensori che hanno concluso come di seguito riportato.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] dopo breve ma articolata argomentazione si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla memoria integrativa ed insiste sull'enesistenza dell'aggravante mafiosa.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] insiste sull'inesistenza dell'aggravante mafiosa e chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

L'avvocato (r CELESTINO difensore di [OSCURATO:PERSONA] insiste sull'assenza di associazione mafiosa e chiede l'annullamento della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' difensore di [OSCURATO:PERSONA] si sofferma su alcuni motivi di ricorso ed in particolare sulla mancata valutazione della prova insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso e chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiede che la sentenza venga annullata e si riporta ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] RUSSO difensore di [OSCURATO:PERSONA] dopo ampia argomentazione si riporta alle conclusioni del ricorso e ne chiede l'accoglinnento.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] si sofferma sulla prescrizione,si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglinnento.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 27 settembre 2013 dal Tribunale di Napoli nei limiti di seguito specificati: • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui ai capi A (associazione a delinquere di stampo mafioso perdurante sino al dicembre 2005), C (usura ai danni di CELLI Carmine perdurante alla data del 14 gennaio 2002), D (usura ai danni di ABBATE Gennaro perdurante alla data del 14 gennaio 2002), H (usura ai danni di COTRONEO Ennio e COTRONEO Antonio perdurante alla data del 14 gennaio 2002) ed M (usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe perdurante alla data del 14 gennaio 2002) del decreto n.

Gip 9347/01 emesso il 16.5.2003 e ai capi B (estorsione ai danni di D'[OSCURATO:PERSONA] Gaetano perdurante sino al dicembre 1999) e C (tentata estorsione ai danni di D'[OSCURATO:PERSONA] Gaetano perdurante alla data del gennaio 2001) del decreto n.

Gip 268/02 emesso il 16.5.2003; • [OSCURATO:PERSONA] Carmine in ordine ai capi A (associazione a delinquere di stampo mafioso perdurante sino al 2005), B (usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA] Gennaro perdurante alla data del 14 gennaio 2002), F (usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA] Fabio perdurante alla data del 14 gennaio 2002), del decreto n.

Gip 9347/01 emesso il 16.5.2003; • [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, in ordine al capo B1 del decreto del 21.2.2003 (tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] Gennaro contestata sino al 14 gennaio 2002); • [OSCURATO:PERSONA] Rosario in ordine ai reati di cui ai capi A (associazione a delinquere di stampo mafioso perdurante sino al dicembre 2005), B (usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA] Gennaro perdurante alla data del 14 gennaio 2002), C (usura ai danni di CELLI Carmine perdurante alla data del 14 gennaio 2002), G (usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA] Fabio perdurante alla data del 14 gennaio 2002), I (usura ai danni di COTRONEO Ennio e COTRONE0 Antonio perdurante alla data del 14 gennaio 2002), M (usura ai danni di ATTANASIO Antonio perdurante alla data del 14 gennaio 2002), M1 (tentata estorsione ai danni di ATTANASIO Antonio perdurante alla data del 14 gennaio 2002) 0 (usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] perdurante alla data del 14 gennaio 2002) del decreto emesso il 21.2.2003 n. 9347 e di cui al capo B (estorsione ai danni di D'[OSCURATO:PERSONA] Gaetano perdurante sino al dicembre 1999) del decreto emesso il 16.5.2003 n. 268/02 3 ìv- • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo A (associazione a delinquere di stampo mafioso perdurante sino al 2005) del decreto n.

Gip 9347/01 emesso il 16.5.2003, ed ai reati di cui ai capi B (estorsione ai danni di D'[OSCURATO:PERSONA] Gaetano perdurante sino al dicembre 1999) del decreto 268/02 emesso il 16.5.2003.

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articolando i seguenti motivi. 2.1 Ricorso [OSCURATO:PERSONA] Rosario con gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli.

2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato rilievo della nullità degli atti successivi all'avviso di conclusione indagini in quanto il P.M. non aveva provveduto ad espletare l'interrogatorio dell'imputato, all'epoca detenuto in carcere, sebbene all'esito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini lo stesso avesse chiesto di "conferire" col PM medesimo "per motivi di giustizia".

2.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza del fatto che nell'avviso di conclusione indagini notificato all'imputato mancava la compiuta articolazione dei capi di imputazione.

2.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità per la fattispecie associativa per travisamento delle prove, omessa valutazione delle deduzioni difensive, prospettazione e propalazione di fatti inesistenti.

La difesa lamenta che non è stata adeguatamente valutata l'assoluzione di molti coimputati dalla contestazione relativa alla fattispecie associativa che risulterebbe quindi costituita solo da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in relazione alla quale "né prima né durante né tantomeno dopo tale vicenda giudiziaria, nessuna azione penale è stata mai intrapresa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]" con riferimento al clan Torretta.

Nessuna rilevanza al proposito avrebbe la documentazione sequestrata attinente ai soli reati di usura.

Sul punto, vi sarebbe anche il travisamento delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che nulla avrebbe detto "sul piano della sussistenza di un clan malavitoso dedito alla commissione di tale reato".

Vi sarebbe inoltre il travisamento delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe invece riferito della operatività nell'ambito dell'usura e delle estorsioni e di una equidistanza dalle associazioni operanti sul territorio il che escluderebbe anche la possibilità di attribuire al ricorrente la qualifica di capo di una compagine piuttosto frutto di "fantasiose colorazioni giornalistiche".

Mancherebbe inoltre alcun collegamento fra i pretesi associati potendosi imputare le condotte usurarie ai soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.1.4.

Violazione di legge e vizio di motivazione in punto affermata sussistenza dell'aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosa per omessa valutazione delle deduzioni difensive, prospettazione e propalazione di fatti inesistenti.

La difesa lamenta che non è stata adeguatamente valutata l'esclusione - da parte del GIP, in sede cautelare - dell'aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosa.

Peraltro, quanto al metodo, difetterebbe la prova di alcun contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e le persone offese e le minacce sarebbero state unicamente funzionali al ripianamento dei debiti contratti dalle PP 00 (pag. 11 ricorso) 2.1.5 Violazione di legge e vizio motivazione in relazione alla dichiarata responsabilità in ordine alla fattispecie estorsive ed usurarie ai danni di D'[OSCURATO:PERSONA] Gaetano - capi A) e B) decreto del 16/5/2003 in conseguenza del fatto che tale rapporto non compare nella documentazione sequestrata e che l'incontro del 24 ottobre 2000- pur avvenuto nella abitazione del [OSCURATO:PERSONA] - non avrebbe coinvolto il ricorrente.

La difesa lamenta inoltre la mancata trascrizione peritale della registrazione di tale incontro. 2.1.6 Mancata assunzione di prova decisiva costituita dalla richiesta trascrizione peritale della registrazione dell'incontro del 24 ottobre 2000 a casa del [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.7 Violazione di legge e vizio motivazione in relazione alla dichiarata responsabilità in ordine alla fattispecie estorsive ai danni di D'[OSCURATO:PERSONA] Gaetano in difetto di alcun contributo causale da parte del medesimo ricorrente. 2.1.8 Violazione di legge e vizio motivazione in relazione alla dichiarata responsabilità in ordine alla fattispecie estorsive ai danni di D'[OSCURATO:PERSONA] Gaetano in conseguenza della erronea valutazione in punto credibilità della persona offesa in conseguenza del carattere illogico delle dichiarazioni medesime.

La PO avrebbe illogicamente riferito dell'assunzione di due soggetti cui riconosceva uno stipendio sostanzialmente pari all'importo del prestito ricevuto.

Difetterebbe inoltre la ricerca di riscontri alle dichiarazioni di un soggetto interessato. 2.1.9 Violazione di legge e vizio motivazione in relazione alla dichiarata responsabilità in ordine alla fattispecie usurarie ai danni di [OSCURATO:PERSONA] - capo B) decreto del 2(21)/2/2003.

Sarebbero poco credibili sul piano logico le giustificazioni addotte dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle cause che lo avevano indotto a richiedere prestiti a tasso usuraio essendo la ditta individuale per cui asseritamente agiva riconducibile - prima - alla moglie e - poi - alla moglie dello zio.

Risulterebbe incompatibile con la ricostruzione offerta dalla PO la disponibilità da parte della stessa, nello stesso periodo, di costose macchine sportive.

Risulterebbe ambigua la figura del [OSCURATO:PERSONA] in ragione di riferiti buoni rapporti con lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] stesso avrebbe fatto da intermediario per l'usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] peraltro provvedendo personalmente alla consegna del danaro e facendosi corrispondere gli interessi usurari a un tasso maggiore di quello allo stesso a sé praticato. 2.1.10 Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della intervenuta prescrizione del reato di usura ai danni del [OSCURATO:PERSONA] in data 14 gennaio 2017, antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (11/7/2018) non essendosi la condotta imputabile al ricorrente protratta oltre il marzo 2001. 2.1.11 Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della intervenuta prescrizione del reato di usura ai danni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Si tratterebbe infatti di vicenda gestita dal [OSCURATO:PERSONA], per cui lo stesso nemmeno è stato rinviato a giudizio e inoltre e in relazione alla quale non vi è stato alcun contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.12 Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della intervenuta prescrizione del reato di usura ai danni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in data antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (11/7/2018) non essendosi la condotta imputabile al ricorrente protratta oltre il marzo 2001. 2.1.13 Violazione di legge e vizio motivazione in relazione alla dichiarata responsabilità in ordine alla fattispecie estorsive ai danni di ATTANASIO Gaetano - capi M ed M1 del decreto emesso il 21.2.2003 n. 9347 - trattandosi piuttosto dello svolgimento di attività economica imputabile ad entrambi i soggetti.

La PO ha specificato di aver "coinvolto direttamente l'imputato nella sua attività di impresa" come del resto riscontrato nella documentazione sequestrata che attesta la destinazione delle somme all'acquisto di prodotti alimentari; ha affermato di aver ricevuto il danaro "per finanziarmi, per acquistare la merce a prezzo concorrenziale e per evitare di star sempre a cambiare assegni".

Dovrebbe poi ritenersi "improbabile ipotizzare che l'imputato abbia potuto impegnare somme rilevantissime, pari ad alcune centinaia di milioni di lire, in favore di un soggetto che non aveva beni personali, non aveva una sede aziendale, non aveva beni strumentali, svolgeva la sua attività eludendo il pagamento delle imposte, e, soprattutto, che in quel contesto temporale stava subendo una istanza di fallimento".

Non sarebbe stato inoltre adeguatamente valutato che la stessa persona offesa avrebbe ammesso che attraverso gli assegni che gli sarebbero stati rilasciati a garanzia del pagamento delle sue forniture egli era riuscito ad incassare sia i soldi dei clienti che del sig. [OSCURATO:PERSONA]; da ciò dovrebbe desumersi che costui non avrebbe palesato alcun timore nei confronti del ricorrente tanto da giungere a ingannarlo e quindi risulterebbe per tali caratteri soggetto ambiguo il che avrebbe reso necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi di riscontro.

Ancora, ulteriori elementi di dubbio in ordine ai rapporti tra imputato e persona offesa potrebbero desumersi dalla registrazione della conversazione col padre della PO del febbraio 2000, del tutto trascurato dalla Corte territoriale. 2.1.14 Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della intervenuta prescrizione del reato di usura ai danni del [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe in data antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (11/7/2018) perché la condotta imputabile al ricorrente si è protratta sino al 10 dicembre 2001 (pag. 115 della sentenza). 2.1.15 Violazione di legge e vizio motivazione in relazione alla dichiarata responsabilità in ordine alla fattispecie estorsive ed usurarie ai danni di CELLI Carmine mancando nella stessa ricostruzione giudiziale alcun contatto diretto fra la parte offesa ed il [OSCURATO:PERSONA] e rimanendo di significato non univoco il rinvenimento nella disponibilità dell'imputato ricorrente di una cambiale emessa a garanzia del pagamento da parte della PO. 2.1.16 Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della intervenuta prescrizione del reato di usura ai danni del CELLI in data antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (11/7/2018) non essendosi la condotta imputabile al ricorrente protratta oltre il 21 dicembre 2000 (pag. 121 della sentenza). 2.1.17 Violazione di legge e vizio motivazione in relazione alla dichiarata responsabilità in ordine alla fattispecie usurarie ai danni di DE [OSCURATO:PERSONA] non avendo considerato il giudice del merito che in sede di cautela nemmeno era stata ritenuta sussistente la gravità indiziaria in odine a tali condotte, mancando nella stessa ricostruzione giudiziale alcun contatto diretto fra la parte offesa ed il [OSCURATO:PERSONA] e rimanendo di significato non univoco il tipo di rapporti che esistevano fra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tra l'altro, nemmeno nel c.d. libro mastro vi era traccia di rapporto col [OSCURATO:PERSONA] 2.1.18 Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della intervenuta prescrizione del reato di usura ai danni del [OSCURATO:PERSONA] Fabio in data antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (11/7/2018) non essendosi la condotta imputabile al ricorrente protratta oltre il 10 dicembre 2001 (pag. 115 della sentenza). 2.1.19 Violazione di legge e vizio motivazione in relazione alla dichiarata responsabilità in ordine alla fattispecie estorsive ed usurarie ai danni di COTRONEO [OSCURATO:PERSONA] mancando alcuna prova del carattere usurario del debito del COTRONEO alla stregua della intercettazione 15/1/2000 progr. 295 richiamata dalla Corte territoriale - capo I decr 2(21)/2/2003. 2.1.20 Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della intervenuta prescrizione del reato di usura di cui al capo G) in data antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (11/7/2018) non essendosi la condotta imputabile al ricorrente protratta oltre il 10 dicembre 2000 (pag. 147 della sentenza).

Il ricorrente richiama il capo G che riguarda la parte offesa [OSCURATO:PERSONA] ma fa riferimento alla pagina della sentenza di primo grado che affronta la posizione COTRONEO. 2.1.21 Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della intervenuta prescrizione del reato associativo in data antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (11/7/2018) essendosi esaurita l'operatività dell'associazione prima del dicembre 2005 (pag. 268 della sentenza di primo grado).

2.1.22. La difesa [OSCURATO:PERSONA] ha depositato nota di integrazione documentale allegando le dichiarazioni del collaboratore di giustizia PRIVATO, le dichiarazioni D'[OSCURATO:PERSONA], la richiesta di interrogatorio successiva alla notifica dell'avviso di conclusione indagini

2.2. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità in relazione alla dichiarata penale responsabilità a titolo di estorsione consumata e tentata ai danni di D'[OSCURATO:PERSONA] Gaetano anche in relazione alla ritenuta attendibilità della persona offesa, alla omessa valutazione delle deduzioni difensive e alla mancata rinnovazione dibattimentale in punto trascrizione peritale della conversazione del 24 ottobre 2000.

Mancherebbe in radice qualsivoglia valutazione critica delle dichiarazioni della persona offesa per effetto delle contraddizioni e delle inverosimiglianze delle stesse.

Mancherebbe qualsivoglia valutazione della inesistenza di riscontri dalle propalazioni di tale fonte dovendosi in particolare considerare che la stessa persona offesa, nelle originarie denunce, fa riferimento a una pesante situazione debitoria.

In particolare, risulterebbe inverosimile la vicenda relativa all'assunzione da parte della persona offesa del [OSCURATO:PERSONA] e del FORCHETTA e della corresponsione favore di costoro di una retribuzione a fronte di prestazioni non eseguite.

Risulterebbero non caratterizzate da valenza intimidatoria le espressioni valorizzate dai giudici del merito tanto più che nella denuncia 17 dicembre 2000 nemmeno vi è menzione del [OSCURATO:PERSONA] e che l'effettivo tenore della conversazione del 24 ottobre 2000 paleserebbe toni sereni e la mancanza di minacce.

Mancherebbe una valutazione in ordine al fatto che la persona offesa aveva un'esposizione debitoria nei confronti di più soggetti senza mai restituire il dovuto.

Non sarebbe stato considerato che l'attività di esazione, in quanto non connotata da violenza o minaccia, non poteva assurgere a ulteriore rilevanza penale.

Quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta, la difesa afferma che la stessa motivazione del provvedimento di rigetto paleserebbe la radicale mancata valutazione delle stesse deduzioni difensive e comunque la prospettazione dei principi di diritto assolutamente inconferenti.

2.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità in relazione alla ritenuta partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso o camorristico in relazione alla insussistenza degli elementi costitutivi e alla mancata valutazione delle deduzioni difensive.

La stessa condotta di alcune persone offese (in particolare il Cotroneo), aggressiva e di aperto contrasto con il ricorrente, dimostrerebbe la mancanza di una intimidazione mafiosa.

Allo stesso modo, la condotta sostanzialmente truffaldina della persona offesa D'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe ulteriormente incompatibile con la condotta di una vittima di pressioni mafiose.

Qualificante dovrebbe ritenersi la circostanza che la persona offesa non era a conoscenza dell'esistenza di un gruppo criminale insistente sul territorio né ha fatto riferimento a particolari connotazioni dell'agire proprie della metodologia mafiosa.

Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia PANZUTO in punto necessità di un proprio intervento quale braccio armato dimostrerebbero la mancanza di una capacità di intimidazione autonoma dell'associazione.

Peraltro, tali dichiarazioni sarebbero parzialmente smentite da quella del collaboratore di giustizia PRIVATO che avrebbe descritto la presenza di un gruppo sostanzialmente equidistante dai clan operanti sul territorio cui comunque non riconosceva modalità violenta.

La stessa indicazione nell'ambito di attività dell'associazione postulata dal Tribunale risulterebbe contrastata da parte delle intercettazioni che dimostravano un intervento diretto nelle attività imprenditoriali e non una acquisizione dall'esterno.

Mancherebbe la prova di un contributo stabile al sodalizio da parte di ciascuno degli associati come del resto dimostrato dalla eterogenea provenienza dei capitali "mutuati" e dal fatto che l'intervento risulterebbe essere stato fatto solo nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA].

In generale, sarebbero state disattese delle doglianze difensive nella parte in cui si riportavano dei brani delle dichiarazioni dei collaboratori contrastanti con l'assunto dell'esistenza di una associazione criminale operante nel campo delle usure e delle estorsioni.

2.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso o della finalità di agevolazione mafiosa in relazione a tutte le fattispecie di usura e di estorsione per cui è intervenuta condanna e alla mancata valutazione delle deduzioni difensive.

2.2.3.1. Quanto all'impiego del metodo mafioso, dovrebbe ritenersi una incompatibilità logica con il delitto di usura difettando alcun elemento di minaccia tra i profili strutturali del delitto stesso caratterizzato invece dalla presenza di un accordo negoziale.

Peraltro, sul punto, risulterebbero del tutto inattendibili e contraddittorie le dichiarazioni della persona offesa D'[OSCURATO:PERSONA].

Mancherebbe, ancora, l'evocazione di una specifica compagine esistente sul territorio.

Mancherebbe l'esplicitazione di aspetti reali del riferimento alla efficacia intimidatrice.

Il tutto imporrebbe una rideterminazione della pena e degli aumenti applicati a titolo di continuazione.

Sempre con riferimento al prospettato impiego del metodo mafioso, anche la valutazione dei delitti di estorsione risulterebbe del tutto pretermettere le deduzioni difensive e la palese mancanza di effettivi elementi strutturali di una compagine mafiosa ancora una volta ribadendo che la pregnanza dell'episodio del 24 ottobre 2000 e della relativa registrazione in atti.

Inoltre, qualificante dovrebbe considerarsi la testimonianza ESILIO, ispettore di polizia giudiziaria, in cui si evidenzia la mancata pregressa conoscenza del [OSCURATO:PERSONA], ritenuto capo dell'associazione.

Nessun contributo sarebbe poi evidenziabile a carico dei concorrenti [OSCURATO:PERSONA] e FORCHETTA.

2.2.3.2. Quanto alla ritenuta finalità di agevolazione delle attività di un'associazione mafiosa, la difesa afferma sussistere una motivazione che ingiustificatamente realizza una sovrapposizione tra metodo e finalità, che la presenza di una finalità mafiosa non potrebbe desumersi dalle dichiarazioni D'[OSCURATO:PERSONA] posto che non vi è contestazione della finalizzazione mafiosa delle condotte che vedono costui come vittima e che, al più, nelle condotte contestate, potrebbe individuarsi una finalità personale del [OSCURATO:PERSONA] o del [OSCURATO:PERSONA].

2.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto determinazione del trattamento sanzionatorio, presenza di errore materiale, eccessività della pena base e degli aumenti in continuazione, diniego delle circostanze attenuanti generiche, erronea applicazione dell'art. 63 comma 4 cod pen.

La difesa contesta in particolare che già nel provvedimento di primo grado vi era un errore di calcolo in eccesso di sei mesi.

Tale calcolo sarebbe stato ritenuto anche nella sentenza di secondo grado all'esito della dichiarazione di estinzione per prescrizione di uno dei reati in continuazione.

Mancherebbe poi alcuna valutazione sulle deduzioni difensive.

Mancherebbe alcuna motivazione in ordine all'aumento ulteriore di un terzo ai sensi dell'articolo 63 comma 4 codice penale.

Risulterebbe contraddittoria la giustificazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche se non per effetto di prospettazioni meramente di stile. 2.3 Ricorso [OSCURATO:PERSONA] Carmine con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.3.1. Violazione dell'art. 157 cod pen in considerazione dell'intervenuto spirare del termine di prescrizione per i reati di cui ai capi A - B - F (416 bis - usura [OSCURATO:PERSONA] Gennaro, usura [OSCURATO:PERSONA] Fabio).

Il Tribunale porrebbe (pag. 268) il termine di operatività dell'associazione in epoca anteriore alla fine del 2005, con la conseguenza che non sarebbe possibile ritenere applicabile l'aggravato regime sanzionatorio introdotto dalla legge 251 del dicembre 2005 come del resto confermato dal fatto che il regime sanzionatorio applicato in primo grado (pag. 329) è quello precedente a tale intervento normativo precedente.

Alle stesse conclusioni giunge la difesa per i delitti di usura.

Come sopra già evidenziato, infatti, le due imputazioni afferiscono a condotte ex art. 644 c.p. aggravate ex art, 7 L. 203/91 commesse fino al

14.01.02. [...].

Di conseguenza, alla data del 5 giugno del 2018 (prima della pronuncia della sentenza del giudizio di appello) sarebbe spirato il termine massimo di prescrizione per come sopra individuato (anni 15) per i delitti in esame tenuto pure conto dell'ulteriore periodo di sospensione della prescrizione calcolato nel giudizio di primo grado e di appello (pari a 507 giorni ovvero ad anni 1, mesi 4 e giorni 22) per rinvii su istanza di parte).

2.3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità in relazione alle fattispecie di usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA] Gennaro e di [OSCURATO:PERSONA] Fabio (capi B ed F) e ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo e della agevolazione mafiosa.

Difetterebbe infatti qualsivoglia forma di esplicitazione di contesti di matrice mafiosa della provenienza della condotta illecita da parte dell'associazione mafiosa non potendosi ritenere operante una sorta di principio di territorialità che si tradurrebbe in una sorta di responsabilità oggettiva.

Vi sarebbe una mancata valutazione delle deduzioni difensive e della effettiva contestualizzazione delle condotte scritte ai capi B-F.

Mancherebbe ancora una valutazione della serie di contraddizioni e di incertezze che avevano caratterizzato la testimonianza [OSCURATO:PERSONA].

2.3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità in relazione alla fattispecie di associazione a delinquere di stampo mafioso in difetto di apprezzabile apporto concreto sul piano causale, di compiti tendenzialmente stabili, dall'accettazione di regole di obbedienza ed eventualmente, dal potere di dare ordini ad altri adepti che fossero a lui subordinati.

