CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29975/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a MESSINA il 30/10/1971 avverso la sentenza del 17/12/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine alla configurabilità dello stato di necessità, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 2 e 3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M