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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06045/2026

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'occiinariza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t) Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché in fatto e manifestamente infondate.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Bari in composizione monocratica nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a cinque sentenze esecutive, che: - dai provvedimenti giurisdizionali, in realtà, emerge come l'istante sia stato condannato in relazione ad episodi criminosi che nessun collegamento risultano avere tra loro, se non il dato, di per sé neutro, dell'omogeneità tra gli stessi, e come si tratti di singoli episodi criminosi, cui [OSCURATO:PERSONA], è stato dedito in un lasso temporale complessivo di ben otto mesi, da aprile 2016 a dicembre 2017; - nel caso di specie non risulta assolutamente plausibile, in difetto di puntuali allegazioni di parte e/o elementi emergenti dalle sentenze indicate, che, al momento della commissione della prima violazione, le altre fossero già state deliberate; - le numerose violazioni commesse appaiono piuttosto frutto di risoluzioni successive assunte nel tempo in attuazione di un costume di vita criminoso, dal quale non può farsi discendere l'unitario disegno criminoso, quanto piuttosto l'assoluta incapacità di autocontrollo, con un'estemporaneità che è cosa ben diversa da un reato continuato.

Osservato, pertanto, che il ricorso, che, a fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, insiste sulla omogeneità del bene protetto e sulla commissione dei reati in un lasso temporale assai prossimo e negli stessi luoghi della città di Bari, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M. <N ` Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'occiinariza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t) Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché in fatto e manifestamente infondate. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Bari in composizione monocratica nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a cinque sentenze esecutive, che: - dai provvedimenti giurisdizionali, in realtà, emerge come l'istante sia stato condannato in relazione ad episodi criminosi che nessun collegamento risultano avere tra loro, se non il dato, di per sé neutro, dell'omogeneità tra gli stessi, e come si tratti di singoli episodi criminosi, cui [OSCURATO:PERSONA], è stato dedito in un lasso temporale complessivo di ben otto mesi, da aprile 2016 a dicembre 2017; - nel caso di specie non risulta assolutamente plausibile, in difetto di puntuali allegazioni di parte e/o elementi emergenti dalle sentenze indicate, che, al momento della commissione della prima violazione, le altre fossero già state deliberate; - le numerose violazioni commesse appaiono piuttosto frutto di risoluzioni successive assunte nel tempo in attuazione di un costume di vita criminoso, dal quale non può farsi discendere l'unitario disegno criminoso, quanto piuttosto l'assoluta incapacità di autocontrollo, con un'estemporaneità che è cosa ben diversa da un reato continuato. Osservato, pertanto, che il ricorso, che, a fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, insiste sulla omogeneità del bene protetto e sulla commissione dei reati in un lasso temporale assai prossimo e negli stessi luoghi della città di Bari, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. <N ` Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 202
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