2.3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto determinazione del trattamento sanzionatorio anche in conseguenza della mancata valutazione delle deduzioni difensive in punto attenuanti generiche.

2.3.5. Con motivi aggiunti depositati via PEC il 6 dicembre 2021, la difesa lamenta anche violazione dell'art. 597 cod proc pen affermando che qualsivoglia diversa datazione della fattispecie associativa - a fronte di una chiara statuizione sul punto in sede di sentenza di primo grado e in difetto di impugnazione da parte del Pubblico Ministero - costituirebbe una vietata reformatio in peius

2.4. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] Giovanni con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli.

2.4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della mancanza di correlazione tra accusa e sentenza e per conseguente violazione dell'art. 521 cod proc pen e comunque del diritto di difesa.

Infatti, la penale responsabilità riguarderebbe un unico episodio a fronte della contestazione di plurime condotte presenti nell'editto accusatorio, una fattispecie monosoggettiva a fronte di una originaria contestazione in concorso con soggetti poi assolti, un oggetto diverso dagli originariamente ritenuti rapporti usurari e comunque sganciato dalla originariamente prospettata cessione dell'attività da parte della vittima.

2.4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa motivazione su specifica doglianza della difesa in punto difetto di correlazione tra accusa e condanna.

2.4.3. Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in punto dichiarazione di penale responsabilità per la contestata fattispecie estorsiva.

La difesa afferma che la valutazione in termini di credibilità delle dichiarazioni della persona offesa sarebbe illegittima, illogica, contraddittoria e insufficiente in conseguenza delle significative contraddizioni evidenziate dalla ripetute contestazioni in sede di escussione, dalle considerazione del medesimo teste alla stregua di figura ambigua (pag. 195 sent primo grado), dalla diversa descrizione dell'episodio resa dal collaboratore di giustizia PANZUTO, ricostruzione non esclusa dallo stesso giudice di primo grado (p. 234-235)

2.4.4. Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell'aggravante del metodo e della agevolazione mafiosa.

La descrizione dei fatti risulterebbe inverosimile nella parte in cui renderebbe compatibile l'assoluta coartazione derivante dal metodo mafioso con la capacità di trattare della vittima e di ottenere una negoziazione sulla somma estorta. 2.4.5 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche in quanto fondato su mere clausole di stile e alla mancata motivazione dell'applicazione e dell'entità dell'aumento a titolo di recidiva ignorando sul punto le specifiche deduzioni difensive e facendo leva su aspetti del tutto generici quale la gravità dei fatti nemmeno considerando il carattere remoto dei precedenti. 2.5 Ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con gli Avv.ti Russo e Montone del Foro di Napoli.

2.5.1. Violazione di legge in relazione alla dichiarata penale responsabilità a titolo di estorsione in relazione alla vicenda D'[OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che - in sede cautelare - era stata esclusa la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto de quo, che dalla trascrizione del colloquio 24 ottobre 2000 fra D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non emerge alcuna pressione indebita a carico della ritenuta persona offesa come del resto affermato dal Tribunale del riesame dell'epoca.

Inoltre, la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa sarebbe parziale e incompleta non considerando la risalenza del rapporto, la disponibilità a ulteriori dazioni dei ritenuti usurai, la presenza di richieste di rientro non aventi carattere minaccioso, il tenore non minaccioso delle conversazioni registrate il 24 ottobre 2000 che smentirebbero le contrastanti dichiarazioni della PO, la mancanza di un effettivo contributo causale dell'[OSCURATO:PERSONA] nella vicenda, l'ambiguità della figura del dichiarante D'[OSCURATO:PERSONA]

2.5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo e della agevolazione mafiosa (vicenda D'[OSCURATO:PERSONA]).

La difesa si richiama alle già riferite valutazioni svolte dal Tribunale del riesame nell'ordinanza 12 ottobre 2001, a seguito di annullamento 22 maggio 2001 da parte di questa Corte; contesta la rilevanza - ai fini dell'affermazione della sussistenza del metodo mafioso - di una eventuale appartenenza dello stesso [OSCURATO:PERSONA] ad associazione camorristica.

Anche in questo caso, la difesa si duole dell'omessa valutazione della risalenza del rapporto e del tenore non minaccioso delle conversazioni registrate il 24 ottobre 2000 che smentirebbero le contrastanti dichiarazioni della PO, la ignoranza da parte della PO di qualsivoglia caratura criminale del padrone di casa [OSCURATO:PERSONA], dell'ambiguità della figura del dichiarante D'[OSCURATO:PERSONA], della mancanza di capacità di intimidazione autonoma resa palese dalla necessità di invocare l'operatività di altro clan. 2.5.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità in ordine alla contestata fattispecie associativa.

La difesa si richiama alle valutazioni svolte dal Tribunale del riesame nell'ordinanza 10 marzo 2003 e rileva la presenza di ampi riscontri in punto insussistenza dell'associazione camorristica nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia PANZUTO all'udienza del 26 febbraio 2009 per cui l'attività di usura era personale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non coinvolgeva l'associazione.

La difesa lamenta inoltre la impossibilità di individuare contestazioni diverse da delitti connessi "alle relazioni di prestito" il che dovrebbe far escludere la funzionalizzazione dell'esistenza del gruppo al controllo del territorio; rileva come dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia PRIVATO non emerga la partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] alla ipotizzata associazione; partecipazione che emerge solo dalle dichiarazioni PANZUTO che riferisce di un "gruppo" che si occupava di prestiti.

2.5.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Mancherebbe qualsivoglia risposta alle doglianze difensive a fronte di una motivazione in primo grado che fondava il rigetto su argomenti (recidiva e reiterazione delle condotte) non ricollegabili alla persona dell'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati salva la necessità di una rettifica del calcolo della pena nei limiti di seguito specificati.

2. Le plurime contestazioni avanzate da diversi ricorrenti in ordine a profili di illogicità della valutazione giudiziale e travisamento degli elementi istruttori impone in premessa una valutazione degli argomenti comuni utilizzati al fine di operare un necessario inquadramento della ricostruzione giudiziale medesima, dei profili di coerenza estrinseca, della portata degli argomenti utilizzati dai giudici del merito.

2.1. I giudici territoriali ed in particolare il Tribunale di Napoli, il cui estremo dettaglio nel riferire gli elementi raccolti nel fascicolo processuale compensa il carattere sintetico dei richiami operati da parte del giudice d'appello, permette di individuare una pluralità di elementi eterogenei che vanno dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che forniscono un quadro generale riguardante la vicenda, a plurimi accertamenti svolti dalla PG, agli esiti dei servizi di appostamento e controllo e di perquisizioni e sequestri; tutti elementi che hanno permesso di verificare la logicità della chiave di lettura delle intercettazioni stesse, peraltro di portata per lo più esplicita.

A tali elementi si accompagnano le dichiarazioni delle persone offese unitamente a esplicite manifestazioni di paura di alcune di esse.

Ne consegue la presenza di un apparato probatorio assai complesso, frastagliato quanto dettagliato, la cui lettura non si esaurisce nella considerazione della singola frase o espressione ma impone una valutazione che tenga conto dell'intero contesto anche in ragione della presenza di palesi condotte - degli imputati o di terzi - volte a fare pressioni sulle persone offese medesime.

2.2. Fatta questa premessa metodologica, vanno preliminarmente e in via generale disattese le doglianze con cui si denunciano pretese incongruenze nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che offrono ricostruzioni complementari e ampiamente sovrapponibili nonostante i diversi "punti di osservazione" di ciascuno e i solo parzialmente diversi periodi storici cui ciascuna dei dichiaranti fa riferimento.

Dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i giudici del merito - e in particolare il Tribunale - hanno tratto un nucleo di elementi comuni, rilevanti e tra loro coerenti.

In particolare: • [OSCURATO:PERSONA], intraneo ad altro clan, ha riferito che, all'inizio degli anni '90, il [OSCURATO:PERSONA] praticava l'usura con la stabile collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la vicinanza del nipote, FORCHETTA Marcello, tutti imputati nel presente procedimento; che già in quell'epoca il [OSCURATO:PERSONA] disponeva di somme ingenti tanto da finanziare in una occasione l'acquisto di stupefacenti da parte di altro associato; che il [OSCURATO:PERSONA] vantava rapporti diretti con gli esponenti di vari clan operanti sul territorio delle zone vicine tra cui menzionava i LICCIARDI di Secondigliano e il boss della zona all'epoca, DELLO RUSSO Mario.

Ha inoltre narrato che, dopo l'uccisione di quest'ultimo da parte dello stesso collaboratore, erano rimasti inalterati i rapporti diretti col clan ALFANO e che, proprio per tale contiguità, il [OSCURATO:PERSONA] aveva anche ricoperto la funzione di intermediario - su richiesta di uno dei partecipanti - in un incontro avente ad oggetto la situazione tra i clan contrapposti degli ALFANO e dei CAIAZZO. • [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, capo del clan omonimo, ha riferito di conoscere il clan [OSCURATO:PERSONA], di cui Rosario era il capo e a cui apparteneva il PANZUTO; ha riferito di avere organizzato un incontro tra i componenti del clan [OSCURATO:PERSONA] (tra cui Rosario) e il TORINO (circostanza riferita anche da tale dichiarante); ha riferito dell'operatività del clan [OSCURATO:PERSONA] in tema di estorsioni e droga (riferimento presente anche nelle dichiarazioni degli altri soggetti escussi); ha confermato la presenza di un rapporto privilegiato tra i clan [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di cui aveva riferito anche il TORINO, ha riferito della vicinanza tra il clan [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], indicato come partecipante dopo avere fatto parte del clan ALFANO.

Il [OSCURATO:PERSONA] ha riferito anche di una contrapposizione tra il clan del [OSCURATO:PERSONA] - appoggiato dai LICCIARDI - e i FRIZZIERO laddove sia il PANZUTO sia il PRIVATO avevano riferito dell'intenzione del FRIZZIERO di uccidere il [OSCURATO:PERSONA] medesimo, circostanza riferita anche dal PRIVATO. • PANZUTO Gennaro, dichiaratosi intraneo al clan del [OSCURATO:PERSONA] di cui è nipote, ha confermato la posizione gradualmente acquisita tra la fine degli anni '80 (caratterizzati da attività nel ramo del contrabbando di tabacchi lavorati esteri) e l'inizio dei '90 da parte del gruppo per come descritta dal PRIVATO; ha ribadito il carattere stabile della compagine; ha confermato l'operatività del gruppo [OSCURATO:PERSONA] in tema di usura, estorsioni e stupefacenti, specificando che il principale nucleo di attività si ricollegava alle usure ; ha riferito di una propria attività nel gruppo di fuoco utilizzato anche per le riscossioni; ha confermato la partecipazione al gruppo di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Antonio (tutti imputati nel presente procedimento e protagonisti delle intercettazioni e delle dichiarazioni di parte delle persone offese) e altri; ha specificato l'ambito territoriale specifico in cui il clan operava; ha confermato la vicinanza del gruppo al boss della zona dell'epoca, DELLO RUSSO Mario, che [OSCURATO:PERSONA] Rosario affiancava; ha confermato la permanenza del gruppo nelle attività criminali della zona anche dopo l'uccisione del DELLO RUSSO (avvenuta a metà degli anni '90) da parte del clan degli ALFANO diventato il clan dominante; ha confermato che il gruppo godeva della protezione anche dei LICCIARDI di Secondigliano con cui vi era una storica vicinanza; ha riferito dello svolgimento da parte del gruppo di fuoco di cui faceva parte di azioni volte al recupero dei crediti dagli usurati.

Ha riferito del modus operandi tipico in tema di usure e che abitualmente si faceva capire a ciascuno degli usurati che lo zio era "il capo della zona Torretta e di conseguenza (...) se non era puntuale a tornare i soldi indietro si poteva aspettare qualcosa", ha riferito di avere avuto diretta conoscenza della vicenda afferente al [OSCURATO:PERSONA] Pasquale ([OSCURATO:PERSONA], negli appunti del [OSCURATO:PERSONA]).

Il PANZUTO ha anche aggiunto che la moglie del [OSCURATO:PERSONA], titolare del conto corrente su cui sono confluiti molti degli assegni delle odierne persone offese, riceveva una elargizione settimanale dal clan (500 C circa) dal clan. • TORINO Salvatore - affiliato prima al clan dei [OSCURATO:PERSONA], poi al Cartello di Secondigliano e infine al clan [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] - ha riferito del periodo dal 2003 in poi.

Ha dichiarato di conoscere il clan della Torretta (al cui interno indicava il [OSCURATO:PERSONA] e l'altro collaboratore, il PANZUTO) come formazione alleata dell'Alleanza di Secondigliano e della manifestata intenzione di stringere nuove e diverse alleanze.

Ha confermato che le attività in comune intorno al 2005 riguardava estorsioni.

2.3. Fatte salve le ulteriori specificazioni che verranno fatte in relazione alla formulazione dei motivi di ricorso, risulta logica e congrua la valutazione in termini di univocità di tali dichiarazioni operata dai giudici del merito e dal Tribunale.

Da esse risulta che, sia all'interno che all'esterno della compagine, la stessa era riconosciuta come entità che si inseriva in posizione di parità nel panorama della criminalità organizzata del luogo, godeva di un riconoscimento da parte delle organizzazioni esterne, presentava una operatività territorialmente connotata e operativamente differenziata che ricomprendeva principalmente usura ed estorsioni, si presentava all'esterno come parte della criminalità organizzata tanto da partecipare anche a summit per appianare i contrasti insorti, aveva persone sul territorio che ne esplicitavano la forza intimidatrice.

Più in generale, dal quadro che è possibile desumere anche per effetto delle dichiarazioni di alcune delle persone offese, risulta pacifica la presenza di attività di intimidazione tale da far insorgere nei terzi situazioni di omertà anche tramite la spendita del nome e dell'esistenza della compagine medesima dovendosi comunque ricordare che il raggiungimento della situazione di assoggettamento e di omertà costituisce il riflesso sociologico della metodologia associativa ma non è, rispetto ad essa, causalmente obbligato (Sez. 2, Sentenza n. 24851 del 04/04/2017 Rv. 270442 - 01).

2.4. Lo stesso Tribunale, il cui percorso motivazionale è stato ribadito e richiamato dal giudice di appello, ha fornito plurimi profili di coerenza estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori che a loro volta risulta riscontrarsi reciprocamente.

2.4.1. In particolare, quanto alla presenza di una attività, risalente nel tempo, nel contrabbando di TLE, di cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] parzialmente riferisce, il teste Esilio ha riferito dell'intervenuto sequestro - a carico dello stesso [OSCURATO:PERSONA] a Brindisi - di due motoscafi, il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], che il medesimo teste Esilio ha detto essere adibiti - appunto - al contrabbando con la collaborazione di esponenti della [OSCURATO:PERSONA] (pag. 25 della sentenza di primo grado; sul punto non risultano contestazioni in sede di ricorso).

2.4.2. Quanto alle rilevanti disponibilità economiche (la cui lecita provenienza non risulta oggetto di spiegazioni in sede di ricorso), oltre alle dichiarazioni PRIVATO, il Tribunale ha segnalato anche la presenza di sequestri in data 19 giugno 1997, di effetti cambiari per 226 milioni di lire e in data 30 gennaio 2001 di 50 milioni di lire occultati nel portaombrelli e del sequestro - sempre il 30 gennaio 2001 - di documenti riportanti cifre, annotazioni e nomi degli usurati, il c.d. libro mastro di cui in seguito si dirà.

A ciò, devono aggiungersi gli accertamenti relativi al conto corrente della moglie del [OSCURATO:PERSONA] su cui confluivano somme e assegni provenienti dalle persone offese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], COTRONEO, ATTANASIO e CELLI e che riceveva somme da una rilevante quantità di soggetti diversi nonché la identificazione di altri prestanome sui cui conti confluivano somme e titoli di non trascurabile valore movimentati dal gruppo e che rimanevano non segnalati anche in conseguenza di peculiari rapporti con funzionari di banca compiacenti, la cui presenza emerge sia nelle dichiarazioni raccolte sia nelle intercettazioni .

Le stesse intercettazioni riportate dai provvedimenti di primo e secondo grado contengono riferimenti a cifre significative.

Oltre a ciò, lo stesso Tribunale segnala le peculiarità afferenti alla disponibilità di un immobile destinato a propria abitazione aventi caratteristiche di pregio e situato in zona residenziale di Napoli ma di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] - soggetto privo di disponibilità economiche proprie e familiari - che lo aveva affittato al [OSCURATO:PERSONA] dal 1 aprile 1999 per una cifra irrisoria e ben al di sotto dei valori medi di mercato dell'epoca (circa 500.000 lire).

2.4.3. Quanto alla presenza di stabili rapporti per lo meno tra gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (ricorrenti) e [OSCURATO:PERSONA] (imputato defunto nel corso del processo) e alle contiguità con soggetti a vario titolo prossimi ad ambiti camorristici di cui alle dichiarazioni univoche e concordanti dei collaboratori di giustizia, il Tribunale richiama anche una serie di controlli in cui tali soggetti sono stati sottoposti a controllo insieme e/o in compagnia di soggetti contigui alla criminalità organizzata o a contesti criminali, in date sia precedenti che successive all'inizio delle indagini (4 aprile 1995; 16 febbraio 1997; 23 marzo 1997; 13 maggio 1997; 8 maggio 1998; 17 aprile 1999; 21 aprile 1999; 24 ottobre 2000).

2.4.4. Quanto all'operatività in tema di usura, gli elementi richiamati dal Tribunale hanno rilevato come elemento sintomatico da interpretarsi alla luce di tali dichiarazioni unitamente al traffico di assegni confluito sul conto della moglie del [OSCURATO:PERSONA] (e - come si vedrà in seguito - delle stesse dichiarazioni delle persone offese), debba essere ritenuto il c.d. libro mastro sequestrato al [OSCURATO:PERSONA] stesso in cui comparivano una serie di cifre in relazione a svariati nomi fra cui le persone offese.

In fatto, il Tribunale ha anche indicato la presenza di una intercettazione che dimostrava la conoscenza dell'esistenza del "libro mastro" da parte di coimputati del [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie il [OSCURATO:PERSONA] (cfr.

Colloquio 2 marzo 20021 progr.

N. 94 h. 16:49:33: "Lo tieni sempre il conteggio? ...

Sta sequestrato ...

Anche il conteggio sta sequestrato?").

Lo stesso Tribunale segnala che tale conteggio risultava tra l'altro essere stato sequestrato unitamente a un rilevatore di microspie per bonifiche ambientali, corredato di antenna retrattile con diversi led.

2.4.5. Quanto alla operatività in tema di estorsioni, in fatto sono stati indicati dal Tribunale essenzialmente le dichiarazioni delle persone offese di cui si dirà in seguito unitamente a una intercettazione sull'utenza 3337519528 in cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA] discute con altra persona (il DELLO RUSSO) sull'opportunità di andare a picchiare il proprio debitore.

A ciò si aggiungono elementi più equivoci, quali il ritrovamento di un ordigno incendiario presso l'esercizio commerciale della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] Gennaro in data 4 agosto 2011 che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] attribuisce a una messinscena ordita dai propri familiari per indurlo a ritrattare.

2.5. Ulteriore elemento utilizzato dai giudici del merito - in via autonoma - risultano essere le intercettazioni telefoniche che vedono impegnati via via tutti gli imputati e le persone offese.

Del contenuto di tali captazioni i giudici del merito hanno fornito ampia descrizione.

Si tratta degli elementi istruttori che hanno permesso l'identificazione di molte delle persone offese. 18 e'r Nessuna contestazione risulta sussistere sul riconoscimento delle voci operate dalla PG e difetta comunque l'allegazione di effettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 2, Sentenza n. 12858 del 27/01/2017 Rv. 269900 - 01; sent. n. 24438 del 2005 Rv. 231856 - 01, sent. n. 17619 del 2008 Rv. 239725 - 01, sent. n. 14556 del 2011 Rv. 249730 - 01, sent. n. 18453 del 2012 Rv. 252712 - 01, sent. n. 13085 del 2014 Rv. 259478 - 01).

Le stesse conversazioni risultano fra l'altro valutate alla stregua del significato letterale della massima parte delle espressioni e secondo la valenza che i colloqui hanno assunto anche in relazione alla successione delle telefonate stesse in cui vi sono sia richieste alle persone offese sia conversazioni tra gli imputati in relazione alle pretese vantate nei confronti delle persone offese e alle condotte da serbare nei confronti di costoro.

Va segnalato inoltre che - a prescindere dalle contestazioni in ordine alla registrazione 24 ottobre 2000, di cui si dirà in seguito - la articolazione dei motivi di ricorso non enuncia alcun profilo di travisamento delle intercettazioni richiamate e riportate nelle sentenze di merito e in particolare nella sentenza di primo grado né introducono effettivi elementi che incidano sulle chiavi di lettura utilizzate e sulla generale logicità dell'interpretazione delle stesse.

Le richiamate intercettazioni risultano essere state logicamente valutate già in primo grado anche in quanto palese elemento di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sia in relazione all'attività organizzata ricollegabile ai ricorrenti e agli altri imputati sia in relazione ad altri elementi già evidenziati dai collaboratori stessi quali ad esempio i particolari rapporti intrattenuti con alcuni funzionari di banca che, secondo la testimonianza ESILIO (compendiata a pag. 18 ss. e in particolare a pag. 24 sentenza di primo grado) avevano omesso di segnalare alle competenti autorità l'intestazione di conti correnti da parte di associati e loro prestanomi sui quali si consentiva l'imponente flusso di denaro provento di attività sospetta e fornivano anche notizie e suggerimenti riguardo a circostanze sulle quali andava, viceversa, conservato il segreto di ufficio.

2.6. In questo contesto sono state valutate le dichiarazioni delle persone offese.

2.6.1. Va rilevato preliminarmente che tale valutazione parte anche dalla considerazione che molte di tali dichiarazioni sono successive alle intercettazioni telefoniche e quindi giungono a chiarire circostanze in parte già emerse.

2.6.2. Già in primo grado i giudici territoriali hanno congruamente affrontato il profilo relativo alla presenza di dichiarazioni da parte delle persone offese in sede dibattimentale e di indagini che risultavano inizialmente finalizzate a ridurre la portata delle precedenti denunce, delle intercettazioni e della responsabilità dei ricorrenti.

Lo stesso Tribunale dava atto al proposito della presenza di testimonianze di soggetti terzi (quali ad esempio.

EMENDATO Cecilia, moglie della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]) e circostanze direttamente rilevate dagli operanti in sede di denuncia da cui si desumeva in maniera inequivoca uno stato di paura e soggezione dei dichiaranti ovvero situazioni riferite dalle stesse persone offese da cui si desumeva la presenza di pressioni - esplicite e implicite - a carico delle persone offese medesime ovvero attività dirette a eludere le indagini (la persona offesa ABBATE ha riferito di essere stato avvicinato da tale Ernesto detto quintale di merda che gli sottoponeva su mandato del [OSCURATO:PERSONA] una liberatoria da firmare e di essere stato successivamente abbordato da due sconosciuti che gli chiedevano se anche lui fosse andato alla polizia - cfr. pag. 80 sentenza di primo grado; la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di plurimi tentativi, anche da parte di soggetti a loro volta intimoriti dalla caratura criminale degli imputati finalizzati a farlo ritrattare).

Tale situazione palesa il carattere logico delle valutazioni dei giudici del merito che anche all'evidenziata "pressione ambientale" hanno ricollegato le incertezze palesate da parte di alcune delle persone offese e della reiterata necessità - nel corso della escussione dibattimentale - di ricorrere a reiterate contestazioni.

2.6.3. Risulta corretta del resto la valutazione dei giudici del merito in ordine alla portata di certo riscontro fornita alle imputazioni, agli esiti delle intercettazioni e alle dichiarazioni delle persone offese dalla documentazione sequestrata al [OSCURATO:PERSONA], il c.d. libro mastro secondo la terminologia utilizzata dai giudici del merito.

Il sequestro di tale "conteggio", come lo definisce uno degli imputati nel corso di una intercettazione sopra riportata, avvenuto il 30 gennaio 2001, risulta successivo non solo all'inizio delle intercettazioni ma anche alle denunce e le dichiarazioni di alcune delle persone offese (in particolare, salve le specificazioni che saranno fatte in seguito, il D'[OSCURATO:PERSONA] - la cui presentazione risale all'ottobre 2000 - e l'ABBATE - le cui prime dichiarazioni risalgono al 21 gennaio 2001).

2.6.4. In maniera ulteriormente logica e corretta, già in sede di primo grado, i giudici territoriali hanno valutato la credibilità delle dichiarazioni accusatorie delle persone offese in conseguenza non solo della palese mancanza di preconcetti rancori o di apparenti volontà calunniatorie ma anche in conseguenza della linearità e logicità delle stesse, della sostanziale omogeneità delle vicende narrate da ciascuna autonomamente in diverse sedi, della ampia coerenza estrinseca palesata dalla presenza degli elementi ulteriori in precedenza richiamati.

2.6.5. Nessuna delle dichiarazioni che fondano le decisioni dei giudici territoriali risulta infatti isolata o priva di riscontri.

2.6.5.1. Le dichiarazioni del CELLI, nonostante le iniziali reticenze, si pongono in sostanziale coerenza con le annotazioni del libro mastro sequestrato al [OSCURATO:PERSONA], con le intercettazioni che vedono protagonisti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con gli accertamenti relativi agli assegni di cui alle dichiarazioni e confluiti sul conto corrente della moglie del [OSCURATO:PERSONA].

2.6.5.2. Le dichiarazioni dell'ABBATE, che nemmeno aveva denunciato i fatti di cui era vittima, nonostante le inziali reticenze, sono coerenti con le intercettazioni che vedono protagonista il [OSCURATO:PERSONA], con le annotazioni del libro mastro sequestrato al [OSCURATO:PERSONA], con il fatto che gli assegni di cui si parla sono confluiti sul conto corrente della moglie del [OSCURATO:PERSONA].

2.6.5.3. Le dichiarazioni dei COTRONEO, nonostante le iniziali reticenze ascrivibili essenzialmente a uno dei due, sono coerenti con le intercettazioni che vedono come protagonisti il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], con le annotazioni del libro mastro sequestrato al [OSCURATO:PERSONA], con gli accertamenti bancari che hanno evidenziato che gli assegni di cui si parla sono confluiti sul conto di soggetto risultato essere prestanome del [OSCURATO:PERSONA] (e sulla funzione del quale il giudice di appello - che ha dichiarato l'estinzione del reato di riciclaggio per intervenuta prescrizione- ha evidenziato esistere elementi univoci non contestati in sede di ricorso).

2.6.5.4. Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], nonostante alcune imprecisioni, anche connesse alla complessità del rapporto, sono ampiamente coerenti con le dichiarazioni della moglie MARESCA Filomena, con le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], con le intercettazioni che vedono come protagonisti il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] (imputato deceduto), con le annotazioni del libro mastro sequestrato al [OSCURATO:PERSONA].

2.6.5.5. Le dichiarazioni dell'ATTANASIO sono coerenti con le intercettazioni che vedono coinvolti il [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], con le annotazioni del libro mastro sequestrato al [OSCURATO:PERSONA], con il ritrovamento di un ulteriore appunto con il numero di telefono della persona offesa, con il sequestro di una cassetta contenente conversazioni con il padre della persona offesa, con gli accertamenti bancari che hanno evidenziato che gli assegni di cui si parla sono confluiti sul conto della moglie del [OSCURATO:PERSONA] e sul conto dell'[OSCURATO:PERSONA], altro soggetto sulla cui funzione di prestanome "bancario" il giudice di appello ha elencato una serie di elementi univoci non contrastati in sede di ricorso.

2.6.5.6. Le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] sono coerenti alle intercettazioni che vedono coinvolti il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e agli accertamenti bancari che hanno evidenziato che gli assegni di cui si parla sono confluiti sul conto corrente della moglie del [OSCURATO:PERSONA].

2.6.5.7. Le dichiarazioni accusatorie del D'[OSCURATO:PERSONA] trovano una loro ampia coerenza anche in relazione al fatto che sono le prime in ordine di tempo e in sede di denuncia enunciano una serie di situazioni e circostanze che sono poi oggetto di accertamento tramite le intercettazioni e sono omologhe a quelle vissute da una pluralità di persone offese nemmeno identificate al momento della denuncia stessa.

Come di seguito sarà meglio specificato, esse risultano coerenti alle poche intercettazioni che riguardano la persona offesa, quasi immediatamente divenuto testimone protetto, alle dichiarazioni del figlio D'[OSCURATO:PERSONA] Antonio.

2.6.5.8. Le stesse dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] attengono a vicenda che risultava sostanzialmente chiusa al dicembre 2000 e quindi in una fase embrionale di indagini e intercettazioni e risultano comunque lineari e congrue e coerenti con la testimonianza [OSCURATO:PERSONA] e forniscono - fin dal momento della prima denuncia - una ricostruzione della vicenda omologa a quanto successivamente dichiarato dalle altre persone offese di cui, all'atto delle primigenie dichiarazioni, il medesimo [OSCURATO:PERSONA] pacificamente nulla sapeva.

2.7. Ampiamente logica e lineare risulta la motivazione dei due provvedimenti di merito in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod pen in continuità normativa con l'art. 7 DL 152/91 nella forma del metodo mafioso.

Il modus operandi della compagine che nelle intercettazioni, negli accertamenti bancari e nelle dichiarazioni raccolte vedeva come riferimento il [OSCURATO:PERSONA] è stata narrata in primo luogo dal nipote, il collaboratore PANZUTO Gennaro che - dichiaratosi componente della compagine medesima - ha riferito di come abitualmente si facesse capire a ciascuno degli usurati che lo zio era "il capo della zona Torretta e di conseguenza (...) se non era puntuale a tornare i soldi indietro si poteva aspettare qualcosa".

Tale modus operandi è puntualmente richiamato - fin dalla sentenza del Tribunale - anche in relazione alle condotte di cui sono state vittime le persone offese, risultano dalle dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA] (pag. 115 sent Tribunale) e [OSCURATO:PERSONA] (pag. 86 sent.

Primo grado) ed è stato ritenuto sussistente in relazione alle ulteriori fattispecie in conseguenza dello stato di paura e assoggettamento delle persone offese in sede dibattimentale, evidentemente considerata quale riscontro della notorietà dell'appartenenza degli imputati ad associazione di stampo camorristico per come descritta nelle imputazioni e anche quale concretizzazione delle modalità descritte dagli altri testi ed emergenti dalle dichiarazioni del collaboratore PANZUTO.

2.7.1. Sono infondate le doglianze in relazione alla affermata insussistenza dell'aggravante nelle forme dell'agevolazione a compagine mafiosa.

Infatti, la presenza di una gestione associata, di un diretto interesse dell'associazione medesima e della gestione da parte della stessa della globalità delle attività usuraria nonché il fatto che le attività in concreto contestate agevolavano il rafforzamento dell'operatività sul territorio della associazione medesima risultano da una pluralità di elementi.

Depongono infatti in tal senso le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e in particolare del PANZUTO, le continue interlocuzioni tra il soggetto individuato come capo (il [OSCURATO:PERSONA]) e i soggetti direttamente operanti sul territorio ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), la presenza di un "libro mastro" centralizzato, la presenza di plurimi conti correnti (facenti capo non solo alla moglie del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ma anche a compiacenti prestanome quale RIANO [OSCURATO:PERSONA] e allo stesso [OSCURATO:PERSONA]).

La valorizzazione almeno in fatto, di tali elementi rende palese la sussistenza anche dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa.

2.8. Infondata è l'eccezione - comune a molte difese - riguardante l'intervenuta prescrizione dei delitti di usura e associazione a delinquere di stampo mafioso.

2.8.1. Va premesso al proposito che le contestazioni di usura riguardano la fattispecie aggravata dall'essere commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale.

L'esercizio di attività imprenditoriale da parte delle persone offese è esplicitamente enunciato nei capi di imputazione e regolarmente confermata dalla ricostruzione della vicenda in primo e secondo grado, irrilevante rimanendo la finalizzazione concreta delle somme (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 31803 del 04/07/2018 Rv. 273242 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 25328 del 22/03/2011 Rv. 250759 - 01).

Trattasi di circostanza aggravante ad effetto speciale in quanto, all'epoca, vigente la legge 7 marzo 1996, n. 108, la pena per tale fattispecie era di anni nove di reclusione a fronte di un massimo edittale per la fattispecie non aggravata di anni sei.

2.8.2. In relazione a tutte le medesime fattispecie era contestata l'aggravante dell'art. 7 DL 152/91 (oggi art. 416 bis.1 cod pen), ritenuta esplicitamente sussistente da giudici del merito.

2.8.3. In relazione alle posizioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è contestata la recidiva qualificata.

2.8.4. Nel caso di specie risulta avere trovato applicazione il disposto dell'art. 63 comma quarto cod pen con conseguente applicazione della sola circostanza più grave, salvo ulteriore aumento discrezionale, nel caso di specie non applicato.

2.8.4.1. La mancata presenza in concreto di un aumento di pena direttamente ricollegabile all'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 644 cod pen o comunque a taluna di tali circostanze, da ritenersi comunque sussistenti per effetto della richiamata ricostruzione giudiziale, non può essere considerata quale mancata applicazione.

Da una parte, infatti, la contemporanea sussistenza di aggravanti ad effetto speciale costituiva il presupposto applicativo della norma stessa.

Dall'altra non vi era alcuna alternativa legittima nell'articolazione del calcolo della pena.

2.8.4.2. Per altro verso, a prescindere dalla correttezza dei calcoli in tema di prescrizione operati nel contesto della sentenza di secondo grado, risulta principio incontrastato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui - ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere - deve farsi riferimento alle sanzioni massimi edittali, anche se contemperate dal criterio di cui all'art. 63 cod pen senza che abbia rilevanza il calcolo in concreto effettuato (Sez. 2, Sentenza n. 33871 del 02/07/2010 - 17/09/2010 Rv. 248130 - 01) e a nulla rilevando la facoltatività dell'ulteriore aumento di pena previsto dal comma quarto (Sez. 2, Sentenza n. 31065 del 10/05/2012 - Rv. 253525 - 01).

2.8.5. Per nessuno dei ricorrenti vi è stata applicazione di attenuanti.

2.8.6. In conseguenza di tali presupposti, il termine di prescrizione non risulta decorso per alcun reato fine.

2.8.7. Per quanto riguarda infatti le fattispecie di usura aggravata per come richiamate nei punti che precedono, la pena detentiva edittale in base alla quale calcolare la fattispecie di usura è non inferiore a quella di anni dodici, derivante dalla considerazione della pena edittale del reato base aumentata della metà per effetto della riconosciuta aggravante di cui all'art. 7 DL 152/91 e ulteriormente aumentata di un terzo per effetto dell'applicazione del massimo aumento previsto - in astratto - dal quarto comma dell'art. 63 cod pen. 2.8.7.1.

Applicando il regime precedente alla riforma del 2005, più favorevole agli imputati, il termine massimo di prescrizione risulta di anni 22 e mesi 6, pari ad anni quindici ex art. 157 cod pen aumentato sino alla metà ex art. 161 cod pen.

Sussistendo periodi di sospensione della prescrizione superiori ad anni uno e mesi sette e considerato che tutti i reati fine contestati risultano consumati in periodo successivo al 2000, il termine prescrizionale così calcolato non risulta maturato nemmeno alla data della pronuncia della presente sentenza.

2.8.7.2. Il regime dettato dalla legge 521/2005 risulta essere in concreto meno favorevole.

Infatti, il tempo necessario a prescrivere, trattandosi di delitti rientranti nella previsione del comma 3 bis perché commessi avvalendosi delle condizioni previste dal già menzionato articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è pari al doppio della pena massima edittale che - quindi - risulta nel caso di specie pari ad anni dodici.

Inoltre, il dettato degli artt. 160 comma 3 e 161 cod proc pen determina la mancanza di un termine massimo di prescrizione con la conseguenza che in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine di prescrizione fissato dall'art. 157, cod. pen., e, pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito (Sez. 2, Sentenza n. 40855 del 19/04/2017 Rv. 271164 - 01).

2.9. Le stesse considerazioni possono essere svolte in relazione al delitto di associazione a delinquere di stampo camorristico dovendosi tenere conto che il tempo necessario a prescrivere si parametra a una pena edittale di anni sei che - anche applicando il regime precedente alla riforma del 2005 - determina un termine massimo di prescrizione di anni quindici decorrente - anche a stare alla prospettazione difensiva - dall'ottobre 2005 rispetto a cui va calcolata la presenza di almeno anni uno e mesi quattro di sospensione della prescrizione il che determina che anche in relazione a tale delitto il termine non risulta spirato nemmeno alla data di pronuncia della presente sentenza.

2.9.1. Come sopra accennato, in relazione alla fattispecie associativa, il regime introdotto dalla

I. 251/2005 risulta meno favorevole per i medesimi motivi delineati al par.

2.8.7.2. da ritenersi in questa sede richiamato e trascritto.

3. Fatte queste premesse di carattere generale, è possibile dare conto e valutare i singoli motivi di ricorso.

3.1. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]

3.1.1. È manifestamente infondato il primo motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione del disposto dell'art. 415 bis comma terzo cod proc pen in conseguenza della mancata fissazione di un interrogatorio all'esito della comunicazione della volontà del ricorrente di "conferire" col PM per "motivi di giustizia".

Infatti, la richiesta di interrogatorio avanzata dall'indagato destinatario dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari deve essere formulata in maniera esplicita ed inequivocabile (Sez. 3, Sentenza n. 6922 del 17/12/2018 - dep. 13/02/2019 -Rv. 275002 - 01).

Nel caso di specie, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto essere stata tale richiesta né esplicita né inequivoca, rispondendo a logica l'affermazione per cui la richiesta presso l'ufficio matricola "si chiede di conferire per motivi di giustizia", non deve intendersi, all'evidenza, come formale richiesta di interrogatorio ex art. 415 bis c.p.p.

3.1.2. Manifestamente infondata anche l'eccezione riguardante la mancata presenza - in sede di avviso di conclusione indagini - della dettagliata articolazione dei capi di imputazione.

A norma del secondo comma dell'art. 415 bis, l'avviso di conclusione indagini deve contenere "la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto".

Il fatto che sia lo stesso legislatore a indicare il carattere sommario delle indicazioni rende palese che non debba esservi in tale avviso una dettagliata articolazione dell'imputazione.

Peraltro, la difesa non indica concreti passaggi che permettano di desumere l'impossibilità di comprendere l'incolpazione da parte di soggetti che non fossero sottoposti a misura al momento della ricezione dell'avviso.

3.1.3. Il terzo motivo di ricorso risulta ispirato a una inammissibile valutazione parcellizzata e atomistica degli atti di causa.

Devono in primo luogo richiamarsi le valutazioni svolte in precedenza in relazione alla logicità e congruenza della ricostruzione operata dai giudici del merito.

Per il resto, irrilevante rimane la circostanza che - al di fuori di questo processo - non sia stata elevata identica imputazione a carico degli imputati o di altri sodali.

La proposta lettura delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia risulta parziale e non tiene conto degli elementi di convergenza già delineati nelle considerazioni che precedono in particolare in relazione alla conoscenza da parte dei componenti di altre associazioni, al riconoscimento del gruppo da parte di questi, al sostanziale riconoscimento di una operatività in sinergia con altre compagini.

Quanto alla operatività dell'associazione, rimane rilevante la delineata attività in materia di usura e gli ulteriori profili attinenti alle estorsioni..

Quanto alla sussistenza di un effettivo potere di intimidazione, oltre a doversi richiamare considerazioni già svolte in precedenza, deve segnalarsi che le dichiarazioni PANZUTO evidenziano una operatività sul territorio in attività tipiche e che - a riscontro delle stesse - appare sufficiente richiamare l'episodio che - nel presente procedimento - riguarda il [OSCURATO:PERSONA] e la immediata accettazione della prevalenza dell'interesse della compagine facente capo al [OSCURATO:PERSONA].

Deve inoltre rilevarsi che la incontestata possibilità di avvalersi anche della forza intimidatoria derivante dalla presenza di legami con altri clan legittimamente è stata valutata alla stregua di interventi di "mutuo soccorso" posti in essere in conformità di un "codice d'onore" disciplinante, secondo comune esperienza, i rapporti fra associazioni criminose che non siano in conflitto fra loro (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 8565 del 20/09/2005 - dep. 10/03/2006 - Rv. 233488 - 01).

L'ascrivibilità delle usure ai soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è del resto smentita non solo dal tenore delle intercettazioni telefoniche ma anche dalla circostanza che era il ricorrente a detenere il "libro mastro" , dalla costante gestione comune dei rapporti debitori emergente dalle intercettazioni, dal fatto che danaro e titoli regolarmente confluivano principalmente sul conto della moglie o di compiacenti prestanome con la copertura garantita dall'intreccio di rapporti tenuti con i funzionari di banca.

3.1.4. Anche in ordine alla sussistenza del metodo mafioso deve rinviarsi alle considerazioni che precedono che evidenziano la prospettazione della sussistenza di un clan dominante sul territorio facente capo al [OSCURATO:PERSONA] costantemente riscontrata sia in via diretta sia in via indiretta in relazione alle persone offese e in particolare al D'[OSCURATO:PERSONA].

3.1.5. Le doglianze svolte in relazione al contenuto della testimonianza D'[OSCURATO:PERSONA] integrano un tentativo di rilettura degli elementi istruttori con la conseguenza che il motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099).

Le due questioni proposte risultano dal resto manifestamente infondate.

Da una parte, infatti, il fatto che il rapporto con il D'[OSCURATO:PERSONA] non compaia nella documentazione sequestrata è coerente al contenuto stesso della intercettazione 24 ottobre 2000 di cui il ricorrente afferma la decisività.

In tali conversazioni, risulta palese la mancanza dei conteggi relativi alla persona offesa tanto da rendere necessaria la convocazione anche di altri soggetti per determinare le pretese vantate.

Quanto invece alla mancanza di minacce in occasione dell'incontro 24 ottobre 2000 di cui alla registrazione e al preteso mancato coinvolgimento del ricorrente, deve rilevarsi che la mancanza di minacce risulta coerente al fatto che la persona offesa era circondata da coloro che vantavano la pretesa nei propri confronti e per di più all'interno dei locali chiusi e nella disponibilità di altri.

Risponde quindi a logica ritenere che i richiedenti non avevano bisogno di altra minaccia se non quella desumibile dal tipo di convocazione e dal numero di persone che la persona offesa aveva intorno.

Per altro verso, le modalità, allusive della presenza di una compagine cui il padrone di casa (odierno ricorrente) era il capo, permettevano di ritenere che la mera domanda posta dal ricorrente medesimo in tale conversazione avesse un significato minaccioso alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti si svolgevano e delle pregresse allusioni operate anche da terzi.

3.1.6. Quanto al sesto motivo, le considerazioni già svolte in precedenza spiegano le ragioni per cui può condividersi l'assunto della Corte di appello per cui non vi fosse necessità di ulteriore attività relativa alla trascrizione della intercettazione 24 ottobre 2000 posto che, anche stando alle prospettazioni dei ricorrenti, tale incontro non permetteva di individuare alcun profilo di incoerenza con le dichiarazioni della persona offesa e con la ricostruzione giudiziale operata fin dal primo grado.

Ciò permetteva di escludere il carattere non solo di decisività ma anche di rilevanza dell'integrazione istruttoria richiesta.

3.1.7. Quanto al settimo motivo, le considerazioni svolte nella trattazione che precede permettono di evidenziare come non possa affermarsi insussistente il contributo causale del ricorrente, nella cui abitazione la persona offesa era stata condotta e che alla stessa persona offesa era stato indicato come capo della compagine egemone sul territorio, potendosi ritenere l'intera vicenda connotata da un minaccia perlomeno implicita ed ulteriormente esplicitata dalla presenza di più persone riunite che chiedevano l'esecuzione di un credito usurario e dal fatto che il dichiarato capo volesse assicurarsi che tutto fosse a posto.

3.1.8. Quanto all'ottavo motivo, le considerazioni come sopra svolte permettono di evidenziare come le dichiarazioni D'[OSCURATO:PERSONA] presentino profili di coerenza intrinseca ed estrinseca di significativa portata tanto da non potersi revocare in dubbio la logicità del ragionamento giudiziale sul punto.

Fra l'altro, la logicità della versione offerta emerge anche dalle dichiarazioni dei soggetti coattivamente assunti che indicavano nel [OSCURATO:PERSONA] il referente cui si rivolgevano in caso di inadempimenti del D'[OSCURATO:PERSONA].

Irrilevante è infine la mancanza di riscontri stanti i richiamati profili di coerenza estrinseca alle dichiarazioni della persona offesa e dovendosi ribadire la non necessità di riscontri né alle dichiarazioni delle persone offese una volta superato il giudizio di attendibilità (ex plurimis Sez. 2 -, Sent. n. 41751 del 04/07/2018 Rv. 274489 - 01) né agli elementi raccolti tramite le intercettazioni (Sez.

U, Sent. n. 22471 del 26/02/2015 Rv. 263714, Sebbar).

3.1.9. Quanto al nono motivo, i profili di intestazione formale della ditta della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] non permettono di desumere alcun profilo di illogicità delle dichiarazioni medesime né di escludere la sussistenza della aggravante di cui al quarto comma (cfr. Sez. 2, sent. n. 47559 del 27/11/2012 Rv. 253942 - 01).

I rimanenti profili di fatto non appaiono idonei ad elidere i profili di coerenza intrinseca ed estrinseca che anche tali dichiarazioni assumono dovendosi peraltro rilevare come non appaia in nulla manifestamente illogico (né sorprendente) il fatto che uno dei soggetti usurati funga da intermediario nei confronti di un'altra delle persone offese al fine di ricavare un utile illecito in quanto corrispettivo di un'ulteriore pattuizione usuraria ma idoneo a ridurre la propria esposizione.

3.1.10. Il decimo motivo del ricorso, riguardante l'affermata decorrenza del termine prescrizionale, risulta infondato in ragione delle considerazioni già esposte in precedenza ai punti 2.8 e ss.

La presenza di tre aggravanti ad effetto speciale ha determinato l'operatività del disposto dell'articolo 63 cod pen, rilevante anche in relazione al calcolo della prescrizione come in precedenza evidenziato.

3.1.11. L'undicesimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Come detto, il [OSCURATO:PERSONA] risulta avere gestito l'usura ai danni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] con denaro fornito dal [OSCURATO:PERSONA] e con modalità che risultano coerenti al tentativo di ridurre la propria esposizione.

Proprio la messa a disposizione del danaro palesa la presenza di un contributo causale rilevante.

Nessuna rilevanza ha poi la presenza o meno di un rinvio a giudizio a carico dell'intermediario [OSCURATO:PERSONA] ai fini della qualificazione giuridica del fatto o della valutazione degli elementi in atti.

3.1.12. Il dodicesimo motivo, relativo alla affermata intervenuta prescrizione del reato di usura, risulta manifestamente infondato in considerazione delle valutazioni più volte svolte in precedenza ai punti 2.8 e ss.

3.1.13. Il tredicesimo motivo risulta manifestamente infondato.

L'affermata sussistenza di una cointeressenza nella attività economica dell'ATTANASIO si scontra con il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] forniva denaro che doveva essere restituito.

Nessuna rilevanza, nella ricostruzione della vicenda, assume la denunciata ambiguità della persona offesa, peraltro comune alla condotta di molti usurati.

Nemmeno può ritenersi che tale atteggiamento possa dimostrare una comunque irrilevante insensibilità alle minacce stante la motivazione economica di tale ambiguità.

3.1.14. Anche in relazione al quattordicesimo motivo, sempre inerente ad una affermata intervenuta prescrizione, devono ribadirsi le considerazioni già svolte ai punti 2.8 e ss. in conseguenza della contemporanea operatività di più aggravanti ad effetto speciale per come già evidenziata nell'introduzione comune a tutte le posizioni con conseguente rilevanza ai fini del calcolo del termine ai sensi degli articoli 157 e 161 codice penale.

3.1.15. Il quindicesimo motivo risulta manifestamente infondato.

La responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla vicenda CELLI risulta essere stata adeguatamente valutata anche alla luce delle risultanze del libro mastro sequestrato allo stesso ricorrente, delle intercettazioni che lo vedono comparire in relazione a tale vicenda, della presenza di titoli di pagamento entrati nella di lui sfera giuridica.

Sotto questo aspetto, la svalutazione del sequestro della cambiale nella disponibilità dell'imputato risulta ispirata, ancora una volta, ad una valutazione artatamente parcellizzata e atomistica degli elementi di causa.

3.1.16. Il sedicesimo motivo risulta manifestamente infondato per le medesime considerazioni già svolte in punto prescrizione ai punti 2.8 e ss. in conseguenza della contemporanea presenza di più aggravanti ad effetto speciale contestate, dell'operatività del disposto dell'articolo 63 codice penale e delle conseguenze in ordine al calcolo della prescrizione medesimo.

3.1.17. Il diciassettesimo motivo risulta infondato in quanto l'affermata penale responsabilità in relazione alla vicenda [OSCURATO:PERSONA] prova fondamento nelle dichiarazioni, logiche e coerenti, della persona offesa che ha evidenziato come vi fosse stata prospettata la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] (Rosario 'o biondo) e come tale partecipazione fosse riscontrata dalla telefonata cui egli stesso aveva assistito.

Tale ricostruzione risulta pienamente coerente con i rapporti presenti tra gli imputati del presente procedimento per come emersi dalle successive intercettazioni anche in relazione ad altre posizioni.

Priva di significato la mancanza del nome del [OSCURATO:PERSONA] sul c.d. libro mastro in quanto tale documentazione è stata sequestrata alla fine di gennaio 2001, in un momento in cui la persona offesa risultava avere ripianato la propria posizione.

3.1.18. In relazione al diciottesimo motivo, devono ribadirsi ulteriormente le considerazioni di cui ai punti 2.8 e ss. ed escludere l'intervenuta decorrenza del termine prescrizionale per effetto della contemporanea contestazione di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, della conseguente operatività dell'articolo 63 codice penale e delle ulteriormente conseguenti modalità di calcolo dei termini massimi di prescrizione dovendosi tra l'altro tener conto della presenza di sospensione della prescrizione per oltre un anno e sette mesi.

3.1.19. Infondata risulta la doglianza avanzata con il diciannovesimo motivo posto che, come già evidenziato al punto 3.6.5.3, le dichiarazioni accusatorie COTRONEO risultano coerenti con le risultanze del libro mastro e con il fatto che i titoli e le somme risultavano confluite su conto di un prestanome del [OSCURATO:PERSONA] (circostanza nemmeno contestata in sede di ricorso).

Quanto alla richiamata intercettazione 15 gennaio 2001 progressivo 295, deve rilevarsi come non risulti denunciato alcun profilo di erronea prospettazione del contenuto di tale conversazione fermo restando che la stessa, intercorsa tra gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e riportata testualmente nel contesto della sentenza di primo grado, permette di desumere un giro vorticoso di assegni, alcuni dei quali scoperti (circostanza quest'ultima irrilevante in quanto esecuzione di pattuizione usuraria precedente) ma non risulta essere elemento che possa escludere la sussistenza del tasso usurario.

3.1.20. Infondate risultano le doglianze articolate nel ventesimo e nel ventunesimo motivo di ricorso dovendosi ribadire ulteriormente le considerazioni di cui ai punti 2.8 e ss. ed escludere l'intervenuta decorrenza del termine prescrizionale per effetto della contemporanea contestazione di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, della conseguente operatività dell'articolo 63 codice penale e delle ulteriormente conseguenti modalità di calcolo dei termini massimi di prescrizione dovendosi tra l'altro tener conto della presenza di sospensione della prescrizione per oltre un anno e sette mesi

3.2. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].

3.2.1. Il primo motivo di ricorso è frutto di una rilettura, peraltro parziale, degli elementi istruttori e risulta comunque infondato.

Come già anticipato in relazione alla medesima vicenda nella trattazione generale e in quella dedicata alla posizione [OSCURATO:PERSONA], è stato evidenziato che la mancanza di una menzione del rapporto con il D'[OSCURATO:PERSONA] nel contesto del libro mastro sequestrato al [OSCURATO:PERSONA] è coerente al contenuto stesso della intercettazione 24 ottobre 2000 di cui il ricorrente afferma la decisività.

In tali conversazioni, risulta palese la mancanza dei conteggi relativi alla persona offesa tanto da rendere necessaria la convocazione anche di altri soggetti per determinare l'entità delle pretese vantate.

Quanto invece alla mancanza di minacce in occasione di tale incontro, questa risulta coerente al fatto che la persona offesa era circondata da coloro che vantavano la pretesa nei propri confronti e per di più all'interno dei locali chiusi nella disponibilità di altri, il che permette di ritenere logica la conclusione per cui i richiedenti non avevano bisogno di altra minaccia se non quella desumibile dal tipo di convocazione e dal numero di persone che la persona offesa aveva intorno.

Per altro verso, le modalità, allusive della presenza di una compagine cui il padrone di casa era prospettato essere il capo, permettevano di ritenere che la mera domanda posta dal [OSCURATO:PERSONA] medesimo in tale conversazione avesse un significato intimidatorio alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti si svolgevano e alle pregresse allusioni fatte.

Da ciò deriva che manca in radice la possibilità di ritenere effettivamente sussistente la portata travolgente che il ricorrente attribuisce a tale intercettazione.

Gli ulteriori elementi indicati nell'articolazione del motivo di ricorso risultano, in tale ottica, meramente fattuali e finalizzati a una mera rilettura della vicenda.

Risultano adeguatamente valutati i profili di coerenza intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni.

Essi sono desumibili, in primo luogo, dal fatto che i soggetti coattivamente assunti hanno confermato di avere avuto come referente lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e che a lui si riportavano in caso di inadempimenti del D'[OSCURATO:PERSONA], il che risulta coerente con il carattere imposto dall'assunzione e col fatto che il [OSCURATO:PERSONA] si trovava in un rapporto di forza nei confronti della persona offesa anche dopo che questo aveva garantito delle prestazioni idonee a regolare i rapporti tra loro.

Ulteriori profili di coerenza derivano dalla indicazione di circostanze (quali i rapporti con i funzionari di banca e le modalità inerenti alle modalità con cui venivano effettuate le pressioni illecite riferite da altre persone offese) entrate nel patrimonio del fascicolo processuale solo successivamente alle iniziali denunce del D'[OSCURATO:PERSONA] e non altrimenti conoscibili al momento delle primigenie dichiarazioni.

Gli ulteriori elementi risultano meramente fattuali e irrilevanti e comunque finalizzati ad una preconcetta e comunque inammissibile rilettura degli elementi istruttori.

Fra l'altro, stante la logicità del positivo giudizio di credibilità della persona offesa, queste non necessitano di riscontri come del resto affermato da costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Sez. 2 -, Sent. n. 41751 del 04/07/2018 Rv. 274489 - 01).

3.2.2. Risulta manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso.

Come già più volte ribadito, la lettura delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, puntualmente richiamate nella sentenza di primo grado e in buona parte riscontrata dalle dichiarazioni delle persone offese, permettono di evidenziare che, sia all'interno che all'esterno della compagine, fa stessa era riconosciuta come entità che si inseriva in posizione di parità nel panorama della criminalità organizzata del luogo, godeva di un riconoscimento da parte delle organizzazioni esterne, presentava una operatività territorialmente connotata e operativamente differenziata che ricomprendeva principalmente usura ed estorsioni, si presentava all'esterno come parte della criminalità organizzata tanto da partecipare anche a summit per appianare i contrasti insorti, aveva persone sul territorio che ne esplicitavano la forza intimidatrice.

Più in generale, dal quadro che è possibile desumere anche per effetto delle dichiarazioni di alcune delle persone offese, risulta pacifica la presenza di attività di intimidazione per far insorgere nei terzi situazioni di omertà anche tramite la spendita del nome e dell'esistenza della compagine medesima dovendosi comunque ricordare che il raggiungimento della situazione di assoggettamento e di omertà costituisce il riflesso sociologico della metodologia associativa ma non è, rispetto ad essa, causalmente obbligato (Sez. 2, Sentenza n. 24851 del 04/04/2017 Rv. 270442 - 01).

In quest'ottica, le deduzioni difensive propongono una lettura preconcetta di singoli passaggi delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia estrapolate dal più generale contesto.

Da una parte, infatti, le dichiarazioni PRIVATO risultano essere state correttamente valutate alla stregua di individuazione e riconoscimento del clan nell'ambiente stesso della criminalità organizzata correttamente risultando valorizzato il fatto che proprio tale riconoscimento determinava che il clan facente capo al [OSCURATO:PERSONA] e di cui il [OSCURATO:PERSONA] costituiva componente di spicco (peraltro indicato come tale da una pluralità di collaboratori di giustizia) poteva rapportarsi in condizioni di parità dapprima con i soggetti dominanti sul territorio e poi, dopo una serie di uccisioni operate da parte di terzi, mantenere indisturbata la propria operatività del territorio.

Non secondaria è fra l'altro la considerazione di sostanzialmente incontestate alleanze con clan di riconosciuta rilevanza sul territorio che permetteva anche di individuare una vera e propria cointeressenza, l'adesione alla più generale compagine e l'utilizzo della capacità intimidatoria derivante dalla notoria vicinanza a tali ulteriori clan.

In quest'ottica, i brani richiamati delle dichiarazioni PANZUTO evidenziano un rafforzamento della capacità intimidatoria già presente e la presenza di un gruppo di fuoco che, in maniera altrettanto logica, la ricostruzione giudiziale ha considerato un rafforzamento della più generale situazione descritta anche dagli altri collaboratori.

Il fatto poi che il nucleo centrale e non esclusivo della attività della compagine riguardasse l'usura non muta la natura di tale associazione in conseguenza della richiamata operatività e di attività intimidatorie finalizzate a una omertà (sul punto, cfr. in particolare Sez. 2, Sentenza n. 19483 del 16/04/2013 Rv. 256039 - 01), di cui si ritrova traccia concreta nell'iniziale silenzio di molte delle persone offese e nei maldestri tentativi di riduzione della portata delle originarie dichiarazioni da parte di queste.

3.2.3. Infondato risulta anche il terzo motivo di ricorso con cui si contesta la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso.

Sul punto devono richiamarsi le considerazioni svolte in precedenza sia nella trattazione generale sia nella parte dedicata alla posizione [OSCURATO:PERSONA].

3.2.3.1. Priva di fondamento è la prospettazione di una ontologica incompatibilità tra i delitti di usura e il metodo mafioso.

Questa Corte ha già avuto modo di rilevare che, in tema di usura, la circostanza aggravante del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203, è configurabile nel caso in cui l'indagato utilizzi come tecnica di intimidazione il riferimento alla provenienza dei capitali da persone legate alla criminalità organizzata (Sez. 1, Sentenza n. 14193 del 30/03/2010 Rv. 246841 - 01): situazione, quest'ultima che corrisponde esattamente alla prospettazione che, secondo lo stesso PANZUTO e alcune delle parti offese, era esplicitata alle vittime di usura e che, secondo la ricostruzione giudiziale, trova riscontro nelle situazioni descritte da alcune delle persone offese e nella condotta processuale di altre.

Altrettanto priva di fondamento, e finanche irrilevante, è la affermata inesistenza della compagine mafiosa.

Si rinvia alla precedente trattazione in ordine all'esistenza della compagine mafiosa di cui il [OSCURATO:PERSONA] era un partecipe non secondario.

La questione dell'inesistenza della compagine e dei boss dominanti sul territorio prospettati dagli imputati risulta congruamente smentita dalla logica ricostruzione giudiziale e finanche irrilevante in quanto la contestazione dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 416 bis.1, in continuità normativa con l'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203 non presuppone necessariamente un'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che, come nel caso di specie, la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, Sentenza n. 36431 del 02/07/2019 Rv. 277033 - 01).

3.2.3.1. Infondate le doglianze in relazione alla affermata insussistenza dell'aggravante nelle forme dell'agevolazione a compagine mafiosa.

Infatti, la presenza di una gestione associata, di un diretto interesse dell'associazione medesima e della gestione da parte della stessa della globalità delle attività usuraria nonché dal fatto che le attività in concreto contestate agevolavano il rafforzamento dell'operatività sul territorio della associazione medesima risultano da una pluralità di elementi già più volte indicati nel presente provvedimento, tra cui le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e in particolare del PANZUTO, le continue interlocuzioni tra il soggetto individuato come capo (il [OSCURATO:PERSONA]) e i soggetti direttamente operanti sul territorio ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), la presenza di un "libro mastro" centralizzato, la presenza di plurimi conti correnti (facenti capo non solo alla moglie del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ma anche a compiacenti prestanome quale RIANO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]).

3.2.4. Fondata risulta la deduzione della difesa [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sussistenza, fin dal primo grado, di un errore di calcolo nella pena derivante dalla applicazione del regime della continuazione essendo stata erroneamente calcolato un reato di troppo tra quelli di usura per cui è stata riconosciuta la continuazione stesse.

Tale errore risulta riproposto nella sentenza di appello.

Si deve pertanto provvedere alla rettifica eliminando la pena di mesi sei in eccedenza per effetto dell'errore di calcolo e rideterminando la pena nella misura di anni dodici e mesi sei e Euro seimila di multa come da dispositivo.

3.2.4.1. Infondato nel resto il quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA].

3.2.4.2. In particolare, entrambi giudici del merito fondano l'ulteriore aumento discrezionale ai sensi del quarto comma dell'articolo 63 codice penale sulla valorizzazione, almeno in fatto, dalla compresenza del metodo e della appartenenza mafiosa nell'ottica della qualificante pregnanza dell'interesse dell'associazione cui gli imputati appartenevano nello svolgimento delle attività stesse, derivante dalla riconosciuta possibilità di concorso fra le circostanze allora previste dall'articolo 7 DL 152/91, e delle circostanze aggravanti dei delitti di estorsione.

3.2.4.3. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivato in primo grado in relazione alla gravità dei fatti ascritti, che tra l'altro risultano essere stati connessi in un periodo di tempo piuttosto ampio, e al comportamento processuale degli imputati.

Tale giudizio risulta essere stato logicamente e congruamente ribadito in sede d'appello.

La sussistenza di un'adeguata motivazione in punto diniego delle circostanze attenuanti generiche palesa la manifesta infondatezza della relativa doglianza difensiva.

3.3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].

3.3.1. Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta l'intervenuta prescrizione dei delitti per cui è stata pronunciata condanna è infondato in conseguenza delle considerazioni già svolte sia in via generale sia con riferimento alle posizioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi richiamate questa sede.

3.3.2. Il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta la penale responsabilità in tema di usura e la sussistenza dell'aggravante del metodo e della agevolazione mafiosa risulta infondato in conseguenza della corretta valutazione da parte dei giudici del merito della attività di intermediazione, avendo posto costui in contatto gli usurati che cercavano finanziamenti e gli usurai ed essendo stato presente all'atto delle riscossioni.

Lo [OSCURATO:PERSONA] viene indicato sia dalla parte offesa [OSCURATO:PERSONA] sia dalla parte offesa [OSCURATO:PERSONA] sia dal teste EMENDATO Cecilia come il soggetto che aveva provveduto alle riscossioni: sia il [OSCURATO:PERSONA] sia il [OSCURATO:PERSONA] hanno anche riferito che lo [OSCURATO:PERSONA] li aveva messi in contatto direttamente col [OSCURATO:PERSONA], a sua volta presentatosi come emissario di [OSCURATO:PERSONA] Rosario, che forniva il danaro, indicato come "boss della zona" al [OSCURATO:PERSONA] e "boss di Mergellina" al [OSCURATO:PERSONA].

Come visto anche nella trattazione generale che in questa sede si richiama, le dichiarazioni delle persone offese si inseriscono in un significativo contesto di coerenza estrinseca che ne esplicitano la credibilità e determinano la sussistenza di una motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità.

3.3.2.1. Del tutto infondate anche le doglianze in punto sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione del metodo mafioso potendosi sul punto richiamare le considerazioni svolte sia nella trattazione generale sia nella trattazione delle posizioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (soggetto non concorrente con lo [OSCURATO:PERSONA] ma in relazione al quale sono state svolte valutazioni a costui estensibili) che devono intendersi in questa sede richiamate.

3.3.3. Anche in relazione alla partecipazione all'associazione di stampo mafioso - camorristico, le doglianze articolate nel ricorso risultano infondate.

La comprovata partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA], sebbene come sottoposto, alla più generale attività del clan in materia di usura, la presenza di condotte connesse alle riscossioni, la piena conoscenza della caratura camorristica delle persone con cui stabilmente si rapportava sono elementi che fondano una motivazione per lo meno non illogica nel ritenere la presenza uno stabile radicamento dello [OSCURATO:PERSONA] nella contestata associazione, sebbene in posizione assolutamente subalterna al [OSCURATO:PERSONA] e la piena consapevolezza da parte di costui dei caratteri dell'associazione stessa anche esplicitati ai soggetti con cui veniva in contatto in occasione dei reati fine.

3.3.4. Infondate risultano anche le doglianze in punto trattamento sanzionatorio.

In particolare, il rigetto delle circostanze attenuanti generiche risulta fondato su motivazione logica e congrua che valorizza la gravità delle condotte, di oggettivo allarme sociale, seriali e protrattesi per un periodo di tempo assai significativo.

Al proposito, va ribadito il consolidato principio più volte espresso da questa Corte per cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, come visto, gravità delle condotte, risultate seriali, di grave allarme sociale e protrattesi per un significativo lasso di tempo), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244)

3.4. Ricorso [OSCURATO:PERSONA].

3.4.1. -

3.4.2. Risultano radicalmente privi di fondamento il primo e il secondo motivo di ricorso che lamentano una violazione del principio di correlazione tra accusa e condanna e la mancata risposta al relativo motivo di appello.

Infatti, la condanna riportata dall'imputato risulta pacificamente attinente a fattispecie monosoggettiva ma consegue comunque alla enucleazione di uno specifico fatto nell'ambito della pluralità delle condotte contestate il che esclude la sussistenza di qualsivoglia violazione dei principi richiamati in sede di ricorso.

La manifesta infondatezza della questione determina la mancanza di un interesse tutelabile alla proposizione del secondo motivo con cui si lamenta la mancata valutazione di tale prospettazione comunque disattesa in fatto.

3.4.3. Infondate anche le doglianze in ordine alla dichiarata penale responsabilità.

Si richiamano sul punto le considerazioni già svolte in precedenza sia in ambito generale sia in relazione ai soggetti concorrenti.

Le dichiarazioni accusatorie della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] risultano in via generale presentare ampi profili di coerenza rispetto agli elementi raccolti in sede di indagini ed indicati soprattutto nel contesto della sentenza di primo grado.

In tali atti, emergeva la figura del [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, che era stato fra l'altro oggetto di un controllo nei pressi dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] proprio in data 16 maggio 2001.

I giudici territoriali hanno inoltre evidenziato i profili che hanno permesso di superare le difficoltà di ricostruzione palesate dal teste anche in relazione al carattere particolarmente intricato della vicenda che lo ha interessato, alla protrazione nel tempo della stessa, alla presenza di una pluralità di soggetti con cui costui si è interfacciato, alla presenza di pressioni subite per ritrattare le proprie dichiarazioni accusatorie.

Ancora, sempre nella sentenza di primo grado vi è il richiamo a profili di riscontro emergenti nel contesto delle intercettazioni telefoniche ed in particolare nella conversazione 15 maggio 2001 ore 21.14 sull'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] Rosario la cui interpretazione da parte dei giudici del merito non presenta profili di travisamento e risulta priva di manifesta illogicità.

In tali termini, risulta anche adeguatamente valutata la diversa versione resa dai collaboratore di giustizia PANZUTO.

3.4.4. In ordine alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, sussiste nel provvedimento di secondo grado adeguata motivazione che evidenzia come la terminologia utilizzata e gli stessi modi della richiesta corrispondessero alla normale modalità di richiesta del pizzo agli imprenditori secondo un dato esperienziale spesso reiterato nell'ambito dei processi di criminalità organizzata.

Si tratta di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità.

3.4.5. Adeguata risulta la motivazione in punto diniego circostanze attenuanti generiche risultando oggettivamente valorizzata la gravità della condotta e il contesto della stessa.

3.5. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]

3.5.1. Il primo motivo di ricorso ripropone quale chiave di lettura dell'intera vicenda D'[OSCURATO:PERSONA] la registrazione del colloquio 24 ottobre 2000.

Sulla valutazione delle dichiarazioni D'[OSCURATO:PERSONA] e sulla rilevanza della richiamata registrazione, devono richiamarsi le considerazioni già svolte in precedenza in particolare con riferimento alle posizioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tali considerazioni permettono di superare anche i profili riguardanti la precedente esclusione della gravità indiziaria in sede di applicazione di misure cautelari, peraltro sulla base di argomenti meramente richiamati e non sviluppati nell'ambito del motivo di ricorso come imposto dall'articolo 581 cod proc pen. 3.5.2.

Il secondo motivo di ricorso risulta infondato.

Al proposito, possono richiamarsi le considerazioni già svolte sia nella parte generale sia in relazione alla posizione [OSCURATO:PERSONA] sia alla posizione [OSCURATO:PERSONA].

3.5.3. Il terzo motivo di ricorso risulta parimenti infondato.

Infatti, quanto alla esistenza dell'associazione, possono richiamarsi integralmente le considerazioni già svoltesi nella parte generale che in relazione alle posizioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In questo contesto, la partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] risulta palese anche nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Tale partecipazione viene poi riscontrata dalla valutazione operata in sede giudiziale delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni delle persone offese che con il ricorrente sono entrate in contatto.

Così come già detto per altri compartecipi, la comprovata partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] a più fasi della gestione delle vicende usurarie e del traffico di denaro conseguenti alle stesse sono elementi che fondano una motivazione per lo meno non illogica nel ritenere la presenza di uno stabile radicamento del ricorrente nella contestata associazione, tra l'altro in posizione non marginale, e la piena consapevolezza da parte di costui dei caratteri dell'associazione stessa, anche esplicitati ai soggetti con cui veniva in contatto in occasione dei reati fine.

3.5.4. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta fondato su motivazione comunque non manifestamente illogica in conseguenza della valorizzazione anche della gravità delle condotte, di certo allarme sociale e svolte in contesto associativo.

