CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 44558/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 novembre 2021 la Corte di appello dì Genova ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città il 19 novembre 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 125, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 aggravato dall'ottenimento indebito dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e condannato, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante, alla pena di anni uno di reclusione ed C 500,00 di multa. 2. Per mezzo del proprio difensore, l'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza lamentando illogicità della motivazione relativa al giudizio di bilanciamento tra circostanze. Il ricorrente osserva che, nel confermare il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza operato dal Tribunale (che già aveva ritenuto applicabili le attenuanti generiche), la Corte territoriale ha argomentato come se le aggravanti contestate fossero più d'una, mentre così non è. L'unica aggravante contestata all'imputato, infatti, è quella di aver ottenuto, con la falsa attestazione di un reddito inferiore ai limiti di legge, l'ottenimento del beneficio cui non avrebbe avuto diritto. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Con memoria in data 3 novembre 2022 la difesa ha insistito per l'accoglimento. 4. Il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 5. Nel confermare il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza operato dal giudice di primo grado, la Corte territoriale ha sottolineato che il reddito dichiarato da Tirozzi, pari ad C 4.423,00 era di gran lunga inferiore a quello accertato (C 38.296,81), sicché le condizioni economiche del ricorrente erano ben distanti dai limiti previsti per l'ammissione al beneficio. Ha rilevato, inoltre, che le circostanze attenuanti generiche sono state concesse dal giudice di primo grado solo in ragione del fatto che Tirozzi è gravato da un modesto precedente penale e tale motivazione non giustifica un giudizio di prevalenza. La coerenza di tale argomentazione non è inficiata dal fatto che, per mero errore materiale, i giudici di appello abbiano parlato, invece che di una circostanza aggravante, di «aggravanti». La Corte territoriale, infatti, ha dimostrato di aver considerato sia la gravità del fatto, sia le ragioni che hanno portato alla applicazione dell'art. 62 bis cod. pen e di aver valutato tali ragioni insufficienti per una riduzione della pena al di sotto del minimo edittale previsto per il reato non aggravato. Si ricorda in proposito che, secondo il costante inse-gnamento di questa Corte di legittimità, «in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto» (cfr.: Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2022