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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16190/2026

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n Roma, via dei Portoghesin. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia– sezione staccata di Lecce n. 1964/24/2018, depositata il 14.06.2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Brindisi, previa riunione, dichiarava inammissibile il ricorsoiscritto al n. 366/13 r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il diniegodi rimborso opposto dall’Agenzia delle entrate sulla sollecitazionepresentata dalla contribuente in data 26.03.2012, per la restituzioneNumero registro generale 2385/2019Numero sezionale 4167/2026Numero di raccolta generale 16190/2026Data pubblicazione 25/05/2026dell’eccedenza IVA relativa all’anno 2002, che non aveva potutodetrarre per intervenuta cessazione dell’attività in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], erigettava il ricorso iscritto al n. 1055/13 r.g., proposto dalla medesimacontribuente avverso il diniego di rimborso notificato in data3.06.2013, riguardante lo stesso credito IVA, già chiesto in precedenzaa rimborso mediante la sua esposizione nella dichiarazione dei redditi2003 con la compilazione del quadro RX;- con la sentenza indicata in epigrafe la CTR della Puglia – sezionestaccata di Lecce accoglieva l’appello proposto dalla contribuenteosservando, per quanto qui rileva, che:- il primo giudice aveva erroneamente applicato il termine biennaleprevisto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, riguardante solo lerichieste di rimborso relative a pagamenti indebitamente versati,mentre nella specie la richiesta scaturiva da un credito IVA derivanteda un’imposta non detraibile per intervenuta cessazione dell’attività,sicchè era applicabile il termine di prescrizione decennale;- la domanda di rimborso dell'IVA doveva ritenersi già presentata conla compilazione, nella dichiarazione 2003, del quadro relativo alcredito, mentre la presentazione del modello di rimborso (mod.

VR),costituiva esclusivamente il presupposto per l'esigibilità del credito e,quindi, adempimento necessario solo per l’esecuzione del rimborso;- una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare ilcredito d'imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell'apposita,ulteriore domanda, non poteva considerarsi assoggettato al terminebiennale di decadenza, ma solo a quello di prescrizione ordinariadecennale;- il diniego di rimborso con riferimento al sollecito inoltrato dalla parteentro il termine di prescrizione era, pertanto, illegittimo;- anche l'eccezione sollevata dall'Amministrazione sulla mancata provadel credito da parte della contribuente era infondata sia perchèNumero registro generale 2385/2019Numero sezionale 4167/2026Numero di raccolta generale 16190/2026Data pubblicazione 25/05/2026presentata solo in appello, sia perché il credito non era stato contestatodall’Ufficio attraverso i suoi poteri di controllo (36-ter o 36-bis d.P.R.600/72) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo allapresentazione della dichiarazione (nella specie, entro il 31.12.2005),essendosi pertanto consolidato;- l’Agenzia delle Entrate, peraltro, aveva evidenziato nel documento 4che i conteggi relativi ai dati dichiarati risultavano “regolari” a seguitodel controllo automatizzato, avendo invitato la contribuente solo aconservare i documenti fino al 31.12.2009 per eventuali ulterioricontrolli, mai effettuati, e tale invito era stato rispettato;- l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato adue motivi;- la contribuente rimaneva intimata.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTRdato rilievo al fatto che l’Ufficio aveva sollevato per la prima volta insede di appello l’eccezione relativa alla mancata prova del creditochiesto a rimborso dalla contribuente, non avendo considerato che nonsi trattava di un’eccezione in senso stretto, bensì mera argomentazionediretta a contestare la fondatezza della pretesa, non comportantealcuna modifica della domanda e non soggette ad alcuna preclusioneprocessuale; poiché il contribuente ricopriva la posizione di attore insenso sostanziale, era suo l’onere di allegare i fatti costitutivi del dirittorivendicato;- il motivo è fondato;- occorre premettere che, secondo un orientamento ormai consolidatodi questa Corte, “nel giudizio tributario promosso per conseguire ilrimborso dell'IVA, il contribuente assume la veste di attore anche inNumero registro generale 2385/2019Numero sezionale 4167/2026Numero di raccolta generale 16190/2026Data pubblicazione 25/05/2026senso sostanziale, e non violano il divieto di proporre nuove eccezioniin appello, posto dall' art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, chegrava anche sull'amministrazione finanziaria, le argomentazioni con lequali, essendo risultata soccombente in primo grado, l'Agenzia nega lasussistenza dei fatti costitutivi del proprio diritto addotti dalcontribuente, o la qualificazione ad essi attribuita: questeargomentazioni costituiscono mere difese, come tali non soggette adalcuna preclusione processuale (in termini, fra varie, Cass. 29 ottobre2020, n. 23862)” (Cass. n. 16103 del 2022);- anche con specifico riferimento all’impugnazione del silenzio – rifiutoè stato ribadito che “il contribuente quando impugna il silenzio rifiutosu di un'istanza di rimborso d'imposta, deve dimostrare, in punto difatto, che non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto,mentre l'Amministrazione finanziaria può difendersi senza alcunvincolo ad una specifica motivazione di rigetto, sì che le eventualiincongruenze del ricorso introduttivo possono legittimamente essereeccepite dall'Ufficio anche in grado di appello a prescindere dallapreclusione posta dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, trattandosicomunque di rilievi pur sempre attinenti all'originario tema del decideree cioè la sussistenza o meno dei presupposti idonei a legittimare ilrifiuto del richiesto rimborso” (Cass. n. 18830 del 2020);- nella specie, la CTR ha errato nel ritenere preclusaall’Amministrazione la contestazione sulla sussistenza dei requisitisostanziali del credito chiesto a rimborso dalla contribuente per il solofatto che tale contestazione non fosse stata espressamente mossaanche nel giudizio di primo grado;- con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 30del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR ritenuto che l’esposizionein dichiarazione del credito d’imposta avrebbe comportato l’onere aNumero registro generale 2385/2019Numero sezionale 4167/2026Numero di raccolta generale 16190/2026Data pubblicazione 25/05/2026carico dell’amministrazione di contestare il credito in sede di rettificadella dichiarazione, mentre era onere della contribuente fornire laprova dei fatti costitutivi del credito vantato e della CTR pronunciarsisulla sua effettiva esistenza; i giudici di appello, invece, si sono limitatialla mera verifica dell’esposizione del credito IVA in dichiarazione,considerandolo definitivo e consolidato per il mancato controllodell’Amministrazione; né poteva ritenersi “definitivo e consolidato” ilcredito a seguito del riconoscimento da parte dell’Uficio, in sede dicontrollo formale della dichiarazione, della correttezza dei conteggioperati dal contribuente, dovendo quest’ultimo dimostrare i fatticostituitivi della pretesa ed essendo l’Amministrazione legittimata arichiedere la relativa documentazione probatoria in ogni momento;- il motivo è fondato;- al riguardo giova ribadire che il credito che nasca dal coacervo delleposte detraibili che prevalgano sul debito, e che quindi eccedanol'imposta liquidata, esiste in quanto ne sussistano i fatti generatori,sicché non è sufficiente che sia esposto in dichiarazione, né ènecessario che sia accertato dall'amministrazione (Cass., Sez.

Un., n.21765 e 21766 del 2021).

Né l'inerzia può equivalere al riconoscimentoimplicito del credito, per l'assenza di fatti impeditivi o preclusivi delrimborso, in ragione di un obbligo dell'amministrazione di attivarsi,derivante anche dalla combinazione dei commi 2 e 5 dell'art. 6 delloStatuto dei diritti del contribuente.

Al contrario, il legislatore prende sìin considerazione l'inerzia, ma assegna ad essa il significato di rifiutotacito, in quanto tale impugnabile: l'art. 21, comma 2, primo nucleonormativo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ammette il ricorsocontro il silenzio rifiuto opposto dall'amministrazione a qualsiasirichiesta di rimborso, comprese quelle rappresentate dall'indicazione indichiarazione del credito d'imposta idonea a manifestare la volontà dirichiedere il rimborso (Cass. n. 21734/14; n. 10690/18; n. 17841/18);Numero registro generale 2385/2019Numero sezionale 4167/2026Numero di raccolta generale 16190/2026Data pubblicazione 25/05/2026e il silenzio - rifiuto funge, come autorevole dottrina ha sottolineato,da anello di congiunzione tra la procedimentalizzazione del diritto alrimborso e la sua tutela in sede giudiziale.

L'omesso esercizio delpotere di controllo non determina, quindi, alcun effetto accertativo delcredito vantato, che può derivare soltanto dalla positiva verifica dirispondenza alla realtà di quanto dichiarato (Cass. Sez.

Un., n. 8500del 2021);- il giudice di merito, pertanto, deve accertare la spettanza del creditoIVA utilizzato nell'anno di imposta oggetto di accertamento, in quantola questione della detrazione si sposta, a quel punto, su un pianoesclusivamente di natura probatoria, nel senso che l'infrazione è daritenere emendabile sul piano del rapporto impositivo quando sidisponga ugualmente delle informazioni necessarie per dimostrare cheil soggetto passivo, in quanto acquirente, ha il diritto di recuperarel'imposta pagata a titolo di rivalsa, sempreché non risulti in concretoimpedita la prova della sussistenza dei requisiti sostanziali (Cass. n.6921 del 2017; Cass. n. 4392 del 2018);- come hanno affermato sempre le Sezioni Unite di questa Corte (n.21766 del 2021), peraltro, "In tema di rimborso dell'eccedenzadetraibile di iva, l'amministrazione finanziaria può contestare il creditoesposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dallasottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i terminiper l'esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell'imponibile edell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento";- pertanto, se il contribuente aveva un debito IVA maggiore di quellodichiarato e l'Ufficio non ha esercitato nel termine stabilito dall'art. 57del d.P.R. n. 633/72 il potere per l'accertamento del maggioreimponibile, non può recuperare la decadenza.

Allo stesso tempo, però,se la documentazione, che il contribuente deve esibire in giudizio perottenere il riconoscimento di quel credito che l'amministrazione gli haNumero registro generale 2385/2019Numero sezionale 4167/2026Numero di raccolta generale 16190/2026Data pubblicazione 25/05/2026negato, non è tale da dimostrarne l'esistenza, o, a maggiore ragione,se nessuna documentazione è esibita, il credito gli va negato, qualeche sia il periodo di tempo trascorso dal momento in cui questo fuesposto in dichiarazione, posto che contrasterebbe con il dirittounionale dar vita ad un credito in realtà inesistente sol perché ladichiarazione fiscale che lo esponga non sia stata oggetto diaccertamento (Cass. n. 16103 del 2022);- la circostanza che la domanda di rimborso sia stata presentata acausa della cessazione dell’attività non implica che l'Amministrazionefinanziaria non debba verificare la sussistenza del credito IVA (Cass. n.1822 del 2019), per cui la contribuente deve fornire tutti gli elementidi prova idonei per ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso;- nella specie, la Commissione regionale si è limitata a censurarel’operato dell’Agenzia affermando che “Anche l'eccezione sollevatadall'amministrazione, sulla mancata prova del credito da parte dellacontribuente, è del tutto priva di fondamento in quanto, innanzituttopresentata solo in questo grado di giudizio, poiché il diniego era basatosulla decadenza del termine dei due anni e poi, era compito dell'Ufficiocontestare il credito, attraverso i suoi poteri di controllo (36 ter o 36bis D.P.R. 600/72) che dovevano essere esplicitati entro il 31-12 delsecondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione (31-12-2005), cosa questa che non è avvenuta, rendendo così definitivo econsolidato il credito della contribuente. [OSCURATO:PERSONA] inoltre, non puòsfuggire che è la stessa Agenzia delle Entrate che, nel documento 4depositato, evidenziava come i conteggi relativi ai dati dichiarati eranorisultati, al controllo automatizzato, "regolari", invitando solo aconservare i documenti fino al 31-12-2009 (cosa rispettata dallacontribuente), per eventuali ulteriori attività di controllo che però,come verificato, non sono state poste in essere, rendendo cosìl'Amministrazione tenuta al rimborso.”);Numero registro generale 2385/2019Numero sezionale 4167/2026Numero di raccolta generale 16190/2026Data pubblicazione 25/05/2026- in tal modo ha non solo alterato le regole di ripartizione dell’onereprobatorio gravanti sulle parti, in quanto avrebbe dovuto primaverificare se la società contribuente aveva assolto al proprio onereprobatorio, in ordine alla sussistenza del credito e alla suaquantificazione, ma ha anche ritenuto erroneamente che la mancataall’esistenza del credito e dell’attendibilità della prova fosse sufficientea riconoscerne la spettanza, oltre che la tempestività della richiesta dirimborso;- in conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassatacon riferimento ai motivi accolti e rinviata alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, pernuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovoesame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 14 maggio 2026.La PresidenteAngelina – [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n Roma, via dei Portoghesin. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia– sezione staccata di Lecce n. 1964/24/2018, depositata il 14.06.2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Brindisi, previa riunione, dichiarava inammissibile il ricorsoiscritto al n. 366/13 r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il diniegodi rimborso opposto dall’Agenzia delle entrate sulla sollecitazionepresentata dalla contribuente in data 26.03.2012, per la restituzioneNumero registro generale 2385/2019Numero sezionale 4167/2026Numero di raccolta generale 16190/2026Data pubblicazione 25/05/2026dell’eccedenza IVA relativa all’anno 2002, che non aveva potutodetrarre per intervenuta cessazione dell’attività in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], erigettava il ricorso iscritto al n. 1055/13 r.g., proposto dalla medesimacontribuente avverso il diniego di rimborso notificato in data3.06.2013, riguardante lo stesso credito IVA, già chiesto in precedenzaa rimborso mediante la sua esposizione nella dichiarazione dei redditi2003 con la compilazione del quadro RX;- con la sentenza indicata in epigrafe la CTR della Puglia – sezionestaccata di Lecce accoglieva l’appello proposto dalla contribuenteosservando, per quanto qui rileva, che:- il primo giudice aveva erroneamente applicato il termine biennaleprevisto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, riguardante solo lerichieste di rimborso relative a pagamenti indebitamente versati,mentre nella specie la richiesta scaturiva da un credito IVA derivanteda un’imposta non detraibile per intervenuta cessazione dell’attività,sicchè era applicabile il termine di prescrizione decennale;- la domanda di rimborso dell'IVA doveva ritenersi già presentata conla compilazione, nella dichiarazione 2003, del quadro relativo alcredito, mentre la presentazione del modello di rimborso (mod. VR),costituiva esclusivamente il presupposto per l'esigibilità del credito e,quindi, adempimento necessario solo per l’esecuzione del rimborso;- una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare ilcredito d'imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell'apposita,ulteriore domanda, non poteva considerarsi assoggettato al terminebiennale di decadenza, ma solo a quello di prescrizione ordinariadecennale;- il diniego di rimborso con riferimento al sollecito inoltrato dalla parteentro il termine di prescrizione era, pertanto, illegittimo;- anche l'eccezione sollevata dall'Amministrazione sulla mancata provadel credito da parte della contribuente era infondata sia perchèNumero registro generale 2385/2019Numero sezionale 4167/2026Numero di raccolta generale 16190/2026Data pubblicazione 25/05/2026presentata solo in appello, sia perché il credito non era stato contestatodall’Ufficio attraverso i suoi poteri di controllo (36-ter o 36-bis d.P.R.600/72) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo allapresentazione della dichiarazione (nella specie, entro il 31.12.2005),essendosi pertanto consolidato;- l’Agenzia delle Entrate, peraltro, aveva evidenziato nel documento 4che i conteggi relativi ai dati dichiarati risultavano “regolari” a seguitodel controllo automatizzato, avendo invitato la contribuente solo aconservare i documenti fino al 31.12.2009 per eventuali ulterioricontrolli, mai effettuati, e tale invito era stato rispettato;- l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato adue motivi;- la contribuente rimaneva intimata.[OSCURATO:PERSONA]- Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTRdato rilievo al fatto che l’Ufficio aveva sollevato per la prima volta insede di appello l’eccezione relativa alla mancata prova del creditochiesto a rimborso dalla contribuente, non avendo considerato che nonsi trattava di un’eccezione in senso stretto, bensì mera argomentazionediretta a contestare la fondatezza della pretesa, non comportantealcuna modifica della domanda e non soggette ad alcuna preclusioneprocessuale; poiché il contribuente ricopriva la posizione di attore insenso sostanziale, era suo l’onere di allegare i fatti costitutivi del dirittorivendicato;- il motivo è fondato;- occorre premettere che, secondo un orientamento ormai consolidatodi questa Corte, “nel giudizio tributario promosso per conseguire ilrimborso dell'IVA, il contribuente assume la veste di attore anche inNumero registro generale 2385/2019Numero sezionale 4167/2026Numero di raccolta generale 16190/2026Data pubblicazione 25/05/2026senso sostanziale, e non violano il divieto di proporre nuove eccezioniin appello, posto dall' art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, chegrava anche sull'amministrazione finanziaria, le argomentazioni con lequali, essendo risultata soccombente in primo grado, l'Agenzia nega lasussistenza dei fatti costitutivi del proprio diritto addotti dalcontribuente, o la qualificazione ad essi attribuita: questeargomentazioni costituiscono mere difese, come tali non soggette adalcuna preclusione processuale (in termini, fra varie, Cass. 29 ottobre2020, n. 23862)” (Cass. n. 16103 del 2022);- anche con specifico riferimento all’impugnazione del silenzio – rifiutoè stato ribadito che “il contribuente quando impugna il silenzio rifiutosu di un'istanza di rimborso d'imposta, deve dimostrare, in punto difatto, che non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto,mentre l'Amministrazione finanziaria può difendersi senza alcunvincolo ad una specifica motivazione di rigetto, sì che le eventualiincongruenze del ricorso introduttivo possono legittimamente essereeccepite dall'Ufficio anche in grado di appello a prescindere dallapreclusione posta dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, trattandosicomunque di rilievi pur sempre attinenti all'originario tema del decideree cioè la sussistenza o meno dei presupposti idonei a legittimare ilrifiuto del richiesto rimborso” (Cass. n. 18830 del 2020);- nella specie, la CTR ha errato nel ritenere preclusaall’Amministrazione la contestazione sulla sussistenza dei requisitisostanziali del credito chiesto a rimborso dalla contribuente per il solofatto che tale contestazione non fosse stata espressamente mossaanche nel giudizio di primo grado;- con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 30del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR ritenuto che l’esposizionein dichiarazione del credito d’imposta avrebbe comportato l’onere aNumero registro generale 2385/2019Numero sezionale 4167/2026Numero di raccolta generale 16190/2026Data pubblicazione 25/05/2026carico dell’amministrazione di contestare il credito in sede di rettificadella dichiarazione, mentre era onere della contribuente fornire laprova dei fatti costitutivi del credito vantato e della CTR pronunciarsisulla sua effettiva esistenza; i giudici di appello, invece, si sono limitatialla mera verifica dell’esposizione del credito IVA in dichiarazione,considerandolo definitivo e consolidato per il mancato controllodell’Amministrazione; né poteva ritenersi “definitivo e consolidato” ilcredito a seguito del riconoscimento da parte dell’Uficio, in sede dicontrollo formale della dichiarazione, della correttezza dei conteggioperati dal contribuente, dovendo quest’ultimo dimostrare i fatticostituitivi della pretesa ed essendo l’Amministrazione legittimata arichiedere la relativa documentazione probatoria in ogni momento;- il motivo è fondato;- al riguardo giova ribadire che il credito che nasca dal coacervo delleposte detraibili che prevalgano sul debito, e che quindi eccedanol'imposta liquidata, esiste in quanto ne sussistano i fatti generatori,sicché non è sufficiente che sia esposto in dichiarazione, né ènecessario che sia accertato dall'amministrazione (Cass., Sez. Un., n.21765 e 21766 del 2021). Né l'inerzia può equivalere al riconoscimentoimplicito del credito, per l'assenza di fatti impeditivi o preclusivi delrimborso, in ragione di un obbligo dell'amministrazione di attivarsi,derivante anche dalla combinazione dei commi 2 e 5 dell'art. 6 delloStatuto dei diritti del contribuente. Al contrario, il legislatore prende sìin considerazione l'inerzia, ma assegna ad essa il significato di rifiutotacito, in quanto tale impugnabile: l'art. 21, comma 2, primo nucleonormativo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ammette il ricorsocontro il silenzio rifiuto opposto dall'amministrazione a qualsiasirichiesta di rimborso, comprese quelle rappresentate dall'indicazione indichiarazione del credito d'imposta idonea a manifestare la volontà dirichiedere il rimborso (Cass. n. 21734/14; n. 10690/18; n. 17841/18);Numero registro generale 2385/2019Numero sezionale 4167/2026Numero di raccolta generale 16190/2026Data pubblicazione 25/05/2026e il silenzio - rifiuto funge, come autorevole dottrina ha sottolineato,da anello di congiunzione tra la procedimentalizzazione del diritto alrimborso e la sua tutela in sede giudiziale. L'omesso esercizio delpotere di controllo non determina, quindi, alcun effetto accertativo delcredito vantato, che può derivare soltanto dalla positiva verifica dirispondenza alla realtà di quanto dichiarato (Cass. Sez. Un., n. 8500del 2021);- il giudice di merito, pertanto, deve accertare la spettanza del creditoIVA utilizzato nell'anno di imposta oggetto di accertamento, in quantola questione della detrazione si sposta, a quel punto, su un pianoesclusivamente di natura probatoria, nel senso che l'infrazione è daritenere emendabile sul piano del rapporto impositivo quando sidisponga ugualmente delle informazioni necessarie per dimostrare cheil soggetto passivo, in quanto acquirente, ha il diritto di recuperarel'imposta pagata a titolo di rivalsa, sempreché non risulti in concretoimpedita la prova della sussistenza dei requisiti sostanziali (Cass. n.6921 del 2017; Cass. n. 4392 del 2018);- come hanno affermato sempre le Sezioni Unite di questa Corte (n.21766 del 2021), peraltro, "In tema di rimborso dell'eccedenzadetraibile di iva, l'amministrazione finanziaria può contestare il creditoesposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dallasottostima dell'imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i terminiper l'esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell'imponibile edell'imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento";- pertanto, se il contribuente aveva un debito IVA maggiore di quellodichiarato e l'Ufficio non ha esercitato nel termine stabilito dall'art. 57del d.P.R. n. 633/72 il potere per l'accertamento del maggioreimponibile, non può recuperare la decadenza. Allo stesso tempo, però,se la documentazione, che il contribuente deve esibire in giudizio perottenere il riconoscimento di quel credito che l'amministrazione gli haNumero registro generale 2385/2019Numero sezionale 4167/2026Numero di raccolta generale 16190/2026Data pubblicazione 25/05/2026negato, non è tale da dimostrarne l'esistenza, o, a maggiore ragione,se nessuna documentazione è esibita, il credito gli va negato, qualeche sia il periodo di tempo trascorso dal momento in cui questo fuesposto in dichiarazione, posto che contrasterebbe con il dirittounionale dar vita ad un credito in realtà inesistente sol perché ladichiarazione fiscale che lo esponga non sia stata oggetto diaccertamento (Cass. n. 16103 del 2022);- la circostanza che la domanda di rimborso sia stata presentata acausa della cessazione dell’attività non implica che l'Amministrazionefinanziaria non debba verificare la sussistenza del credito IVA (Cass. n.1822 del 2019), per cui la contribuente deve fornire tutti gli elementidi prova idonei per ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso;- nella specie, la Commissione regionale si è limitata a censurarel’operato dell’Agenzia affermando che “Anche l'eccezione sollevatadall'amministrazione, sulla mancata prova del credito da parte dellacontribuente, è del tutto priva di fondamento in quanto, innanzituttopresentata solo in questo grado di giudizio, poiché il diniego era basatosulla decadenza del termine dei due anni e poi, era compito dell'Ufficiocontestare il credito, attraverso i suoi poteri di controllo (36 ter o 36bis D.P.R. 600/72) che dovevano essere esplicitati entro il 31-12 delsecondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione (31-12-2005), cosa questa che non è avvenuta, rendendo così definitivo econsolidato il credito della contribuente. [OSCURATO:PERSONA] inoltre, non puòsfuggire che è la stessa Agenzia delle Entrate che, nel documento 4depositato, evidenziava come i conteggi relativi ai dati dichiarati eranorisultati, al controllo automatizzato, "regolari", invitando solo aconservare i documenti fino al 31-12-2009 (cosa rispettata dallacontribuente), per eventuali ulteriori attività di controllo che però,come verificato, non sono state poste in essere, rendendo cosìl'Amministrazione tenuta al rimborso.”);Numero registro generale 2385/2019Numero sezionale 4167/2026Numero di raccolta generale 16190/2026Data pubblicazione 25/05/2026- in tal modo ha non solo alterato le regole di ripartizione dell’onereprobatorio gravanti sulle parti, in quanto avrebbe dovuto primaverificare se la società contribuente aveva assolto al proprio onereprobatorio, in ordine alla sussistenza del credito e alla suaquantificazione, ma ha anche ritenuto erroneamente che la mancataall’esistenza del credito e dell’attendibilità della prova fosse sufficientea riconoscerne la spettanza, oltre che la tempestività della richiesta dirimborso;- in conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassatacon riferimento ai motivi accolti e rinviata alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, pernuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovoesame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 14 maggio 2026.La PresidenteAngelina – [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16190/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris