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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 38987/2021

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23722/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Bergano come da procura in atti, e presso la stessa ivi el.dom.ti in [OSCURATO:PERSONA] 40; - controricorrenti - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 956/64/15 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.11.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 23722/2015 Numero sezionale 5945/2021 Numero di raccolta generale 38987/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 Rilevato che: §

1. L’Agenzia delle Entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l'avviso di liquidazione per imposta di successione e sanzioni da essa notificato il 20.2.2013 a Luca, Sergio, Paolo e [OSCURATO:PERSONA] in rettifica e disconoscimento di passività indicate nella dichiarazione di successione del padre [OSCURATO:PERSONA].

La commissione tributaria regionale, per quanto qui rileva, ha in particolare osservato che: - quanto affermato dai primi giudici circa la mancata dimostrazione del requisito di inerenza delle passività indicate trovava smentita nel fatto che i contribuenti, fin dal primo grado di giudizio, avevano prodotto copia dell'atto notarile di apertura di credito in conto corrente di cui a delibera BNL 10 febbraio 2009, accettata dal debitore il 27 febbraio 2009, attestante un'esposizione debitoria alla data del decesso, deducibile ai fini successori ex art.20 d.lgs.346/90, di euro 3.800.000,00; - una volta scomputato tale importo dalla massa ereditaria, risultava che quest'ultima fosse di ammontare complessivo inferiore ad un milione di euro per ciascuno dei quattro eredi, con conseguente operare della franchigia di esenzione.

Resistono con controricorso i Chionni. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. – nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 cod.proc.civ. (infrapetizione).

Per non avere la [OSCURATO:PERSONA] valutato l'eccezione di giudicato interno costituito dal fatto che, a fronte della esclusione di tutte indistintamente le passività successorie da parte dei primi giudici (per un totale ‘a quadro D’ di euro 8.331.179,00), i Chionni avevano interposto appello solo sulla specifica passività costituita F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 23722/2015 Numero sezionale 5945/2021 Numero di raccolta generale 38987/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 dall'apertura di conto corrente BNL per euro 3.800.000,00, con conseguente definitività della non riconoscibilità delle passività ulteriori. § 2.2 Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] dà atto, nella rievocazione dei fatti di causa, dell'eccezione opposta dall'agenzia delle entrate secondo cui l'appello dei contribuenti, quanto al merito, concerneva soltanto la contestazione della ripresa di euro 3.800.000,00 di cui all'apertura di credito BNL, non anche le riprese diverse ed ulteriori operate dall’Agenzia.

Contrariamente a quanto da quest’ultima sostenuto nella doglianza in esame, il giudice territoriale si è fatto carico della questione anche a livello decisionale, assumendo che la (ritenuta) fondatezza del motivo di appello concernente appunto la ripresa BNL menzionata era tale da assorbire la rilevanza di ogni altra contestazione, nel senso che (sent.pag.5): “Stante la deducibilità della passività per Euro 3.800.000,00 rispetto alla massa ereditaria, la stessa risulta inferiore all'importo complessivo di euro 4.000.000,00 e di conseguenza inferiore ad euro un milione per ciascun erede, soglia al di sotto della quale l'imposta di successione non è dovuta”.

Va dunque osservato che: - l’eccezione dell’Agenzia non è stata affatto pretermessa, ma è stata esaminata e decisa nel senso della sua pratica ininfluenza decisoria, dal momento che la legittima deduzione della passività BNL in questione, ed anche soltanto di questa, era tale da rendere matematicamente non imponibile la successione per effetto della franchigia di legge in capo a ciascun erede; - questa ragione decisoria di ininfluenza delle altre poste passive non è stata in questa sede censurata dall’Agenzia ricorrente, la quale non ha contestato, in particolare, che la sola deduzione BNL fosse effettivamente in grado di mandare la successione esente da imposta, così da rendere del tutto pleonastico il richiamo al ‘giudicato interno’ che si sarebbe asseritamente formato sulle passività diverse da quella.

F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 23722/2015 Numero sezionale 5945/2021 Numero di raccolta generale 38987/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 § 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 20-23 d.lgs.346/90.

Ciò perché la [OSCURATO:PERSONA] si era limitata ad affermare la deducibilità del debito per l'apertura di conto corrente BNL solo sulla base dell'atto notarile menzionato, senza farsi carico della mancata dimostrazione di inerenza di questo debito a beni appresi alla successione (inerenza già esclusa dai primi giudici e non dimostrata dalla richiamata delibera BNL in quanto mai prodotta in fase amministrativa). § 3.2 Il motivo è infondato.

Come già osservato da questa Corte (Cass.n. 2531/03; Cass.n. 9957/15), l’art.20 d.lgs.346/90 stabilisce una regola generale di deducibilità di tutti i debiti esistenti nel patrimonio del defunto al momento dell’apertura della successione, sempre che sussistano le condizioni di cui agli artt.21-24.

In particolare, ha affermato Cass.n. 2531/03 cit. che: “l'articolo 20 stabilisce il principio generale che la passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione senza escludere alcun tipo di debito dalla deducibilità purché però sussistano ai fini di quest'ultima le condizioni stabiliti dagli articoli da 21 a 24 del T.U. in esame. (…) gli articoli 21 e 23 riguardano le condizioni di deducibilità dei debiti e la loro dimostrazione (atto scritto con data certa anteriore all'apertura della successione, validità per gli imprenditori ai fini della deducibilità dei debiti portati dalle scritture contabili obbligatorie, produzione in originale o copia autentica del titolo etc.) mentre l'articolo 22 prende in esame delle ipotesi particolari di non deducibilità o di deducibilità a condizioni particolari di debiti, tra cui quella presa in esame dalla sentenza impugnata relativa alla non deducibilità dei debiti contratti per l'acquisto di beni o diritti non compresi nell'attivo ereditario. (…).

In conclusione, il sistema di deduzione dei debiti dalla massa ereditaria può ricostruirsi nel seguente sintetico modo: tutti i debiti sono deducibili purché sussistano le condizioni e le dimostrazioni di cui F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 23722/2015 Numero sezionale 5945/2021 Numero di raccolta generale 38987/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 agli articoli 21 e 23 del testo unico, solo alcuni debiti particolari non sono deducibili o lo sono soltanto a condizioni particolari ai sensi dell'art. 22.” Nel caso in esame correttamente la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso la deduzione del debito di euro 3.800.000,00 verso BNL, dal momento che esso: - (quanto a riscontro documentale e probatorio) risultava sia dall'atto notarile di apertura di credito in conto corrente e dalla relativa delibera BNL 24 febbraio 2009, sottoscritta dal debitore, sia dall’attestazione autenticata [OSCURATO:DATA_NASCITA] di funzionari dell’istituto di credito, secondo quanto prescritto, per la deduzione di debiti bancari, dall’art.23, co. 2^ d.lgs.346/90 (v.

Cass.n.15449/19); - (quanto a natura ed inerenza all’asse ereditario) si concretava in apertura di credito con ipoteca su immobili appresi alla massa ereditaria e regolata in conto corrente ex artt.1842 segg. cod.civ., il cui saldo finale (attestante la fruizione della disponibilità accordata fino alla suddetta concorrenza di euro 3.800.000,00, sui 4.400.000,00 concessi) non trovava limiti di riconoscibilità secondo quanto prescritto, per questa specifica tipologia debitoria, dall’art.22, 3^ e 4^ co..

La questione della inerenza pare dunque mal posta dall’Agenzia ricorrente, dal momento che – da un lato – l’esposizione debitoria in esame confluiva nel saldo di conto corrente e, dunque, nell’ambito di un rapporto certamente appreso alla massa ereditaria, e che – dall’altro – non si trattava di un debito particolare, ammesso alla deduzione solo previa dimostrazione della sua finalizzazione all’acquisto di beni o diritti appresi all’attivo ereditario.

Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte - rigetta il ricorso; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 23722/2015 Numero sezionale 5945/2021 Numero di raccolta generale 38987/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 - condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto in data 17 novembre 2021.

