CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22190/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 gennaio 1961, avverso l'ordinanza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione il 14 gennaio Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del primo marzo 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 14 gennaio 2021 la Settima Sezione della Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza, emessa il 17 marzo 2017 dalla Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la pronuncia del Tribunale della stessa città, con cui l'imputato è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 186 Codice della Strada. Contro l'ordinanza della Settima Sezione di questa Corte il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen., deducendo la mancata considerazione di una memoria, prodotta il 16 dicembre 2020 nell'interesse dell'imputato. E' pervenuta una memoria, con allegata la copia di quella del 16 dicembre 2020, con cui si evidenzia che quest'ultima memoria era stata inviata ad uno degli indirizzi PEC indicati nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi automatizzati del Ministero della giustizia. Il ricorrente ha ribadito che la mancata valutazione della memoria difensiva appartiene al novero degli errori di fatto, rimediabile con l'accoglimento del ricorso straordinario, e che nella memoria del 16 dicembre 2020 erano state svolte ammissibili questioni di diritto e non di fatto. All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Deve premettersi che l'errore materiale e quello di fatto, indicati dall'art.625 bis cod. proc. pen. come motivi del ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo, in una svista o in un equivoco, incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Ne deriva che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione - gli errori di valutazione e di giudizio, dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (cfr., ex multis, S.U. n. 16103 del 27/3/2002, Rv. 221280; Sez. 4, n. 3367 del 4/10/2016, Rv. 268953). In tale ottica si è puntualizzato (nella citata sentenza delle Sezioni Unite.) che l'errore di fatto postula inderogabilmente che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, per essere stato determinante nella scelta della soluzione adottata, ma anche di oggettiva ed immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve fare trasparire in modo diretto ed evidente (vale a dire, "ictu ocu/i") che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti.Si è altresì precisato (Sez. 5, n. 46806 del 3/11/2021, Rv. 282384) che, in tema di ricorso straordinario, l'omesso esame di una memoria difensiva dà luogo ad errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza di una censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile, e risulti evidente che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto. 1.2 Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che, nel caso in esame, a prescindere da ogni questione sul se la memoria sia o meno pervenuta alla Settima Sezione penale, deve rilevarsi che di essa non si dà atto nell'ordinanza impugnata ma il ricorrente ha solo genericamente prospettato che la decisione della Settima Sezione sarebbe stata "diversa, se avesse esaminato la memoria, che affrontava in termini di diritto (e quanto al primo motivo del ricorso, con la deduzione della manifesta illogicità della valutazione della prova) la materia del giudizio". Le deduzioni del ricorrente sono prive di specificità in ordine alla decisività delle questioni illustrate nella memoria del 16 dicembre 2020 e, ad ogni modo, deve rilevarsi che dalla lettura di tale memoria e del ricorso, deciso dalla Settima Sezione di questa Corte, emerge che nella memoria sono state esposte questioni sulla condotta, tenuta dall'imputato in occasione dell'inseguimento della sua vettura da parte dei carabinieri, e sugli esiti del test alcolemico, già portate all'attenzione della Sezione Settima con il ricorso proposto. Deve dunque rilevarsi che il risultato della deliberazione della Corte di Cassazione non sarebbe cambiato, anche se fosse stata sottoposta a vaglio la memoria de qua, con la conseguenza che la svista non ha influito sull'esito del processo. 2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si fa luogo, invece, alla condanna alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. Per effetto della sentenza del Giudice delle leggi n. 186 del 2000, è stata dichiarata «l'illegittimità costituzionale dell'art. 616 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità».In caso di dichiarazione dell'inammissibilità del ricorso, il giudice della impugnazione deve valutare circa la «colpa» che ravvisi a carico della parte privata ricorrente per la proposizione dell'impugnazione. La stessa giurisprudenza costituzionale ha individuato il fondamento della condanna al pagamento della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende nella esigenza di «rafforzare la responsabilità processuale» della parte privata, la quale «dopo aver goduto della tutela giurisdizionale nel giudizio di merito, [...] intenda promuovere il giudizio per cassazione» (Corte cost., sent. n. 69 del 1964). I profili di colpa, che suffraghino la condanna de qua, sono stati variamente ricondotti alla temerarietà, ovvero all'avventatezza o alla superficialità del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), ovvero, ancora, alla «finalità meramente dilatoria» dell'impugnazione (v. Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, p. 135, col. 2, cui adde Sez. 5, n. 43067 del 17/10/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220866). Orbene, nel caso in esame, avuto riguardo alle ragioni che sorreggono la decisione impugnata, al tenore e al contenuto delle censure contenute nella impugnazione, non si ravvisano a carico della parte privata apprezzabili profili di colpa - consistita in superficialità e avventatezza nella proposizione del ricorso - che suffragano la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo marzo 2022 Il consigliere estenso