4. Le suesposte considerazioni fondano la rettifica della sentenza impugnata operata ricalcolando la pena finale irrogata al MO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inamnnissibilita di tutti i ricorsi. Sentiti i difensori che hanno concluso come di seguito riportato. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] dopo breve ma articolata argomentazione si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla memoria integrativa ed insiste sull'enesistenza dell'aggravante mafiosa.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] insiste sull'inesistenza dell'aggravante mafiosa e chiede l'annullamento della sentenza impugnata. L'avvocato (r CELESTINO difensore di [OSCURATO:PERSONA] insiste sull'assenza di associazione mafiosa e chiede l'annullamento della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' difensore di [OSCURATO:PERSONA] si sofferma su alcuni motivi di ricorso ed in particolare sulla mancata valutazione della prova insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso e chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiede che la sentenza venga annullata e si riporta ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] RUSSO difensore di [OSCURATO:PERSONA] dopo ampia argomentazione si riporta alle conclusioni del ricorso e ne chiede l'accoglinnento.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] si sofferma sulla prescrizione,si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglinnento.L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti già pronunciata con sentenza in data 27 settembre 2013 dal Tribunale di Napoli nei limiti di seguito specificati: • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui ai capi A (associazione a delinquere di stampo mafioso perdurante sino al dicembre 2005), C (usura ai danni di CELLI Carmine perdurante alla data del 14 gennaio 2002), D (usura ai danni di ABBATE Gennaro perdurante alla data del 14 gennaio 2002), H (usura ai danni di COTRONEO Ennio e COTRONEO Antonio perdurante alla data del 14 gennaio 2002) ed M (usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe perdurante alla data del 14 gennaio 2002) del decreto n. Gip 9347/01 emesso il 16.5.2003 e ai capi B (estorsione ai danni di D'[OSCURATO:PERSONA] Gaetano perdurante sino al dicembre 1999) e C (tentata estorsione ai danni di D'[OSCURATO:PERSONA] Gaetano perdurante alla data del gennaio 2001) del decreto n. Gip 268/02 emesso il 16.5.2003; • [OSCURATO:PERSONA] Carmine in ordine ai capi A (associazione a delinquere di stampo mafioso perdurante sino al 2005), B (usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA] Gennaro perdurante alla data del 14 gennaio 2002), F (usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA] Fabio perdurante alla data del 14 gennaio 2002), del decreto n. Gip 9347/01 emesso il 16.5.2003; • [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, in ordine al capo B1 del decreto del 21.2.2003 (tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] Gennaro contestata sino al 14 gennaio 2002); • [OSCURATO:PERSONA] Rosario in ordine ai reati di cui ai capi A (associazione a delinquere di stampo mafioso perdurante sino al dicembre 2005), B (usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA] Gennaro perdurante alla data del 14 gennaio 2002), C (usura ai danni di CELLI Carmine perdurante alla data del 14 gennaio 2002), G (usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA] Fabio perdurante alla data del 14 gennaio 2002), I (usura ai danni di COTRONEO Ennio e COTRONE0 Antonio perdurante alla data del 14 gennaio 2002), M (usura ai danni di ATTANASIO Antonio perdurante alla data del 14 gennaio 2002), M1 (tentata estorsione ai danni di ATTANASIO Antonio perdurante alla data del 14 gennaio 2002) 0 (usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] perdurante alla data del 14 gennaio 2002) del decreto emesso il 21.2.2003 n. 9347 e di cui al capo B (estorsione ai danni di D'[OSCURATO:PERSONA] Gaetano perdurante sino al dicembre 1999) del decreto emesso il 16.5.2003 n. 268/02 3 ìv- • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo A (associazione a delinquere di stampo mafioso perdurante sino al 2005) del decreto n. Gip 9347/01 emesso il 16.5.2003, ed ai reati di cui ai capi B (estorsione ai danni di D'[OSCURATO:PERSONA] Gaetano perdurante sino al dicembre 1999) del decreto 268/02 emesso il 16.5.2003. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articolando i seguenti motivi. 2.1 Ricorso [OSCURATO:PERSONA] Rosario con gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli. 2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato rilievo della nullità degli atti successivi all'avviso di conclusione indagini in quanto il P.M. non aveva provveduto ad espletare l'interrogatorio dell'imputato, all'epoca detenuto in carcere, sebbene all'esito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini lo stesso avesse chiesto di "conferire" col PM medesimo "per motivi di giustizia". 2.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza del fatto che nell'avviso di conclusione indagini notificato all'imputato mancava la compiuta articolazione dei capi di imputazione. 2.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità per la fattispecie associativa per travisamento delle prove, omessa valutazione delle deduzioni difensive, prospettazione e propalazione di fatti inesistenti. La difesa lamenta che non è stata adeguatamente valutata l'assoluzione di molti coimputati dalla contestazione relativa alla fattispecie associativa che risulterebbe quindi costituita solo da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in relazione alla quale "né prima né durante né tantomeno dopo tale vicenda giudiziaria, nessuna azione penale è stata mai intrapresa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]" con riferimento al clan Torretta. Nessuna rilevanza al proposito avrebbe la documentazione sequestrata attinente ai soli reati di usura. Sul punto, vi sarebbe anche il travisamento delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che nulla avrebbe detto "sul piano della sussistenza di un clan malavitoso dedito alla commissione di tale reato". Vi sarebbe inoltre il travisamento delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe invece riferito della operatività nell'ambito dell'usura e delle estorsioni e di una equidistanza dalle associazioni operanti sul territorio il che escluderebbe anche la possibilità di attribuire al ricorrente la qualifica di capo di una compagine piuttosto frutto di "fantasiose colorazioni giornalistiche". Mancherebbe inoltre alcun collegamento fra i pretesi associati potendosi imputare le condotte usurarie ai soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto affermata sussistenza dell'aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosa per omessa valutazione delle deduzioni difensive, prospettazione e propalazione di fatti inesistenti. La difesa lamenta che non è stata adeguatamente valutata l'esclusione - da parte del GIP, in sede cautelare - dell'aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosa. Peraltro, quanto al metodo, difetterebbe la prova di alcun contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e le persone offese e le minacce sarebbero state unicamente funzionali al ripianamento dei debiti contratti dalle PP 00 (pag. 11 ricorso) 2.1.5 Violazione di legge e vizio motivazione in relazione alla dichiarata responsabilità in ordine alla fattispecie estorsive ed usurarie ai danni di D'[OSCURATO:PERSONA] Gaetano - capi A) e B) decreto del 16/5/2003 in conseguenza del fatto che tale rapporto non compare nella documentazione sequestrata e che l'incontro del 24 ottobre 2000- pur avvenuto nella abitazione del [OSCURATO:PERSONA] - non avrebbe coinvolto il ricorrente. La difesa lamenta inoltre la mancata trascrizione peritale della registrazione di tale incontro. 2.1.6 Mancata assunzione di prova decisiva costituita dalla richiesta trascrizione peritale della registrazione dell'incontro del 24 ottobre 2000 a casa del [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.7 Violazione di legge e vizio motivazione in relazione alla dichiarata responsabilità in ordine alla fattispecie estorsive ai danni di D'[OSCURATO:PERSONA] Gaetano in difetto di alcun contributo causale da parte del medesimo ricorrente. 2.1.8 Violazione di legge e vizio motivazione in relazione alla dichiarata responsabilità in ordine alla fattispecie estorsive ai danni di D'[OSCURATO:PERSONA] Gaetano in conseguenza della erronea valutazione in punto credibilità della persona offesa in conseguenza del carattere illogico delle dichiarazioni medesime. La PO avrebbe illogicamente riferito dell'assunzione di due soggetti cui riconosceva uno stipendio sostanzialmente pari all'importo del prestito ricevuto. Difetterebbe inoltre la ricerca di riscontri alle dichiarazioni di un soggetto interessato. 2.1.9 Violazione di legge e vizio motivazione in relazione alla dichiarata responsabilità in ordine alla fattispecie usurarie ai danni di [OSCURATO:PERSONA] - capo B) decreto del 2(21)/2/2003. Sarebbero poco credibili sul piano logico le giustificazioni addotte dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle cause che lo avevano indotto a richiedere prestiti a tasso usuraio essendo la ditta individuale per cui asseritamente agiva riconducibile - prima - alla moglie e - poi - alla moglie dello zio. Risulterebbe incompatibile con la ricostruzione offerta dalla PO la disponibilità da parte della stessa, nello stesso periodo, di costose macchine sportive. Risulterebbe ambigua la figura del [OSCURATO:PERSONA] in ragione di riferiti buoni rapporti con lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] stesso avrebbe fatto da intermediario per l'usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] peraltro provvedendo personalmente alla consegna del danaro e facendosi corrispondere gli interessi usurari a un tasso maggiore di quello allo stesso a sé praticato. 2.1.10 Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della intervenuta prescrizione del reato di usura ai danni del [OSCURATO:PERSONA] in data 14 gennaio 2017, antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (11/7/2018) non essendosi la condotta imputabile al ricorrente protratta oltre il marzo 2001. 2.1.11 Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della intervenuta prescrizione del reato di usura ai danni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Si tratterebbe infatti di vicenda gestita dal [OSCURATO:PERSONA], per cui lo stesso nemmeno è stato rinviato a giudizio e inoltre e in relazione alla quale non vi è stato alcun contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.12 Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della intervenuta prescrizione del reato di usura ai danni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in data antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (11/7/2018) non essendosi la condotta imputabile al ricorrente protratta oltre il marzo 2001. 2.1.13 Violazione di legge e vizio motivazione in relazione alla dichiarata responsabilità in ordine alla fattispecie estorsive ai danni di ATTANASIO Gaetano - capi M ed M1 del decreto emesso il 21.2.2003 n. 9347 - trattandosi piuttosto dello svolgimento di attività economica imputabile ad entrambi i soggetti. La PO ha specificato di aver "coinvolto direttamente l'imputato nella sua attività di impresa" come del resto riscontrato nella documentazione sequestrata che attesta la destinazione delle somme all'acquisto di prodotti alimentari; ha affermato di aver ricevuto il danaro "per finanziarmi, per acquistare la merce a prezzo concorrenziale e per evitare di star sempre a cambiare assegni". Dovrebbe poi ritenersi "improbabile ipotizzare che l'imputato abbia potuto impegnare somme rilevantissime, pari ad alcune centinaia di milioni di lire, in favore di un soggetto che non aveva beni personali, non aveva una sede aziendale, non aveva beni strumentali, svolgeva la sua attività eludendo il pagamento delle imposte, e, soprattutto, che in quel contesto temporale stava subendo una istanza di fallimento". Non sarebbe stato inoltre adeguatamente valutato che la stessa persona offesa avrebbe ammesso che attraverso gli assegni che gli sarebbero stati rilasciati a garanzia del pagamento delle sue forniture egli era riuscito ad incassare sia i soldi dei clienti che del sig. [OSCURATO:PERSONA]; da ciò dovrebbe desumersi che costui non avrebbe palesato alcun timore nei confronti del ricorrente tanto da giungere a ingannarlo e quindi risulterebbe per tali caratteri soggetto ambiguo il che avrebbe reso necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi di riscontro. Ancora, ulteriori elementi di dubbio in ordine ai rapporti tra imputato e persona offesa potrebbero desumersi dalla registrazione della conversazione col padre della PO del febbraio 2000, del tutto trascurato dalla Corte territoriale. 2.1.14 Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della intervenuta prescrizione del reato di usura ai danni del [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe in data antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (11/7/2018) perché la condotta imputabile al ricorrente si è protratta sino al 10 dicembre 2001 (pag. 115 della sentenza). 2.1.15 Violazione di legge e vizio motivazione in relazione alla dichiarata responsabilità in ordine alla fattispecie estorsive ed usurarie ai danni di CELLI Carmine mancando nella stessa ricostruzione giudiziale alcun contatto diretto fra la parte offesa ed il [OSCURATO:PERSONA] e rimanendo di significato non univoco il rinvenimento nella disponibilità dell'imputato ricorrente di una cambiale emessa a garanzia del pagamento da parte della PO. 2.1.16 Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della intervenuta prescrizione del reato di usura ai danni del CELLI in data antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (11/7/2018) non essendosi la condotta imputabile al ricorrente protratta oltre il 21 dicembre 2000 (pag. 121 della sentenza). 2.1.17 Violazione di legge e vizio motivazione in relazione alla dichiarata responsabilità in ordine alla fattispecie usurarie ai danni di DE [OSCURATO:PERSONA] non avendo considerato il giudice del merito che in sede di cautela nemmeno era stata ritenuta sussistente la gravità indiziaria in odine a tali condotte, mancando nella stessa ricostruzione giudiziale alcun contatto diretto fra la parte offesa ed il [OSCURATO:PERSONA] e rimanendo di significato non univoco il tipo di rapporti che esistevano fra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tra l'altro, nemmeno nel c.d. libro mastro vi era traccia di rapporto col [OSCURATO:PERSONA] 2.1.18 Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della intervenuta prescrizione del reato di usura ai danni del [OSCURATO:PERSONA] Fabio in data antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (11/7/2018) non essendosi la condotta imputabile al ricorrente protratta oltre il 10 dicembre 2001 (pag. 115 della sentenza). 2.1.19 Violazione di legge e vizio motivazione in relazione alla dichiarata responsabilità in ordine alla fattispecie estorsive ed usurarie ai danni di COTRONEO [OSCURATO:PERSONA] mancando alcuna prova del carattere usurario del debito del COTRONEO alla stregua della intercettazione 15/1/2000 progr. 295 richiamata dalla Corte territoriale - capo I decr 2(21)/2/2003. 2.1.20 Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della intervenuta prescrizione del reato di usura di cui al capo G) in data antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (11/7/2018) non essendosi la condotta imputabile al ricorrente protratta oltre il 10 dicembre 2000 (pag. 147 della sentenza). Il ricorrente richiama il capo G che riguarda la parte offesa [OSCURATO:PERSONA] ma fa riferimento alla pagina della sentenza di primo grado che affronta la posizione COTRONEO. 2.1.21 Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della intervenuta prescrizione del reato associativo in data antecedente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (11/7/2018) essendosi esaurita l'operatività dell'associazione prima del dicembre 2005 (pag. 268 della sentenza di primo grado). 2.1.22. La difesa [OSCURATO:PERSONA] ha depositato nota di integrazione documentale allegando le dichiarazioni del collaboratore di giustizia PRIVATO, le dichiarazioni D'[OSCURATO:PERSONA], la richiesta di interrogatorio successiva alla notifica dell'avviso di conclusione indagini 2.2. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità in relazione alla dichiarata penale responsabilità a titolo di estorsione consumata e tentata ai danni di D'[OSCURATO:PERSONA] Gaetano anche in relazione alla ritenuta attendibilità della persona offesa, alla omessa valutazione delle deduzioni difensive e alla mancata rinnovazione dibattimentale in punto trascrizione peritale della conversazione del 24 ottobre 2000. Mancherebbe in radice qualsivoglia valutazione critica delle dichiarazioni della persona offesa per effetto delle contraddizioni e delle inverosimiglianze delle stesse. Mancherebbe qualsivoglia valutazione della inesistenza di riscontri dalle propalazioni di tale fonte dovendosi in particolare considerare che la stessa persona offesa, nelle originarie denunce, fa riferimento a una pesante situazione debitoria. In particolare, risulterebbe inverosimile la vicenda relativa all'assunzione da parte della persona offesa del [OSCURATO:PERSONA] e del FORCHETTA e della corresponsione favore di costoro di una retribuzione a fronte di prestazioni non eseguite. Risulterebbero non caratterizzate da valenza intimidatoria le espressioni valorizzate dai giudici del merito tanto più che nella denuncia 17 dicembre 2000 nemmeno vi è menzione del [OSCURATO:PERSONA] e che l'effettivo tenore della conversazione del 24 ottobre 2000 paleserebbe toni sereni e la mancanza di minacce. Mancherebbe una valutazione in ordine al fatto che la persona offesa aveva un'esposizione debitoria nei confronti di più soggetti senza mai restituire il dovuto. Non sarebbe stato considerato che l'attività di esazione, in quanto non connotata da violenza o minaccia, non poteva assurgere a ulteriore rilevanza penale. Quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta, la difesa afferma che la stessa motivazione del provvedimento di rigetto paleserebbe la radicale mancata valutazione delle stesse deduzioni difensive e comunque la prospettazione dei principi di diritto assolutamente inconferenti. 2.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità in relazione alla ritenuta partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso o camorristico in relazione alla insussistenza degli elementi costitutivi e alla mancata valutazione delle deduzioni difensive. La stessa condotta di alcune persone offese (in particolare il Cotroneo), aggressiva e di aperto contrasto con il ricorrente, dimostrerebbe la mancanza di una intimidazione mafiosa. Allo stesso modo, la condotta sostanzialmente truffaldina della persona offesa D'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe ulteriormente incompatibile con la condotta di una vittima di pressioni mafiose. Qualificante dovrebbe ritenersi la circostanza che la persona offesa non era a conoscenza dell'esistenza di un gruppo criminale insistente sul territorio né ha fatto riferimento a particolari connotazioni dell'agire proprie della metodologia mafiosa. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia PANZUTO in punto necessità di un proprio intervento quale braccio armato dimostrerebbero la mancanza di una capacità di intimidazione autonoma dell'associazione. Peraltro, tali dichiarazioni sarebbero parzialmente smentite da quella del collaboratore di giustizia PRIVATO che avrebbe descritto la presenza di un gruppo sostanzialmente equidistante dai clan operanti sul territorio cui comunque non riconosceva modalità violenta. La stessa indicazione nell'ambito di attività dell'associazione postulata dal Tribunale risulterebbe contrastata da parte delle intercettazioni che dimostravano un intervento diretto nelle attività imprenditoriali e non una acquisizione dall'esterno. Mancherebbe la prova di un contributo stabile al sodalizio da parte di ciascuno degli associati come del resto dimostrato dalla eterogenea provenienza dei capitali "mutuati" e dal fatto che l'intervento risulterebbe essere stato fatto solo nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. In generale, sarebbero state disattese delle doglianze difensive nella parte in cui si riportavano dei brani delle dichiarazioni dei collaboratori contrastanti con l'assunto dell'esistenza di una associazione criminale operante nel campo delle usure e delle estorsioni. 2.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso o della finalità di agevolazione mafiosa in relazione a tutte le fattispecie di usura e di estorsione per cui è intervenuta condanna e alla mancata valutazione delle deduzioni difensive. 2.2.3.1. Quanto all'impiego del metodo mafioso, dovrebbe ritenersi una incompatibilità logica con il delitto di usura difettando alcun elemento di minaccia tra i profili strutturali del delitto stesso caratterizzato invece dalla presenza di un accordo negoziale. Peraltro, sul punto, risulterebbero del tutto inattendibili e contraddittorie le dichiarazioni della persona offesa D'[OSCURATO:PERSONA]. Mancherebbe, ancora, l'evocazione di una specifica compagine esistente sul territorio. Mancherebbe l'esplicitazione di aspetti reali del riferimento alla efficacia intimidatrice. Il tutto imporrebbe una rideterminazione della pena e degli aumenti applicati a titolo di continuazione. Sempre con riferimento al prospettato impiego del metodo mafioso, anche la valutazione dei delitti di estorsione risulterebbe del tutto pretermettere le deduzioni difensive e la palese mancanza di effettivi elementi strutturali di una compagine mafiosa ancora una volta ribadendo che la pregnanza dell'episodio del 24 ottobre 2000 e della relativa registrazione in atti. Inoltre, qualificante dovrebbe considerarsi la testimonianza ESILIO, ispettore di polizia giudiziaria, in cui si evidenzia la mancata pregressa conoscenza del [OSCURATO:PERSONA], ritenuto capo dell'associazione. Nessun contributo sarebbe poi evidenziabile a carico dei concorrenti [OSCURATO:PERSONA] e FORCHETTA. 2.2.3.2. Quanto alla ritenuta finalità di agevolazione delle attività di un'associazione mafiosa, la difesa afferma sussistere una motivazione che ingiustificatamente realizza una sovrapposizione tra metodo e finalità, che la presenza di una finalità mafiosa non potrebbe desumersi dalle dichiarazioni D'[OSCURATO:PERSONA] posto che non vi è contestazione della finalizzazione mafiosa delle condotte che vedono costui come vittima e che, al più, nelle condotte contestate, potrebbe individuarsi una finalità personale del [OSCURATO:PERSONA] o del [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto determinazione del trattamento sanzionatorio, presenza di errore materiale, eccessività della pena base e degli aumenti in continuazione, diniego delle circostanze attenuanti generiche, erronea applicazione dell'art. 63 comma 4 cod pen. La difesa contesta in particolare che già nel provvedimento di primo grado vi era un errore di calcolo in eccesso di sei mesi. Tale calcolo sarebbe stato ritenuto anche nella sentenza di secondo grado all'esito della dichiarazione di estinzione per prescrizione di uno dei reati in continuazione. Mancherebbe poi alcuna valutazione sulle deduzioni difensive. Mancherebbe alcuna motivazione in ordine all'aumento ulteriore di un terzo ai sensi dell'articolo 63 comma 4 codice penale. Risulterebbe contraddittoria la giustificazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche se non per effetto di prospettazioni meramente di stile. 2.3 Ricorso [OSCURATO:PERSONA] Carmine con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.3.1. Violazione dell'art. 157 cod pen in considerazione dell'intervenuto spirare del termine di prescrizione per i reati di cui ai capi A - B - F (416 bis - usura [OSCURATO:PERSONA] Gennaro, usura [OSCURATO:PERSONA] Fabio). Il Tribunale porrebbe (pag. 268) il termine di operatività dell'associazione in epoca anteriore alla fine del 2005, con la conseguenza che non sarebbe possibile ritenere applicabile l'aggravato regime sanzionatorio introdotto dalla legge 251 del dicembre 2005 come del resto confermato dal fatto che il regime sanzionatorio applicato in primo grado (pag. 329) è quello precedente a tale intervento normativo precedente. Alle stesse conclusioni giunge la difesa per i delitti di usura. Come sopra già evidenziato, infatti, le due imputazioni afferiscono a condotte ex art. 644 c.p. aggravate ex art, 7 L. 203/91 commesse fino al 14.01.02. [...]. Di conseguenza, alla data del 5 giugno del 2018 (prima della pronuncia della sentenza del giudizio di appello) sarebbe spirato il termine massimo di prescrizione per come sopra individuato (anni 15) per i delitti in esame tenuto pure conto dell'ulteriore periodo di sospensione della prescrizione calcolato nel giudizio di primo grado e di appello (pari a 507 giorni ovvero ad anni 1, mesi 4 e giorni 22) per rinvii su istanza di parte). 2.3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità in relazione alle fattispecie di usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA] Gennaro e di [OSCURATO:PERSONA] Fabio (capi B ed F) e ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo e della agevolazione mafiosa. Difetterebbe infatti qualsivoglia forma di esplicitazione di contesti di matrice mafiosa della provenienza della condotta illecita da parte dell'associazione mafiosa non potendosi ritenere operante una sorta di principio di territorialità che si tradurrebbe in una sorta di responsabilità oggettiva. Vi sarebbe una mancata valutazione delle deduzioni difensive e della effettiva contestualizzazione delle condotte scritte ai capi B-F. Mancherebbe ancora una valutazione della serie di contraddizioni e di incertezze che avevano caratterizzato la testimonianza [OSCURATO:PERSONA]. 2.3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità in relazione alla fattispecie di associazione a delinquere di stampo mafioso in difetto di apprezzabile apporto concreto sul piano causale, di compiti tendenzialmente stabili, dall'accettazione di regole di obbedienza ed eventualmente, dal potere di dare ordini ad altri adepti che fossero a lui subordinati. 2.3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto determinazione del trattamento sanzionatorio anche in conseguenza della mancata valutazione delle deduzioni difensive in punto attenuanti generiche. 2.3.5. Con motivi aggiunti depositati via PEC il 6 dicembre 2021, la difesa lamenta anche violazione dell'art. 597 cod proc pen affermando che qualsivoglia diversa datazione della fattispecie associativa - a fronte di una chiara statuizione sul punto in sede di sentenza di primo grado e in difetto di impugnazione da parte del Pubblico Ministero - costituirebbe una vietata reformatio in peius 2.4. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] Giovanni con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli. 2.4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della mancanza di correlazione tra accusa e sentenza e per conseguente violazione dell'art. 521 cod proc pen e comunque del diritto di difesa. Infatti, la penale responsabilità riguarderebbe un unico episodio a fronte della contestazione di plurime condotte presenti nell'editto accusatorio, una fattispecie monosoggettiva a fronte di una originaria contestazione in concorso con soggetti poi assolti, un oggetto diverso dagli originariamente ritenuti rapporti usurari e comunque sganciato dalla originariamente prospettata cessione dell'attività da parte della vittima. 2.4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa motivazione su specifica doglianza della difesa in punto difetto di correlazione tra accusa e condanna. 2.4.3. Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in punto dichiarazione di penale responsabilità per la contestata fattispecie estorsiva. La difesa afferma che la valutazione in termini di credibilità delle dichiarazioni della persona offesa sarebbe illegittima, illogica, contraddittoria e insufficiente in conseguenza delle significative contraddizioni evidenziate dalla ripetute contestazioni in sede di escussione, dalle considerazione del medesimo teste alla stregua di figura ambigua (pag. 195 sent primo grado), dalla diversa descrizione dell'episodio resa dal collaboratore di giustizia PANZUTO, ricostruzione non esclusa dallo stesso giudice di primo grado (p. 234-235) 2.4.4. Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla sussistenza dell'aggravante del metodo e della agevolazione mafiosa. La descrizione dei fatti risulterebbe inverosimile nella parte in cui renderebbe compatibile l'assoluta coartazione derivante dal metodo mafioso con la capacità di trattare della vittima e di ottenere una negoziazione sulla somma estorta. 2.4.5 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche in quanto fondato su mere clausole di stile e alla mancata motivazione dell'applicazione e dell'entità dell'aumento a titolo di recidiva ignorando sul punto le specifiche deduzioni difensive e facendo leva su aspetti del tutto generici quale la gravità dei fatti nemmeno considerando il carattere remoto dei precedenti. 2.5 Ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con gli Avv.ti Russo e Montone del Foro di Napoli. 2.5.1. Violazione di legge in relazione alla dichiarata penale responsabilità a titolo di estorsione in relazione alla vicenda D'[OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che - in sede cautelare - era stata esclusa la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto de quo, che dalla trascrizione del colloquio 24 ottobre 2000 fra D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non emerge alcuna pressione indebita a carico della ritenuta persona offesa come del resto affermato dal Tribunale del riesame dell'epoca. Inoltre, la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa sarebbe parziale e incompleta non considerando la risalenza del rapporto, la disponibilità a ulteriori dazioni dei ritenuti usurai, la presenza di richieste di rientro non aventi carattere minaccioso, il tenore non minaccioso delle conversazioni registrate il 24 ottobre 2000 che smentirebbero le contrastanti dichiarazioni della PO, la mancanza di un effettivo contributo causale dell'[OSCURATO:PERSONA] nella vicenda, l'ambiguità della figura del dichiarante D'[OSCURATO:PERSONA] 2.5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo e della agevolazione mafiosa (vicenda D'[OSCURATO:PERSONA]). La difesa si richiama alle già riferite valutazioni svolte dal Tribunale del riesame nell'ordinanza 12 ottobre 2001, a seguito di annullamento 22 maggio 2001 da parte di questa Corte; contesta la rilevanza - ai fini dell'affermazione della sussistenza del metodo mafioso - di una eventuale appartenenza dello stesso [OSCURATO:PERSONA] ad associazione camorristica. Anche in questo caso, la difesa si duole dell'omessa valutazione della risalenza del rapporto e del tenore non minaccioso delle conversazioni registrate il 24 ottobre 2000 che smentirebbero le contrastanti dichiarazioni della PO, la ignoranza da parte della PO di qualsivoglia caratura criminale del padrone di casa [OSCURATO:PERSONA], dell'ambiguità della figura del dichiarante D'[OSCURATO:PERSONA], della mancanza di capacità di intimidazione autonoma resa palese dalla necessità di invocare l'operatività di altro clan. 2.5.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità in ordine alla contestata fattispecie associativa. La difesa si richiama alle valutazioni svolte dal Tribunale del riesame nell'ordinanza 10 marzo 2003 e rileva la presenza di ampi riscontri in punto insussistenza dell'associazione camorristica nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia PANZUTO all'udienza del 26 febbraio 2009 per cui l'attività di usura era personale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non coinvolgeva l'associazione. La difesa lamenta inoltre la impossibilità di individuare contestazioni diverse da delitti connessi "alle relazioni di prestito" il che dovrebbe far escludere la funzionalizzazione dell'esistenza del gruppo al controllo del territorio; rileva come dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia PRIVATO non emerga la partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] alla ipotizzata associazione; partecipazione che emerge solo dalle dichiarazioni PANZUTO che riferisce di un "gruppo" che si occupava di prestiti. 2.5.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Mancherebbe qualsivoglia risposta alle doglianze difensive a fronte di una motivazione in primo grado che fondava il rigetto su argomenti (recidiva e reiterazione delle condotte) non ricollegabili alla persona dell'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati salva la necessità di una rettifica del calcolo della pena nei limiti di seguito specificati. 2. Le plurime contestazioni avanzate da diversi ricorrenti in ordine a profili di illogicità della valutazione giudiziale e travisamento degli elementi istruttori impone in premessa una valutazione degli argomenti comuni utilizzati al fine di operare un necessario inquadramento della ricostruzione giudiziale medesima, dei profili di coerenza estrinseca, della portata degli argomenti utilizzati dai giudici del merito. 2.1. I giudici territoriali ed in particolare il Tribunale di Napoli, il cui estremo dettaglio nel riferire gli elementi raccolti nel fascicolo processuale compensa il carattere sintetico dei richiami operati da parte del giudice d'appello, permette di individuare una pluralità di elementi eterogenei che vanno dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che forniscono un quadro generale riguardante la vicenda, a plurimi accertamenti svolti dalla PG, agli esiti dei servizi di appostamento e controllo e di perquisizioni e sequestri; tutti elementi che hanno permesso di verificare la logicità della chiave di lettura delle intercettazioni stesse, peraltro di portata per lo più esplicita. A tali elementi si accompagnano le dichiarazioni delle persone offese unitamente a esplicite manifestazioni di paura di alcune di esse. Ne consegue la presenza di un apparato probatorio assai complesso, frastagliato quanto dettagliato, la cui lettura non si esaurisce nella considerazione della singola frase o espressione ma impone una valutazione che tenga conto dell'intero contesto anche in ragione della presenza di palesi condotte - degli imputati o di terzi - volte a fare pressioni sulle persone offese medesime. 2.2. Fatta questa premessa metodologica, vanno preliminarmente e in via generale disattese le doglianze con cui si denunciano pretese incongruenze nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che offrono ricostruzioni complementari e ampiamente sovrapponibili nonostante i diversi "punti di osservazione" di ciascuno e i solo parzialmente diversi periodi storici cui ciascuna dei dichiaranti fa riferimento. Dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i giudici del merito - e in particolare il Tribunale - hanno tratto un nucleo di elementi comuni, rilevanti e tra loro coerenti. In particolare: • [OSCURATO:PERSONA], intraneo ad altro clan, ha riferito che, all'inizio degli anni '90, il [OSCURATO:PERSONA] praticava l'usura con la stabile collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la vicinanza del nipote, FORCHETTA Marcello, tutti imputati nel presente procedimento; che già in quell'epoca il [OSCURATO:PERSONA] disponeva di somme ingenti tanto da finanziare in una occasione l'acquisto di stupefacenti da parte di altro associato; che il [OSCURATO:PERSONA] vantava rapporti diretti con gli esponenti di vari clan operanti sul territorio delle zone vicine tra cui menzionava i LICCIARDI di Secondigliano e il boss della zona all'epoca, DELLO RUSSO Mario. Ha inoltre narrato che, dopo l'uccisione di quest'ultimo da parte dello stesso collaboratore, erano rimasti inalterati i rapporti diretti col clan ALFANO e che, proprio per tale contiguità, il [OSCURATO:PERSONA] aveva anche ricoperto la funzione di intermediario - su richiesta di uno dei partecipanti - in un incontro avente ad oggetto la situazione tra i clan contrapposti degli ALFANO e dei CAIAZZO. • [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, capo del clan omonimo, ha riferito di conoscere il clan [OSCURATO:PERSONA], di cui Rosario era il capo e a cui apparteneva il PANZUTO; ha riferito di avere organizzato un incontro tra i componenti del clan [OSCURATO:PERSONA] (tra cui Rosario) e il TORINO (circostanza riferita anche da tale dichiarante); ha riferito dell'operatività del clan [OSCURATO:PERSONA] in tema di estorsioni e droga (riferimento presente anche nelle dichiarazioni degli altri soggetti escussi); ha confermato la presenza di un rapporto privilegiato tra i clan [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di cui aveva riferito anche il TORINO, ha riferito della vicinanza tra il clan [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], indicato come partecipante dopo avere fatto parte del clan ALFANO. Il [OSCURATO:PERSONA] ha riferito anche di una contrapposizione tra il clan del [OSCURATO:PERSONA] - appoggiato dai LICCIARDI - e i FRIZZIERO laddove sia il PANZUTO sia il PRIVATO avevano riferito dell'intenzione del FRIZZIERO di uccidere il [OSCURATO:PERSONA] medesimo, circostanza riferita anche dal PRIVATO. • PANZUTO Gennaro, dichiaratosi intraneo al clan del [OSCURATO:PERSONA] di cui è nipote, ha confermato la posizione gradualmente acquisita tra la fine degli anni '80 (caratterizzati da attività nel ramo del contrabbando di tabacchi lavorati esteri) e l'inizio dei '90 da parte del gruppo per come descritta dal PRIVATO; ha ribadito il carattere stabile della compagine; ha confermato l'operatività del gruppo [OSCURATO:PERSONA] in tema di usura, estorsioni e stupefacenti, specificando che il principale nucleo di attività si ricollegava alle usure ; ha riferito di una propria attività nel gruppo di fuoco utilizzato anche per le riscossioni; ha confermato la partecipazione al gruppo di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Antonio (tutti imputati nel presente procedimento e protagonisti delle intercettazioni e delle dichiarazioni di parte delle persone offese) e altri; ha specificato l'ambito territoriale specifico in cui il clan operava; ha confermato la vicinanza del gruppo al boss della zona dell'epoca, DELLO RUSSO Mario, che [OSCURATO:PERSONA] Rosario affiancava; ha confermato la permanenza del gruppo nelle attività criminali della zona anche dopo l'uccisione del DELLO RUSSO (avvenuta a metà degli anni '90) da parte del clan degli ALFANO diventato il clan dominante; ha confermato che il gruppo godeva della protezione anche dei LICCIARDI di Secondigliano con cui vi era una storica vicinanza; ha riferito dello svolgimento da parte del gruppo di fuoco di cui faceva parte di azioni volte al recupero dei crediti dagli usurati. Ha riferito del modus operandi tipico in tema di usure e che abitualmente si faceva capire a ciascuno degli usurati che lo zio era "il capo della zona Torretta e di conseguenza (...) se non era puntuale a tornare i soldi indietro si poteva aspettare qualcosa", ha riferito di avere avuto diretta conoscenza della vicenda afferente al [OSCURATO:PERSONA] Pasquale ([OSCURATO:PERSONA], negli appunti del [OSCURATO:PERSONA]). Il PANZUTO ha anche aggiunto che la moglie del [OSCURATO:PERSONA], titolare del conto corrente su cui sono confluiti molti degli assegni delle odierne persone offese, riceveva una elargizione settimanale dal clan (500 C circa) dal clan. • TORINO Salvatore - affiliato prima al clan dei [OSCURATO:PERSONA], poi al Cartello di Secondigliano e infine al clan [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] - ha riferito del periodo dal 2003 in poi. Ha dichiarato di conoscere il clan della Torretta (al cui interno indicava il [OSCURATO:PERSONA] e l'altro collaboratore, il PANZUTO) come formazione alleata dell'Alleanza di Secondigliano e della manifestata intenzione di stringere nuove e diverse alleanze. Ha confermato che le attività in comune intorno al 2005 riguardava estorsioni. 2.3. Fatte salve le ulteriori specificazioni che verranno fatte in relazione alla formulazione dei motivi di ricorso, risulta logica e congrua la valutazione in termini di univocità di tali dichiarazioni operata dai giudici del merito e dal Tribunale. Da esse risulta che, sia all'interno che all'esterno della compagine, la stessa era riconosciuta come entità che si inseriva in posizione di parità nel panorama della criminalità organizzata del luogo, godeva di un riconoscimento da parte delle organizzazioni esterne, presentava una operatività territorialmente connotata e operativamente differenziata che ricomprendeva principalmente usura ed estorsioni, si presentava all'esterno come parte della criminalità organizzata tanto da partecipare anche a summit per appianare i contrasti insorti, aveva persone sul territorio che ne esplicitavano la forza intimidatrice. Più in generale, dal quadro che è possibile desumere anche per effetto delle dichiarazioni di alcune delle persone offese, risulta pacifica la presenza di attività di intimidazione tale da far insorgere nei terzi situazioni di omertà anche tramite la spendita del nome e dell'esistenza della compagine medesima dovendosi comunque ricordare che il raggiungimento della situazione di assoggettamento e di omertà costituisce il riflesso sociologico della metodologia associativa ma non è, rispetto ad essa, causalmente obbligato (Sez. 2, Sentenza n. 24851 del 04/04/2017 Rv. 270442 - 01). 2.4. Lo stesso Tribunale, il cui percorso motivazionale è stato ribadito e richiamato dal giudice di appello, ha fornito plurimi profili di coerenza estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori che a loro volta risulta riscontrarsi reciprocamente. 2.4.1. In particolare, quanto alla presenza di una attività, risalente nel tempo, nel contrabbando di TLE, di cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] parzialmente riferisce, il teste Esilio ha riferito dell'intervenuto sequestro - a carico dello stesso [OSCURATO:PERSONA] a Brindisi - di due motoscafi, il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], che il medesimo teste Esilio ha detto essere adibiti - appunto - al contrabbando con la collaborazione di esponenti della [OSCURATO:PERSONA] (pag. 25 della sentenza di primo grado; sul punto non risultano contestazioni in sede di ricorso). 2.4.2. Quanto alle rilevanti disponibilità economiche (la cui lecita provenienza non risulta oggetto di spiegazioni in sede di ricorso), oltre alle dichiarazioni PRIVATO, il Tribunale ha segnalato anche la presenza di sequestri in data 19 giugno 1997, di effetti cambiari per 226 milioni di lire e in data 30 gennaio 2001 di 50 milioni di lire occultati nel portaombrelli e del sequestro - sempre il 30 gennaio 2001 - di documenti riportanti cifre, annotazioni e nomi degli usurati, il c.d. libro mastro di cui in seguito si dirà. A ciò, devono aggiungersi gli accertamenti relativi al conto corrente della moglie del [OSCURATO:PERSONA] su cui confluivano somme e assegni provenienti dalle persone offese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], COTRONEO, ATTANASIO e CELLI e che riceveva somme da una rilevante quantità di soggetti diversi nonché la identificazione di altri prestanome sui cui conti confluivano somme e titoli di non trascurabile valore movimentati dal gruppo e che rimanevano non segnalati anche in conseguenza di peculiari rapporti con funzionari di banca compiacenti, la cui presenza emerge sia nelle dichiarazioni raccolte sia nelle intercettazioni . Le stesse intercettazioni riportate dai provvedimenti di primo e secondo grado contengono riferimenti a cifre significative. Oltre a ciò, lo stesso Tribunale segnala le peculiarità afferenti alla disponibilità di un immobile destinato a propria abitazione aventi caratteristiche di pregio e situato in zona residenziale di Napoli ma di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] - soggetto privo di disponibilità economiche proprie e familiari - che lo aveva affittato al [OSCURATO:PERSONA] dal 1 aprile 1999 per una cifra irrisoria e ben al di sotto dei valori medi di mercato dell'epoca (circa 500.000 lire). 2.4.3. Quanto alla presenza di stabili rapporti per lo meno tra gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (ricorrenti) e [OSCURATO:PERSONA] (imputato defunto nel corso del processo) e alle contiguità con soggetti a vario titolo prossimi ad ambiti camorristici di cui alle dichiarazioni univoche e concordanti dei collaboratori di giustizia, il Tribunale richiama anche una serie di controlli in cui tali soggetti sono stati sottoposti a controllo insieme e/o in compagnia di soggetti contigui alla criminalità organizzata o a contesti criminali, in date sia precedenti che successive all'inizio delle indagini (4 aprile 1995; 16 febbraio 1997; 23 marzo 1997; 13 maggio 1997; 8 maggio 1998; 17 aprile 1999; 21 aprile 1999; 24 ottobre 2000). 2.4.4. Quanto all'operatività in tema di usura, gli elementi richiamati dal Tribunale hanno rilevato come elemento sintomatico da interpretarsi alla luce di tali dichiarazioni unitamente al traffico di assegni confluito sul conto della moglie del [OSCURATO:PERSONA] (e - come si vedrà in seguito - delle stesse dichiarazioni delle persone offese), debba essere ritenuto il c.d. libro mastro sequestrato al [OSCURATO:PERSONA] stesso in cui comparivano una serie di cifre in relazione a svariati nomi fra cui le persone offese. In fatto, il Tribunale ha anche indicato la presenza di una intercettazione che dimostrava la conoscenza dell'esistenza del "libro mastro" da parte di coimputati del [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie il [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Colloquio 2 marzo 20021 progr. N. 94 h. 16:49:33: "Lo tieni sempre il conteggio? ... Sta sequestrato ... Anche il conteggio sta sequestrato?"). Lo stesso Tribunale segnala che tale conteggio risultava tra l'altro essere stato sequestrato unitamente a un rilevatore di microspie per bonifiche ambientali, corredato di antenna retrattile con diversi led. 2.4.5. Quanto alla operatività in tema di estorsioni, in fatto sono stati indicati dal Tribunale essenzialmente le dichiarazioni delle persone offese di cui si dirà in seguito unitamente a una intercettazione sull'utenza 3337519528 in cui l'imputato [OSCURATO:PERSONA] discute con altra persona (il DELLO RUSSO) sull'opportunità di andare a picchiare il proprio debitore. A ciò si aggiungono elementi più equivoci, quali il ritrovamento di un ordigno incendiario presso l'esercizio commerciale della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] Gennaro in data 4 agosto 2011 che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] attribuisce a una messinscena ordita dai propri familiari per indurlo a ritrattare. 2.5. Ulteriore elemento utilizzato dai giudici del merito - in via autonoma - risultano essere le intercettazioni telefoniche che vedono impegnati via via tutti gli imputati e le persone offese. Del contenuto di tali captazioni i giudici del merito hanno fornito ampia descrizione. Si tratta degli elementi istruttori che hanno permesso l'identificazione di molte delle persone offese. 18 e'r Nessuna contestazione risulta sussistere sul riconoscimento delle voci operate dalla PG e difetta comunque l'allegazione di effettivi elementi sintomatici di segno contrario (Sez. 2, Sentenza n. 12858 del 27/01/2017 Rv. 269900 - 01; sent. n. 24438 del 2005 Rv. 231856 - 01, sent. n. 17619 del 2008 Rv. 239725 - 01, sent. n. 14556 del 2011 Rv. 249730 - 01, sent. n. 18453 del 2012 Rv. 252712 - 01, sent. n. 13085 del 2014 Rv. 259478 - 01). Le stesse conversazioni risultano fra l'altro valutate alla stregua del significato letterale della massima parte delle espressioni e secondo la valenza che i colloqui hanno assunto anche in relazione alla successione delle telefonate stesse in cui vi sono sia richieste alle persone offese sia conversazioni tra gli imputati in relazione alle pretese vantate nei confronti delle persone offese e alle condotte da serbare nei confronti di costoro. Va segnalato inoltre che - a prescindere dalle contestazioni in ordine alla registrazione 24 ottobre 2000, di cui si dirà in seguito - la articolazione dei motivi di ricorso non enuncia alcun profilo di travisamento delle intercettazioni richiamate e riportate nelle sentenze di merito e in particolare nella sentenza di primo grado né introducono effettivi elementi che incidano sulle chiavi di lettura utilizzate e sulla generale logicità dell'interpretazione delle stesse. Le richiamate intercettazioni risultano essere state logicamente valutate già in primo grado anche in quanto palese elemento di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sia in relazione all'attività organizzata ricollegabile ai ricorrenti e agli altri imputati sia in relazione ad altri elementi già evidenziati dai collaboratori stessi quali ad esempio i particolari rapporti intrattenuti con alcuni funzionari di banca che, secondo la testimonianza ESILIO (compendiata a pag. 18 ss. e in particolare a pag. 24 sentenza di primo grado) avevano omesso di segnalare alle competenti autorità l'intestazione di conti correnti da parte di associati e loro prestanomi sui quali si consentiva l'imponente flusso di denaro provento di attività sospetta e fornivano anche notizie e suggerimenti riguardo a circostanze sulle quali andava, viceversa, conservato il segreto di ufficio. 2.6. In questo contesto sono state valutate le dichiarazioni delle persone offese. 2.6.1. Va rilevato preliminarmente che tale valutazione parte anche dalla considerazione che molte di tali dichiarazioni sono successive alle intercettazioni telefoniche e quindi giungono a chiarire circostanze in parte già emerse. 2.6.2. Già in primo grado i giudici territoriali hanno congruamente affrontato il profilo relativo alla presenza di dichiarazioni da parte delle persone offese in sede dibattimentale e di indagini che risultavano inizialmente finalizzate a ridurre la portata delle precedenti denunce, delle intercettazioni e della responsabilità dei ricorrenti. Lo stesso Tribunale dava atto al proposito della presenza di testimonianze di soggetti terzi (quali ad esempio. EMENDATO Cecilia, moglie della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]) e circostanze direttamente rilevate dagli operanti in sede di denuncia da cui si desumeva in maniera inequivoca uno stato di paura e soggezione dei dichiaranti ovvero situazioni riferite dalle stesse persone offese da cui si desumeva la presenza di pressioni - esplicite e implicite - a carico delle persone offese medesime ovvero attività dirette a eludere le indagini (la persona offesa ABBATE ha riferito di essere stato avvicinato da tale Ernesto detto quintale di merda che gli sottoponeva su mandato del [OSCURATO:PERSONA] una liberatoria da firmare e di essere stato successivamente abbordato da due sconosciuti che gli chiedevano se anche lui fosse andato alla polizia - cfr. pag. 80 sentenza di primo grado; la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di plurimi tentativi, anche da parte di soggetti a loro volta intimoriti dalla caratura criminale degli imputati finalizzati a farlo ritrattare). Tale situazione palesa il carattere logico delle valutazioni dei giudici del merito che anche all'evidenziata "pressione ambientale" hanno ricollegato le incertezze palesate da parte di alcune delle persone offese e della reiterata necessità - nel corso della escussione dibattimentale - di ricorrere a reiterate contestazioni. 2.6.3. Risulta corretta del resto la valutazione dei giudici del merito in ordine alla portata di certo riscontro fornita alle imputazioni, agli esiti delle intercettazioni e alle dichiarazioni delle persone offese dalla documentazione sequestrata al [OSCURATO:PERSONA], il c.d. libro mastro secondo la terminologia utilizzata dai giudici del merito. Il sequestro di tale "conteggio", come lo definisce uno degli imputati nel corso di una intercettazione sopra riportata, avvenuto il 30 gennaio 2001, risulta successivo non solo all'inizio delle intercettazioni ma anche alle denunce e le dichiarazioni di alcune delle persone offese (in particolare, salve le specificazioni che saranno fatte in seguito, il D'[OSCURATO:PERSONA] - la cui presentazione risale all'ottobre 2000 - e l'ABBATE - le cui prime dichiarazioni risalgono al 21 gennaio 2001). 2.6.4. In maniera ulteriormente logica e corretta, già in sede di primo grado, i giudici territoriali hanno valutato la credibilità delle dichiarazioni accusatorie delle persone offese in conseguenza non solo della palese mancanza di preconcetti rancori o di apparenti volontà calunniatorie ma anche in conseguenza della linearità e logicità delle stesse, della sostanziale omogeneità delle vicende narrate da ciascuna autonomamente in diverse sedi, della ampia coerenza estrinseca palesata dalla presenza degli elementi ulteriori in precedenza richiamati. 2.6.5. Nessuna delle dichiarazioni che fondano le decisioni dei giudici territoriali risulta infatti isolata o priva di riscontri. 2.6.5.1. Le dichiarazioni del CELLI, nonostante le iniziali reticenze, si pongono in sostanziale coerenza con le annotazioni del libro mastro sequestrato al [OSCURATO:PERSONA], con le intercettazioni che vedono protagonisti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con gli accertamenti relativi agli assegni di cui alle dichiarazioni e confluiti sul conto corrente della moglie del [OSCURATO:PERSONA]. 2.6.5.2. Le dichiarazioni dell'ABBATE, che nemmeno aveva denunciato i fatti di cui era vittima, nonostante le inziali reticenze, sono coerenti con le intercettazioni che vedono protagonista il [OSCURATO:PERSONA], con le annotazioni del libro mastro sequestrato al [OSCURATO:PERSONA], con il fatto che gli assegni di cui si parla sono confluiti sul conto corrente della moglie del [OSCURATO:PERSONA]. 2.6.5.3. Le dichiarazioni dei COTRONEO, nonostante le iniziali reticenze ascrivibili essenzialmente a uno dei due, sono coerenti con le intercettazioni che vedono come protagonisti il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], con le annotazioni del libro mastro sequestrato al [OSCURATO:PERSONA], con gli accertamenti bancari che hanno evidenziato che gli assegni di cui si parla sono confluiti sul conto di soggetto risultato essere prestanome del [OSCURATO:PERSONA] (e sulla funzione del quale il giudice di appello - che ha dichiarato l'estinzione del reato di riciclaggio per intervenuta prescrizione- ha evidenziato esistere elementi univoci non contestati in sede di ricorso). 2.6.5.4. Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], nonostante alcune imprecisioni, anche connesse alla complessità del rapporto, sono ampiamente coerenti con le dichiarazioni della moglie MARESCA Filomena, con le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], con le intercettazioni che vedono come protagonisti il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] (imputato deceduto), con le annotazioni del libro mastro sequestrato al [OSCURATO:PERSONA]. 2.6.5.5. Le dichiarazioni dell'ATTANASIO sono coerenti con le intercettazioni che vedono coinvolti il [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], con le annotazioni del libro mastro sequestrato al [OSCURATO:PERSONA], con il ritrovamento di un ulteriore appunto con il numero di telefono della persona offesa, con il sequestro di una cassetta contenente conversazioni con il padre della persona offesa, con gli accertamenti bancari che hanno evidenziato che gli assegni di cui si parla sono confluiti sul conto della moglie del [OSCURATO:PERSONA] e sul conto dell'[OSCURATO:PERSONA], altro soggetto sulla cui funzione di prestanome "bancario" il giudice di appello ha elencato una serie di elementi univoci non contrastati in sede di ricorso. 2.6.5.6. Le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] sono coerenti alle intercettazioni che vedono coinvolti il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e agli accertamenti bancari che hanno evidenziato che gli assegni di cui si parla sono confluiti sul conto corrente della moglie del [OSCURATO:PERSONA]. 2.6.5.7. Le dichiarazioni accusatorie del D'[OSCURATO:PERSONA] trovano una loro ampia coerenza anche in relazione al fatto che sono le prime in ordine di tempo e in sede di denuncia enunciano una serie di situazioni e circostanze che sono poi oggetto di accertamento tramite le intercettazioni e sono omologhe a quelle vissute da una pluralità di persone offese nemmeno identificate al momento della denuncia stessa. Come di seguito sarà meglio specificato, esse risultano coerenti alle poche intercettazioni che riguardano la persona offesa, quasi immediatamente divenuto testimone protetto, alle dichiarazioni del figlio D'[OSCURATO:PERSONA] Antonio. 2.6.5.8. Le stesse dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] attengono a vicenda che risultava sostanzialmente chiusa al dicembre 2000 e quindi in una fase embrionale di indagini e intercettazioni e risultano comunque lineari e congrue e coerenti con la testimonianza [OSCURATO:PERSONA] e forniscono - fin dal momento della prima denuncia - una ricostruzione della vicenda omologa a quanto successivamente dichiarato dalle altre persone offese di cui, all'atto delle primigenie dichiarazioni, il medesimo [OSCURATO:PERSONA] pacificamente nulla sapeva. 2.7. Ampiamente logica e lineare risulta la motivazione dei due provvedimenti di merito in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod pen in continuità normativa con l'art. 7 DL 152/91 nella forma del metodo mafioso. Il modus operandi della compagine che nelle intercettazioni, negli accertamenti bancari e nelle dichiarazioni raccolte vedeva come riferimento il [OSCURATO:PERSONA] è stata narrata in primo luogo dal nipote, il collaboratore PANZUTO Gennaro che - dichiaratosi componente della compagine medesima - ha riferito di come abitualmente si facesse capire a ciascuno degli usurati che lo zio era "il capo della zona Torretta e di conseguenza (...) se non era puntuale a tornare i soldi indietro si poteva aspettare qualcosa". Tale modus operandi è puntualmente richiamato - fin dalla sentenza del Tribunale - anche in relazione alle condotte di cui sono state vittime le persone offese, risultano dalle dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA] (pag. 115 sent Tribunale) e [OSCURATO:PERSONA] (pag. 86 sent. Primo grado) ed è stato ritenuto sussistente in relazione alle ulteriori fattispecie in conseguenza dello stato di paura e assoggettamento delle persone offese in sede dibattimentale, evidentemente considerata quale riscontro della notorietà dell'appartenenza degli imputati ad associazione di stampo camorristico per come descritta nelle imputazioni e anche quale concretizzazione delle modalità descritte dagli altri testi ed emergenti dalle dichiarazioni del collaboratore PANZUTO. 2.7.1. Sono infondate le doglianze in relazione alla affermata insussistenza dell'aggravante nelle forme dell'agevolazione a compagine mafiosa. Infatti, la presenza di una gestione associata, di un diretto interesse dell'associazione medesima e della gestione da parte della stessa della globalità delle attività usuraria nonché il fatto che le attività in concreto contestate agevolavano il rafforzamento dell'operatività sul territorio della associazione medesima risultano da una pluralità di elementi. Depongono infatti in tal senso le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e in particolare del PANZUTO, le continue interlocuzioni tra il soggetto individuato come capo (il [OSCURATO:PERSONA]) e i soggetti direttamente operanti sul territorio ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), la presenza di un "libro mastro" centralizzato, la presenza di plurimi conti correnti (facenti capo non solo alla moglie del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ma anche a compiacenti prestanome quale RIANO [OSCURATO:PERSONA] e allo stesso [OSCURATO:PERSONA]). La valorizzazione almeno in fatto, di tali elementi rende palese la sussistenza anche dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. 2.8. Infondata è l'eccezione - comune a molte difese - riguardante l'intervenuta prescrizione dei delitti di usura e associazione a delinquere di stampo mafioso. 2.8.1. Va premesso al proposito che le contestazioni di usura riguardano la fattispecie aggravata dall'essere commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale. L'esercizio di attività imprenditoriale da parte delle persone offese è esplicitamente enunciato nei capi di imputazione e regolarmente confermata dalla ricostruzione della vicenda in primo e secondo grado, irrilevante rimanendo la finalizzazione concreta delle somme (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 31803 del 04/07/2018 Rv. 273242 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 25328 del 22/03/2011 Rv. 250759 - 01). Trattasi di circostanza aggravante ad effetto speciale in quanto, all'epoca, vigente la legge 7 marzo 1996, n. 108, la pena per tale fattispecie era di anni nove di reclusione a fronte di un massimo edittale per la fattispecie non aggravata di anni sei. 2.8.2. In relazione a tutte le medesime fattispecie era contestata l'aggravante dell'art. 7 DL 152/91 (oggi art. 416 bis.1 cod pen), ritenuta esplicitamente sussistente da giudici del merito. 2.8.3. In relazione alle posizioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è contestata la recidiva qualificata. 2.8.4. Nel caso di specie risulta avere trovato applicazione il disposto dell'art. 63 comma quarto cod pen con conseguente applicazione della sola circostanza più grave, salvo ulteriore aumento discrezionale, nel caso di specie non applicato. 2.8.4.1. La mancata presenza in concreto di un aumento di pena direttamente ricollegabile all'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 644 cod pen o comunque a taluna di tali circostanze, da ritenersi comunque sussistenti per effetto della richiamata ricostruzione giudiziale, non può essere considerata quale mancata applicazione. Da una parte, infatti, la contemporanea sussistenza di aggravanti ad effetto speciale costituiva il presupposto applicativo della norma stessa. Dall'altra non vi era alcuna alternativa legittima nell'articolazione del calcolo della pena. 2.8.4.2. Per altro verso, a prescindere dalla correttezza dei calcoli in tema di prescrizione operati nel contesto della sentenza di secondo grado, risulta principio incontrastato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui - ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere - deve farsi riferimento alle sanzioni massimi edittali, anche se contemperate dal criterio di cui all'art. 63 cod pen senza che abbia rilevanza il calcolo in concreto effettuato (Sez. 2, Sentenza n. 33871 del 02/07/2010 - 17/09/2010 Rv. 248130 - 01) e a nulla rilevando la facoltatività dell'ulteriore aumento di pena previsto dal comma quarto (Sez. 2, Sentenza n. 31065 del 10/05/2012 - Rv. 253525 - 01). 2.8.5. Per nessuno dei ricorrenti vi è stata applicazione di attenuanti. 2.8.6. In conseguenza di tali presupposti, il termine di prescrizione non risulta decorso per alcun reato fine. 2.8.7. Per quanto riguarda infatti le fattispecie di usura aggravata per come richiamate nei punti che precedono, la pena detentiva edittale in base alla quale calcolare la fattispecie di usura è non inferiore a quella di anni dodici, derivante dalla considerazione della pena edittale del reato base aumentata della metà per effetto della riconosciuta aggravante di cui all'art. 7 DL 152/91 e ulteriormente aumentata di un terzo per effetto dell'applicazione del massimo aumento previsto - in astratto - dal quarto comma dell'art. 63 cod pen. 2.8.7.1. Applicando il regime precedente alla riforma del 2005, più favorevole agli imputati, il termine massimo di prescrizione risulta di anni 22 e mesi 6, pari ad anni quindici ex art. 157 cod pen aumentato sino alla metà ex art. 161 cod pen. Sussistendo periodi di sospensione della prescrizione superiori ad anni uno e mesi sette e considerato che tutti i reati fine contestati risultano consumati in periodo successivo al 2000, il termine prescrizionale così calcolato non risulta maturato nemmeno alla data della pronuncia della presente sentenza. 2.8.7.2. Il regime dettato dalla legge 521/2005 risulta essere in concreto meno favorevole. Infatti, il tempo necessario a prescrivere, trattandosi di delitti rientranti nella previsione del comma 3 bis perché commessi avvalendosi delle condizioni previste dal già menzionato articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è pari al doppio della pena massima edittale che - quindi - risulta nel caso di specie pari ad anni dodici. Inoltre, il dettato degli artt. 160 comma 3 e 161 cod proc pen determina la mancanza di un termine massimo di prescrizione con la conseguenza che in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine di prescrizione fissato dall'art. 157, cod. pen., e, pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito (Sez. 2, Sentenza n. 40855 del 19/04/2017 Rv. 271164 - 01). 2.9. Le stesse considerazioni possono essere svolte in relazione al delitto di associazione a delinquere di stampo camorristico dovendosi tenere conto che il tempo necessario a prescrivere si parametra a una pena edittale di anni sei che - anche applicando il regime precedente alla riforma del 2005 - determina un termine massimo di prescrizione di anni quindici decorrente - anche a stare alla prospettazione difensiva - dall'ottobre 2005 rispetto a cui va calcolata la presenza di almeno anni uno e mesi quattro di sospensione della prescrizione il che determina che anche in relazione a tale delitto il termine non risulta spirato nemmeno alla data di pronuncia della presente sentenza. 2.9.1. Come sopra accennato, in relazione alla fattispecie associativa, il regime introdotto dalla I. 251/2005 risulta meno favorevole per i medesimi motivi delineati al par. 2.8.7.2. da ritenersi in questa sede richiamato e trascritto. 3. Fatte queste premesse di carattere generale, è possibile dare conto e valutare i singoli motivi di ricorso. 3.1. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 3.1.1. È manifestamente infondato il primo motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione del disposto dell'art. 415 bis comma terzo cod proc pen in conseguenza della mancata fissazione di un interrogatorio all'esito della comunicazione della volontà del ricorrente di "conferire" col PM per "motivi di giustizia". Infatti, la richiesta di interrogatorio avanzata dall'indagato destinatario dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari deve essere formulata in maniera esplicita ed inequivocabile (Sez. 3, Sentenza n. 6922 del 17/12/2018 - dep. 13/02/2019 -Rv. 275002 - 01). Nel caso di specie, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto essere stata tale richiesta né esplicita né inequivoca, rispondendo a logica l'affermazione per cui la richiesta presso l'ufficio matricola "si chiede di conferire per motivi di giustizia", non deve intendersi, all'evidenza, come formale richiesta di interrogatorio ex art. 415 bis c.p.p. 3.1.2. Manifestamente infondata anche l'eccezione riguardante la mancata presenza - in sede di avviso di conclusione indagini - della dettagliata articolazione dei capi di imputazione. A norma del secondo comma dell'art. 415 bis, l'avviso di conclusione indagini deve contenere "la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto". Il fatto che sia lo stesso legislatore a indicare il carattere sommario delle indicazioni rende palese che non debba esservi in tale avviso una dettagliata articolazione dell'imputazione. Peraltro, la difesa non indica concreti passaggi che permettano di desumere l'impossibilità di comprendere l'incolpazione da parte di soggetti che non fossero sottoposti a misura al momento della ricezione dell'avviso. 3.1.3. Il terzo motivo di ricorso risulta ispirato a una inammissibile valutazione parcellizzata e atomistica degli atti di causa. Devono in primo luogo richiamarsi le valutazioni svolte in precedenza in relazione alla logicità e congruenza della ricostruzione operata dai giudici del merito. Per il resto, irrilevante rimane la circostanza che - al di fuori di questo processo - non sia stata elevata identica imputazione a carico degli imputati o di altri sodali. La proposta lettura delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia risulta parziale e non tiene conto degli elementi di convergenza già delineati nelle considerazioni che precedono in particolare in relazione alla conoscenza da parte dei componenti di altre associazioni, al riconoscimento del gruppo da parte di questi, al sostanziale riconoscimento di una operatività in sinergia con altre compagini. Quanto alla operatività dell'associazione, rimane rilevante la delineata attività in materia di usura e gli ulteriori profili attinenti alle estorsioni.. Quanto alla sussistenza di un effettivo potere di intimidazione, oltre a doversi richiamare considerazioni già svolte in precedenza, deve segnalarsi che le dichiarazioni PANZUTO evidenziano una operatività sul territorio in attività tipiche e che - a riscontro delle stesse - appare sufficiente richiamare l'episodio che - nel presente procedimento - riguarda il [OSCURATO:PERSONA] e la immediata accettazione della prevalenza dell'interesse della compagine facente capo al [OSCURATO:PERSONA]. Deve inoltre rilevarsi che la incontestata possibilità di avvalersi anche della forza intimidatoria derivante dalla presenza di legami con altri clan legittimamente è stata valutata alla stregua di interventi di "mutuo soccorso" posti in essere in conformità di un "codice d'onore" disciplinante, secondo comune esperienza, i rapporti fra associazioni criminose che non siano in conflitto fra loro (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 8565 del 20/09/2005 - dep. 10/03/2006 - Rv. 233488 - 01). L'ascrivibilità delle usure ai soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è del resto smentita non solo dal tenore delle intercettazioni telefoniche ma anche dalla circostanza che era il ricorrente a detenere il "libro mastro" , dalla costante gestione comune dei rapporti debitori emergente dalle intercettazioni, dal fatto che danaro e titoli regolarmente confluivano principalmente sul conto della moglie o di compiacenti prestanome con la copertura garantita dall'intreccio di rapporti tenuti con i funzionari di banca. 3.1.4. Anche in ordine alla sussistenza del metodo mafioso deve rinviarsi alle considerazioni che precedono che evidenziano la prospettazione della sussistenza di un clan dominante sul territorio facente capo al [OSCURATO:PERSONA] costantemente riscontrata sia in via diretta sia in via indiretta in relazione alle persone offese e in particolare al D'[OSCURATO:PERSONA]. 3.1.5. Le doglianze svolte in relazione al contenuto della testimonianza D'[OSCURATO:PERSONA] integrano un tentativo di rilettura degli elementi istruttori con la conseguenza che il motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Le due questioni proposte risultano dal resto manifestamente infondate. Da una parte, infatti, il fatto che il rapporto con il D'[OSCURATO:PERSONA] non compaia nella documentazione sequestrata è coerente al contenuto stesso della intercettazione 24 ottobre 2000 di cui il ricorrente afferma la decisività. In tali conversazioni, risulta palese la mancanza dei conteggi relativi alla persona offesa tanto da rendere necessaria la convocazione anche di altri soggetti per determinare le pretese vantate. Quanto invece alla mancanza di minacce in occasione dell'incontro 24 ottobre 2000 di cui alla registrazione e al preteso mancato coinvolgimento del ricorrente, deve rilevarsi che la mancanza di minacce risulta coerente al fatto che la persona offesa era circondata da coloro che vantavano la pretesa nei propri confronti e per di più all'interno dei locali chiusi e nella disponibilità di altri. Risponde quindi a logica ritenere che i richiedenti non avevano bisogno di altra minaccia se non quella desumibile dal tipo di convocazione e dal numero di persone che la persona offesa aveva intorno. Per altro verso, le modalità, allusive della presenza di una compagine cui il padrone di casa (odierno ricorrente) era il capo, permettevano di ritenere che la mera domanda posta dal ricorrente medesimo in tale conversazione avesse un significato minaccioso alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti si svolgevano e delle pregresse allusioni operate anche da terzi. 3.1.6. Quanto al sesto motivo, le considerazioni già svolte in precedenza spiegano le ragioni per cui può condividersi l'assunto della Corte di appello per cui non vi fosse necessità di ulteriore attività relativa alla trascrizione della intercettazione 24 ottobre 2000 posto che, anche stando alle prospettazioni dei ricorrenti, tale incontro non permetteva di individuare alcun profilo di incoerenza con le dichiarazioni della persona offesa e con la ricostruzione giudiziale operata fin dal primo grado. Ciò permetteva di escludere il carattere non solo di decisività ma anche di rilevanza dell'integrazione istruttoria richiesta. 3.1.7. Quanto al settimo motivo, le considerazioni svolte nella trattazione che precede permettono di evidenziare come non possa affermarsi insussistente il contributo causale del ricorrente, nella cui abitazione la persona offesa era stata condotta e che alla stessa persona offesa era stato indicato come capo della compagine egemone sul territorio, potendosi ritenere l'intera vicenda connotata da un minaccia perlomeno implicita ed ulteriormente esplicitata dalla presenza di più persone riunite che chiedevano l'esecuzione di un credito usurario e dal fatto che il dichiarato capo volesse assicurarsi che tutto fosse a posto. 3.1.8. Quanto all'ottavo motivo, le considerazioni come sopra svolte permettono di evidenziare come le dichiarazioni D'[OSCURATO:PERSONA] presentino profili di coerenza intrinseca ed estrinseca di significativa portata tanto da non potersi revocare in dubbio la logicità del ragionamento giudiziale sul punto. Fra l'altro, la logicità della versione offerta emerge anche dalle dichiarazioni dei soggetti coattivamente assunti che indicavano nel [OSCURATO:PERSONA] il referente cui si rivolgevano in caso di inadempimenti del D'[OSCURATO:PERSONA]. Irrilevante è infine la mancanza di riscontri stanti i richiamati profili di coerenza estrinseca alle dichiarazioni della persona offesa e dovendosi ribadire la non necessità di riscontri né alle dichiarazioni delle persone offese una volta superato il giudizio di attendibilità (ex plurimis Sez. 2 -, Sent. n. 41751 del 04/07/2018 Rv. 274489 - 01) né agli elementi raccolti tramite le intercettazioni (Sez. U, Sent. n. 22471 del 26/02/2015 Rv. 263714, Sebbar). 3.1.9. Quanto al nono motivo, i profili di intestazione formale della ditta della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] non permettono di desumere alcun profilo di illogicità delle dichiarazioni medesime né di escludere la sussistenza della aggravante di cui al quarto comma (cfr. Sez. 2, sent. n. 47559 del 27/11/2012 Rv. 253942 - 01). I rimanenti profili di fatto non appaiono idonei ad elidere i profili di coerenza intrinseca ed estrinseca che anche tali dichiarazioni assumono dovendosi peraltro rilevare come non appaia in nulla manifestamente illogico (né sorprendente) il fatto che uno dei soggetti usurati funga da intermediario nei confronti di un'altra delle persone offese al fine di ricavare un utile illecito in quanto corrispettivo di un'ulteriore pattuizione usuraria ma idoneo a ridurre la propria esposizione. 3.1.10. Il decimo motivo del ricorso, riguardante l'affermata decorrenza del termine prescrizionale, risulta infondato in ragione delle considerazioni già esposte in precedenza ai punti 2.8 e ss. La presenza di tre aggravanti ad effetto speciale ha determinato l'operatività del disposto dell'articolo 63 cod pen, rilevante anche in relazione al calcolo della prescrizione come in precedenza evidenziato. 3.1.11. L'undicesimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come detto, il [OSCURATO:PERSONA] risulta avere gestito l'usura ai danni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] con denaro fornito dal [OSCURATO:PERSONA] e con modalità che risultano coerenti al tentativo di ridurre la propria esposizione. Proprio la messa a disposizione del danaro palesa la presenza di un contributo causale rilevante. Nessuna rilevanza ha poi la presenza o meno di un rinvio a giudizio a carico dell'intermediario [OSCURATO:PERSONA] ai fini della qualificazione giuridica del fatto o della valutazione degli elementi in atti. 3.1.12. Il dodicesimo motivo, relativo alla affermata intervenuta prescrizione del reato di usura, risulta manifestamente infondato in considerazione delle valutazioni più volte svolte in precedenza ai punti 2.8 e ss. 3.1.13. Il tredicesimo motivo risulta manifestamente infondato. L'affermata sussistenza di una cointeressenza nella attività economica dell'ATTANASIO si scontra con il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] forniva denaro che doveva essere restituito. Nessuna rilevanza, nella ricostruzione della vicenda, assume la denunciata ambiguità della persona offesa, peraltro comune alla condotta di molti usurati. Nemmeno può ritenersi che tale atteggiamento possa dimostrare una comunque irrilevante insensibilità alle minacce stante la motivazione economica di tale ambiguità. 3.1.14. Anche in relazione al quattordicesimo motivo, sempre inerente ad una affermata intervenuta prescrizione, devono ribadirsi le considerazioni già svolte ai punti 2.8 e ss. in conseguenza della contemporanea operatività di più aggravanti ad effetto speciale per come già evidenziata nell'introduzione comune a tutte le posizioni con conseguente rilevanza ai fini del calcolo del termine ai sensi degli articoli 157 e 161 codice penale. 3.1.15. Il quindicesimo motivo risulta manifestamente infondato. La responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla vicenda CELLI risulta essere stata adeguatamente valutata anche alla luce delle risultanze del libro mastro sequestrato allo stesso ricorrente, delle intercettazioni che lo vedono comparire in relazione a tale vicenda, della presenza di titoli di pagamento entrati nella di lui sfera giuridica. Sotto questo aspetto, la svalutazione del sequestro della cambiale nella disponibilità dell'imputato risulta ispirata, ancora una volta, ad una valutazione artatamente parcellizzata e atomistica degli elementi di causa. 3.1.16. Il sedicesimo motivo risulta manifestamente infondato per le medesime considerazioni già svolte in punto prescrizione ai punti 2.8 e ss. in conseguenza della contemporanea presenza di più aggravanti ad effetto speciale contestate, dell'operatività del disposto dell'articolo 63 codice penale e delle conseguenze in ordine al calcolo della prescrizione medesimo. 3.1.17. Il diciassettesimo motivo risulta infondato in quanto l'affermata penale responsabilità in relazione alla vicenda [OSCURATO:PERSONA] prova fondamento nelle dichiarazioni, logiche e coerenti, della persona offesa che ha evidenziato come vi fosse stata prospettata la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] (Rosario 'o biondo) e come tale partecipazione fosse riscontrata dalla telefonata cui egli stesso aveva assistito. Tale ricostruzione risulta pienamente coerente con i rapporti presenti tra gli imputati del presente procedimento per come emersi dalle successive intercettazioni anche in relazione ad altre posizioni. Priva di significato la mancanza del nome del [OSCURATO:PERSONA] sul c.d. libro mastro in quanto tale documentazione è stata sequestrata alla fine di gennaio 2001, in un momento in cui la persona offesa risultava avere ripianato la propria posizione. 3.1.18. In relazione al diciottesimo motivo, devono ribadirsi ulteriormente le considerazioni di cui ai punti 2.8 e ss. ed escludere l'intervenuta decorrenza del termine prescrizionale per effetto della contemporanea contestazione di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, della conseguente operatività dell'articolo 63 codice penale e delle ulteriormente conseguenti modalità di calcolo dei termini massimi di prescrizione dovendosi tra l'altro tener conto della presenza di sospensione della prescrizione per oltre un anno e sette mesi. 3.1.19. Infondata risulta la doglianza avanzata con il diciannovesimo motivo posto che, come già evidenziato al punto 3.6.5.3, le dichiarazioni accusatorie COTRONEO risultano coerenti con le risultanze del libro mastro e con il fatto che i titoli e le somme risultavano confluite su conto di un prestanome del [OSCURATO:PERSONA] (circostanza nemmeno contestata in sede di ricorso). Quanto alla richiamata intercettazione 15 gennaio 2001 progressivo 295, deve rilevarsi come non risulti denunciato alcun profilo di erronea prospettazione del contenuto di tale conversazione fermo restando che la stessa, intercorsa tra gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e riportata testualmente nel contesto della sentenza di primo grado, permette di desumere un giro vorticoso di assegni, alcuni dei quali scoperti (circostanza quest'ultima irrilevante in quanto esecuzione di pattuizione usuraria precedente) ma non risulta essere elemento che possa escludere la sussistenza del tasso usurario. 3.1.20. Infondate risultano le doglianze articolate nel ventesimo e nel ventunesimo motivo di ricorso dovendosi ribadire ulteriormente le considerazioni di cui ai punti 2.8 e ss. ed escludere l'intervenuta decorrenza del termine prescrizionale per effetto della contemporanea contestazione di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, della conseguente operatività dell'articolo 63 codice penale e delle ulteriormente conseguenti modalità di calcolo dei termini massimi di prescrizione dovendosi tra l'altro tener conto della presenza di sospensione della prescrizione per oltre un anno e sette mesi 3.2. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 3.2.1. Il primo motivo di ricorso è frutto di una rilettura, peraltro parziale, degli elementi istruttori e risulta comunque infondato. Come già anticipato in relazione alla medesima vicenda nella trattazione generale e in quella dedicata alla posizione [OSCURATO:PERSONA], è stato evidenziato che la mancanza di una menzione del rapporto con il D'[OSCURATO:PERSONA] nel contesto del libro mastro sequestrato al [OSCURATO:PERSONA] è coerente al contenuto stesso della intercettazione 24 ottobre 2000 di cui il ricorrente afferma la decisività. In tali conversazioni, risulta palese la mancanza dei conteggi relativi alla persona offesa tanto da rendere necessaria la convocazione anche di altri soggetti per determinare l'entità delle pretese vantate. Quanto invece alla mancanza di minacce in occasione di tale incontro, questa risulta coerente al fatto che la persona offesa era circondata da coloro che vantavano la pretesa nei propri confronti e per di più all'interno dei locali chiusi nella disponibilità di altri, il che permette di ritenere logica la conclusione per cui i richiedenti non avevano bisogno di altra minaccia se non quella desumibile dal tipo di convocazione e dal numero di persone che la persona offesa aveva intorno. Per altro verso, le modalità, allusive della presenza di una compagine cui il padrone di casa era prospettato essere il capo, permettevano di ritenere che la mera domanda posta dal [OSCURATO:PERSONA] medesimo in tale conversazione avesse un significato intimidatorio alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti si svolgevano e alle pregresse allusioni fatte. Da ciò deriva che manca in radice la possibilità di ritenere effettivamente sussistente la portata travolgente che il ricorrente attribuisce a tale intercettazione. Gli ulteriori elementi indicati nell'articolazione del motivo di ricorso risultano, in tale ottica, meramente fattuali e finalizzati a una mera rilettura della vicenda. Risultano adeguatamente valutati i profili di coerenza intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni. Essi sono desumibili, in primo luogo, dal fatto che i soggetti coattivamente assunti hanno confermato di avere avuto come referente lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e che a lui si riportavano in caso di inadempimenti del D'[OSCURATO:PERSONA], il che risulta coerente con il carattere imposto dall'assunzione e col fatto che il [OSCURATO:PERSONA] si trovava in un rapporto di forza nei confronti della persona offesa anche dopo che questo aveva garantito delle prestazioni idonee a regolare i rapporti tra loro. Ulteriori profili di coerenza derivano dalla indicazione di circostanze (quali i rapporti con i funzionari di banca e le modalità inerenti alle modalità con cui venivano effettuate le pressioni illecite riferite da altre persone offese) entrate nel patrimonio del fascicolo processuale solo successivamente alle iniziali denunce del D'[OSCURATO:PERSONA] e non altrimenti conoscibili al momento delle primigenie dichiarazioni. Gli ulteriori elementi risultano meramente fattuali e irrilevanti e comunque finalizzati ad una preconcetta e comunque inammissibile rilettura degli elementi istruttori. Fra l'altro, stante la logicità del positivo giudizio di credibilità della persona offesa, queste non necessitano di riscontri come del resto affermato da costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Sez. 2 -, Sent. n. 41751 del 04/07/2018 Rv. 274489 - 01). 3.2.2. Risulta manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso. Come già più volte ribadito, la lettura delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, puntualmente richiamate nella sentenza di primo grado e in buona parte riscontrata dalle dichiarazioni delle persone offese, permettono di evidenziare che, sia all'interno che all'esterno della compagine, fa stessa era riconosciuta come entità che si inseriva in posizione di parità nel panorama della criminalità organizzata del luogo, godeva di un riconoscimento da parte delle organizzazioni esterne, presentava una operatività territorialmente connotata e operativamente differenziata che ricomprendeva principalmente usura ed estorsioni, si presentava all'esterno come parte della criminalità organizzata tanto da partecipare anche a summit per appianare i contrasti insorti, aveva persone sul territorio che ne esplicitavano la forza intimidatrice. Più in generale, dal quadro che è possibile desumere anche per effetto delle dichiarazioni di alcune delle persone offese, risulta pacifica la presenza di attività di intimidazione per far insorgere nei terzi situazioni di omertà anche tramite la spendita del nome e dell'esistenza della compagine medesima dovendosi comunque ricordare che il raggiungimento della situazione di assoggettamento e di omertà costituisce il riflesso sociologico della metodologia associativa ma non è, rispetto ad essa, causalmente obbligato (Sez. 2, Sentenza n. 24851 del 04/04/2017 Rv. 270442 - 01). In quest'ottica, le deduzioni difensive propongono una lettura preconcetta di singoli passaggi delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia estrapolate dal più generale contesto. Da una parte, infatti, le dichiarazioni PRIVATO risultano essere state correttamente valutate alla stregua di individuazione e riconoscimento del clan nell'ambiente stesso della criminalità organizzata correttamente risultando valorizzato il fatto che proprio tale riconoscimento determinava che il clan facente capo al [OSCURATO:PERSONA] e di cui il [OSCURATO:PERSONA] costituiva componente di spicco (peraltro indicato come tale da una pluralità di collaboratori di giustizia) poteva rapportarsi in condizioni di parità dapprima con i soggetti dominanti sul territorio e poi, dopo una serie di uccisioni operate da parte di terzi, mantenere indisturbata la propria operatività del territorio. Non secondaria è fra l'altro la considerazione di sostanzialmente incontestate alleanze con clan di riconosciuta rilevanza sul territorio che permetteva anche di individuare una vera e propria cointeressenza, l'adesione alla più generale compagine e l'utilizzo della capacità intimidatoria derivante dalla notoria vicinanza a tali ulteriori clan. In quest'ottica, i brani richiamati delle dichiarazioni PANZUTO evidenziano un rafforzamento della capacità intimidatoria già presente e la presenza di un gruppo di fuoco che, in maniera altrettanto logica, la ricostruzione giudiziale ha considerato un rafforzamento della più generale situazione descritta anche dagli altri collaboratori. Il fatto poi che il nucleo centrale e non esclusivo della attività della compagine riguardasse l'usura non muta la natura di tale associazione in conseguenza della richiamata operatività e di attività intimidatorie finalizzate a una omertà (sul punto, cfr. in particolare Sez. 2, Sentenza n. 19483 del 16/04/2013 Rv. 256039 - 01), di cui si ritrova traccia concreta nell'iniziale silenzio di molte delle persone offese e nei maldestri tentativi di riduzione della portata delle originarie dichiarazioni da parte di queste. 3.2.3. Infondato risulta anche il terzo motivo di ricorso con cui si contesta la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. Sul punto devono richiamarsi le considerazioni svolte in precedenza sia nella trattazione generale sia nella parte dedicata alla posizione [OSCURATO:PERSONA]. 3.2.3.1. Priva di fondamento è la prospettazione di una ontologica incompatibilità tra i delitti di usura e il metodo mafioso. Questa Corte ha già avuto modo di rilevare che, in tema di usura, la circostanza aggravante del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203, è configurabile nel caso in cui l'indagato utilizzi come tecnica di intimidazione il riferimento alla provenienza dei capitali da persone legate alla criminalità organizzata (Sez. 1, Sentenza n. 14193 del 30/03/2010 Rv. 246841 - 01): situazione, quest'ultima che corrisponde esattamente alla prospettazione che, secondo lo stesso PANZUTO e alcune delle parti offese, era esplicitata alle vittime di usura e che, secondo la ricostruzione giudiziale, trova riscontro nelle situazioni descritte da alcune delle persone offese e nella condotta processuale di altre. Altrettanto priva di fondamento, e finanche irrilevante, è la affermata inesistenza della compagine mafiosa. Si rinvia alla precedente trattazione in ordine all'esistenza della compagine mafiosa di cui il [OSCURATO:PERSONA] era un partecipe non secondario. La questione dell'inesistenza della compagine e dei boss dominanti sul territorio prospettati dagli imputati risulta congruamente smentita dalla logica ricostruzione giudiziale e finanche irrilevante in quanto la contestazione dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 416 bis.1, in continuità normativa con l'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 conv. in legge 12 luglio 1991 n. 203 non presuppone necessariamente un'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che, come nel caso di specie, la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, Sentenza n. 36431 del 02/07/2019 Rv. 277033 - 01). 3.2.3.1. Infondate le doglianze in relazione alla affermata insussistenza dell'aggravante nelle forme dell'agevolazione a compagine mafiosa. Infatti, la presenza di una gestione associata, di un diretto interesse dell'associazione medesima e della gestione da parte della stessa della globalità delle attività usuraria nonché dal fatto che le attività in concreto contestate agevolavano il rafforzamento dell'operatività sul territorio della associazione medesima risultano da una pluralità di elementi già più volte indicati nel presente provvedimento, tra cui le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e in particolare del PANZUTO, le continue interlocuzioni tra il soggetto individuato come capo (il [OSCURATO:PERSONA]) e i soggetti direttamente operanti sul territorio ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), la presenza di un "libro mastro" centralizzato, la presenza di plurimi conti correnti (facenti capo non solo alla moglie del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ma anche a compiacenti prestanome quale RIANO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]). 3.2.4. Fondata risulta la deduzione della difesa [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sussistenza, fin dal primo grado, di un errore di calcolo nella pena derivante dalla applicazione del regime della continuazione essendo stata erroneamente calcolato un reato di troppo tra quelli di usura per cui è stata riconosciuta la continuazione stesse. Tale errore risulta riproposto nella sentenza di appello. Si deve pertanto provvedere alla rettifica eliminando la pena di mesi sei in eccedenza per effetto dell'errore di calcolo e rideterminando la pena nella misura di anni dodici e mesi sei e Euro seimila di multa come da dispositivo. 3.2.4.1. Infondato nel resto il quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 3.2.4.2. In particolare, entrambi giudici del merito fondano l'ulteriore aumento discrezionale ai sensi del quarto comma dell'articolo 63 codice penale sulla valorizzazione, almeno in fatto, dalla compresenza del metodo e della appartenenza mafiosa nell'ottica della qualificante pregnanza dell'interesse dell'associazione cui gli imputati appartenevano nello svolgimento delle attività stesse, derivante dalla riconosciuta possibilità di concorso fra le circostanze allora previste dall'articolo 7 DL 152/91, e delle circostanze aggravanti dei delitti di estorsione. 3.2.4.3. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivato in primo grado in relazione alla gravità dei fatti ascritti, che tra l'altro risultano essere stati connessi in un periodo di tempo piuttosto ampio, e al comportamento processuale degli imputati. Tale giudizio risulta essere stato logicamente e congruamente ribadito in sede d'appello. La sussistenza di un'adeguata motivazione in punto diniego delle circostanze attenuanti generiche palesa la manifesta infondatezza della relativa doglianza difensiva. 3.3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 3.3.1. Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta l'intervenuta prescrizione dei delitti per cui è stata pronunciata condanna è infondato in conseguenza delle considerazioni già svolte sia in via generale sia con riferimento alle posizioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi richiamate questa sede. 3.3.2. Il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta la penale responsabilità in tema di usura e la sussistenza dell'aggravante del metodo e della agevolazione mafiosa risulta infondato in conseguenza della corretta valutazione da parte dei giudici del merito della attività di intermediazione, avendo posto costui in contatto gli usurati che cercavano finanziamenti e gli usurai ed essendo stato presente all'atto delle riscossioni. Lo [OSCURATO:PERSONA] viene indicato sia dalla parte offesa [OSCURATO:PERSONA] sia dalla parte offesa [OSCURATO:PERSONA] sia dal teste EMENDATO Cecilia come il soggetto che aveva provveduto alle riscossioni: sia il [OSCURATO:PERSONA] sia il [OSCURATO:PERSONA] hanno anche riferito che lo [OSCURATO:PERSONA] li aveva messi in contatto direttamente col [OSCURATO:PERSONA], a sua volta presentatosi come emissario di [OSCURATO:PERSONA] Rosario, che forniva il danaro, indicato come "boss della zona" al [OSCURATO:PERSONA] e "boss di Mergellina" al [OSCURATO:PERSONA]. Come visto anche nella trattazione generale che in questa sede si richiama, le dichiarazioni delle persone offese si inseriscono in un significativo contesto di coerenza estrinseca che ne esplicitano la credibilità e determinano la sussistenza di una motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. 3.3.2.1. Del tutto infondate anche le doglianze in punto sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione del metodo mafioso potendosi sul punto richiamare le considerazioni svolte sia nella trattazione generale sia nella trattazione delle posizioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (soggetto non concorrente con lo [OSCURATO:PERSONA] ma in relazione al quale sono state svolte valutazioni a costui estensibili) che devono intendersi in questa sede richiamate. 3.3.3. Anche in relazione alla partecipazione all'associazione di stampo mafioso - camorristico, le doglianze articolate nel ricorso risultano infondate. La comprovata partecipazione dello [OSCURATO:PERSONA], sebbene come sottoposto, alla più generale attività del clan in materia di usura, la presenza di condotte connesse alle riscossioni, la piena conoscenza della caratura camorristica delle persone con cui stabilmente si rapportava sono elementi che fondano una motivazione per lo meno non illogica nel ritenere la presenza uno stabile radicamento dello [OSCURATO:PERSONA] nella contestata associazione, sebbene in posizione assolutamente subalterna al [OSCURATO:PERSONA] e la piena consapevolezza da parte di costui dei caratteri dell'associazione stessa anche esplicitati ai soggetti con cui veniva in contatto in occasione dei reati fine. 3.3.4. Infondate risultano anche le doglianze in punto trattamento sanzionatorio. In particolare, il rigetto delle circostanze attenuanti generiche risulta fondato su motivazione logica e congrua che valorizza la gravità delle condotte, di oggettivo allarme sociale, seriali e protrattesi per un periodo di tempo assai significativo. Al proposito, va ribadito il consolidato principio più volte espresso da questa Corte per cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, come visto, gravità delle condotte, risultate seriali, di grave allarme sociale e protrattesi per un significativo lasso di tempo), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) 3.4. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 3.4.1. - 3.4.2. Risultano radicalmente privi di fondamento il primo e il secondo motivo di ricorso che lamentano una violazione del principio di correlazione tra accusa e condanna e la mancata risposta al relativo motivo di appello. Infatti, la condanna riportata dall'imputato risulta pacificamente attinente a fattispecie monosoggettiva ma consegue comunque alla enucleazione di uno specifico fatto nell'ambito della pluralità delle condotte contestate il che esclude la sussistenza di qualsivoglia violazione dei principi richiamati in sede di ricorso. La manifesta infondatezza della questione determina la mancanza di un interesse tutelabile alla proposizione del secondo motivo con cui si lamenta la mancata valutazione di tale prospettazione comunque disattesa in fatto. 3.4.3. Infondate anche le doglianze in ordine alla dichiarata penale responsabilità. Si richiamano sul punto le considerazioni già svolte in precedenza sia in ambito generale sia in relazione ai soggetti concorrenti. Le dichiarazioni accusatorie della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] risultano in via generale presentare ampi profili di coerenza rispetto agli elementi raccolti in sede di indagini ed indicati soprattutto nel contesto della sentenza di primo grado. In tali atti, emergeva la figura del [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, che era stato fra l'altro oggetto di un controllo nei pressi dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] proprio in data 16 maggio 2001. I giudici territoriali hanno inoltre evidenziato i profili che hanno permesso di superare le difficoltà di ricostruzione palesate dal teste anche in relazione al carattere particolarmente intricato della vicenda che lo ha interessato, alla protrazione nel tempo della stessa, alla presenza di una pluralità di soggetti con cui costui si è interfacciato, alla presenza di pressioni subite per ritrattare le proprie dichiarazioni accusatorie. Ancora, sempre nella sentenza di primo grado vi è il richiamo a profili di riscontro emergenti nel contesto delle intercettazioni telefoniche ed in particolare nella conversazione 15 maggio 2001 ore 21.14 sull'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA] Rosario la cui interpretazione da parte dei giudici del merito non presenta profili di travisamento e risulta priva di manifesta illogicità. In tali termini, risulta anche adeguatamente valutata la diversa versione resa dai collaboratore di giustizia PANZUTO. 3.4.4. In ordine alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, sussiste nel provvedimento di secondo grado adeguata motivazione che evidenzia come la terminologia utilizzata e gli stessi modi della richiesta corrispondessero alla normale modalità di richiesta del pizzo agli imprenditori secondo un dato esperienziale spesso reiterato nell'ambito dei processi di criminalità organizzata. Si tratta di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. 3.4.5. Adeguata risulta la motivazione in punto diniego circostanze attenuanti generiche risultando oggettivamente valorizzata la gravità della condotta e il contesto della stessa. 3.5. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 3.5.1. Il primo motivo di ricorso ripropone quale chiave di lettura dell'intera vicenda D'[OSCURATO:PERSONA] la registrazione del colloquio 24 ottobre 2000. Sulla valutazione delle dichiarazioni D'[OSCURATO:PERSONA] e sulla rilevanza della richiamata registrazione, devono richiamarsi le considerazioni già svolte in precedenza in particolare con riferimento alle posizioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tali considerazioni permettono di superare anche i profili riguardanti la precedente esclusione della gravità indiziaria in sede di applicazione di misure cautelari, peraltro sulla base di argomenti meramente richiamati e non sviluppati nell'ambito del motivo di ricorso come imposto dall'articolo 581 cod proc pen. 3.5.2. Il secondo motivo di ricorso risulta infondato. Al proposito, possono richiamarsi le considerazioni già svolte sia nella parte generale sia in relazione alla posizione [OSCURATO:PERSONA] sia alla posizione [OSCURATO:PERSONA]. 3.5.3. Il terzo motivo di ricorso risulta parimenti infondato. Infatti, quanto alla esistenza dell'associazione, possono richiamarsi integralmente le considerazioni già svoltesi nella parte generale che in relazione alle posizioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In questo contesto, la partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] risulta palese anche nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Tale partecipazione viene poi riscontrata dalla valutazione operata in sede giudiziale delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni delle persone offese che con il ricorrente sono entrate in contatto. Così come già detto per altri compartecipi, la comprovata partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] a più fasi della gestione delle vicende usurarie e del traffico di denaro conseguenti alle stesse sono elementi che fondano una motivazione per lo meno non illogica nel ritenere la presenza di uno stabile radicamento del ricorrente nella contestata associazione, tra l'altro in posizione non marginale, e la piena consapevolezza da parte di costui dei caratteri dell'associazione stessa, anche esplicitati ai soggetti con cui veniva in contatto in occasione dei reati fine. 3.5.4. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta fondato su motivazione comunque non manifestamente illogica in conseguenza della valorizzazione anche della gravità delle condotte, di certo allarme sociale e svolte in contesto associativo. 4. Le suesposte considerazioni fondano la rettifica della sentenza impugnata operata ricalcolando la pena finale irrogata al MO
Sentenza Cassazione n. 13908/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris