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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 03125/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 10 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 624-bis comma 2 e 5, 61 n, 5, cod. pen, (capo A), artt. 110, 61 n. 2, 81, comma 2, 582, comma 2, cod. pen. (capo B), alla pena di giustizia, riconosciuto il vincolo della continuazione.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, plurime doglianze, relative alla idoneità del riconoscimento fotografico, nella specie espletato attraverso un mero confronto tra fotogrammi, non nitidi, estrapolati dal sistema di videosorveglianza e le effigi dell'imputato, di cui i verbalizzanti vantavano una conoscenza pregressa personale.

Mancherebbe, Q3i, un elemento di conforto che sarebbe potuto derivare da una successiva perquisizione domiciliare, per la ricerca del corpo del reato e degli abiti che il soggetto raffigurato nelle video riprese indossava nell'occasione dei fatti di cui all'imputazione.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Si osserva che generica è la censura che sottolinea la carenza di ritualità dell'operato riconoscimento fotografico, limitandosi il ricorso a riprodurre ia censura proposta in sede di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione logica e corretta.

La sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all'aspecificità del ricorso, a a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuoio non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv„ 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008„ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). in ogni caso, si osserva che la mot vazione impugnata evidenzia come ia certa riferibilità dei fatti all'irrioutato, derivi non solo dall'individuazione del soggetto ritratto nelle video riprese con il ricorrente, già noto agli operanti, ma anche dalla visione del filmato reiativo ad altra rapina, espletata in data 18 luglio 2018 posta in essere dall'imputato con lo stesso motociclo utilizzato per i reati per i quali si procede, indossando i! medesimo casco protettivo che, in quella occasione, indossava i! complice.

Inoltre, risultano svolti accertamenti sulla titoiarità del motociclo utilizzato per il furto con strappo sub iudice, che è risultato intestato al concorrente nel reato di rapina, padre dell'odierno coimputato.

Dunque, rispetto a tali circostanze di fatto, i! ricorso risulta genericamente formulato ;n quanto non attinge, in alcuna parte, il rilievo di tali accertamenti senz'altro individualizzanti.

Infine, si osserva che la prospettazione difensiva è versata in fatto e, comunque, pretende la rilettura delle risultanze in senso diverso, da quello i'atto proprio dai giudici di merito, non consentita in sede di legittimità.

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profti di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. penj l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo: in ragione dei motivi proposti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/09/2021 il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 10 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 624-bis comma 2 e 5, 61 n, 5, cod. pen, (capo A), artt. 110, 61 n. 2, 81, comma 2, 582, comma 2, cod. pen. (capo B), alla pena di giustizia, riconosciuto il vincolo della continuazione. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, plurime doglianze, relative alla idoneità del riconoscimento fotografico, nella specie espletato attraverso un mero confronto tra fotogrammi, non nitidi, estrapolati dal sistema di videosorveglianza e le effigi dell'imputato, di cui i verbalizzanti vantavano una conoscenza pregressa personale. Mancherebbe, Q3i, un elemento di conforto che sarebbe potuto derivare da una successiva perquisizione domiciliare, per la ricerca del corpo del reato e degli abiti che il soggetto raffigurato nelle video riprese indossava nell'occasione dei fatti di cui all'imputazione. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Si osserva che generica è la censura che sottolinea la carenza di ritualità dell'operato riconoscimento fotografico, limitandosi il ricorso a riprodurre ia censura proposta in sede di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione logica e corretta. La sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all'aspecificità del ricorso, a a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuoio non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv„ 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008„ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). in ogni caso, si osserva che la mot vazione impugnata evidenzia come ia certa riferibilità dei fatti all'irrioutato, derivi non solo dall'individuazione del soggetto ritratto nelle video riprese con il ricorrente, già noto agli operanti, ma anche dalla visione del filmato reiativo ad altra rapina, espletata in data 18 luglio 2018 posta in essere dall'imputato con lo stesso motociclo utilizzato per i reati per i quali si procede, indossando i! medesimo casco protettivo che, in quella occasione, indossava i! complice. Inoltre, risultano svolti accertamenti sulla titoiarità del motociclo utilizzato per il furto con strappo sub iudice, che è risultato intestato al concorrente nel reato di rapina, padre dell'odierno coimputato. Dunque, rispetto a tali circostanze di fatto, i! ricorso risulta genericamente formulato ;n quanto non attinge, in alcuna parte, il rilievo di tali accertamenti senz'altro individualizzanti. Infine, si osserva che la prospettazione difensiva è versata in fatto e, comunque, pretende la rilettura delle risultanze in senso diverso, da quello i'atto proprio dai giudici di merito, non consentita in sede di legittimità. 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profti di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. penj l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo: in ragione dei motivi proposti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2021 il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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