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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 13528/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25727-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Oggetto R.G.N. 25727/2019 Cron.

Rep.

Ud. 20/04/2023 CC in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 209/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 18/06/2019 R.G.N. 435/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Pesaro, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall’attrice [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., condannava la banca resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 14.586,63, oltreaccessori di legge e spese di lite.

2. Il primo giudice perveniva al suindicato importo oggetto di condanna, perché riconosceva il diritto dell’istante a percepire € 17.000,00 a titolo di provvigioni ordinarie, calcolate secondo criteri equitativi, nonché € 9.851,85 a titolo di indennità suppletiva di clientela, detraendo però la somma di € 12.265,22, pari all’ammontare dell’indennità di mancato preavviso spettante alla convenuta per le dimissioni rassegnate dalla promotrice finanziaria/agente, in ritenuta assenza di giusta causa ( la somma suddetta , a titolo d’indennità di mancato preavviso, a sua volta, già decurtata dell’importo di € 2.417,43, ritenut o dovut o alla promotrice finanziaria/agente per provvigioni rimaste insolute).3.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Ancona rigettava l’appello principale della Giommi avverso la sentenza di primo grado ed accoglieva, invece, l’appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA] e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava che la Giommi aveva diritto a percepire dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. solo la somma di € 2.417,65 a titolo di provvigioni non corrisposte alla data di cessazione del rapporto; dichiarava che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva diritto a percepire dalla Giommi l’indennità di mancato preavviso nella misura di € 14.682,65; per l’effetto, condannava la Giommi al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., della somma di € 12.265,22, oltre accessori di legge; condannava l’appellante principale al pagamento delle spese del doppio gradodi giudizio, come liquidate per ogni grado, e poneva a suo carico il c.d. raddoppio del contributo unificato.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva che gli elementi acquisiti agli atti di causa conducevano ad escludere la giusta causa posta a base delle dimissioni rassegnate nel settembre 2013 dalla promotrice finanziaria, perché non era solo il profilo dell’intempestività delle dimissioni evidenziato dal primo giudice a incidere sulla disciplina della fattispecie, ma era l’intera vicenda contrattuale intercorsa tra le parti, ed esaminata nel suo complesso, a condurre ad una valutazione di insussistenza del dedotto inadempimento della preponente, nella gestione del portafoglio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] base a diffusa motivazione, concludeva, quindi, che l’insussistenza della giusta causa di dimissioni della promotrice costituiva ragione assorbente del diniego di spettanza alla stessa delle indennità previste e disciplinate dall’art. 1751 c.c. e nel contempo titolo di spettanza alla preponente non recedente dell’indennità di mancato preavviso, e che, inoltre, l’indagine sulle pretese risarcitorie avanzate dalla ricorrente, in relazione all’asserito contegno illecito della convenuta, restava assorbita dalla declaratoria di insussistenza dell’inadempimento notevole da parte della preponente e dall’accertamento del difetto di giusta causa a base delle dimissioni della promotrice.

4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricor so per cassazione, affidato anove motivi.

5. Ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso e successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Conil primo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 113, primo comma, cpc e dell’art. 115, secondo comma, cpc in relazione all’art. 31, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58 del 1998”.

Censura la parte di motivazione dell’impugnata sentenza (tra la facciata 5 e quella 7), che si chiude con l’affermazione che la “promessa” di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di ricostituire al più presto nella disponibilità dell’originaria ricorrente il portafoglio degli investitori nel prodotto [OSCURATO:PERSONA], onde includerlo nella raccolta utile ai fini del calcolo delle provvigioni, poteva far sorgere in capo alla predetta null’altro che la mera aspettativa di fatto di conseguire “per vie traverse” un risultato non già tutelato dall’[OSCURATO:PERSONA], bensì tendenzialmente scoraggiato attraverso la normativa innanzi richiamata .

Per l’impugnante, tale capo della sentenza confonde e sovrappone le questioni relative al vincolo del “monomandato” di cui all’art. 31 del d.lgs. 58/08 con la diversa questione della “titolarità del portafoglio” dopo la cessazione del rapporto tra agente e preponente, pacificamente ricorrente nel caso di specie .

E, sempre secondo la ricorrente, a causa di tale errore, la Corte d’appello ha espresso un grave ed infondato giudizio di disvalore sul comportamento della Giommi –in quanto avrebbe cercato di raggiungere addirittura … “per vietraverse” un risultato non già tutelato dall’[OSCURATO:PERSONA]” – che ha inficiato l’inter o procedimento, anche nella valutazione dei mezzi istruttori richiesti .

2. Con un secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.,l’ “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

C ensura la parte di motivazione in cui la Corte territoriale aveva ritenuto “invalicabile l’ostacolo rappresentato dall’assoluta carenza in seno al ricorso di primo grado, di sia pur minime allegazioni in ordine agli elementi costitutivi del credito azionato (in specie, i singoli affari inerenti al prodotto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. concluso grazie dall’intervento della promotrice)”.

Secondo la ricorrente, le prove dalla stessa esposte e non esaminate offrivano la dimostrazione di “circostanze che avrebbero dovuto essere oggetto di esame in quanto di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, il convincimento del giudizio di merito, di modo che esso risulta privo di fondamento”.

3. C on un terzo motivo , ai sens i dell’art. 360, comma 1, n. 4 ) , c.p.c., denuncia la “violazione dell’art. 115 c.p.c.”.

Ivi, in subordine rispetto alla censura di cui al secondo motivo, la ricorrente addebita alla Corte di appello di essere incorsa in un errore di percezione –dato che l’identificazione dei contratti conclusi è un errore che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, ovvero sul demonstratum e non sul demonstrandum – che verte su una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti.

4. Con un quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1749 e 2697 c.c.”.

Richiamate le istanze istruttorie avanzate nel ricorso introduttivo del giudizio, e specificato come fossero state mot ivate, la ricorrente censura la parte di motivazione in cui la Corte territoriale ha scritto: “D’altro canto, l’art. 1749 c.c., nel sancire al terzo comma che l’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili, evidentemente fa riferimento ad una facoltà da esercitarsi in via stragiudiziale, ma non può certo essere interpretato nel senso di consentire all’agente l’esperimento di azioni giudiziali in via meramente esplorativa”.

Ivi si duole anche del punto in cui la Corte ha ritenuto che “non vi sono elementi per sostenere l’inadempimento, per giunta di non scarsa importanza, della preponente agli obblighi contrattualmente assunti (…) in assenza di rendiconti o documenti che era onere di questa redigere e offrire in prova”.

Secondo la ricorrente tali affermazioni sarebbero errate, segnatamente quella che l’art. 1749 c.c.

“fa riferimento ad una facoltà da esercitarsi in via stragiudiziale”.

5. Con un quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.,denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1748 c.c.”.

Si duole di altra parte della motivazione della sentenza gravata (alle facciate 7-8 della stessa), assumendo che la Corte non avrebbe “valutato i fatti e le istanze istruttorie sopra descritte conformemente ai principi dell’art. 1748 c.c.”, e che “Nessuna norma del codice civile condiziona, infatti, il diritto dell’agente alla provvigione al fatto che il prodotto collocato sia espressamente indicato nella fonte regolatrice del rapporto (l’art. 1742 c.c. infatti prevede la forma scritta solo per la prova sul contratto di agenzia)”.

6. Con un sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.,denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1749 e 1375 c.c., nonché degli artt. 1358, 1359 e 1356 c.c.”.

Ivi c ensura il medesimo capo di sentenza oggetto del quinto motivo, per aver la Corte d’appello “ritenuto che l’omesso inserimento nell’allegato A del prodotto [OSCURATO:PERSONA] fosse conforme a diritto e buona fede in considerazione del contenuto dell’articolo

3.3. del contratto di agenzia che consentiva alla preponente di modificare, eliminare o introdurre sia il numero che le caratteristiche dei prodotti finanziari, senza preavviso o motivazione”, senza considerare una serie di aspetti in sostenuta violazione delle norme su indicate.7.

Con un settimo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., denuncia l’ “ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.Premettendosi che “la presenza di precise istruzioni da parte di [OSCURATO:SOCIETA] sul trasferimento del prodotto [OSCURATO:PERSONA] spa” era “stata trattata ai punti 8.9 e 10 di pag. 7 del ricorso ex art. 414 cpc e a pagg. 15 e 16 del ricorso in appello”, si addebita in questo caso alla Corte distrettuale che l a relativa “questione è stata poi del tutto pretermessa in sede di motivazione”.

8. Con un ottavo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. denuncia la “violazione dell’art. 112 c.p.c.”.

Ivi, in subordine rispetto al motivo immediatamente precedente, viene censurato il medesimo punto della sentenza, assumendosi che l’esistenza di specifiche istruzioni e il percepimento di commissioni da parte di [OSCURATO:SOCIETA] grazie all’attività della Giommi è stata dedotta anche come un elemento costitutivo della domanda in relazione all’art. 1746 c.c. e 2043 e 2041 c.c. e che a riguardo sia stata completamente omessa una decisione.

9. Con il nono motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., denuncia l’ “omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Deduce la ricorrente di aver dedotto nel ricorso introduttivo che: “A maggio del 2011 ancora non era possibile fornire alla promotrice una adeguata rendicontazione in quanto alle polizze trasferite era stato attribuito un codice promotore finanziario non veritiero”, e che “ciò risultava anche dagli estratti conto recuperati dai clienti che riportavano “[OSCURATO:SOCIETA]” intermediario ma un “ codice promotore 41532”, mentre la Giommi aveva pacificamente il “codice 6188”.

10. Il primo motivo di ricorso è infondato.

11. Nella parte di motivazione attinta da tale censura la Corte territoriale non ha certamente violato l’art. 113, primo comma, c.p.c., a termini del quale il giudice è tenuto a pronunciarsi secondo diritto; né si è avvalsa della propria scienza privata oppure ha formato il proprio convincimento in base ad elementi non acquisiti al processo, in violazione dell’art. 115 c.p.c., come invece asserisce la ricorrente.

Al contrario, la Corte ha premesso che la domanda della ricorrente era “diretta a conseguire i trattamenti provvigionali ed i bonus maturati in costanza di rapporto con specifico riferimento al prodotto finanziario denominato “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”, di cui è pacifica la provenienza dal portafoglio di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., a seguito di reclutamento di promotori, condotta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nel 2008, che vide, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] transitare da una all’altra Società di intermediazione finanziaria”.

Ha, poi, considerato pacifica la circostanza “che nel marzo 2008 il rapporto tra le parti ebbe origine proprio in virtù della promessa della Società convenuta di acquisire a sé il prodotto [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già appartenente a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., presso cui all’epoca lavorava la ricorrente, in modo da “trascinare” presso [OSCURATO:SOCIETA]. il portafoglio dei clienti che avevano acquistato detto prodotto per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] successo di siffatta operazione nonavrebbe potuto prescindere dalla formale convenzione tra la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e la Società di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avente ad oggetto l’offerta alla prima, da parte della seconda di quei servizi di investimento che fino ad allora erano stati forniti da [OSCURATO:PERSONA] attraverso l’attività di promozione della ricorrente”.

La Corte di merito, perciò, risulta essersi avvalsa di specifiche risultanze del processo, corrispondenti peraltro a quanto prospettato dalla stessa attrice nel ricorso introduttivo, secondo la quale la cennata promessa riguardava la stipula di “apposita convenzione” tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che di fatto intervenne “solo nel febbraio 2010” (cfr. facciate 1, 2 e 3 dell’impugnata sentenza), vale a dire, poco meno di 2 anni dopo la conclusione del contratto di agenzia inter partesin data 11.3.2008.

12. Incensurabilmente, perciò, la Corte territoriale ha tratto la conclusione che, prima che intervenisse tale convenzione tra [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:PERSONA], la “promessa” della prima, ossia, quella che diventò la nuova società d’intermediazione finanziaria (in luogo della [OSCURATO:PERSONA]) per i prodotti della seconda società (appunto c.d.

Società-prodotto) inducesse una mera aspettativa di fatto della Giommi, già promotrice finanziaria per conto della precedente società d’intermediazione per quei prodotti, di riottenere il relativo portafoglio, ondeincluderlo nella raccolta utile ai fini del calcolo delle provvigionima nel suo rapporto di agenzia con [OSCURATO:SOCIETA].

