CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 07578/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 7749 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -resistente- per la correzione della sentenza della Corte Suprema di Cassa- zione n. 25965/2020, pubblicata in data 16 novembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 gennaio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Con ordinanza di questa Corte n. 25965/2020, pubblicata in data 16 novembre 2020, in accoglimento del secondo motivo del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Interno, in relazione all’ordinanza del Giudice di Pace di Verona depositata in data 19 luglio 2019, è stata Ric. n. 7749/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 3 F i r m a t o D a : T O R R I N I S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 3 9 d 8 a e d 1 2 0 2 a c 6 7 0 1 c 4 b 0 6 6 a 9 9 6 d 2 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 7749/2021 Numero sezionale 237/2022 cassata la decisione impugnata (con la quale era stata rigettata Numero di raccolta generale 7578/2022Data pubblicazione 08/03/2022 la sua opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Verona), con rinvio, anche per le spese, al Giudice di Pace di Roma, in persona di diverso giudi- cante. Il Ministero dell’Interno chiede correggersi il dispositivo di detta pronuncia, in relazione all’indicazione del Giudice di Pace di Roma anziché di quello di Verona, quale giudice del rinvio, frutto di errore materiale della Corte. Non ha svolto alcuna difesa l’intimato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 391 bis e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che l’istanza di correzione fosse destinata ad essere accolta. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione L’istanza di correzione è fondata e va accolta. La decisione impugnata con il ricorso per cassazione era stata pronunciata dal Giudice di Pace di Verona. La Corte di Cassa- zione, nell’indicare il giudice del rinvio, ha cura di specificare che esso dovrà essere individuato «in persona di diverso magi- strato», con ciò lasciando trasparire la chiara intenzione di rin- viare davanti al medesimo ufficio giudiziario che aveva emesso la decisione cassata, sia pure escludendo che questo potesse essere la medesima persona fisica. L’indicazione del Giudice di Pace di Roma anziché di quello di Verona deve pertanto ritenersi costituire frutto di mero errore materiale. La decisione va quindi corretta nel senso richiesto dall’ammini- strazione istante. Ric. n. 7749/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 F i r m a t o D a : T O R R I N I S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 3 9 d 8 a e d 1 2 0 2 a c 6 7 0 1 c 4 b 0 6 6 a 9 9 6 d 2 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 7749/2021 Numero sezionale 237/2022 Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedi-Numero di raccolta generale 7578/2022Data pubblicazione 08/03/2022 mento (Cass., sez. un., ord. 27/06/2002 n. 9438; Cass., ord.4/05/2009 n. 10203; Cass., ord. 17/09/2013 n. 21213). per questi motivi La Corte: - accoglie l’istanza e dispone correggersi la sentenza impu- gnata sostituendosi, sia nella motivazione (agli ultimi due righi) che nel dispositivo, l’indicazione del Giudice di Pace di Verona a quella del Giudice di Pace di Roma, quale giu- dice del rinvio; - dispone che la correzione sia annotata a cura della Can- celleria sull’originale della sentenza. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 12 gennaio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 7749/2021 – Sez. 6-3 – Ad. 12 gennaio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 3 F i r m a t o D a : T O R R I N I S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 3 9 d 8 a e d 1 2 0 2 a c 6 7 0 1 c 4 b 0 6 6 a 9 9 6 d 2 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .