CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 aprile 2025
Cassazione n. 32868/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversol'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PRATOuditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentitele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato alla requisi- toriascritta già depositata chiedendo dichiararsi l’inammissibilità . uditoil difensore , avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l'accogli- mentodel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’ ordinanza indicata nel preambolo il G iudice per le indagini preliminari delTribunale di Padova - investito della richiesta del P rocuratore della Repubblica delTribunale di Prato d i convalidare il fermo e disporre la misura cautelare nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] , ritenuto gravemente indiziato del reato di concorso in tentatoomicidio - ha dichiara to la propria incompetenza territoriale e , per l'effetto , ha dispo sto la trasmissione degli atti a l P rocuratore della Repubblica di Prato , applicandoprovvisoriamente la misura cautelare . Conordinanza resa in data 23 aprile 2025 , il G iudice per le indagini preliminari delTribunale di Prato , ritenut a la sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza chedelle esigenze cautelari , ha applica to nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per il medesimo titolo di reato oggetto dell’ordinanzaprovvisoria. 2.Ricorre per cassazione , ai sensi dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., FangNengyin, per il tramite del difensore di fiducia, a rticolando un unico motivo con cui deduce , ai sensi dell'articolo 606 , comma 1 lett. c), cod. proc. pen. violazionedegli articoli 178 , comma 1, lett. c), 143 comma 2 , 292 cod. proc. pen. nonchédegli artt. 24 , secondo comma, Cost. e 6 par . 3 lett. a) Conv. EDU. Evidenzia che, nonostante dal verbale di identificazione e dal verbale di udienzatenutasi ex art . 391 cod. proc. pen. , r isulta sse che egli non comprende va lalingua italiana , l’ordinanza impugnata non è stata tradotta nella lingua cinese a differenzadi quella emessa Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padovaai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen. , che, invece, è stata tradotta sia pure oralmente dall’interprete presente senza tuttavia ricorrere alla forma scritta , peraltroespressamente richiest a dal difensore presente. Deve,di conseguenza, trovare applicazione il principio affermato d alle S ezioni unitedella Corte di cassazione, nella sentenza n . 15069 del 26/10/2023 , secondo cuiqualora l’ ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un indagato di cui è nota la mancata conoscenza della lingua italiana è affetta, in caso di mancatatraduzione, da nullità a regime intermedio ai sensi degli art t. 143 e 292 cod. proc. pen. sempreché l'indagato deduca un interesse a ricorrere concreto attualee verificabile . Nellaspecie risulta evidente che la mancata traduzione scritta dell'ordinanza emessa in rinnovazione di quella del G.i.p, dichiaratosi incompetente , h a determinatoper [OSCURATO:PERSONA] un concreto pregiudizio consistito “ nella mancata possibilitàdi prendere co gnizione, attraverso la lettura di un testo scritto e non giàdi una mera traduzione orale , delle ragioni poste a sostegno dell'adozione della misuracautelare di massimo rigore e , perciò , di poter rappresentare al la difesa tecnical’illegittimità da far valere mediante richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc.pen.” CONSIDERATOIN DIRITTO Ilricorso è fondato per le ragioni che seguono. 1. Le Sezioni Unite di questa Corte si sono occupate del tema del vizio configurabile in ipotesi di ordinanza non tradotta in una lingua conosciuta all'indagato alloglotta c on la sentenza n. 15069 del 26/10/2023 , dep. 2024, Niecko,Rv. 286356 - 01 . Dopoavererilevato che la necessità di una traduzione dell'ordinanza cautelare chiara, completa e celere trae il suo fondamento sistematico dal combinato dispostodell'art. 24, secondo comma, Cost. e dell'art. 6, par. 3, lett. a), CEDU, in quantoil provvedimento che dispone una misura cautelare personale produce i suoieffetti tipici sin da subito, incidendo direttamente sulla libertà personale dello stranieroche non conosce la lingua italiana , il massimo o rgano nomofilattico ha osservatoche «nel caso in cui il destinatario della misura restrittiva sia un cittadino straniero che non conosce la lingua italiana, l'art. 292 cod. proc. pen. – che definiscei requisiti contenutistici dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare apena di nullit à – deve essere letto in correlazione sistematica con l'art. 143 cod. proc.pen., che disciplina le modalità con cui deve essere eseguita la traduzione degliatti fondamentali. Dal combinato disposto delle due norme deriva un obbligo di traduzione del provvedimento restrittivo della libertà personale emesso nei confrontidel soggett o che ignora la lingua italiana, la cui violazione determina , qualoranell’ambito del pr ocedimento sia già emerso che questi non conosc e la linguaitaliana, una nullità a regime intermedio, in linea con l'opzione ermeneutica risalente,che ritiene tale inquadramento corroborato dal fatto che il citato art. 143 nonprevede alcuna sanzione processuale per le ipotesi in esame (tra le altre, Sez. 4, n. 27347 del 13/06/2001, Sharp, Rv. 220040 - 01; Sez. 3, n. 882 del 12/12/1998,Daraij, Rv. 213068 - 01; Sez. 1, n. 2228 del 10/04/1995, Polisi, Rv. 201461- 01; Sez. 1, n. 4179 del 02/10/1994, Kourami, Rv. 199465 - 01) ». Ricondottal'ipotesi di omessa traduzione dell ’ ordinanza cautelare disposta nei confrontidi indagato o imputato di cui è not a l ’ ignoranza della lingua italiana alle nullitàa regime intermedio, le Sezioni Unite Niecko si sono anche espresse circa l'individuazione dell'interesse che deve sorreggere l'impugnazione del soggetto alloglotta. Inquesta prospettiva hanno chiarito che «il soggetto alloglotta che lamenta laviolazione delle sue prerogative difensive, per effetto della mancata traduzione delprovvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti, non può semplicemente limitarsia dolersi dell'omissione, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermediodelle nullità, che, nella specie, vengono in rilievo, ha l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando,in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale (trale altre, Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, Modellar i , Rv. 285186 - 01; Sez. 4, n.4789 del 19/02/1992, Sità, Rv. 189947 - 01). L'interesse a dedurre una tale patologia processuale, infatti, sussiste soltanto se ed in quanto il soggetto alloglotta abbia allegato di avere subito, in conseguenza dell'ordinanza non tradotta,un pregiudizio illegittimo in conformità al pacifico orientamento secondo cuila nozione di interesse a impugnare, deve essere ricostruita «in una prospettiva utilitaristica,ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovereuna situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamentecoerente con il sistema normativo ». Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep.2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01 2.Nel caso in esame è pacifico che il Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] , pur essendo già emerso che [OSCURATO:PERSONA] non conosceva la linguaitaliana,tanto che nel procedimento concluso con l ’ ordinanza ex art. 27 cod. proc. pen. il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova aveva ritenutonecessaria la nomina di un interprete, non ha provveduto alla traduzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare in una lingua conosciuta all’interessatocome imposto dal vigente testo dell ’art. 143 comma 2 cod. proc. pen. ( « L 'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruotale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa , … dei provvedimentiche dispongono misure cautelari personali » ) . E’dunque configurabile la patologia processuale sanzionata dalla nullità a regimeintermedio nei termini precisati dalla citata sentenza a Sezioni Unite . Talenullità è anche rilevabile in questa se de non solo perché dedotta ai sensi degliartt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen., alla prima occasione utile, subito dopol'emissione del provvedimento, attraverso l'atto di impugnazione - il ricorso persaltum - che la difesa aveva certamente facoltà di proporre , - ma anche perché risultaallegato nel ricorso il pregiudizio in concreto