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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 29717/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 2756_23 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - per il quale è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione dei reati di cui all'art. 81 cpv, 633, 639-bis cod. pen. e 256 d.lgs. n. 152/2006 con conferma della condanna agli effetti civili - espone censure non consentite in sede di legittimità perché; nel dedurre vizio di motivazione anche per travisamento della prova in ordine all'accertamento dei fatti, chiede un diverso apprezzamento dei fatti, senza confrontarsi compiutamente con la sentenza impugnata, la quale ha rilevato, in particolare, come l'invasione della strada comunale con "fanghi" sia avvenuta più volte, sempre in contiguità spaziale con l'azienda facente capo al ricorrente, e sia stata oggetto di più ordinanze emesse dall'autorità comunale (cfr. anche le chiarissime e puntuali indicazioni in proposito della sentenza di primo grado); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 2756_23 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - per il quale è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione dei reati di cui all'art. 81 cpv, 633, 639-bis cod. pen. e 256 d.lgs. n. 152/2006 con conferma della condanna agli effetti civili - espone censure non consentite in sede di legittimità perché; nel dedurre vizio di motivazione anche per travisamento della prova in ordine all'accertamento dei fatti, chiede un diverso apprezzamento dei fatti, senza confrontarsi compiutamente con la sentenza impugnata, la quale ha rilevato, in particolare, come l'invasione della strada comunale con "fanghi" sia avvenuta più volte, sempre in contiguità spaziale con l'azienda facente capo al ricorrente, e sia stata oggetto di più ordinanze emesse dall'autorità comunale (cfr. anche le chiarissime e puntuali indicazioni in proposito della sentenza di primo grado); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 29717/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris