CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13453/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente alle esigenze cautelari; rigetto nel resto. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata del 27 luglio 2021, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al concorso nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e nei correlati reati di detenzione e porto di arma comune da sparo. 1.1. Il provvedimento impugnato è stato emesso in sede di rinvio, all'esito dell'annullamento - statuito dalla Prima sezione di questa Corte con sentenza n. 35510 dell'8 ottobre 2020 - dell'ordinanza resa dal medesimo Tribunale del riesame di Catanzaro il 31 luglio 2019, con la quale era stato annullato il titolo genetico per essere stato reputato il corredo indiziario, posto a fondamento dell'ordinanza impositiva, non adeguatamente dimostrativo del dolo di concorso. 1.1.1. Dalla sentenza di annullamento e dai provvedimenti emessi in fase cautelare risulta che [OSCURATO:PERSONA] fu attinto da plurimi colpi d'arma da fuoco, dall'esito immediatamente letale, in [OSCURATO:PERSONA], località Caldararo, nel pomeriggio del 15 agosto 2016, intorno alle 18.00. Dell'omicidio si era, nell'immediatezza, dichiarato esclusivamente responsabile [OSCURATO:PERSONA] che, nel contestualizzare i fatti nell'ambito di una conflittuale ed annosa vicenda che lo vedeva vittima di minacce e violenze da parte del Valenti, aveva dichiarato di aver personalmente sparato all'indirizzo del predetto, dopo averlo affiancato con una [OSCURATO:PERSONA] in cui viaggiava da solo, per rancore personale e in ritorsione rispetto ai pregressi torti subiti. Dalle immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza stradale era, invece, emerso come - alle ore 17.57 - il [OSCURATO:PERSONA] occupasse il posto anteriore destro della [OSCURATO:PERSONA], ripresa in marcia ed in direzione di Caldararo, al seguito dell'auto della vittima. All'identificazione del conducente della [OSCURATO:PERSONA] - intestata all'odierno indagato, all'epoca fidanzato della figlia del [OSCURATO:PERSONA] - si era pervenuti attraverso il riconoscimento operato da un testimone oculare, unitamente al tracciamento descritto attraverso la localizzazione dell'utenza telefonica in uso a [OSCURATO:PERSONA]. L'esame STUB al quale il Barone fu sottoposto non aveva restituito esiti positivi, ma era risultato che il medesimo avesse lavato gli abiti indossati quel pomeriggio e avesse fatto la doccia. L'esito dei rilievi, non contrastato dalle fonti informative, aveva costituito il fondamento indiziario del concorso di [OSCURATO:PERSONA], apprezzato dal GIP nell'ordinanza impositiva, della misura nei reati dei quali il [OSCURATO:PERSONA] si era dichiarato esecutore materiale. 1.1.2. Con l'ordinanza del 31 luglio 2019, il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva, invece, ritenuto come - incontestato il ruolo di conducente della [OSCURATO:PERSONA] svolto, nell'occasione, dal Barone - fosse rimasta indimostrata la previa consapevolezza del medesimo riguardo le intenzioni del [OSCURATO:PERSONA], valorizzando una serie di elementi oggettivi che, secondo regole di esperienza, sarebbero stati incompatibili con un proposito omicidiario condiviso, o anche solo previsto. 1.2. La Prima sezione di questa Corte ha - con rilievo assorbente delle ulteriori questioni poste dall'impugnazione del pubblico ministero - censurato la (s)valutazione di gravità indiziaria, operata dal Tribunale del riesame, richiamando il «fondamentale canone, enunciato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini della decisione riguardante l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima una valutazione che ometta l'esame globale ed unitario degli elementi acquisiti, onde saggiarne la portata dimostrativa complessiva, e la congruenza rispetto al tema di indagine». Ha, a tal fine, rilevato come «l'ordinanza impugnata riflette[sse] soltanto in parte la variegata mole delle risultanze a carico, sottraendosi ad una convincente verifica della tenuta, a loro cospetto, della prima decisione» stigmatizzando il depotenziamento di «circostanze pregnanti, già adeguatamente valorizzate dal primo giudice, quali i