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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 38656/2021

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1218-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO D'ITALIA n. 102, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro '2021 [OSCURATO:PERSONA], in persona del 2764 Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5923/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/07/2015 R.G.N. 5909/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

PROC. nr. 1218/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 16 luglio 2015, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed ELISABETTA D'AGOSTINO, tutti dipendenti a termine del [OSCURATO:PERSONA], per l'accertamento del diritto alla stabilizzazione ai sensi della legge nr. 244/2007, articolo 3, comma 90, ed, in via gradata, della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal gennaio 2011 per violazione delle norme sul contratto a termine.

2. La Corte territoriale, trattando la domanda subordinata, osservava che, ai sensi dell'articolo 36 D.Lgs nr. 165/2001, nel pubblico impiego privatizzato l'illegittimità del termine non dà luogo alla conversione del rapporto a tempo indeterminato, potendo il lavoratore ottenere soltanto il risarcimento del danno.

3. Quanto al diritto alla stabilizzazione, esponeva che, pur essendo i lavoratori inseriti nel piano delle assunzioni del [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2010 (comunicazione del 30 marzo 2008), l'intento della amministrazione era di procedere alla stabilizzazione del personale, per la quale non risultava ancora emanato il bando della procedura.

4. Era sopraggiunta l'unificazione del Ministeri [OSCURATO:PERSONA] e del COMMERCIO INTERNAZIONALE, che aveva comportato la necessità di rideterminare il ruolo organico, le assunzioni e la stabilizzazione.

5. Nella nota del 30 marzo 2009 la amministrazione aveva preso legittimamente in considerazione anche le 14 unità di personale a termine provenienti dall'ex [OSCURATO:PERSONA] oltre ai dipendenti a termine del [OSCURATO:PERSONA] già inseriti tra le unità di personale da assumere nel 2010.

6. Era legittima la scelta della amministrazione di continuare ad avvalersi del personale dell'ex [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell'articolo 24 DL nr. 248/2007, personale che per effetto di tali proroghe aveva acquisito una maggiore anzianità di servizio.

7. Gli appellanti erano stati comunque ammessi alla selezione ed inclusi nella graduatoria, senza risultare vincitori.PROC. nr. 1218/2016

8. Il MINISTERO aveva considerato l'esito della procedura per stipulare con essi un ulteriore contratto, in data 28 dicembre 2010, fino al completamento delle procedure concorsuali previste dall'articolo 17, commi 10 e 13, del D.L. 1 luglio 2009 nr. 78; aveva formulato richiesta di autorizzazione a bandire concorsi per l'assunzione di tredici funzionari per il triennio 2011/2012, con riserva del 40% dei posti per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 519, legge nr. 296/2006 e 3, comma 90, L. nr. 244/2007. 9.Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed ELISABETTA D'AGOSTINO, affidato a cinque motivi di censura, cui il [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

10. Con memoria del 9 settembre 2021 i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo — formulato ai sensi dell'articolo 360 nr.5 cod.proc.civ.— i ricorrenti hanno denunciato l'omesso esame del fatto decisivo consistente nella mancata apposizione del termine finale nel contratto di lavoro stipulato in data 31 dicembre 2010, non essendo tale la fissazione di una durata «fino al completamento delle procedura concorsuali previste dall'articolo 17,commi 10 e 13, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009 n 102».

Hanno esposto che tale censura era stata proposta sin dal primo grado e ribadita con il primo motivo di appello.

2. Con il secondo mezzo si assume la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1372 e 1184 cod.civ., ancora una volta sotto il profilo della manca apposizione del termine finale al contratto stipulato in data 31.12.2010, articoli 1 e

2. Si imputa al giudice dell'appello di avere trattato congiuntamente le due distinte domande proposte in via subordinata, l'una diretta ad accertare la materiale inesistenza del termine nel contratto, l'altra, PROC. nr. 1218/2016 a sanzionare la violazione dell'articolo 5 D.Lgs. 368/2001, avendo prestato servizio oltre il limite dei 36 mesi.

3. Il terzo motivo è proposto — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— per violazione e falsa applicazione degli articoli 35 e 36 D.Lgs nr. 165/2001 e dell'articolo 5 D.L.gs. nr. 368/2001 nonché degli articoli 81 e 97 Cost.

I ricorrenti hanno esposto di avere prestato servizio dopo il 14.1.2010, data di scadenza della proroga del contratto originario, fino all'ultima «proroga» del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in violazione dell'articolo 5, comma tre e comma quattro bis, D.Lgs nr. 368/2001.

Hanno infine dedotto che il contratto del 31 dicembre 2010 non era stato stipulato presso la Direzione provinciale del Lavoro competente.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti hanno denunciato— ai sensi dell'articolo 360 nr.3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 526 e comma 519, L. nr. 296/2006, dell'articolo 3, comma 90 e successivi L. nr. 244/2007, dell'articolo 3, comma 102, L. nr. 244/2007 e dell'articolo 66, comma cinque, D.L. nr. 112/2008.

