CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 gennaio 2021
Cassazione n. 39973/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Gambia avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano, Sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Milano, sezione per il riesame, confermava l'ordinanza del Tribunale del 4 marzo 2021 che aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare del divieto di dimora in Milano nei confronti del ricorrente, condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. h 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, denunziando vizi di motivazione. 2.1. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la persistenza delle esigenze cautelari, senza adeguatamente apprezzare la ricorrenza di un elemento nuovo, ossia la circostanza che l'imputato non potesse essere considerato sedicente perché all'udienza celebrata il 4 marzo 2021 la difesa aveva esibito una carta di identità rilasciata da un Comune in provincia di Napoli, datata 22 novembre 2016. Sotto diverso profilo rilevava che il Tribunale -nel corso dell'udienza del 28 gennaio 2021, successiva a quella in cui si era proceduto a convalida dell'arresto e applicazione della misura del divieto di dimora- aveva chiesto chiarimenti in ordine al mancato rispetto della misura in data 20 dicembre 2020. Non essendosi potuto procedere per assenza dell'interprete, l'udienza era stata rinviata, ma l'imputato aveva dichiarato di non volere presenziare e di conseguenza era stata revocata la nomina dell'interprete per tale udienza. Secondo la tesi difensiva, poiché [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto non comprendere adeguatamente il contenuto del divieto il Tribunale avrebbe comunque dovuto confermare la nomina dell'interprete ed autorizzare preventivamente l'imputato a raggiungere il Tribunale. 2.2. Con il secondo motivo il difensore eccepisce la illegittimità costituzionale dell'art. 283 cod. proc. pen. per violazione dell'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede e regolamenta il diritto per l'imputato di avere colloqui con il proprio difensore di fiducia, il cui studio professionale si trovi nel Comune oggetto di divieto di ingresso, rispetto alle previsioni codicistiche che consentono all'imputato sottoposto alla misura della custodia in carcere o agli arresti dorniciliari di avere colloqui con il proprio difensore senza necessità di autorizzazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, meramente reiterativo delle questioni poste col gravame cautelare cui il Tribunale ha fornito logica e completa risposta e con cui non vi è reale confronto. 2. L'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente e logicamente ineccepibile. Il Tribunale ha infatti da un lato rappresentato che l'istanza di revoca della misura era stata formulata all'esito della discussione del giudizio di merito, senza indicazione di motivi specifici, come evincibile dal verbale di udienza. Il Tribunale, nel motivare il rigetto, aveva fatto riferimento alla intervenuta condanna, alla perdurante persistenza delle esigenze cautelari anche in ragione della intervenuta violazione della misura il 20 dicembre 2020, alle immutate condizioni personali (mancanza di dimora e di lavoro) e alla denuncia per analogo reato in data 19 dicembre 2019. La condizione di sedicente non era quindi stata posta a fondamento del • provvedimento di rigetto. Il Tribunale del riesame rappresenta peraltro che era stato proprio l'imputato, nel corso dell'interrogatorio, ad affermare -con assistenza dell'interprete- di essere senza fissa dimora e privo di documenti, di avere fatto richiesta di asilo politico e di essere in Italia dal 2015. Segnalava quindi l'opportunità di fare approfondimenti sul documento esibito in fotocopia e apparentemente rilasciato soltanto un anno dopo il suo arrivo in Italia, di cui lo stesso indagato non aveva avuto iniziale memoria. Quanto all'ulteriore profilo dell'asserito possibile difetto di comprensione, il Tribunale ha sottolineato che l'ordinanza applicativa della misura era stata tradotta dall'interprete presente in udienza e che nella stessa era indicato con chiarezza oltre al divieto di dimora nel Comune di Milano, la prescrizione di allontanarsene e di non farvi rientro in assenza di autorizzazione del Giudice procedente. Correttamente il Tribunale ha ulteriormente rappresentato che, secondo indirizzo giurisprudenziale di legittimità al giudice dell'appello cautelare, ex art. 310 cod. proc. pen., è precluso pronunciare su questioni di nullità concernenti atti del procedimento principale e sui relativi possibili effetti, trattandosi di decisioni riservate al giudice competente per la fase ed il grado ed assoggettate al regime di impugnazione delle sentenze (Sez. 1, n. 54895 del 26/09/2018, Rv. 274559) e che in ogni modo una eventuale diversa decisione rispetto a quella già assunta in merito alla presenza avrebbe potuto essere oggetto di istanza (e di conseguente autorizzazione). 3. Quanto al secondo motivo di ricorso, va rilevata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 283 cod. proc. pen. dal momento che -come condivisibilmente osservato dal Tribunale- se il difensore risiede nel Comune per il quale vige il divieto di accesso, l'imputato può sempre chiedere al giudice procedente l'autorizzazione a potersi ivi recare per conferire con il difensore, indicando giorno e orario preciso, in modo da esercitare il suo diritto. Diversamente, una generalizzata facoltà di accesso senza indicazione di necessità accompagnata da data e orario, vanificherebbe qualsiasi possibilità di controllo, svuotando di fatto il contenuto della misura. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/20