subito dell'indagat o a causa dellamancata traduzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare . Al riguardo il ricorrente ha evidenziato di non essere stato in grado di interloquire con il difensore conf rontandosi con un testo scritto redatto in una lingua a lui compr ensibile , anche perché l’ordin an za emessa dal Giudice dichiaratosiincompetente, d al contenuto non intera me nte sovrapponibile a quella impugnata,era stata tradotta soltanto in forma orale . Ilvulnus denunciato è senz ’ altro idoneo a compromettere il regolare esercizio deldiritto di difesa se si considera che , come ricordato da Sezioni Unite Niecko , « l'interventodell'indagato o dell'imputato nel procedimento in cui è sottoposto a unamisura cautelare, rilevante ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., implica una "partecipazione attiva e cosciente",, che presuppone la garanzia effettiva delle prerogative difensive del soggetto processuale, come affermato, anchein tempi recenti, da questa Corte (Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., 281152- 01) . Né potrebbe essere diversamente, atteso che, come stabilito da questaCorte in una risalente pronuncia, la nozione di intervento dell'imputato di cuiall'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. «non può essere [...] intesa nel sensodi mera presenza fisica dell'imputato nel procedimento [...]», comportando «la partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale,al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà dicui lo stesso è titolare [...]» (Sez. 1, n. 4242 del 20/06/1997, Masone, Rv. 208597- 01) » . Inquesta direzione depongono gli inse gnamenti della Corte costituzionale e lenorme euro unitarie . IlGiudice delle leggi nella sentenza n. 10 del 1993 ha definitivamente ch iarito che l'art. 143, comma 1, cod. proc. pen. trova il suo fondamento sistematico nell'ad.24, secondo comma, Cost., che assicura la difesa come «diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento», prefigurando un diritto soggettivo perfettodirettamente azionabile dall'imputato o dall'indagato alloglotta. L'art.6, par. 3, lett. a), CEDU, dispone che «ogni accusato ha diritto [...] a essereinformato, nel più breve spazio di tempo, nella lingua che egli comprende ein maniera dettagliata, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta [...]» Nonpuò sostenersi nemmeno la superfluità della traduzione dell'ordinanza di custodiacautelare emessa dal Giudice competente ex art. 27 cod. proc. pen. nella lingua conosciuta dall’indagato per essere la stessa meramente riproduttiva di quellagià emessa dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi incompetente , peraltro nemm en o avvenuta nelle forme previste dall'art. 143 , comma 2, cod. proc.pen. ma solo in forma orale. Alriguardo è sufficiente rammentare che il provvedimento pronunciato ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. assume completa autonomia rispetto a quello precedente,disposto interinalmente dal giudice incompetente, e non può essere definito di conferma o di reiterazione di esso, essendo emesso da altro giudice sullabase di un'autonoma valutazione delle condizioni richieste e di un distinto apprezzamentodegli elementi che ne sono a fondamento, suscettibile di ulteriore verifica in sede di impugnazione (cfr. Sez. 2, n. 19718 del 23/04/2008, Rv. 239800,Sez. 6, n. 1972 del 16/05/1997, Rv. 210043). 3.Si impone per quanto sin qui osservato l’ annullamento senza rinvio della ordinanzaimpugnata. Atale annullamento consegue l a cessazione della misura cautelare in corso , conla conseguente liberazione d el ricorrente , dato che il provvedimento restrittivo iniziale emesso dal Giudice dichiaratosi in competente è ormai perento per il decorsodei termini di cui all’art. 27 cod. proc. pen. senza che sia intervenuta un’ordinanzadel giudice competente valida ed efficace e che, pertanto , non può neanchedisporsi il rinvio del procedimento al Giudice per le indagini preliminari competenteaffinché provveda alla notificazione a [OSCURATO:PERSONA] della ordinanza cautelareprevia traduzione della stessa in lingua a lui comprensibile (cfr. Sez. 1 , n.4841 del 09/07/1999 [OSCURATO:PERSONA]. 214495 – 01 ; Sez. U , n. 6 del 17/04/1996 PagnozziRv.205254 - 01 . LaCancelleria pro