F.to [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23722/2015 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Bergano come da procura in atti, e presso la stessa ivi el.dom.ti in [OSCURATO:PERSONA] 40; - controricorrenti - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 956/64/15 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.11.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 23722/2015 Numero sezionale 5945/2021 Numero di raccolta generale 38987/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 Rilevato che: § 1. L’Agenzia delle Entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l'avviso di liquidazione per imposta di successione e sanzioni da essa notificato il 20.2.2013 a Luca, Sergio, Paolo e [OSCURATO:PERSONA] in rettifica e disconoscimento di passività indicate nella dichiarazione di successione del padre [OSCURATO:PERSONA]. La commissione tributaria regionale, per quanto qui rileva, ha in particolare osservato che: - quanto affermato dai primi giudici circa la mancata dimostrazione del requisito di inerenza delle passività indicate trovava smentita nel fatto che i contribuenti, fin dal primo grado di giudizio, avevano prodotto copia dell'atto notarile di apertura di credito in conto corrente di cui a delibera BNL 10 febbraio 2009, accettata dal debitore il 27 febbraio 2009, attestante un'esposizione debitoria alla data del decesso, deducibile ai fini successori ex art.20 d.lgs.346/90, di euro 3.800.000,00; - una volta scomputato tale importo dalla massa ereditaria, risultava che quest'ultima fosse di ammontare complessivo inferiore ad un milione di euro per ciascuno dei quattro eredi, con conseguente operare della franchigia di esenzione. Resistono con controricorso i Chionni. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. – nullità della sentenza per violazione dell'articolo 112 cod.proc.civ. (infrapetizione). Per non avere la [OSCURATO:PERSONA] valutato l'eccezione di giudicato interno costituito dal fatto che, a fronte della esclusione di tutte indistintamente le passività successorie da parte dei primi giudici (per un totale ‘a quadro D’ di euro 8.331.179,00), i Chionni avevano interposto appello solo sulla specifica passività costituita F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 23722/2015 Numero sezionale 5945/2021 Numero di raccolta generale 38987/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 dall'apertura di conto corrente BNL per euro 3.800.000,00, con conseguente definitività della non riconoscibilità delle passività ulteriori. § 2.2 Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] dà atto, nella rievocazione dei fatti di causa, dell'eccezione opposta dall'agenzia delle entrate secondo cui l'appello dei contribuenti, quanto al merito, concerneva soltanto la contestazione della ripresa di euro 3.800.000,00 di cui all'apertura di credito BNL, non anche le riprese diverse ed ulteriori operate dall’Agenzia. Contrariamente a quanto da quest’ultima sostenuto nella doglianza in esame, il giudice territoriale si è fatto carico della questione anche a livello decisionale, assumendo che la (ritenuta) fondatezza del motivo di appello concernente appunto la ripresa BNL menzionata era tale da assorbire la rilevanza di ogni altra contestazione, nel senso che (sent.pag.5): “Stante la deducibilità della passività per Euro 3.800.000,00 rispetto alla massa ereditaria, la stessa risulta inferiore all'importo complessivo di euro 4.000.000,00 e di conseguenza inferiore ad euro un milione per ciascun erede, soglia al di sotto della quale l'imposta di successione non è dovuta”. Va dunque osservato che: - l’eccezione dell’Agenzia non è stata affatto pretermessa, ma è stata esaminata e decisa nel senso della sua pratica ininfluenza decisoria, dal momento che la legittima deduzione della passività BNL in questione, ed anche soltanto di questa, era tale da rendere matematicamente non imponibile la successione per effetto della franchigia di legge in capo a ciascun erede; - questa ragione decisoria di ininfluenza delle altre poste passive non è stata in questa sede censurata dall’Agenzia ricorrente, la quale non ha contestato, in particolare, che la sola deduzione BNL fosse effettivamente in grado di mandare la successione esente da imposta, così da rendere del tutto pleonastico il richiamo al ‘giudicato interno’ che si sarebbe asseritamente formato sulle passività diverse da quella. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 23722/2015 Numero sezionale 5945/2021 Numero di raccolta generale 38987/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 § 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 20-23 d.lgs.346/90. Ciò perché la [OSCURATO:PERSONA] si era limitata ad affermare la deducibilità del debito per l'apertura di conto corrente BNL solo sulla base dell'atto notarile menzionato, senza farsi carico della mancata dimostrazione di inerenza di questo debito a beni appresi alla successione (inerenza già esclusa dai primi giudici e non dimostrata dalla richiamata delibera BNL in quanto mai prodotta in fase amministrativa). § 3.2 Il motivo è infondato. Come già osservato da questa Corte (Cass.n. 2531/03; Cass.n. 9957/15), l’art.20 d.lgs.346/90 stabilisce una regola generale di deducibilità di tutti i debiti esistenti nel patrimonio del defunto al momento dell’apertura della successione, sempre che sussistano le condizioni di cui agli artt.21-24. In particolare, ha affermato Cass.n. 2531/03 cit. che: “l'articolo 20 stabilisce il principio generale che la passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione senza escludere alcun tipo di debito dalla deducibilità purché però sussistano ai fini di quest'ultima le condizioni stabiliti dagli articoli da 21 a 24 del T.U. in esame. (…) gli articoli 21 e 23 riguardano le condizioni di deducibilità dei debiti e la loro dimostrazione (atto scritto con data certa anteriore all'apertura della successione, validità per gli imprenditori ai fini della deducibilità dei debiti portati dalle scritture contabili obbligatorie, produzione in originale o copia autentica del titolo etc.) mentre l'articolo 22 prende in esame delle ipotesi particolari di non deducibilità o di deducibilità a condizioni particolari di debiti, tra cui quella presa in esame dalla sentenza impugnata relativa alla non deducibilità dei debiti contratti per l'acquisto di beni o diritti non compresi nell'attivo ereditario. (…). In conclusione, il sistema di deduzione dei debiti dalla massa ereditaria può ricostruirsi nel seguente sintetico modo: tutti i debiti sono deducibili purché sussistano le condizioni e le dimostrazioni di cui F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 23722/2015 Numero sezionale 5945/2021 Numero di raccolta generale 38987/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 agli articoli 21 e 23 del testo unico, solo alcuni debiti particolari non sono deducibili o lo sono soltanto a condizioni particolari ai sensi dell'art. 22.” Nel caso in esame correttamente la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso la deduzione del debito di euro 3.800.000,00 verso BNL, dal momento che esso: - (quanto a riscontro documentale e probatorio) risultava sia dall'atto notarile di apertura di credito in conto corrente e dalla relativa delibera BNL 24 febbraio 2009, sottoscritta dal debitore, sia dall’attestazione autenticata [OSCURATO:DATA_NASCITA] di funzionari dell’istituto di credito, secondo quanto prescritto, per la deduzione di debiti bancari, dall’art.23, co. 2^ d.lgs.346/90 (v. Cass.n.15449/19); - (quanto a natura ed inerenza all’asse ereditario) si concretava in apertura di credito con ipoteca su immobili appresi alla massa ereditaria e regolata in conto corrente ex artt.1842 segg. cod.civ., il cui saldo finale (attestante la fruizione della disponibilità accordata fino alla suddetta concorrenza di euro 3.800.000,00, sui 4.400.000,00 concessi) non trovava limiti di riconoscibilità secondo quanto prescritto, per questa specifica tipologia debitoria, dall’art.22, 3^ e 4^ co.. La questione della inerenza pare dunque mal posta dall’Agenzia ricorrente, dal momento che – da un lato – l’esposizione debitoria in esame confluiva nel saldo di conto corrente e, dunque, nell’ambito di un rapporto certamente appreso alla massa ereditaria, e che – dall’altro – non si trattava di un debito particolare, ammesso alla deduzione solo previa dimostrazione della sua finalizzazione all’acquisto di beni o diritti appresi all’attivo ereditario. Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 23722/2015 Numero sezionale 5945/2021 Numero di raccolta generale 38987/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 - condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto in data 17 novembre 2021. F.to [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E
Sentenza Cassazione n. 38987/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris