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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 14092/2026

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LE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato-Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1551/2019 della Commissione tributaria regionaledel Lazio, depositata il 13.03.2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA],Dalla sentenza impugnata e dagli atti difensivi emerge che nei confrontidella ricorrente l’Agenzia delle entrate, che aveva già notificato l’avvisod’accertamento, relativo all’anno d’imposta 2009, elevò anche l’atto diRGN 30947/2019Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 30947/2019Numero sezionale 1328 0/2026Numero di raccolta generale 14092/2026Data pubblicazione 13/05/2026contestazione delle sanzioni, per omesso, insufficiente o tardivo versamentodi ritenute d’imposte.L’atto impositivo, che trovava genesi in una più ampia verifica fiscalecondotta da militari della GdF, mirante a contestare il sistematico ricorso allacontabilizzazione di fatture emesse per operazioni inesistenti, con la finalitàdi conseguire un illecito risparmio di imposta e la distribuzione dei maggioriutili così ottenuti, fu impugnato dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Roma, che con sentenza n. 5917/2018 ne rigettò le ragioni.L’appello, proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale delLazio, fu respinto con sentenza n. 1551/2019.Nella sentenza si legge che l’ “avviso d’accertamento”, facendo richiamoad un esaustivo processo verbale di constatazione, di fatto non contestatodalla società; ha negato vizi nell’attività di verifica, per la quale erano statirispettati i termini massimi di trenta giorni, anche non continuati; l’assenzadi vizi derivanti dalla mancata osservanza del contraddittorio, che per leipotesi delle imposte armonizzate, anche quando compiute a tavolino,imponevano al contribuente di rappresentare in concreto le ragioni che sisarebbero potute in concreto far valere qualora tempestivamente attivato.Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso, affidatoa quattro motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.Nell’adunanza camerale dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattata edecisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza odel procedimento per violazione dell’art. 36, d.lgv. 546/1992 e degli artt.132 e 161 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma 1, n. 4, c.p.c.La sentenza manca della firma del Presidente del collegio.Con il secondo motivo si lamenta della nullità della sentenza o delprocedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.Il giudice regionale si sarebbe pronunciato su profili mai devoluti dalleparti e del tutto non pertinenti alla controversia instaurata riguardante l’attosanzionatorio.RGN 30947/2019Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 30947/2019Numero sezionale 138 0/2026Numero di raccolta generale 14092/2026Data pubblicazione 13/05/2026Con il terzo motivo censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 43,comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 ratione temporis applicabile e dell’art. 20del d.lgs. n. 472/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] regionale avrebbe erroneamente trascurato che lefattispecie sanzionate non avevano alcun rilievo penale e che pertantol’Ufficio non avrebbe potuto applicare il regime del raddoppio dei termini dicui all’art. 43, comma 3, cit.Con il quarto motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art.7, l. n. 212/2000, e dell’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.La sentenza sarebbe erronea laddove non ha rilevato che l’attoimpugnato in primo grado difettava di motivazione quanto alla circostanzache l’ufficio non aveva richiamato alcuna norma a giustificazione dellapossibilità di usufruire del raddoppio dei termini per l’accertamento.Il primo motivo è fondato nei termini appresso chiariti.La sentenza risulta ex actis priva di sottoscrizione del Presidente delCollegio.La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la sentenza emessadal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni(del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabileai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., trattandosi disottoscrizione insufficiente e non mancante, la cui sola ricorrenza comportala non riconducibilità dell'atto al giudice, mentre una diversa interpretazione,che accomuni le due ipotesi con applicazione dell'art. 161, secondo comma,cod. proc. civ., deve ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e dellaragionevole durata (Sez.

U, 20 maggio 2014, n. 11021).Si è affermato che la mancanza di sottoscrizione impedisce lariconducibilità dell’atto al giudice collegiale.

L’insufficiente sottoscrizione daparte del giudice collegiale non impedisce che la sentenza sia direttamenteascrivibile al giudice che l’ha pronunciata.Si tratta di una nullità relativa, sanabile, che si converte in motivo diimpugnazione.Ciò risulta puntualmente osservato nel caso di specie.La sentenza, sotto tale profilo, va dunque dichiarata nulla ma noninesistente ed il motivo trova dunque accoglimento.RGN 30947/2019Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 30947/2019Numero sezionale 1348 0/2026Numero di raccolta generale 14092/2026Data pubblicazione 13/05/2026È peraltro fondato anche il secondo motivo, con cui la ricorrente halamentato che la motivazione era nulla per aver affrontato il collegiod’appello questioni mai devolute dalle parti e del tutto non pertinenti allacontroversia.Il motivo è parimenti fondato.È sufficiente a tal fine evidenziare come, a fronte di una controversiaavente ad oggetto la contestazione delle sanzioni irrogate e la decadenza dalpotere di irrogazione di sanzioni, il giudice della commissione regionale hafatto richiamo ad un “avviso d’accertamento” ed ha trattato le questionicome se riconducibili a tale avviso d’accertamento, estraneo alle censurerappresentate dalla contribuente in ordine alle sanzioni.In conclusione, la motivazione è “inesistente” rispetto all’oggetto dellacontroversia.L’accoglimento del primo e del secondo motivo assorbono i restanti.La sentenza va cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte digiustizia tributaria di II grado del Lazio, che, in diversa composizione, oltreche liquidare le spese del giudizio di legittimità, provvederà al riesame delleragioni d’appello.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte digiustizia tributaria di II grado del Lazio, cui demanda, in diversacomposizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il giorno 11 febbraio 2026La PresidenteTania HMELJAKRGN 30947/2019Consigliere rel.

Federici

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato-Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1551/2019 della Commissione tributaria regionaledel Lazio, depositata il 13.03.2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA],Dalla sentenza impugnata e dagli atti difensivi emerge che nei confrontidella ricorrente l’Agenzia delle entrate, che aveva già notificato l’avvisod’accertamento, relativo all’anno d’imposta 2009, elevò anche l’atto diRGN 30947/2019Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 30947/2019Numero sezionale 1328 0/2026Numero di raccolta generale 14092/2026Data pubblicazione 13/05/2026contestazione delle sanzioni, per omesso, insufficiente o tardivo versamentodi ritenute d’imposte.L’atto impositivo, che trovava genesi in una più ampia verifica fiscalecondotta da militari della GdF, mirante a contestare il sistematico ricorso allacontabilizzazione di fatture emesse per operazioni inesistenti, con la finalitàdi conseguire un illecito risparmio di imposta e la distribuzione dei maggioriutili così ottenuti, fu impugnato dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Roma, che con sentenza n. 5917/2018 ne rigettò le ragioni.L’appello, proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale delLazio, fu respinto con sentenza n. 1551/2019.Nella sentenza si legge che l’ “avviso d’accertamento”, facendo richiamoad un esaustivo processo verbale di constatazione, di fatto non contestatodalla società; ha negato vizi nell’attività di verifica, per la quale erano statirispettati i termini massimi di trenta giorni, anche non continuati; l’assenzadi vizi derivanti dalla mancata osservanza del contraddittorio, che per leipotesi delle imposte armonizzate, anche quando compiute a tavolino,imponevano al contribuente di rappresentare in concreto le ragioni che sisarebbero potute in concreto far valere qualora tempestivamente attivato.Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso, affidatoa quattro motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.Nell’adunanza camerale dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattata edecisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza odel procedimento per violazione dell’art. 36, d.lgv. 546/1992 e degli artt.132 e 161 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma 1, n. 4, c.p.c.La sentenza manca della firma del Presidente del collegio.Con il secondo motivo si lamenta della nullità della sentenza o delprocedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.Il giudice regionale si sarebbe pronunciato su profili mai devoluti dalleparti e del tutto non pertinenti alla controversia instaurata riguardante l’attosanzionatorio.RGN 30947/2019Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 30947/2019Numero sezionale 138 0/2026Numero di raccolta generale 14092/2026Data pubblicazione 13/05/2026Con il terzo motivo censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 43,comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 ratione temporis applicabile e dell’art. 20del d.lgs. n. 472/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] regionale avrebbe erroneamente trascurato che lefattispecie sanzionate non avevano alcun rilievo penale e che pertantol’Ufficio non avrebbe potuto applicare il regime del raddoppio dei termini dicui all’art. 43, comma 3, cit.Con il quarto motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art.7, l. n. 212/2000, e dell’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.La sentenza sarebbe erronea laddove non ha rilevato che l’attoimpugnato in primo grado difettava di motivazione quanto alla circostanzache l’ufficio non aveva richiamato alcuna norma a giustificazione dellapossibilità di usufruire del raddoppio dei termini per l’accertamento.Il primo motivo è fondato nei termini appresso chiariti.La sentenza risulta ex actis priva di sottoscrizione del Presidente delCollegio.La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la sentenza emessadal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni(del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabileai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., trattandosi disottoscrizione insufficiente e non mancante, la cui sola ricorrenza comportala non riconducibilità dell'atto al giudice, mentre una diversa interpretazione,che accomuni le due ipotesi con applicazione dell'art. 161, secondo comma,cod. proc. civ., deve ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e dellaragionevole durata (Sez. U, 20 maggio 2014, n. 11021).Si è affermato che la mancanza di sottoscrizione impedisce lariconducibilità dell’atto al giudice collegiale. L’insufficiente sottoscrizione daparte del giudice collegiale non impedisce che la sentenza sia direttamenteascrivibile al giudice che l’ha pronunciata.Si tratta di una nullità relativa, sanabile, che si converte in motivo diimpugnazione.Ciò risulta puntualmente osservato nel caso di specie.La sentenza, sotto tale profilo, va dunque dichiarata nulla ma noninesistente ed il motivo trova dunque accoglimento.RGN 30947/2019Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 30947/2019Numero sezionale 1348 0/2026Numero di raccolta generale 14092/2026Data pubblicazione 13/05/2026È peraltro fondato anche il secondo motivo, con cui la ricorrente halamentato che la motivazione era nulla per aver affrontato il collegiod’appello questioni mai devolute dalle parti e del tutto non pertinenti allacontroversia.Il motivo è parimenti fondato.È sufficiente a tal fine evidenziare come, a fronte di una controversiaavente ad oggetto la contestazione delle sanzioni irrogate e la decadenza dalpotere di irrogazione di sanzioni, il giudice della commissione regionale hafatto richiamo ad un “avviso d’accertamento” ed ha trattato le questionicome se riconducibili a tale avviso d’accertamento, estraneo alle censurerappresentate dalla contribuente in ordine alle sanzioni.In conclusione, la motivazione è “inesistente” rispetto all’oggetto dellacontroversia.L’accoglimento del primo e del secondo motivo assorbono i restanti.La sentenza va cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte digiustizia tributaria di II grado del Lazio, che, in diversa composizione, oltreche liquidare le spese del giudizio di legittimità, provvederà al riesame delleragioni d’appello. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte digiustizia tributaria di II grado del Lazio, cui demanda, in diversacomposizione, anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il giorno 11 febbraio 2026La PresidenteTania HMELJAKRGN 30947/2019Consigliere rel. Federici
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