CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022
Cassazione n. 13077/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, in epigrafe indicata, con cui è stata condannata alla pena di euro 258,00 di multa per il reato di cui all'art. 590 cod. pen.; commesso in Roma il 30/4/2013. 2. A motivi di ricorso lamenta quanto segue (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). I) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 157; 158, comma 1; 160, ultimo comma; 161, comma 2, cod. pen.; 83, comma 3-bis, dl. n. 18/2020. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, in violazione delle citate norme, ha omesso di pronunciare sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Valutando la sospensione di giorni 64, ai sensi dell'art. 83 d.l. 18/2020, la prescrizione sarebbe maturata in data 2/1/2021, anteriormente alla pronuncia del giudice. II) Violazione dell'art. 27, comma 2, Cost.; 530 e 533 cod. proc. pen. Il giudice avrebbe illegittimamente posto a carico della imputata l'onere di provare la mancanza di responsabilità nella causazione dell'evento. III) Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 149 cod. strada e 40 cod pen. Qualora il giudice avesse fatto buon Governo di tali norme, avrebbe dovuto assolvere l'imputata. IV) Violazione dell'art. 350 cod. proc. pen., avendo il giudice utilizzato ai fini della decisione le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso degli accertamenti di polizia, contenute nel rapporto d'incidente stradale, senza l'assistenza di difensore. V), VI) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. VII) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. I difensori hanno depositato motivi nuovi nei quali chiedono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato ascritto alla ricorrente estinto per intervenuta prescrizione; in subordine chiedono l'assegnazione del ricorso alla sezione ordinaria. 3. Si osserva come il reato ascritto alla ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla data di consumazione. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione.E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Si revoca la sanzione amministrativa accessorie della revoca della patente di guida. Si dispone la comunicazione della presente sentenza al Prefetto di Roma, ai sensi dell'art. 224 cod. strada, per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Roma per quanto di competenza ex art. 224 comma 3 cds. Così deciso il 28 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]