La censura coglie la statuizione sul diritto alla stabilizzazione, assumendosi, in sintesi, che le risorse disponibili sui tre MINISTERI accorpati non potevano essere considerate unitariamente, essendo diverse le rispettive programmazioni triennali.

5. Con il quinto mezzo si denuncia — ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.— l'omesso esame del fatto decisivo consistente nella programmazione triennale del [OSCURATO:PERSONA], assumendosi che da essa derivava il loro diritto ad essere stabilizzati con le risorse dell'anno 2010.

6. In via preliminare la Corte dà atto che con la memoria del 9 settembre 2021 il difensore dei ricorrenti ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in ragione della assunzione a tempo indeterminato PROC. nr. 1218/2016 dei ricorrenti presso il [OSCURATO:PERSONA], come da contratti di lavoro prodotti.

7. Dai documenti risulta che la assunzione dei ricorrenti è avvenuta con decorrenza giuridica ed economica dalli 1 gennaio 2018 per il PELINI e la D'AGOSTINO e dall'i novembre 2020 per la FAGIANI.

8. Va precisato che nella specie non ricorre, contrariamente a quanto assunto in memoria, una ipotesi di cessazione della materia del contendere.

9. Anche di recente è stato ribadito (Cassazione civile sez.

II, 29/07/2021, n.21757; Cass. n. 19845/2019) che si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto in lite e che, conseguentemente, non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso.

10. Nella specie il fatto sopravvenuto rappresentato dai ricorrenti è la assunzione in un momento temporale successivo ai fatti di causa ed indipendente dalla pretesa alla stabilizzazione nell'anno 2010 ovvero alla conversione del rapporto a termine dall'anno 2011.

11. Ricorre, dunque, piuttosto, l'evenienza del conseguimento del bene della vita cui i ricorrenti aspiravano in forza di fatti nuovi, senza alcun riconoscimento da parte della amministrazione delle pretese in questa sede azionate.

12. La dichiarazione del difensore va dunque interpretata nel senso di una manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse alla trattazione del ricorso e deve essere equiparata ad una rinuncia allo stesso (cfr.

Cassazione civile sez. lav., 12/11/2020, n.25625).

13. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che, a differenza della cessazione della materia del contendere, determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

14. Le spese di causa si compensano tra le parti, in quanto il venir meno dell'interesse al ricorso è stato giustificato sulla base di fatti oggettivi non prevedibili alla data della sua notifica.PROC. nr. 1218/2016

15. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, —che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato— si applica ai soli casi tipici del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità originaria o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cassazione civile sez.

VI, 12/11/2015, n.23175).

PQM La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1218-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO D'ITALIA n. 102, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro '2021 [OSCURATO:PERSONA], in persona del 2764 Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5923/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/07/2015 R.G.N. 5909/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. PROC. nr. 1218/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 16 luglio 2015, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed ELISABETTA D'AGOSTINO, tutti dipendenti a termine del [OSCURATO:PERSONA], per l'accertamento del diritto alla stabilizzazione ai sensi della legge nr. 244/2007, articolo 3, comma 90, ed, in via gradata, della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal gennaio 2011 per violazione delle norme sul contratto a termine. 2. La Corte territoriale, trattando la domanda subordinata, osservava che, ai sensi dell'articolo 36 D.Lgs nr. 165/2001, nel pubblico impiego privatizzato l'illegittimità del termine non dà luogo alla conversione del rapporto a tempo indeterminato, potendo il lavoratore ottenere soltanto il risarcimento del danno. 3. Quanto al diritto alla stabilizzazione, esponeva che, pur essendo i lavoratori inseriti nel piano delle assunzioni del [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2010 (comunicazione del 30 marzo 2008), l'intento della amministrazione era di procedere alla stabilizzazione del personale, per la quale non risultava ancora emanato il bando della procedura. 4. Era sopraggiunta l'unificazione del Ministeri [OSCURATO:PERSONA] e del COMMERCIO INTERNAZIONALE, che aveva comportato la necessità di rideterminare il ruolo organico, le assunzioni e la stabilizzazione. 5. Nella nota del 30 marzo 2009 la amministrazione aveva preso legittimamente in considerazione anche le 14 unità di personale a termine provenienti dall'ex [OSCURATO:PERSONA] oltre ai dipendenti a termine del [OSCURATO:PERSONA] già inseriti tra le unità di personale da assumere nel 2010. 6. Era legittima la scelta della amministrazione di continuare ad avvalersi del personale dell'ex [OSCURATO:PERSONA], in applicazione dell'articolo 24 DL nr. 248/2007, personale che per effetto di tali proroghe aveva acquisito una maggiore anzianità di servizio. 7. Gli appellanti erano stati comunque ammessi alla selezione ed inclusi nella graduatoria, senza risultare vincitori.PROC. nr. 1218/2016 8. Il MINISTERO aveva considerato l'esito della procedura per stipulare con essi un ulteriore contratto, in data 28 dicembre 2010, fino al completamento delle procedure concorsuali previste dall'articolo 17, commi 10 e 13, del D.L. 1 luglio 2009 nr. 78; aveva formulato richiesta di autorizzazione a bandire concorsi per l'assunzione di tredici funzionari per il triennio 2011/2012, con riserva del 40% dei posti per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 519, legge nr. 296/2006 e 3, comma 90, L. nr. 244/2007. 9.Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed ELISABETTA D'AGOSTINO, affidato a cinque motivi di censura, cui il [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 10. Con memoria del 9 settembre 2021 i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo — formulato ai sensi dell'articolo 360 nr.5 cod.proc.civ.— i ricorrenti hanno denunciato l'omesso esame del fatto decisivo consistente nella mancata apposizione del termine finale nel contratto di lavoro stipulato in data 31 dicembre 2010, non essendo tale la fissazione di una durata «fino al completamento delle procedura concorsuali previste dall'articolo 17,commi 10 e 13, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009 n 102». Hanno esposto che tale censura era stata proposta sin dal primo grado e ribadita con il primo motivo di appello. 2. Con il secondo mezzo si assume la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1372 e 1184 cod.civ., ancora una volta sotto il profilo della manca apposizione del termine finale al contratto stipulato in data 31.12.2010, articoli 1 e 2. Si imputa al giudice dell'appello di avere trattato congiuntamente le due distinte domande proposte in via subordinata, l'una diretta ad accertare la materiale inesistenza del termine nel contratto, l'altra, PROC. nr. 1218/2016 a sanzionare la violazione dell'articolo 5 D.Lgs. 368/2001, avendo prestato servizio oltre il limite dei 36 mesi. 3. Il terzo motivo è proposto — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— per violazione e falsa applicazione degli articoli 35 e 36 D.Lgs nr. 165/2001 e dell'articolo 5 D.L.gs. nr. 368/2001 nonché degli articoli 81 e 97 Cost. I ricorrenti hanno esposto di avere prestato servizio dopo il 14.1.2010, data di scadenza della proroga del contratto originario, fino all'ultima «proroga» del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in violazione dell'articolo 5, comma tre e comma quattro bis, D.Lgs nr. 368/2001. Hanno infine dedotto che il contratto del 31 dicembre 2010 non era stato stipulato presso la Direzione provinciale del Lavoro competente. 4. Con il quarto motivo i ricorrenti hanno denunciato— ai sensi dell'articolo 360 nr.3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 526 e comma 519, L. nr. 296/2006, dell'articolo 3, comma 90 e successivi L. nr. 244/2007, dell'articolo 3, comma 102, L. nr. 244/2007 e dell'articolo 66, comma cinque, D.L. nr. 112/2008. La censura coglie la statuizione sul diritto alla stabilizzazione, assumendosi, in sintesi, che le risorse disponibili sui tre MINISTERI accorpati non potevano essere considerate unitariamente, essendo diverse le rispettive programmazioni triennali. 5. Con il quinto mezzo si denuncia — ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.— l'omesso esame del fatto decisivo consistente nella programmazione triennale del [OSCURATO:PERSONA], assumendosi che da essa derivava il loro diritto ad essere stabilizzati con le risorse dell'anno 2010. 6. In via preliminare la Corte dà atto che con la memoria del 9 settembre 2021 il difensore dei ricorrenti ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in ragione della assunzione a tempo indeterminato PROC. nr. 1218/2016 dei ricorrenti presso il [OSCURATO:PERSONA], come da contratti di lavoro prodotti. 7. Dai documenti risulta che la assunzione dei ricorrenti è avvenuta con decorrenza giuridica ed economica dalli 1 gennaio 2018 per il PELINI e la D'AGOSTINO e dall'i novembre 2020 per la FAGIANI. 8. Va precisato che nella specie non ricorre, contrariamente a quanto assunto in memoria, una ipotesi di cessazione della materia del contendere. 9. Anche di recente è stato ribadito (Cassazione civile sez. II, 29/07/2021, n.21757; Cass. n. 19845/2019) che si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto in lite e che, conseguentemente, non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso. 10. Nella specie il fatto sopravvenuto rappresentato dai ricorrenti è la assunzione in un momento temporale successivo ai fatti di causa ed indipendente dalla pretesa alla stabilizzazione nell'anno 2010 ovvero alla conversione del rapporto a termine dall'anno 2011. 11. Ricorre, dunque, piuttosto, l'evenienza del conseguimento del bene della vita cui i ricorrenti aspiravano in forza di fatti nuovi, senza alcun riconoscimento da parte della amministrazione delle pretese in questa sede azionate. 12. La dichiarazione del difensore va dunque interpretata nel senso di una manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse alla trattazione del ricorso e deve essere equiparata ad una rinuncia allo stesso (cfr. Cassazione civile sez. lav., 12/11/2020, n.25625). 13. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che, a differenza della cessazione della materia del contendere, determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. 14. Le spese di causa si compensano tra le parti, in quanto il venir meno dell'interesse al ricorso è stato giustificato sulla base di fatti oggettivi non prevedibili alla data della sua notifica.PROC. nr. 1218/2016 15. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, —che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato— si applica ai soli casi tipici del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità originaria o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cassazione civile sez. VI, 12/11/2015, n.23175). PQM La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del
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