CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25011/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
829 - in persona del commissariostraordinario e legale rappresentante, dottoressa [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato al ricorsodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c.;elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte diCassazione.RICORRENTEcontroCOMUNE di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del sindacopro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegatoal controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzop.e.c.; elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte diCassazione.Numero registro generale 15611/2023Numero sezionale 2954/2026Numero di raccolta generale 25011/2026CONTRORICORRENTEData pubblicazione 06/09/2026avverso la sentenza n. 773/2023 della Corte d’appello di Palermo,udita la relazione nella camera di consiglio del 2 luglio 2026 del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Abete,RILEVATO CHE1. Con atto di citazione ritualmente notificato il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a comparire innanzi al Tribunale di Palermo l’Azienda U.S.L. n. 6 diPalermo (cfr. ricorso, pagg. 4 – 5).Esponeva che aveva sostenuto, su sollecitazione risalente al 25.3.1998 dellaconvenuta, le spese per l’assistenza prestata in favore di quattro persone affetteda disabilità psichica ed inserite in via d’urgenza all’interno di due comunitàalloggio.Esponeva quindi che la convenuta era tenuta a corrispondergli l’importo dieuro 144.626,47, quale quota di compartecipazione alle spese sostenute.Chiedeva condannare l’Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo al pagamentodell’importo anzidetto.2. Si costituiva l’Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo.Eccepiva pregiudizialmente il difetto di giurisdizione dell’adito G.O.Instava nel merito per il rigetto dell’avversa domanda.In via riconvenzionale chiedeva condannare il Comune al pagamento dellasomma di euro 100.000,00 a titolo di “restituzione delle ospitalità erroneamenteliquidate e corrisposte dall’Azienda convenuta, nel periodo 1.1.1999/1.1.2002”.3. Espletata la c.t.u., con sentenza n. 5334/2015 il Tribunale di Palermo cosìstatuiva:rigettava l’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione;Numero registro generale 15611/2023Numero sezionale 2954/2026Numero di raccolta generale 25011/2026Data pubblicazione 06/09/2026accoglieva in parte la domanda attorea e per l’effetto condannava l’AziendaU.S.L. n. 6 di Palermo a pagare all’attore la somma di euro 103.745,74, oltreinteressi dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al soddisfo, “a titolo di quota di compartecipazione allespese sostenute, nel periodo dal febbraio 2002 all’agosto 2006, per l’assistenzaprestata in favore di quattro soggetti affetti da disabilità psichica, inseriti in viad’urgenza all’interno di due Comunità-alloggio convenzionate con l’ente civico”(così sentenza d’appello, pag. 2);dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale dell’A.S.P. di Palermo.4. L’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo (già Azienda U.S.L. n. 6 diPalermo) proponeva appello.Resisteva il Comune di [OSCURATO:PERSONA].5. Con sentenza n. 773/2023 la Corte di Palermo dichiarava inammissibile aisensi dell’art. 342 cod. proc. civ. il gravame e condannava l’appellante alle spesedel grado.Reputava, la Corte distrettuale, che l’atto d’appello riproduceva, sì,testualmente i passaggi argomentativi del primo dictum che l’appellante avevadichiarato di voler censurare “e, tuttavia, rispetto ad essi, non sono formulateragioni di dissenso”.Reputava segnatamente che l’appello si palesava “quale pedissequariproposizione delle medesime argomentazioni già addotte dall’A.S.P. nellacomparsa di costituzione di primo grado” (così sentenza d’appello, pag. 4).Reputava ulteriormente che l’unica deduzione con la quale l’appellante avevafatto riferimento agli atti del giudizio di primo grado, era quella con cui avevamenzionato la c.t.u. svolta in prime cure.Reputava nondimeno che pur con tale breve deduzione l’A.S.P. non si eraconfrontata “con le risultanze della c.t.u. recepite dal Giudice di prime cure nellaNumero registro generale 15611/2023Numero sezionale 2954/2026Numero di raccolta generale 25011/2026parte in cui [era] stato ritenuto che le condizioni cliniche dei degentiData pubblicazione 06/09/2026richiedessero prestazioni di lungo assistenza residenziale implicanti anchel’erogazione di trattamenti sanitari in favore dei quattro beneficiari, ossiaprestazioni contrassegnate dalla commistione di aspetti terapeutici e piùprettamente assistenziali” (così sentenza d’appello, pag. 4).6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’A.S.P. di Palermo; ne hachiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguentestatuizione.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiestodichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.7. La ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc.civ.Deduce che ha errato la Corte di Palermo a dichiarare inammissibile l’appelloesperito avverso la sentenza n. 5334/2015 del Tribunale di Palermo.Deduce che contrariamente all’assunto della Corte distrettuale la critica alladecisione di prime cure senz’altro vi è stata (cfr. ricorso, pag. 10).Deduce altresì che, del pari contrariamente a quanto assunto dalla Corteterritoriale, con l’atto di appello si è compiutamente confrontata con le risultanzedella c.t.u. recepite dal Tribunale (cfr. ricorso, pag. 21).Deduce in particolare che la Corte siciliana non ha considerato che il [OSCURATO:PERSONA] mira ad addossarle “il pagamento delle ospitalità nellestrutture private che non sono sanitarie” (così ricorso, pag. 24).Numero registro generale 15611/2023Numero sezionale 2954/2026Numero di raccolta generale 25011/2026Data pubblicazione 06/09/20269. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, siccome la Corte di Palermo hastatuito in conformità all’elaborazione di questa Corte.10. Il Tribunale, va premesso, aveva precipuamente reputato quanto segue.Ossia che alla luce delle caratteristiche proprie delle patologie delle qualii soggetti erano portatori e della tipologia di servizi ed interventi erogati nei lororiguardi durante i periodi di degenza nelle comunità alloggio (connotate,secondo la motivata e condivisibile valutazione operata dal C.T.U., da‘inscindibilità tra fattori produttivi sanitari e sociali di lungo assistenza’) non puòritenersi che le prestazioni fornite siano consistite in una mera ‘ospitalità’residenziale, dovendosene, piuttosto, affermare la riconducibilità entro il noverodelle prestazioni di ‘lungo-assistenza residenziale’ implicanti anche l’erogazionedi trattamenti sanitari (sub specie di sottoposizione a terapie farmacologiche,periodica rivalutazione delle condizioni di salute ed eventuale applicazione diulteriori trattamenti terapeutici resi necessari dall’aggravamento delle patologiein atto ovvero dall’insorgenza di patologie ulteriori correlate anche all’etàavanzata) rese in favore di soggetti nel contempo qualificabili come ‘portatori dipatologie psichiatriche’ nonché ‘anziani e persone non autosufficienti conpatologie cronico-degenerative’: come tali, devono ritenersi prestazionisociosanitarie non contrassegnate dalla prevalenza dell’aspetto ‘terapeutico’ (e,dunque, integralmente poste a carico delle AA.SS.LL.) bensì dalla commistionedi aspetti ‘terapeutici’ e più prettamente ‘assistenziali’, sussumibili entro lecategorie per le quali la tabella allegata al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 (richiamatodal D. Pres. Regione Siciliana del 22 novembre 2002) prevede unacompartecipazione delle AA.SS.LL. (entro un range predeterminato a partire dal30%) alla sopportazione dei relativi costi (così sentenza di primo grado,pagg. 8 e 9).Numero registro generale 15611/2023Numero sezionale 2954/2026Numero di raccolta generale 25011/2026Ossia, con riferimento al quantum, che appare congruo ascrivere allaData pubblicazione 06/09/2026odierna convenuta [Azienda U.S.L.] un obbligo di compartecipazione perun’aliquota pari al 30% (così sentenza di primo grado, pag. 10).11. Vengono in evidenza la pronuncia n. 27199 del 16.11.2017 (Rv. 645991-01) e la pronuncia n. 36481 del 13.12.2022 (Rv. 666375-01) delle Sezioni Unite,con cui si è chiarito che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. - nel testo riformulatodal d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012 - vannointerpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena diinammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestatidella sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando allaparte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addottedal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentalio la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quelladi primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio priorisinstantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alleimpugnazioni a critica vincolata.12. Su tale scorta va in toto condiviso il dictum della Corte di merito.Ovvero la disamina del tenore del motivo d’appello, quale riprodotto nel corpodel primo motivo del ricorso, dà ragione dell’ineccepibile e congrua valutazionedella Corte siciliana.Più esattamente, le prospettazioni – che rivestono valenza - di cui all’attod’appello (cfr. ricorso, pagg. 15 e ss.)- l’esito di tali controlli ha evidenziato, in maniera inequivocabile, la nonfruibilità per tali pazienti di prestazioni di particolare rilievo sanitario negli anni2002/2003/2004.Numero registro generale 15611/2023Numero sezionale 2954/2026Numero di raccolta generale 25011/2026Data pubblicazione 06/09/2026E, in tal senso, nel riscontro del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n.7 (Cefalù/Petralia), prot. D.S.M. 25/05 dell’11.1.05 ove si legge che: “… ipazienti ospiti presso la Comunità in oggetto (…) presentano, in atto, un buonlivello di autosufficienza e non hanno usufruito, negli anni 2002, 2003, 2004, diprestazioni sanitarie di particolare rilievo…”.Di pari tenore la relazione prot. 4966 del 04/02/05 della [OSCURATO:PERSONA]Azienda USL 7 di Ragusa, ove si legge che: “…. negli anni 2002, 2003, 2004non risultano prestazioni di particolare rilievo sanitario erogatesistematicamente”.Successivamente, a seguito della trasmissione degli atti dal DistrettoSanitario 2 di Petralia al Dipartimento di [OSCURATO:PERSONA] dell’Azienda, venivanoeffettuati ulteriori controlli in data 20/11/07 presso la Casa di Riposo diCampofelice di Roccella, sui pazienti ivi ricoverati, come da verbale che siproduce in atti, da cui si evince che, relativamente alle condizioni cliniche deipazienti residenti nel Distretto di [OSCURATO:PERSONA] ivi ricoverati “….non èpresente da anni una sintomatologia produttiva ma una situazione sanitaria inquiescenza e i pazienti appaiono adeguatamente compensati…” -non valgono in alcun modo a confutare, a contrastare i rilievi del primogiudice, cioè “la riconducibilità entro il novero delle prestazioni di ‘lungo-assistenza residenziale’ implicanti anche l’erogazione di trattamenti sanitari”.E parimenti non vale a contrastare i riscontri del consulente d’ufficio – recepitidal Tribunale - la prospettazione di cui all’atto d’appello (cfr. ricorso, pagg. 21– 22) secondo cui la tipologia delle cure mediche praticate e del sostegnofornito (…) fa ritenere le prestazioni fornite alle quattro pazienti inquadrabilinelle aree di patologia psichiatrica e di anziani e persone non autosufficienti infase di lungoassistenza .Numero registro generale 15611/2023Numero sezionale 2954/2026Numero di raccolta generale 25011/202613. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co.,Data pubblicazione 06/09/2026n. 1 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 septies,2° co. e 4° co., d.lgs. 502/92, del d.p.c.m. 14.2.2001 e del d.P.R.S. 4.11.2002Deduce che la Corte di Palermo ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione didifetto di giurisdizione, formulata in prime cure, respinta dal Tribunale ereiterata in appello (cfr. ricorso, pag. 25).14. Il secondo motivo è del pari inammissibile.15. Va debitamente premesso che il mancato esame da parte del giudice diuna questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo a vizio diomissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancatoesame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi invece, al riguardo,un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 cod. proc.civ., se ed in quanto si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmentecensurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematicaprospettata dalla parte (cfr. Cass. 17.1.2003, n. 603; Cass. 12.1.2016, n. 321).16. Ebbene, senza dubbio l’A.S.P. di Palermo aveva reiterato in appellol’eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. disattesa dal tribunale (cfr.conclusioni di cui alla sentenza d’appello).E tuttavia l’eccezione è destituita di fondamento alla luce dell’univocaelaborazione delle sezioni unite di questa Corte (il che giustifica la pronuncia inparte qua di questa Sezione in conformità al disposto dell’ultima parte del 1° co.dell’art. 374 cod. proc. civ.).Difatti le sezioni unite di questa Corte spiegano che, in tema dicontroversie patrimoniali tra Comuni e enti erogatori di prestazioni assistenzialirelative al ricovero di “soggetti deboli” - anche alla luce di quanto affermatodalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiaratoNumero registro generale 15611/2023Numero sezionale 2954/2026Numero di raccolta generale 25011/2026l’illegittimità dell’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 7,Data pubblicazione 06/09/2026lett. a), della legge n. 205 del 2000, nella misura in cui attribuisce al giudiceamministrativo l’intera materia dei pubblici servizi, a prescindere dalla naturadelle situazioni soggettive coinvolte – deve negarsi l’esistenza dellagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed affermarsi quella delgiudice ordinario, posto che le controversie in questione non afferiscono arapporti costituiti o modificati da provvedimenti amministrativi, in quanto ipresupposti delle obbligazioni poste a carico dei Comuni sono stabilitidirettamente dalla legge e le relative prestazioni assistenziali sono configuratequali diritti delle persone che si trovino in stato di bisogno (cfr. Cass. (ord.) sez.un. 31.7.2017, n. 18978 (Rv. 645034 - 01) (tale ordinanza è stata pronunciatanella controversia che aveva opposto il Comune di Cellatica, peraltro, alla A.S.L.della Provincia di Brescia); Cass. sez. un. 9.6.2014, n. 12923 (Rv. 631199 -01)).17. In dipendenza dell’inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannataa rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. Laliquidazione segue come da dispositivo.18. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr.Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;Numero registro generale 15611/2023Numero sezionale 2954/2026Numero di raccolta generale 25011/2026Data pubblicazione 06/09/2026condanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, a rimborsareal controricorrente, Comune di [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 5.700,00, di cui euro 200,00per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali ed accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 2 luglio 2026.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]