dissidi personali tra l'indagato e la vittima, le sue anomalie di comportamento in corso d'indagine (dal lavaggio dei vestiti e della persona, antecedente l'esame STUB, alla manipolazione dei dati sull'utenza cellulare), il tenore delle intercettazioni ambientali veicolari e di quelle eseguite in carcere». Oltre che parziale, la motivazione è stata, comunque, ritenuta palesemente illogica nell'apprezzamento degli elementi idonei, in tesi, a scagionare l'indagato, in quanto: 1) la pretesa inconsapevolezza della circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] fosse armato è in contrasto con la condotta post delictum, posto che «Se così fosse stato, del resto, Barone, a crimine avvenuto, se ne sarebbe immediatamente dissociato con atteggiamenti inequivoci, pubblicamente esternati»; 2) è «realmente contrario alla comune esperienza postulare che, se gli avvenimenti del tragico pomeriggio del 16 agosto 2016 avessero preso, agli occhi di Barone, la piega inaspettata ipotizzata dal giudice a quo, sarebbe bastata, per dare di ciò minimamente conto, una telefonata alla fidanzata di soli cinque secondi; durata, invero, assai più plausibilmente riferibile alla mera comunicazione di un esito anticipatamente noto». 1.2. Decidendo in sede di rinvio, il Tribunale per il riesame di Catanzaro - respinte le questioni processuali proposte - ha riconsiderato gli elementi indiziari e, richiamando la ricostruzione storica resa dalla Corte di assise di appello di Catanzaro nella sentenza irrevocabile emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], li ha sottoposti ad un rinnovato vaglio, respingendo la prospettazione difensiva e condividendo, di conseguenza, la valutazione di gravità indiziaria resa dal GIP.Ha, altresì, reputato sussistenti e perduranti le esigenze cautelari, sub specie di pericolo di reiterazione del reato, escludendo, sotto il versante dell'adeguatezza, l'idoneità di misure diverse dalla custodia cautelare alla salvaguardia delle stesse. 2. Avverso l'ordinanza indicata ha proposto ricorso l'indagato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in riferimento agli artt.61, 191 e 351 cod. proc. pen., per avere il Tribunale respinto l'eccezione di inutilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA], all'epoca fidanzata dell'indagato, e dalla madre di costei, [OSCURATO:PERSONA], prossime congiunte dell'allora indagato [OSCURATO:PERSONA], in assenza dell'avviso della facoltà di astensione di cui all'art. 199, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui se ne sono tratti elementi a carico del ricorrente. Sul punto, il Tribunale è incorso in duplice errore per avere, da un lato, escluso l'applicazione dell'obbligo di avviso durante l'assunzione delle sommarie informazioni testimoniali e, dall'altro, illogicamente motivato il rigetto, limitandolo all'indagine dei rapporti correnti tra le dichiaranti e lo stesso Barone, quando, invece, la sanzione di inutilizzabilità investe l'atto ex se. 2.2. Con il secondo motivo, prospetta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 292 e 546 cod. proc. pen. per essere stati completamente ignorati gli elementi probatori di segno contrario, introdotti dalla difesa, in riferimento: a) alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dallo stesso Barone, già dichiarata con l'ordinanza del 31 luglio 2019, sul punto non impugnata, con conseguente inutilizzabilità anche delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], madre dell'indagato non avvisata della facoltà di astensione, con conseguente esclusione dalla piattaforma indiziaria del contrasto tra le dichiarazioni rese dai predetti in ordine alle ragioni per le quali il ricorrente avrebbe lavato, nell'immediatezza, gli abiti indossati; b) alla lettura della geolocalizzazione dell'auto Mercedes classe B in correlazione con le immagini di videosorveglianza acquisite, attraverso la quale sono stati tracciati gli spostamenti dell'indagato, collocandolo alla guida della [OSCURATO:PERSONA] sulla quale si trovata il [OSCURATO:PERSONA], risultando sul punto ingiustificatamente svalutati i rilievi rassegnati nella consulenza tecnica a discarico in ordine all'identificazione dell'indagato nel soggetto alla guida; c) alla svalutazione delle circostanze acclarate nella sentenza irrevocabile emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], che ha ritenuto incerta la "terza fase" dell'aggressione, restando indimostrato se gli ultimi colpi che hanno attinto il Valenti siano stati esplosi a bordo della Panda o dal killer sceso dall'auto, mentre il Tribunale ha dato per scontata siffatta, incerta ricostruzione; d) alla sottovalutazione delle deduzioni difensive svolte in riferimento alla non coincidenza degli orari delle riprese delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza con quelli reali, al significato dei colloqui del [OSCURATO:PERSONA] con i familiari intercettati in carcere ed alla durata della telefonata intercorsa tra il Barone e la fidanzata ed al contenuto dei messaggi tra i medesimi scambiati; e) alla consapevolezza dell'intenzione omicida del [OSCURATO:PERSONA], illogicamente reputata sorta nel momento di affiancamento della Panda all'auto della vittima, confondendo il concorso nell'omicidio con il favoreggiamento; f) alla selezione dei soli elementi a carico del Barone ritratti dalla sentenza irrevocabile emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], sottovalutando le ragioni ivi espresse per l'esclusione della premeditazione e la ricostruzione del dolo d'impeto, logicamente incompatibili con il concorso morale ipotizzato per il ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in punto di esigenze cautelari. Con un primo punto, si prospetta un profilo di contraddittorietà interna tra la ricostruzione resa nella sentenza irrevocabile emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e le valutazioni, meramente stereotipate, svole nell'ordinanza impugnata riguardo il Barone, al quale si attribuisce una "professionalità nel delinquere" ed una "capacità organizzativa" che non si confrontano con l'incensuratezza del ricorrente, l'esclusiva riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] dell'arma utilizzata ed il contesto di vessazioni in cui è maturata la reazione impetuosa di questi. Con un secondo argomento, ribadisce anche al riguardo la preterizione di allegazioni difensive, intese a rimarcare - sotto il profilo dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari - l'epoca dei fatti, la condotta successiva, le condizioni personali, familiari e professionali del ricorrente, tali da escludere, nel quadro della assoluta occasionalità del reato eseguito dal [OSCURATO:PERSONA], ogni rischio di recidivanza. Con un ultimo rilievo contesta, infine, la ritenuta adeguatezza della custodia cautelare in carcere, avendo omesso il Tribunale ogni motivazione riguardo l'idoneità di misure meno afflittive. 3. Con istanza tempestivamente trasmessa, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto la trattazione orale del ricorso.4. L'll febbraio 2022, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire memoria, corredata da allegata documentazione sopravvenuta, con la quale ha ribadito le ragioni dell'impugnazione. In particolare, ha trasmesso verbale di deposizione testimoniale, resa nell'ambito del procedimento c.d. [OSCURATO:PERSONA], in corso presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dal quale risulta confermato il contesto nel cui ambito è maturato l'omicidio del Valenti, già ricostruito nella sentenza di condanna emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e tale da escludere una previa deliberazione da parte dell'esecutore materiale e, a maggior ragione, ogni consapevolezza dell'indagato ricorrente riguardo l'iniziativa di questi, con conseguente ulteriore concludenza delle censure articolate nel ricorso sui punti della gravità indiziaria e delle esigenze di cautela. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente alle esigenze cautelari, mentre sono inconducenti le ulteriori censure. 1. Deve essere, in primo luogo, statuita l'inammissibilità della produzione documentale difensiva, trasmessa in allegato alla memoria dell'Il febbraio 2022, e costituita dal verbale delle dichiarazioni spontanee rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati nel procedimento R.G. 1007/20, in corso di trattazione presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Se risponde al vero che, in tema di ricorso contro i provvedimenti sulla libertà personale, la produzione di documenti deve intervenire con una memoria depositata in cancelleria al più tardi cinque giorni prima dell'udienza, secondo le regole generali sul procedimento di legittimità ai sensi degli artt. 127 e 311, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 281047), poiché trovano applicazione le forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen., norma speciale rispetto a quella dell'art. 121 cod. proc. pen., in ragione del richiamo espresso contenuto nell'art. 311, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 12680 del 06/12/2018, dep. 2019, Pergolizzi, Rv. 276325), e che, pertanto, la allegazione difensiva è tempestiva, nondimeno nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio e sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609; (Sez. 4, n. 3396 del 06/12/2005, dep. 2006, Rv. 233241; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Rv. 254302; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Rv. 266390; Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016, Rv. 267801). 1.2. L'allegazione documentale prodotta dal difensore s'appalesa, invece, sin dalla prospettazione della rilevanza, finalizzata ad introdurre elementi dichiarativi sopravvenuti, ritenuti ulteriormente decisivi in ordine alla ricostruzione del contesto in cui è maturata la (re)azione del [OSCURATO:PERSONA], che involgono, all'evidenza, un'attività di apprezzamento della loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e che è, come tale, estranea ai compiti istituzionali della Corte di cassazione. Invero, i documenti esibiti per la prima volta in sede di legittimità non sono ricevibili perché il nuovo codice di rito non ha previsto all'art. 613, diversamente dall'abrogato art. 533, tale facoltà: si è, in tal modo, inteso esaltare il ruolo di pura legittimità della Suprema Corte, che procede non ad un esame degli atti, ma soltanto alla valutazione dell'esistenza e della logicità della motivazione. Nella delineata prospettiva, i documenti di cui è consentita l'allegazione con la memoria di cui agli artt. 127 e 311, comma 5, cod. proc. pen. sono i reperti rilevanti ai fini della procedibilità, dell'imputabilità o dell'estinzione del reato (ad esempio, certificati di nascita e di morte), e non certo i verbali di prova formati nell'ambito di un procedimento ancora in corso, direttamente sottoposti alla lettura ed alla valutazione (intrinseca ed estrinseca) della Corte di cassazione, alla quale si richiede un'inammissibile riconsiderazione del compendio indiziario. 2. Le questioni processuali proposte nel primo motivo e, in parte, nel secondo, sono generiche e, comunque, manifestamente infondate. 2.1. Il ricorrente non deduce, con la necessaria precisione, la incidenza, sul complessivo compendio indiziario già valutato, delle dichiarazioni, asseritamente inutilizzabili, rese da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], prossime congiunte del [OSCURATO:PERSONA], oltre che di quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], madre dell'indagato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De brio, Rv. 244328; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108); non risulta, in particolare, esplicato se, al netto delle censurate dichiarazioni, il residuo materiale istruttorio avrebbe imposto l'opposto epilogo decisorio, in un quadro indiziario caratterizzato da plurime fonti dimostrative, puntualmente contrastato con il secondo motivo. 2.2, La deduzione è aspecifica anche sotto un diverso profilo. Il ricorrente deduce l'inutilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], prossime congiunte del coimputato reo confesso separatamente giudicato, il 29 giugno 2016, senza specificare se l'assunzione delle medesime sia stata effettuata nell'ambito del procedimento a carico del [OSCURATO:PERSONA] o in quello successivamente iscritto nei confronti del Barone, rispetto al quale l'avviso di cui all'art. 199 cod. proc. pen. non era dovuto, ancorchè a carico del predetto si fossero già delineati indizi di reità. 2.3. In ogni caso, la questione è infondata. La facoltà di astenersi dal deporre, attribuita dall'art. 199 cod. proc. pen. al prossimo congiunto dell'imputato, non riguarda anche i coimputati, essendo volta a prevenire situazioni nelle quali l'eventuale falsa testimonianza sarebbe scriminata dall'art. 384 cod, pen. (Sez. 1, n. 42337 del 21/03/2019, B., Rv. 277227). 2.4. L'analoga eccezione, proposta con riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], madre dell'indagato, nel secondo motivo, non risulta ritualmente introdotta nelle precedenti fasi di merito, con conseguente tardività della deduzione (Sez. 3, n. 21374 del 16/01/2018, B., Rv. 273219). 3. Il secondo motivo è infondato. 3.1. Va premesso che la sentenza di annullamento della Prima sezione ha stigmatizzato la motivazione resa dal Tribunale del riesame a fondamento dell'annullamento dell'ordinanza genetica, reputata non conforme allo standard giustificativo rafforzato che ogni progressione processuale difforme impone (V. Sez. 5, n. 10995 del 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278797) sul punto - assorbente - dei gravi indizi di colpevolezza. Prova ne è il passaggio argomentativo che, nel richiamare il «fondamentale canone, enunciato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini della decisione riguardante l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima una valutazione che ometta l'esame globale ed unitario degli elementi acquisiti, onde saggiarne la portata dimostrativa complessiva, e la congruenza rispetto al tema di indagine», ha espressamente rilevato che «l'ordinanza impugnata riflette[va] soltanto in parte la variegata mole delle risultanze a carico, sottraendosi ad una convincente verifica della tenuta, a loro cospetto, della prima decisione»; ha, pertanto, stigmatizzato il depotenziamento di «circostanze pregnanti, già adeguatamente valorizzate dal primo giudice, quali i dissidi personali tra l'indagato e la vittima, le sue anomalie di comportamento in corso d'indagine (dal lavaggio dei vestiti e della persona, antecedente l'esame STUB, alla manipolazione dei dati sull'utenza cellulare), il tenore delle intercettazioni ambientali veicolari e di quelle eseguite in carcere», in tal modo indicando specifici temi oggetto di più approfondita valutazione e rafforzata motivazione. Nei termini predetti, la sentenza di annullamento ha integralmente devoluto al giudice del rinvio il tema esaminato, con il solo divieto di riprodurre i vizi censurati, e con la facoltà di esaminare anche elementi prima trascurati, o successivamente acquisiti, ponendo, anche per tale via, rimedio alle incongruenze indicate nella fase rescindente e colmando i vuoti di motivazione censurati (Sez. U, n. 39915 del 30/10/2002, Vottari, Rv. 222603). 3.2. Il Tribunale del rinvio ha, per ciascuno dei punti censurati, svolto un'analitica rivalutazione degli indizi e - dando atto in premessa della ricostruzione storica resa nella sopravvenuta sentenza irrevocabile della Corte d'Assise d'appello, emessa nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] - ha concluso, all'esito della valutazione globale imposta dalla sentenza di annullamento, per la sussistenza di idonea provvista indiziaria sia sul punto della partecipazione materiale dell'indagato al delitto, che sul dolo di concorso. Quanto alla presenza di altra persona, nel ruolo di autista della Panda, il Tribunale ha enumerato le plurime emergenze rilevanti (ff. 5: registrazione del sistema di videosorveglianza del distributore Q8 e del ristorante [OSCURATO:PERSONA]; dichiarazioni del teste Gigliotti; esiti di intercettazioni ambientali); ha, quindi, valutato gli elementi personalizzanti, individuandoli: nella inattendibile giustificazione resa dall'indagato riguardo il lavaggio, personale e degli abiti, eseguito nell'immediatezza, essendo rimasta sul punto smentita la ragione prospettata; nella ricostruzione dei movimenti delle auto in uso all'indagato (documentati, quanto alla Mercedes classe B, dal dispositivo GPS ivi già installato all'insaputa del proprietario e, quanto alla Panda, dalle immagini di videosorveglianza che ne avevano seguito il transito); nella geolocalizzazione dell'utenza mobile in uso al Barone e nell'analisi del traffico telefonico del medesimo e dei familiari; nella cancellazione dei dati telefonici (e, in particolare, della telefonata alla fidanzata nell'immediatezza dell'omicidio) effettuata dal Barone e dal timore del coinvolgimento di questi espresso dai familiari nelle numerosissime conversazioni intercettate. Quanto all'elemento soggettivo, il Tribunale ha inferito la consapevolezza della volontà omicida del [OSCURATO:PERSONA] innanzitutto dalla dinamica dell'omicidio, aderendo alla ricostruzione trifasica sposata dalla Corte d'Assise d'appello nella sentenza richiamata, secondo la quale: i primi colpi sono stati esplosi all'indirizzo del Valenti dalla Panda affiancata nella stessa direzione di marcia dell'auto della vittima; dopo aver superato il predetto veicolo, la Panda ha effettuato un'inversione di marcia, riposizionandosi a fianco del veicolo antagonista; una nuova serie di colpi sono stati esplosi verso il Valenti dal [OSCURATO:PERSONA] disceso dalla Panda o, alternativamente, da questi all'interno della Panda, utilizzando la mano sinistra. Da tale ricostruzione e, pertanto, dalla condotta di guida tenuta dal conducente (inseguimento; affiancamento; inversione di marcia e nuovo affiancamento) il Tribunale ha evinto - oltre alla partecipazione materiale nell'infungibile ruolo di autista - la consapevolezza del conducente, quantomeno sopravvenuta, dell'iniziativa omicidiaria, peraltro confermata dalla successiva mancata dissociazione del Barone, ed anzi dall'intenzionale riaccostamento dell'auto al bersaglio già colpito e nuovamente attinto. 3.3. Siffatta argomentazione, che si snoda attraverso la disamina dei singoli elementi e approda alla complessiva lettura unitaria degli indizi, è stata criticata nel secondo motivo deducendo la preterizione di argomenti difensivi che, da un lato, trovano invece ragionevole e rafforzata confutazione nel costrutto giustificativo e che, dall'altro, finiscono per riproporre quella valutazione parcellizzata dei singoli elementi indiziari, censurata nella sentenza d'annullamento. Così, la deduzione di omessa valutazione della consulenza tecnica a discarico in ordine al tracciamento del percorso seguito dall'utenza del Barone è, ad un tempo, generica e comunque superata dalle convergenti evidenze ulteriori; la contestazione dell'orario impresso dalle telecamere di videosorveglianza rispetto ai tempi effettivi in cui si sono svolti i fatti, si dissolve attraverso la mancata allegazione di analoghi percorsi, in ipotesi registrati in tempi diversi, e con la portata individualizzante dei luoghi attraversati e dell'allineamento con la marcia del veicolo della vittima; le soggettive reinterpretazioni dei colloqui intercettati si espongono ex se a palese inammissibilità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Quanto alla doglianza, replicata in più punti, ed afferente alla valenza assegnata alla ricostruzione storica accolta nella sentenza irrevocabile di condanna del [OSCURATO:PERSONA], asseritamente svalutata nella sua implicazione favorevole al Barone, l'impegno argomentativo profuso dal ricorrente non riesce a superare il rilievo, puntualmente argomentato e di portata assorbente, per cui, quale che sia stata effettivamente la condotta di sparo del [OSCURATO:PERSONA], collocata nella c.d. "terza fase", resta accertato che il Barone abbia, alla guida del veicolo, invertito la marcia successivamente all'esplosione dei primi colpi, assecondando la seconda condotta di sparo, con la consapevolezza - almeno in quel momento - del proposito omicidiario del [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tale dato, le plurime censure del ricorrente che, richiamando il giudicato relativo all'autore materiale e le connotazioni d'impeto della condotta ivi accertate, ancora insistono sulla preterizione di elementi favorevoli, si dissolvono di fronte al segmento materiale attribuito al Barone che, seppur ab initio inconsapevole del porto dell'arma e in ipotesi convinto di assecondare il [OSCURATO:PERSONA] in un mero redde rationem, imposto dalle ormai intollerabili angherie del Valenti, dopo l'esplosione dei primi colpi, ne ha volontariamente consentito la reiterazione. Del resto, in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità di chi coopera ad un fatto criminoso non presuppone la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da altro dei concorrenti, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla verificazione del fatto criminoso (Sez. 1, n. 15860 del 09/12/2014, dep. 2015, Crivellari, Rv. 263089), resa manifesta dalla prosecuzione del contributo materiale. 3.4. Va qui solo ribadito, conclusivamente, il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628); in sede di giudizio di legittimità sono, difatti, rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione; sicché il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana, Rv. 210019; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391). Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza, l'ordinanza impugnata resta, pertanto, insindacabile. 4. E', invece, fondato il terzo motivo.La valutazione delle esigenze cautelari - rimaste inesplorate nella sentenza di annullamento della Prima sezione perché assorbite - sconta un duplice deficit motivazionale. 4.1. In primo luogo, l'ordinanza impugnata risolve il tema dell'an affermando che «la condotta tenuta nella commissione del reato dal prevenuto esprime una particolare professionalità nel delinquere e denota anche una capacità organizzativa, nonché la possibilità di disporre di armi, molto probabilmente nascoste in luoghi sicuri della zona», in tal modo evocando mere formule di stile, del tutto sganciate da elementi concreti; in secondo luogo, l'assunto elude in toto - così ponendosi in aperta contraddizione - l'articolata ricostruzione resa nella sentenza emessa nei confronti dell'esecutore materiale e detentore dell'arma [OSCURATO:PERSONA], che ha ampiamente ricostruito le vessazioni che determinarono la reazione omicida, consumata - senza premeditazione - a fronte dell'ennesima intimidazione. Tanto basta a rivelare un approccio quantomeno superficiale alla valutazione del pericolo di reiterazione del reato. 4.2. Sotto il profilo dell'attualità, l'ordinanza impugnata depotenzia il dato temporale richiamando - quali indici di perdurante pericolosità - il disprezzo nei confronti della vittima, la disponibilità dimostrata nell'accompagnare il suocero e nel supportarlo nel suo intento omicidiario, nella ricerca del Valenti e nella sua uccisione, declinando un ruolo del Barone che non trova riscontro alcuno negli elementi indiziari e che contrasta con il già richiamato contesto irrevocabilmente accertato. Il riferimento alle iniziative difensive dell'indagato ed al tentativo di ridimensionare le tracce del proprio coinvolgimento risultano valorizzate per sostenere l'attualità di un pericolo che la stessa ordinanza non qualifica, sovrapponendo i temi del rischio di reiterazione del reato con quello dell'inquinamento probatorio, ed in tal modo sostanzialmente rinunciando a formulare, in concreto, un giudizio predittivo di pericolosità, incentrato sulla continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566). Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 deve, invero, fondarsi su dati concreti ed oggettivi, non meramente congetturali, attinenti al caso di specie, che rendano tale esigenza reale ed attuale, cioè effettiva nel momento in cui si procede all'applicazione della misura cautelare, in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare. 4.3. L'esclusione delle condizioni per l'applicazione di misure meno afflittive è, infine, meramente asserita, del tutto carente di motivazione sull'idoneità di dispositivi di monitoraggio (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651) e, comunque, apoditticamente riferita ad una "spiccata professionalità a delinquere", che trascura l'estemporaneità dei fatti, la riferibilità esclusivamente al coimputato dell'arma utilizzata, la solidarietà familiare che ha determinato la partecipazione, le condizioni di vita personali e professionali del ricorrente. Il complessivo versante delle esigenze di cautela resta, pertanto, affidato ad un ingiustificato automatismo. 5. L'ordinanza impugnata deve essere, per quanto argomentato, annullata perché il giudice del merito, in piena libertà di giudizio, ma facendo corretta applicazione degli enunciati principi, proceda a nuovo esame sul punto de