13. Né la stessa Corte ha violato l’art. 31, comma 2, d.lgs. n. 58/1998.

Nel giungere alla conclusione suddetta, infatti, la Corte territoriale ha sì tratto argomento anche da tale previsione, che nel testo vigente ratione temporis ( vale a dire, dopo le modifiche ad opera dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 164/2007), recitava al secondo periodo: “L’attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto”.

Ma si è riferita nella stessa chiave anche all’art. 1751 c.c.

Rispetto, infatti, al promotore finanziario (poi divenuto consulente finanziario) che svolgeva tale attività fuori sede in veste di agente, come nel caso di specie (sarebbero state praticabili in alternativa le forme del lavoro subordinato o del mandato: cfr. sempre il comma 2 dell’art. 31 d.lgs. n. 58/1998 al primo periodo, nel testo vigente all’epoca), l’incarico allo stesso si configurava appunto quale c.d.

“monomandato”, come rilevato dalla Corte d’appello.

Quest’ultima, allora, ha condivisibilmente osservato “che il portafoglio clienti gestito dal promotore finanziario presso la casa madre non rappresenta, alla cessazione del mandato, una ricchezza definitivamente acquisita al patrimonio del primo, di cui egli possa disporre a proprio piacimento, poiché la collocazione presso il cliente di un prodotto finanziario è fatta dal promotore, in costanza di mandato, pur sempre nell’interesse e per conto della Società di [OSCURATO:PERSONA], così come i prodotti finanziari da introdurre nel mercato sono offerti dalle cc. dd.

“Società prodotto” in virtù di un accordo stipulato tra queste ultime e la Società di [OSCURATO:PERSONA], la quale si offre di collocarlo, direttamente (in sede) o attraverso la propria rete di promotori, dietro pagamento di commissioni, di cui una parte è trattenuta dall’Intermediario ed una parte è versata alla rete dei promotori sotto forma di provvigioni”.

Anche questa Corte, infatti, ha ritenuto che alla cessazione del rapporto di agenzia, l’agente uscente non ha diritto di disporre del portafoglio clienti dell’agenzia, di cui è titolare l’impresa preponente, avendo egli solo diritto al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva in relazione allo scioglimento del contratto, in parte commisurato all’incremento da lui apportato al portafoglio (così Cass. civ., sez. lav., 24.1.2006, n. 1286).

13. Esaminando ancora le varie censure in rapporto all’ordine motivazionale della Corte distrettuale, devono essere disattesianche il quinto ed il sesto motivo di ricorso.

14. La Corte di merito, infatti, ha ritenuto superfluo “qualsiasi approfondimento istruttorio in ordine all’effettività ed ai precisi contenuti dell’impegno di cui si discute”( ossia, della c.d. promessa di cui s’è detto), “a dire della ricorrente assunto dai vertici aziendali della Società convenuta, dal momento che, a mente dell’univoco tenore delle clausole di cui agli artt. 3.3. e

3.4. del Contratto di Agenzia sottoscritto dalle parti l’11 marzo 2008, il promotore avrebbe potuto promuovere e collocare presso il pubblico, e per conto della Società, esclusivamente i prodotti finanziari tassativamente indicati nell’Allegato A, la società preponente sarebbe stata libera di decidere, nel corso del rapporto, quali prodotti finanziari assegnare o togliere all’agente, ed altresì posto che nell’Allegato A il prodotto [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non figura tra quelli collocabili”.

La stessa Corte ha, poi, diffusamente motivato tale valut azione, anche in relazione al contenuto letterale di parte dell’Allegato C al contratto di agenzia (cfr. facciate 7-8 della sua sentenza).

La chiara ratio decidendidella Corte territoriale è in definitiva che il portafoglio relativo al prodotto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fosse rimasto estraneo ai prodotti finanziari collocabili a cura della promotrice finanziaria in veste di agente perché non contemplato nel contratto di agenzia il cui oggetto era specificato in appositi allegati al relativo testo.

E va da sé che il diritto dell’agente alle provvigioni ex art. 1748 c.c. può maturare solo in relazione a quanto già rientri nell’oggetto del contratto.

15. Come si è visto, la Corte d’appello ha anche accertato che la società preponente “sarebbe stata libera di decidere, nel corso del rapporto, quali prodotti finanziari assegnare o togliere all’agente”.

La ricorrente assume che,in relazione alla convenzione tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA] poi perfezionatasi il 10.2.2010 , avrebbe “eccepito che l’omesso inserimento del prodotto nell’Allegato A costituiva grave violazione dei canoni di correttezza e buona fede, applicabili pure a fronte dell’evenale esercizio di diritti potestativi attribuiti alla preponente”.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel contratto di agenzia, l’attribuzione al preponente del potere di modificare talune clausole, e in particolare quella relativa al portafoglio clienti, può trovare giustificazione nell’esigenza di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come tali esigenze possono muta r e durante il decorso del tempo, ma, perché non ne rimanga esclusa la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti, è necessario che tale potere abbia dei limiti e in ogni caso sia esercitato dal titolare con l’osservanza dei principi di correttezza e buona fede (così Cass. civ., sez. lav., 2.7.2015, n. 13580; e in termini analoghi id., sez.

II, 20.10.2021, n. 29164, in relazione a modifiche delle clausole relative all’ambito territoriale ed alla misura delle provvigioni).

Non risulta, tuttavia, che l’attuale ricorrente per cassazione nei gradi di merito avesse dedotto che tale omesso inserimento del portafoglio in questione nell’Allegato A al contratto di agenzia sarebbe stato nella specie contrario ai doveri di correttezza e buona fede; men che meno risulta che ella avesse eccepito la nullità delle clausole relative allo ius variandi a riguardo attribuito alla preponente, che riconosce presenti nel contratto di agenzia agli artt. 3.3. e

3.4. (cfr. pag. 36 del ricorso per cassazione), in quanto reputate integranti condizione meramente potestativa, come attualmente sostenuto.

