CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 03863/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7-7 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del 14/1/2021 della Corte di appello di Bari, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Trani del 14/2/2017, prosciogliendo parzialmente il ricorrente per l'annata 2004/05 e confermando nel resto la condanna del predetto per il reato di peculato con rideterminazione della pena. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sul riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., è volto a reiterare deduzioni inerenti al merito, non consentite in questa sede, a fronte di una non illogica valutazione della Corte, che ha dato rilievo agli importi trattenuti e al pregiudizio correlato al lasso di tempo nel quale si è protratto l'indebito trattenimento delle somme incassate. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]