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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04008/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e\ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e letta la memoria con la quale si insiste per l'accoglimento degli stessi.

Il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità.

Il primo e il secondo motivo, relativi alla ritenuta responsabilità per il reato contestato, articolano critiche aspecifiche in merito alla sussistenza del concorso nel reato - dovendosi, secondo a difesa, ritenere colpevole solo il convivente e configurare il ruolo dell'imputata come quello di connivente non punibile - su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (la Corte di appello ha offerto congrua e non viziata motivazione sugli elementi che deponevano per il pieno coinvolgimento della Tomaselli, avendo riguardo al fatto che la stessa, al momento dell'arrivo dei poliziotti, si allontanava velocemente con un pacco contenente 3 chili di sostanza stupefacente, nonché alla circostanza che i contenitori e gli strumenti per estrarre dall'hashish la resina erano collocati "in bella vista" all'interno della abitazione.

Cfr. pag. 8 e 9).

Il terzo motivo, con il quale si invoca la riqualificazione in favoreggiamento personale e il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 384, primo comma, cod. pen., ha trovato puntuale risposta a pag. 12 della sentenza impugnata.

Analoga considerazione vale per la seconda censura del terzo motivo, afferente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (si vedano le pagine 12 e 13, nella parte in cui la condotta dell'imputata viene valutata di rilevante gravità, in considerazione della professionalità dell'attività nella quale concorreva).

Quanto al quarto motivo, la Corte di appello ha accertato implicitamente la insussistenza dei presupposti della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, trattandosi di detenzione ai fini di spaccio di 10 chili di marijuana con modalità, come detto sopra, professionali.

Infine, per quanto concerne il quinto motivo, relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del contributo di minima importanza, la Corte di appello, con motivazione congrua e logica, ha evidenziato l'irrilevanza della minore efficacia causale dell'attività prestata dall'imputata, essendo necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale.

Circostanza non ravvisabile nel caso di specie (cfr. pag. 14).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e\ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e letta la memoria con la quale si insiste per l'accoglimento degli stessi. Il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Il primo e il secondo motivo, relativi alla ritenuta responsabilità per il reato contestato, articolano critiche aspecifiche in merito alla sussistenza del concorso nel reato - dovendosi, secondo a difesa, ritenere colpevole solo il convivente e configurare il ruolo dell'imputata come quello di connivente non punibile - su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (la Corte di appello ha offerto congrua e non viziata motivazione sugli elementi che deponevano per il pieno coinvolgimento della Tomaselli, avendo riguardo al fatto che la stessa, al momento dell'arrivo dei poliziotti, si allontanava velocemente con un pacco contenente 3 chili di sostanza stupefacente, nonché alla circostanza che i contenitori e gli strumenti per estrarre dall'hashish la resina erano collocati "in bella vista" all'interno della abitazione. Cfr. pag. 8 e 9). Il terzo motivo, con il quale si invoca la riqualificazione in favoreggiamento personale e il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 384, primo comma, cod. pen., ha trovato puntuale risposta a pag. 12 della sentenza impugnata. Analoga considerazione vale per la seconda censura del terzo motivo, afferente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (si vedano le pagine 12 e 13, nella parte in cui la condotta dell'imputata viene valutata di rilevante gravità, in considerazione della professionalità dell'attività nella quale concorreva). Quanto al quarto motivo, la Corte di appello ha accertato implicitamente la insussistenza dei presupposti della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, trattandosi di detenzione ai fini di spaccio di 10 chili di marijuana con modalità, come detto sopra, professionali. Infine, per quanto concerne il quinto motivo, relativo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del contributo di minima importanza, la Corte di appello, con motivazione congrua e logica, ha evidenziato l'irrilevanza della minore efficacia causale dell'attività prestata dall'imputata, essendo necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale. Circostanza non ravvisabile nel caso di specie (cfr. pag. 14). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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