Secondo quanto riconosce, infatti, la stessa ricorrente (cfr. nota 19 a pag. 35 del ricorso) e ritenuto nell’impugnata sentenza (cfr. la narrativa alla facciata 3), ella in sede d’appello si era limitata ad evidenziare “l’errore del giudicante nel non rilevare che, dopo la stipula della convenzione nel febbraio 2010, spettava a [OSCURATO:SOCIETA] inserire i prodotti [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nell’Allegato A ” ; così sembrando profilare solo un obbligo della controparte a riguardo, obbligo escluso dalla Corte territoriale appunto in base al potere di modificare o meno le clausole in questione, attribuito alla preponente.

16. Pertanto, in particolare il sest o motivo di ricorso presenta profili d’inammissibilità, ponendo ora in sede di legittimità questioni giuridichedel tutto nuove in quanto non trattate nei gradi di merito.

17. Sempre seguendo il medesimo ordine di scrutinio dei motivi, occorre esaminare il secondo ed il terzo motivo, che risultano inammissibili.Essi attingono anzitutto una ratio decidendi ulteriore e distinta, presente nell’impugnata sentenza, che, come ivi esplicitato, attiene al “piano fattuale”, sotto lo specifico aspetto del difetto di allegazione da parte dell’attrice “dei singoli affari inerenti al prodotto Aviva previdenza S.p.a., conclusi grazie all’intervento della promotrice”.

Si tratta, infatti, di una seconda ragione di rigetto dell’appello principale della Giommi e, per contro, di accoglimento dell’appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA], essendosi visto che la stessa Corte aveva già escluso che il c.d. prodotto [OSCURATO:PERSONA] rientrasse nell’oggetto del mandato agenziale inter partes.

18. Ebbene, tale ratio decidendi aggiuntiva non è comunque ammissibilmente aggredita dalla ricorrente in questa sede.

19. Giova ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ammette la denuncia innanzi alla S.C. di un vizio attinente all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza provenga dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, con la necessaria conseguenza che è onere del ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6) e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., indicare il fatto storico, il dato da cui esso risulti esistente, il come ed il quando esso abbia formato oggetto di discussione tra le parti e la sua decisività (così Cass. civ., sez. un., 30.7.2021, n. 21973).

20. Ebbene, quando la Corte territoriale ha ritenuto l’ “assoluta carenza, in seno al ricorsodi primo grado, di sia pur minime allegazioni in ordine agli elementi costitutivi del credito azionato”, segnatamente circa gli affari “conclusi grazie all’intervento della promotrice”, ha chiaramente espresso un giudizio, neppure sulle prove offerte o richieste dall’attrice, ma specificamente riferito al piano deduttivo, vale a dire, circa i fatti sui quali si fondava tale domanda circa il prodotto [OSCURATO:PERSONA], come peraltro riconosce la stessa ricorrente (cfr. pagg. 18-19 del suo ricorso).

Si è in presenza, perciò, di una precisa valutazione, che non può essere censurata in questa sede con il mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., in quanto riguarda il contenuto e l’interpretazione dell’atto introduttivo del giudizio.

E parimenti inammissibile è il terzo motivo che in relazione alla stessa parte della sentenza prospetta un errore di percezione della Corte d’appello, che sarebbe caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, mentre la Corte d’appello aveva espresso un giudizio sulla carente esposizione della causa petendi in fatto nel ricorso introduttivo del giudizio con precipuo riferimento al credito vantato per il ridetto prodotto [OSCURATO:PERSONA].

21. Passando al quarto motivo di ricorso, in esso si trascura di considerare che la Corte territoriale aveva anzitutto ritenuto inammissibile il sollecitato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione in possesso della Società convenuta, relativa al complesso “… delle operazioni e dei trasferimenti di prodotti [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. poste in essere tra il 2008 e il 2014…” , richiamando a riguardo l’orientamento espresso anche daCass. n. 14968/2011, con riferimento ad ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. volti a soddisfare finalità meramente esplorative in relazione al rapporto di agenzia (cfr. facciata 9 della sua sentenza).

Il passo motivazionale immediatamente successivo, specificamente censurato dalla ricorrente, è comunque conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

Più in particolare, è stato deciso che, in materia di contratto di agenzia, il diritto dell’agente di ricevere dal preponente le informazioni previste dall’art. 1749 c.c. puòsì essere fatto valere in giudizio in via autonoma, a prescindere dall’azione giudiziale con cui si facciano valere i diritti patrimoniali cui esso è strumentale, restando viceversa assorbito dalle regole sull’istruzione probatoria quando tale azione sia già iniziata (così Cass. civ., sez. lav., 10.8.2018, n. 20707), come nel caso che ci occupa.

Inoltre, pur in considerazione di quanto previsto dall’art. 1749 c.c., si è ritenuto che istanze di esibizione in giudizio, da parte dell’agente,non possano rivestire finalità meramente esplorative (cfr. nella motivazione Cass. n. 20707/2018 ora cit., nonché id. n. 14968/2011 cit. dalla Corte territoriale).

Pertanto, incensurabilmente la Corte d’appello ha reputato inammissibile l’istanza di esibizione dell’appellante che ha giudicato appunto esplorativa, senza violare l’art. 1749 c.c.che, di per sé, non imponeva l’accoglimento di tale istanza, da valutare secondo le regole sull’istruzione probatoria.

22. Rispetto ai principi richiamati al precedente § 19 di questa motivazione, risultano inammissibili il settimo ed il nono motivo di ricorso.

In ordine, infatti, alla presenza di precise istruzioni che la ricorrente assume di aver ricevuto da parte di [OSCURATO:SOCIETA] sul trasferimento del prodotto [OSCURATO:PERSONA], non viene chiarito in qualche chiave tale circostanza sarebbe decisiva per il giudizio, né come e quando sarebbe stataoggetto di discussione tra l e parti.

Ciò che si assume non considerato, poi, nel nono motivo di ricorso, non rappresenta un fatto storico, principale o secondario, ma costituisce piuttosto una questione, come del resto ammesso dalla ricorrente nello sviluppo di tale ultima censura.

23. Èinfine inammissibile anche l’ottavo motivo.

Secondo questa Corte, infatti, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ed è rilevante a fini di cui all’art. 360, n. 4 stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto (cfr. Cass., sez. un., 18.12.2001, n. 15982).

Quello che la ricorrente, invece, assume non essere stato deciso dalla Corte di merito integrava, secondo quanto dalla stessa dedotto, solo uno degli elementi costitutivi della sua domanda.

24. Laricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso fo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25727-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Oggetto R.G.N. 25727/2019 Cron. Rep. Ud. 20/04/2023 CC in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 209/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 18/06/2019 R.G.N. 435/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Pesaro, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall’attrice [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., condannava la banca resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 14.586,63, oltreaccessori di legge e spese di lite. 2. Il primo giudice perveniva al suindicato importo oggetto di condanna, perché riconosceva il diritto dell’istante a percepire € 17.000,00 a titolo di provvigioni ordinarie, calcolate secondo criteri equitativi, nonché € 9.851,85 a titolo di indennità suppletiva di clientela, detraendo però la somma di € 12.265,22, pari all’ammontare dell’indennità di mancato preavviso spettante alla convenuta per le dimissioni rassegnate dalla promotrice finanziaria/agente, in ritenuta assenza di giusta causa ( la somma suddetta , a titolo d’indennità di mancato preavviso, a sua volta, già decurtata dell’importo di € 2.417,43, ritenut o dovut o alla promotrice finanziaria/agente per provvigioni rimaste insolute).3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Ancona rigettava l’appello principale della Giommi avverso la sentenza di primo grado ed accoglieva, invece, l’appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA] e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava che la Giommi aveva diritto a percepire dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. solo la somma di € 2.417,65 a titolo di provvigioni non corrisposte alla data di cessazione del rapporto; dichiarava che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva diritto a percepire dalla Giommi l’indennità di mancato preavviso nella misura di € 14.682,65; per l’effetto, condannava la Giommi al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., della somma di € 12.265,22, oltre accessori di legge; condannava l’appellante principale al pagamento delle spese del doppio gradodi giudizio, come liquidate per ogni grado, e poneva a suo carico il c.d. raddoppio del contributo unificato. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva che gli elementi acquisiti agli atti di causa conducevano ad escludere la giusta causa posta a base delle dimissioni rassegnate nel settembre 2013 dalla promotrice finanziaria, perché non era solo il profilo dell’intempestività delle dimissioni evidenziato dal primo giudice a incidere sulla disciplina della fattispecie, ma era l’intera vicenda contrattuale intercorsa tra le parti, ed esaminata nel suo complesso, a condurre ad una valutazione di insussistenza del dedotto inadempimento della preponente, nella gestione del portafoglio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] base a diffusa motivazione, concludeva, quindi, che l’insussistenza della giusta causa di dimissioni della promotrice costituiva ragione assorbente del diniego di spettanza alla stessa delle indennità previste e disciplinate dall’art. 1751 c.c. e nel contempo titolo di spettanza alla preponente non recedente dell’indennità di mancato preavviso, e che, inoltre, l’indagine sulle pretese risarcitorie avanzate dalla ricorrente, in relazione all’asserito contegno illecito della convenuta, restava assorbita dalla declaratoria di insussistenza dell’inadempimento notevole da parte della preponente e dall’accertamento del difetto di giusta causa a base delle dimissioni della promotrice. 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricor so per cassazione, affidato anove motivi. 5. Ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso e successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Conil primo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 113, primo comma, cpc e dell’art. 115, secondo comma, cpc in relazione all’art. 31, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 58 del 1998”. Censura la parte di motivazione dell’impugnata sentenza (tra la facciata 5 e quella 7), che si chiude con l’affermazione che la “promessa” di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di ricostituire al più presto nella disponibilità dell’originaria ricorrente il portafoglio degli investitori nel prodotto [OSCURATO:PERSONA], onde includerlo nella raccolta utile ai fini del calcolo delle provvigioni, poteva far sorgere in capo alla predetta null’altro che la mera aspettativa di fatto di conseguire “per vie traverse” un risultato non già tutelato dall’[OSCURATO:PERSONA], bensì tendenzialmente scoraggiato attraverso la normativa innanzi richiamata . Per l’impugnante, tale capo della sentenza confonde e sovrappone le questioni relative al vincolo del “monomandato” di cui all’art. 31 del d.lgs. 58/08 con la diversa questione della “titolarità del portafoglio” dopo la cessazione del rapporto tra agente e preponente, pacificamente ricorrente nel caso di specie . E, sempre secondo la ricorrente, a causa di tale errore, la Corte d’appello ha espresso un grave ed infondato giudizio di disvalore sul comportamento della Giommi –in quanto avrebbe cercato di raggiungere addirittura … “per vietraverse” un risultato non già tutelato dall’[OSCURATO:PERSONA]” – che ha inficiato l’inter o procedimento, anche nella valutazione dei mezzi istruttori richiesti . 2. Con un secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.,l’ “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. C ensura la parte di motivazione in cui la Corte territoriale aveva ritenuto “invalicabile l’ostacolo rappresentato dall’assoluta carenza in seno al ricorso di primo grado, di sia pur minime allegazioni in ordine agli elementi costitutivi del credito azionato (in specie, i singoli affari inerenti al prodotto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. concluso grazie dall’intervento della promotrice)”. Secondo la ricorrente, le prove dalla stessa esposte e non esaminate offrivano la dimostrazione di “circostanze che avrebbero dovuto essere oggetto di esame in quanto di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, il convincimento del giudizio di merito, di modo che esso risulta privo di fondamento”. 3. C on un terzo motivo , ai sens i dell’art. 360, comma 1, n. 4 ) , c.p.c., denuncia la “violazione dell’art. 115 c.p.c.”. Ivi, in subordine rispetto alla censura di cui al secondo motivo, la ricorrente addebita alla Corte di appello di essere incorsa in un errore di percezione –dato che l’identificazione dei contratti conclusi è un errore che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, ovvero sul demonstratum e non sul demonstrandum – che verte su una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti. 4. Con un quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1749 e 2697 c.c.”. Richiamate le istanze istruttorie avanzate nel ricorso introduttivo del giudizio, e specificato come fossero state mot ivate, la ricorrente censura la parte di motivazione in cui la Corte territoriale ha scritto: “D’altro canto, l’art. 1749 c.c., nel sancire al terzo comma che l’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili, evidentemente fa riferimento ad una facoltà da esercitarsi in via stragiudiziale, ma non può certo essere interpretato nel senso di consentire all’agente l’esperimento di azioni giudiziali in via meramente esplorativa”. Ivi si duole anche del punto in cui la Corte ha ritenuto che “non vi sono elementi per sostenere l’inadempimento, per giunta di non scarsa importanza, della preponente agli obblighi contrattualmente assunti (…) in assenza di rendiconti o documenti che era onere di questa redigere e offrire in prova”. Secondo la ricorrente tali affermazioni sarebbero errate, segnatamente quella che l’art. 1749 c.c. “fa riferimento ad una facoltà da esercitarsi in via stragiudiziale”. 5. Con un quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.,denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1748 c.c.”. Si duole di altra parte della motivazione della sentenza gravata (alle facciate 7-8 della stessa), assumendo che la Corte non avrebbe “valutato i fatti e le istanze istruttorie sopra descritte conformemente ai principi dell’art. 1748 c.c.”, e che “Nessuna norma del codice civile condiziona, infatti, il diritto dell’agente alla provvigione al fatto che il prodotto collocato sia espressamente indicato nella fonte regolatrice del rapporto (l’art. 1742 c.c. infatti prevede la forma scritta solo per la prova sul contratto di agenzia)”. 6. Con un sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.,denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1749 e 1375 c.c., nonché degli artt. 1358, 1359 e 1356 c.c.”. Ivi c ensura il medesimo capo di sentenza oggetto del quinto motivo, per aver la Corte d’appello “ritenuto che l’omesso inserimento nell’allegato A del prodotto [OSCURATO:PERSONA] fosse conforme a diritto e buona fede in considerazione del contenuto dell’articolo 3.3. del contratto di agenzia che consentiva alla preponente di modificare, eliminare o introdurre sia il numero che le caratteristiche dei prodotti finanziari, senza preavviso o motivazione”, senza considerare una serie di aspetti in sostenuta violazione delle norme su indicate.7. Con un settimo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., denuncia l’ “ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.Premettendosi che “la presenza di precise istruzioni da parte di [OSCURATO:SOCIETA] sul trasferimento del prodotto [OSCURATO:PERSONA] spa” era “stata trattata ai punti 8.9 e 10 di pag. 7 del ricorso ex art. 414 cpc e a pagg. 15 e 16 del ricorso in appello”, si addebita in questo caso alla Corte distrettuale che l a relativa “questione è stata poi del tutto pretermessa in sede di motivazione”. 8. Con un ottavo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. denuncia la “violazione dell’art. 112 c.p.c.”. Ivi, in subordine rispetto al motivo immediatamente precedente, viene censurato il medesimo punto della sentenza, assumendosi che l’esistenza di specifiche istruzioni e il percepimento di commissioni da parte di [OSCURATO:SOCIETA] grazie all’attività della Giommi è stata dedotta anche come un elemento costitutivo della domanda in relazione all’art. 1746 c.c. e 2043 e 2041 c.c. e che a riguardo sia stata completamente omessa una decisione. 9. Con il nono motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., denuncia l’ “omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Deduce la ricorrente di aver dedotto nel ricorso introduttivo che: “A maggio del 2011 ancora non era possibile fornire alla promotrice una adeguata rendicontazione in quanto alle polizze trasferite era stato attribuito un codice promotore finanziario non veritiero”, e che “ciò risultava anche dagli estratti conto recuperati dai clienti che riportavano “[OSCURATO:SOCIETA]” intermediario ma un “ codice promotore 41532”, mentre la Giommi aveva pacificamente il “codice 6188”. 10. Il primo motivo di ricorso è infondato. 11. Nella parte di motivazione attinta da tale censura la Corte territoriale non ha certamente violato l’art. 113, primo comma, c.p.c., a termini del quale il giudice è tenuto a pronunciarsi secondo diritto; né si è avvalsa della propria scienza privata oppure ha formato il proprio convincimento in base ad elementi non acquisiti al processo, in violazione dell’art. 115 c.p.c., come invece asserisce la ricorrente. Al contrario, la Corte ha premesso che la domanda della ricorrente era “diretta a conseguire i trattamenti provvigionali ed i bonus maturati in costanza di rapporto con specifico riferimento al prodotto finanziario denominato “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”, di cui è pacifica la provenienza dal portafoglio di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., a seguito di reclutamento di promotori, condotta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nel 2008, che vide, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] transitare da una all’altra Società di intermediazione finanziaria”. Ha, poi, considerato pacifica la circostanza “che nel marzo 2008 il rapporto tra le parti ebbe origine proprio in virtù della promessa della Società convenuta di acquisire a sé il prodotto [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già appartenente a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., presso cui all’epoca lavorava la ricorrente, in modo da “trascinare” presso [OSCURATO:SOCIETA]. il portafoglio dei clienti che avevano acquistato detto prodotto per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] successo di siffatta operazione nonavrebbe potuto prescindere dalla formale convenzione tra la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e la Società di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avente ad oggetto l’offerta alla prima, da parte della seconda di quei servizi di investimento che fino ad allora erano stati forniti da [OSCURATO:PERSONA] attraverso l’attività di promozione della ricorrente”. La Corte di merito, perciò, risulta essersi avvalsa di specifiche risultanze del processo, corrispondenti peraltro a quanto prospettato dalla stessa attrice nel ricorso introduttivo, secondo la quale la cennata promessa riguardava la stipula di “apposita convenzione” tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che di fatto intervenne “solo nel febbraio 2010” (cfr. facciate 1, 2 e 3 dell’impugnata sentenza), vale a dire, poco meno di 2 anni dopo la conclusione del contratto di agenzia inter partesin data 11.3.2008. 12. Incensurabilmente, perciò, la Corte territoriale ha tratto la conclusione che, prima che intervenisse tale convenzione tra [OSCURATO:SOCIETA] ed [OSCURATO:PERSONA], la “promessa” della prima, ossia, quella che diventò la nuova società d’intermediazione finanziaria (in luogo della [OSCURATO:PERSONA]) per i prodotti della seconda società (appunto c.d. Società-prodotto) inducesse una mera aspettativa di fatto della Giommi, già promotrice finanziaria per conto della precedente società d’intermediazione per quei prodotti, di riottenere il relativo portafoglio, ondeincluderlo nella raccolta utile ai fini del calcolo delle provvigionima nel suo rapporto di agenzia con [OSCURATO:SOCIETA]. 13. Né la stessa Corte ha violato l’art. 31, comma 2, d.lgs. n. 58/1998. Nel giungere alla conclusione suddetta, infatti, la Corte territoriale ha sì tratto argomento anche da tale previsione, che nel testo vigente ratione temporis ( vale a dire, dopo le modifiche ad opera dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 164/2007), recitava al secondo periodo: “L’attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto”. Ma si è riferita nella stessa chiave anche all’art. 1751 c.c. Rispetto, infatti, al promotore finanziario (poi divenuto consulente finanziario) che svolgeva tale attività fuori sede in veste di agente, come nel caso di specie (sarebbero state praticabili in alternativa le forme del lavoro subordinato o del mandato: cfr. sempre il comma 2 dell’art. 31 d.lgs. n. 58/1998 al primo periodo, nel testo vigente all’epoca), l’incarico allo stesso si configurava appunto quale c.d. “monomandato”, come rilevato dalla Corte d’appello. Quest’ultima, allora, ha condivisibilmente osservato “che il portafoglio clienti gestito dal promotore finanziario presso la casa madre non rappresenta, alla cessazione del mandato, una ricchezza definitivamente acquisita al patrimonio del primo, di cui egli possa disporre a proprio piacimento, poiché la collocazione presso il cliente di un prodotto finanziario è fatta dal promotore, in costanza di mandato, pur sempre nell’interesse e per conto della Società di [OSCURATO:PERSONA], così come i prodotti finanziari da introdurre nel mercato sono offerti dalle cc. dd. “Società prodotto” in virtù di un accordo stipulato tra queste ultime e la Società di [OSCURATO:PERSONA], la quale si offre di collocarlo, direttamente (in sede) o attraverso la propria rete di promotori, dietro pagamento di commissioni, di cui una parte è trattenuta dall’Intermediario ed una parte è versata alla rete dei promotori sotto forma di provvigioni”. Anche questa Corte, infatti, ha ritenuto che alla cessazione del rapporto di agenzia, l’agente uscente non ha diritto di disporre del portafoglio clienti dell’agenzia, di cui è titolare l’impresa preponente, avendo egli solo diritto al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva in relazione allo scioglimento del contratto, in parte commisurato all’incremento da lui apportato al portafoglio (così Cass. civ., sez. lav., 24.1.2006, n. 1286). 13. Esaminando ancora le varie censure in rapporto all’ordine motivazionale della Corte distrettuale, devono essere disattesianche il quinto ed il sesto motivo di ricorso. 14. La Corte di merito, infatti, ha ritenuto superfluo “qualsiasi approfondimento istruttorio in ordine all’effettività ed ai precisi contenuti dell’impegno di cui si discute”( ossia, della c.d. promessa di cui s’è detto), “a dire della ricorrente assunto dai vertici aziendali della Società convenuta, dal momento che, a mente dell’univoco tenore delle clausole di cui agli artt. 3.3. e 3.4. del Contratto di Agenzia sottoscritto dalle parti l’11 marzo 2008, il promotore avrebbe potuto promuovere e collocare presso il pubblico, e per conto della Società, esclusivamente i prodotti finanziari tassativamente indicati nell’Allegato A, la società preponente sarebbe stata libera di decidere, nel corso del rapporto, quali prodotti finanziari assegnare o togliere all’agente, ed altresì posto che nell’Allegato A il prodotto [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. non figura tra quelli collocabili”. La stessa Corte ha, poi, diffusamente motivato tale valut azione, anche in relazione al contenuto letterale di parte dell’Allegato C al contratto di agenzia (cfr. facciate 7-8 della sua sentenza). La chiara ratio decidendidella Corte territoriale è in definitiva che il portafoglio relativo al prodotto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fosse rimasto estraneo ai prodotti finanziari collocabili a cura della promotrice finanziaria in veste di agente perché non contemplato nel contratto di agenzia il cui oggetto era specificato in appositi allegati al relativo testo. E va da sé che il diritto dell’agente alle provvigioni ex art. 1748 c.c. può maturare solo in relazione a quanto già rientri nell’oggetto del contratto. 15. Come si è visto, la Corte d’appello ha anche accertato che la società preponente “sarebbe stata libera di decidere, nel corso del rapporto, quali prodotti finanziari assegnare o togliere all’agente”. La ricorrente assume che,in relazione alla convenzione tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA] poi perfezionatasi il 10.2.2010 , avrebbe “eccepito che l’omesso inserimento del prodotto nell’Allegato A costituiva grave violazione dei canoni di correttezza e buona fede, applicabili pure a fronte dell’evenale esercizio di diritti potestativi attribuiti alla preponente”. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel contratto di agenzia, l’attribuzione al preponente del potere di modificare talune clausole, e in particolare quella relativa al portafoglio clienti, può trovare giustificazione nell’esigenza di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come tali esigenze possono muta r e durante il decorso del tempo, ma, perché non ne rimanga esclusa la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti, è necessario che tale potere abbia dei limiti e in ogni caso sia esercitato dal titolare con l’osservanza dei principi di correttezza e buona fede (così Cass. civ., sez. lav., 2.7.2015, n. 13580; e in termini analoghi id., sez. II, 20.10.2021, n. 29164, in relazione a modifiche delle clausole relative all’ambito territoriale ed alla misura delle provvigioni). Non risulta, tuttavia, che l’attuale ricorrente per cassazione nei gradi di merito avesse dedotto che tale omesso inserimento del portafoglio in questione nell’Allegato A al contratto di agenzia sarebbe stato nella specie contrario ai doveri di correttezza e buona fede; men che meno risulta che ella avesse eccepito la nullità delle clausole relative allo ius variandi a riguardo attribuito alla preponente, che riconosce presenti nel contratto di agenzia agli artt. 3.3. e 3.4. (cfr. pag. 36 del ricorso per cassazione), in quanto reputate integranti condizione meramente potestativa, come attualmente sostenuto. Secondo quanto riconosce, infatti, la stessa ricorrente (cfr. nota 19 a pag. 35 del ricorso) e ritenuto nell’impugnata sentenza (cfr. la narrativa alla facciata 3), ella in sede d’appello si era limitata ad evidenziare “l’errore del giudicante nel non rilevare che, dopo la stipula della convenzione nel febbraio 2010, spettava a [OSCURATO:SOCIETA] inserire i prodotti [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nell’Allegato A ” ; così sembrando profilare solo un obbligo della controparte a riguardo, obbligo escluso dalla Corte territoriale appunto in base al potere di modificare o meno le clausole in questione, attribuito alla preponente. 16. Pertanto, in particolare il sest o motivo di ricorso presenta profili d’inammissibilità, ponendo ora in sede di legittimità questioni giuridichedel tutto nuove in quanto non trattate nei gradi di merito. 17. Sempre seguendo il medesimo ordine di scrutinio dei motivi, occorre esaminare il secondo ed il terzo motivo, che risultano inammissibili.Essi attingono anzitutto una ratio decidendi ulteriore e distinta, presente nell’impugnata sentenza, che, come ivi esplicitato, attiene al “piano fattuale”, sotto lo specifico aspetto del difetto di allegazione da parte dell’attrice “dei singoli affari inerenti al prodotto Aviva previdenza S.p.a., conclusi grazie all’intervento della promotrice”. Si tratta, infatti, di una seconda ragione di rigetto dell’appello principale della Giommi e, per contro, di accoglimento dell’appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA], essendosi visto che la stessa Corte aveva già escluso che il c.d. prodotto [OSCURATO:PERSONA] rientrasse nell’oggetto del mandato agenziale inter partes. 18. Ebbene, tale ratio decidendi aggiuntiva non è comunque ammissibilmente aggredita dalla ricorrente in questa sede. 19. Giova ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno insegnato che l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ammette la denuncia innanzi alla S.C. di un vizio attinente all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza provenga dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, con la necessaria conseguenza che è onere del ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6) e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., indicare il fatto storico, il dato da cui esso risulti esistente, il come ed il quando esso abbia formato oggetto di discussione tra le parti e la sua decisività (così Cass. civ., sez. un., 30.7.2021, n. 21973). 20. Ebbene, quando la Corte territoriale ha ritenuto l’ “assoluta carenza, in seno al ricorsodi primo grado, di sia pur minime allegazioni in ordine agli elementi costitutivi del credito azionato”, segnatamente circa gli affari “conclusi grazie all’intervento della promotrice”, ha chiaramente espresso un giudizio, neppure sulle prove offerte o richieste dall’attrice, ma specificamente riferito al piano deduttivo, vale a dire, circa i fatti sui quali si fondava tale domanda circa il prodotto [OSCURATO:PERSONA], come peraltro riconosce la stessa ricorrente (cfr. pagg. 18-19 del suo ricorso). Si è in presenza, perciò, di una precisa valutazione, che non può essere censurata in questa sede con il mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., in quanto riguarda il contenuto e l’interpretazione dell’atto introduttivo del giudizio. E parimenti inammissibile è il terzo motivo che in relazione alla stessa parte della sentenza prospetta un errore di percezione della Corte d’appello, che sarebbe caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, mentre la Corte d’appello aveva espresso un giudizio sulla carente esposizione della causa petendi in fatto nel ricorso introduttivo del giudizio con precipuo riferimento al credito vantato per il ridetto prodotto [OSCURATO:PERSONA]. 21. Passando al quarto motivo di ricorso, in esso si trascura di considerare che la Corte territoriale aveva anzitutto ritenuto inammissibile il sollecitato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione in possesso della Società convenuta, relativa al complesso “… delle operazioni e dei trasferimenti di prodotti [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. poste in essere tra il 2008 e il 2014…” , richiamando a riguardo l’orientamento espresso anche daCass. n. 14968/2011, con riferimento ad ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. volti a soddisfare finalità meramente esplorative in relazione al rapporto di agenzia (cfr. facciata 9 della sua sentenza). Il passo motivazionale immediatamente successivo, specificamente censurato dalla ricorrente, è comunque conforme alla giurisprudenza di questa Corte. Più in particolare, è stato deciso che, in materia di contratto di agenzia, il diritto dell’agente di ricevere dal preponente le informazioni previste dall’art. 1749 c.c. puòsì essere fatto valere in giudizio in via autonoma, a prescindere dall’azione giudiziale con cui si facciano valere i diritti patrimoniali cui esso è strumentale, restando viceversa assorbito dalle regole sull’istruzione probatoria quando tale azione sia già iniziata (così Cass. civ., sez. lav., 10.8.2018, n. 20707), come nel caso che ci occupa. Inoltre, pur in considerazione di quanto previsto dall’art. 1749 c.c., si è ritenuto che istanze di esibizione in giudizio, da parte dell’agente,non possano rivestire finalità meramente esplorative (cfr. nella motivazione Cass. n. 20707/2018 ora cit., nonché id. n. 14968/2011 cit. dalla Corte territoriale). Pertanto, incensurabilmente la Corte d’appello ha reputato inammissibile l’istanza di esibizione dell’appellante che ha giudicato appunto esplorativa, senza violare l’art. 1749 c.c.che, di per sé, non imponeva l’accoglimento di tale istanza, da valutare secondo le regole sull’istruzione probatoria. 22. Rispetto ai principi richiamati al precedente § 19 di questa motivazione, risultano inammissibili il settimo ed il nono motivo di ricorso. In ordine, infatti, alla presenza di precise istruzioni che la ricorrente assume di aver ricevuto da parte di [OSCURATO:SOCIETA] sul trasferimento del prodotto [OSCURATO:PERSONA], non viene chiarito in qualche chiave tale circostanza sarebbe decisiva per il giudizio, né come e quando sarebbe stataoggetto di discussione tra l e parti. Ciò che si assume non considerato, poi, nel nono motivo di ricorso, non rappresenta un fatto storico, principale o secondario, ma costituisce piuttosto una questione, come del resto ammesso dalla ricorrente nello sviluppo di tale ultima censura. 23. Èinfine inammissibile anche l’ottavo motivo. Secondo questa Corte, infatti, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ed è rilevante a fini di cui all’art. 360, n. 4 stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto (cfr. Cass., sez. un., 18.12.2001, n. 15982). Quello che la ricorrente, invece, assume non essere stato deciso dalla Corte di merito integrava, secondo quanto dalla stessa dedotto, solo uno degli elementi costitutivi della sua domanda. 24. Laricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso fo
Sentenza Cassazione n. 13528/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris