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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 32866/2026

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ato a Cosenza il 11/12/1974 avverso la sentenza del 16/02/2026 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cosenza che aveva condannato, in sede di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 380 cod. pen.2.

Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando quattro motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli articoli 43 e 380 cod. pen. per essere stato ritenuto sussistente il reato nonostante l'assenza dell'elemento soggettivo e del nocumento cagionato.

Le argomentazioni dei giudici di merito dimostrano che l'elemento soggettivo del reato è stato desunto dalla ritenuta violazione dei doveri professionali, che si per sé non dimostra né la consapevolezza di arrecare un danno agli assistiti né una volontaria deviazione dai doveri di fedeltà professionale, essendo al più configurabile, nel caso in esame, una mera colpa di organizzazione o comunque negligenza e superficialità consistita nell'assenza da due udienze.

Né l'elemento soggettivo può essere desunto dalla verifica, ex post, della inefficacia della strategia difensiva, consistita nella scelta di proporre tempestiva opposizione a decreto penale, sulla base della rappresentazione, da parte degli assistiti, dell'imminente rilascio di permesso di costruire in sanatoria, in realtà mai intervenuto.

Difetta, inoltre, la prova del nocumento derivato agli assistiti.

La Corte di appello, a fronte della totale assenza di motivazione sul punto nella sentenza di primo grado, richiamata per relationem, e della evidenza, innegabile alla luce degli atti, dell'impossibilità di un esito diverso dalla condanna nel processo a carico degli assistiti dell'imputato, ha ritenuto di individuare il nocumento nella mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che tuttavia non solo poteva essere concessa di ufficio dal giudice, ma poteva anche essere sollecitata dai difensori di ufficio che hanno rappresentato gli imputati nel corso del processo e che avrebbero dovuto anche informare gli assistiti sull'esito del procedimento.

2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in ordine al nesso causale tra condotta e danno.

Dagli atti relativi alla vicenda processuale che ha coinvolto le presunte persone offese si ricava che, stante il mancato rilascio di permesso in sanatoria, la loro condanna non era evitabile.

La Corte di appello non spiega quale incidenza abbia avuto l'assenza del difensore di fiducia alle udienze rispetto all'esito sfavorevole del processo, non risultando dimostrato che un comportamento alternativo, corrispondente ai doveri professionali, avrebbe determinato un esito diverso, difettando qualsivoglia giudizio controfattuale sul punto.2 ,2.3.

Con il terzo motivo è stata dedotto vizio di motivazione per avere la Corte di appello confermato la decisione del primo giudice limitandosi a rinviare per relationem alla sentenza di primo grado e omettendo di rispondere alle doglianze prospettate dall'appellante sia quanto all'elemento soggettivo del reato sia quanto al nocumento derivato dalla violazione dei doveri professionali, con ciò rendendo una motivazione meramente apparente.

2.4. Con il quarto motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli articoli 521 e 522 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Dal capo di imputazione, come anche dalla sentenza di primo grado, risulta che la condotta contestata al ricorrente era sostanzialmente omissiva, in quanto declinata in termini di astensione dalla partecipazione alle udienze dibattimentali, omesso deposito della lista testimoniale e omissione di qualsivoglia attività difensiva.

La Corte di appello ha, invece, confermato l'affermazione di responsabilità valorizzando una condotta attiva, ovvero l'avere l'imputato presentato opposizione al decreto penale di condanna senza avere previamente verificato l'esistenza della sanatoria, così modificando radicalmente il nucleo fattuale dell'imputazione.

3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

4. Con memoria del 11/06/2026, il difensore del ricorrente ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, ribadendo le argomentazioni spese con il ricorso originario. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente infondato e va rigettato.

2. Sono infondati il primo e secondo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi.

2.1. Va premesso che il delitto di patrocinio infedele, previsto dall'art 380 cod. pen., è un reato a forma libera e si consuma attraverso qualsiasi azione od omissione idonea a produrre nocumento agli interessi della parte rappresentata, assistita o difesa e che costituisca, per il soggetto che la compie, una infedeltà ai doveri professionali.

Sotto il profilo soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo generico, non essendo richiesto per la sua configurabilità che l'imputato si proponga un fine particolare, ma essendo sufficiente la coscienza e volontà di 3compiere un'azione o un'omissione contraria ai propri doveri professionali (Sez. 6, n. 4436 del 05/12/1975, dep. 06/04/1976, Rv. 133118-01 e Rv. 133119-01), non assumendo, di contro, rilievo la volontà specifica di nuocere alla parte (Sez. 6, n. 3785 del 02/03/1992, Rv. 189794-01).

Il delitto di patrocinio infedele richiede, dunque, per il suo perfezionamento sia una condotta del patrocinatore irrispettosa dei doveri professionali stabiliti per fini di giustizia a tutela della parte assistita, sia un evento che implichi nocumento agli interessi di quest'ultima che, quale conseguenza della violazione dei doveri professionali, rappresenta l'evento del reato, inteso non necessariamente in senso civilistico quale danno patrimoniale, ma anche nel senso di mancato conseguimento di beni giuridici o di benefici, anche solo di ordine morale, che avrebbero potuto conseguire al corretto e leale esercizio del patrocinio legale o di vantaggi formanti oggetto di decisione assunte dal giudice nelle fasi intermedie o incidentali di una procedura (ex multis, Sez. 6, n. 8617 del 30/01/2020, Rv. 278710-01; Sez. 6, n. 2689 del 19/12/1995, P.M. in proc.

Forti).

In difetto di prova di tale nocumento, derivato all'assistito dal comportamento del patrocinatore, il reato non si configura, finanche quando sia accertata la dolosa astensione del difensore dall'attività processuale per la quale aveva ricevuto il mandato (Sez. 6, n. 26542 del 16/06/2015, Rv. 263919-01; Sez. 6, n. 29653 del 26/05/2011, Rv. 250551-01; Sez. 6, n. 31678 del 28/03/2008, Rv. 240645-01).

Se è vero che il nocumento per poter assumere rilevanza deve essere conseguente alla violazione dei doveri professionali, non potendo evidentemente essere presi in considerazione effetti pregiudizievoli derivanti da ragioni diverse, eziologicamente non dipendenti dalle suddette violazioni deontologiche, si è, tuttavia, rilevato che la struttura del reato, prevedendo quale elemento necessario della fattispecie il nocumento, pone evidentemente una relazione di causa ed effetto tra l'infedeltà ai doveri professionali ed il nocumento, senza imporre che la violazione di tali doveri costituisca l'unica causa, esclusiva del nocumento, potendo evidentemente concorrere anche altre concause, indipendenti ed autonome tra loro, alla determinazione del pregiudizio subito dalla parte. (Sez. 6, n. 8617 del 30/01/2020, Rv. 278710-01, cit.).

Si è altresì chiarito, nella pronuncia da ultimo richiamata, che nell'ambito del rapporto professionale e durantvolgimento del procedimento giudiziario, tenuto conto delle diverse fasi in cui esso si articola, si possono individuare eventi pregiudizievoli per la parte assistita anche indipendenti dall'esito favorevole o sfavorevole del giudizio, potendo rilevare anche il mero ritardo della definizione del procedimento, o anche una semplice preclusione processuale conseguente alla scadenza di un termine che abbia reso impossibile per la parte allegare una prova 4a suo favore o comunque di esercitare una facoltà spettante alla stessa quale parte processuale, e potendo rientrare nella nozione di nocumento anche la c.d.

"perdita di chances", consistente nella perdita di una concreta occasione favorevole al conseguimento di un bene determinato o di un risultato positivo.

2.2. Venendo al caso in esame, va rilevato che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi appena richiamati.

Dalla ricostruzione della vicenda processuale, risulta che l'odierno ricorrente, nella sua qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di un procedimento penale relativo a fattispecie di abuso edilizio, aveva proposto opposizione al decreto penale di condanna, in considerazione della imminente emissione di un permesso in sanatoria; dopo avere dato rassicurazioni sul verosimile esito del processo e sulla superfluità della partecipazione degli assistiti alla prima udienza del 18/07/2019, egli aveva comunicato ai clienti che il processo era stato rinviato al 18/03/2020 in ragione dell'interlocuzione avuta con il Giudice, cui aveva fatto presente l'imminente concessione della sanatoria edilizia.

In data 13/03/2020 l'imputato aveva comunicato ai suoi assistiti che il processo era stato nuovamente rinviato a causa dell'allerta Covid.

Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] i due assistiti avevano ricevuto la notifica dell'ordine di esecuzione della pena con contestuale sospensione, venendo così a conoscenza della circostanza che il processo era stato definito con sentenza di condanna alla pena, non sospesa, di mesi uno di arresto ed euro quattromila di ammenda, divenuta definitiva in data 10/07/2020 in assenza di tempestiva impugnazione.

Dagli atti è emerso che il difensore non aveva partecipato alle udienze dibattimentali, nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati assistiti da difensori di ufficio, non aveva depositato la lista testimoniale e non aveva informato gli assistiti dell'esito del procedimento, né prospettato una eventuale impugnazione.

2.3. Alla luce della ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, sulla base della documentazione acquisita e degli screen-shot delle chat intercorse tra gli assistiti e l'imputato, richiamata dalla sentenza impugnata e non contestata in fatto dall'odierno ricorrente, entrambi i giudici hanno ritenuto, con motivazione immune da vizi, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del reato contestato.

La Corte di appello, in particolare, ha sottoposto a serio scrutinio le doglianze prospettate con l'atto di appello, che ha ritenuto in parte (quanto alle asserite interlocuzioni e rassicurazioni ricevute dal pubblico ministero di udienza a seguito delle quali si sarebbe allontanato dall'aula, pur inizialmente presente) sfornite di qualsivoglia riscontro, e dall'altro del tutto irrilevanti, quanto in particolare alle argomentazioni inerenti alla lamentata condotta 5deontologicamente non corretta e comunque poco collaborativa dei difensori di ufficio.

Non essendo revocabile in dubbio la violazione dei doveri professionali (neppure contestata, per vero, dall'odierno ricorrente) la Corte di appello, lungi dall'ipotizzare una mera negligenza professionale, ha sottolineato la cosciente e consapevole violazione di tali doveri, reiterata dall'imputato anche dopo che aveva avuto contezza dell'avvenuta celebrazione, in sua assenza, della prima udienza e idi conseguenza, piena rappresentazione del rischio che, in conseguenza di tali condotte, si verificasse un nocumento per i propri assistiti.

Nocumento che la Corte di appello ha individuato, diversamente da quanto assunto dal difensore, non solo nella mancata sospensione condizionale della pena, il cui riconoscimento, pur se concedibile di ufficio, il difensore avrebbe potuto e dovuto sollecitare, ma anche nell'omessa comunicazione tempestiva, costituente diretta conseguenza del suo consapevole disinteresse allo svolgimento del processo, della intervenuta condanna, con conseguente privazione dei suoi assistiti, destinatari di una imprevista e inattesa notifica dell'ordine di esecuzione della pena, della possibilità di valutare una eventuale impugnazione.

Né rileva, per quanto già chiarito, la prospettata negligenza dei difensori di ufficio, richiedendosi, ai fini della integrazione del reato, una relazione di causa ed effetto tra l'infedeltà ai doveri professionali ed il nocumento, ma non che la violazione di tali doveri costituisca l'unica causa, esclusiva del nocumento, potendo evidentemente concorrere anche altre concause, indipendenti ed autonome tra loro, alla determinazione del pregiudizio subito dalla parte.

4. Il terzo motivo è generico, oltre che manifestamente infondato.

Il ricorrente, infatti, omette di indicare quali passaggi della sentenza siano viziati sotto il profilo dedotto o quali motivi di appello sono stati in effetti pretermessi.

Sul punto, va ribadito che è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500).

Il dovere di motivazione della sentenza, pertanto, è adempiuto, ad opera del giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria l'analisi approfondita e l'esame dettagliato delle predette ed è sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni 6fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105).

Nel caso in esame, peraltro, la Corte di appello, come risulta da quanto riportato ai punti che precedono, ha fornito adeguata risposta alle doglianze prospettate dall'appellante, sia quanto all'elemento soggettivo del reato sia quanto al requisito del nocumento arrecato alle parti in conseguenza della violazione dei doveri professionali.

5. Il qpnirdn motivo è manifestamente infondato.

La censura muove dal presupposto della natura meramente omissiva delle condotte contestate, che risulta smentita sia dal capo di imputazione, in cui vi è espresso riferimento alle false informazioni fornite agli assistiti in ordine all'effettivo andamento del processo, sia dalla sentenza di primo grado, confermata dalla Corte di appello, nella parte in cui valorizza le indicazioni fuorvianti fornite dall'imputato in ordine alla sua partecipazione alle udienze, alle ragioni del rinvio, alle interlocuzioni con il Giudice.

In ogni caso, non è rinvenibile alcuna immutazione del fatto da parte della Corte di appello, le cui argomentazioni sono del tutto coerenti con i dati di fatto ricostruiti e già apprezzati dal primo giudice, laddove il riferimento alla scelta processuale di presentare opposizione nonostante la mancata verifica dell'effettivo rilascio di permesso in sanatoria, costituisce, come correttamente osservato dal Procuratore generale, una risposta precisa all'argomento speso dall'appellante e volto a prospettare, del tutto infondatamente, l'incidenza del comportamento degli assistiti nella gestione dell'incarico professionale.

6. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il P.Q.Mr.= 4 .

SET, 7g,7,:la"31/4n4W ThVITICION IO GIUD1 71 ARf6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a Cosenza il 11/12/1974 avverso la sentenza del 16/02/2026 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cosenza che aveva condannato, in sede di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 380 cod. pen.2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando quattro motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli articoli 43 e 380 cod. pen. per essere stato ritenuto sussistente il reato nonostante l'assenza dell'elemento soggettivo e del nocumento cagionato. Le argomentazioni dei giudici di merito dimostrano che l'elemento soggettivo del reato è stato desunto dalla ritenuta violazione dei doveri professionali, che si per sé non dimostra né la consapevolezza di arrecare un danno agli assistiti né una volontaria deviazione dai doveri di fedeltà professionale, essendo al più configurabile, nel caso in esame, una mera colpa di organizzazione o comunque negligenza e superficialità consistita nell'assenza da due udienze. Né l'elemento soggettivo può essere desunto dalla verifica, ex post, della inefficacia della strategia difensiva, consistita nella scelta di proporre tempestiva opposizione a decreto penale, sulla base della rappresentazione, da parte degli assistiti, dell'imminente rilascio di permesso di costruire in sanatoria, in realtà mai intervenuto. Difetta, inoltre, la prova del nocumento derivato agli assistiti. La Corte di appello, a fronte della totale assenza di motivazione sul punto nella sentenza di primo grado, richiamata per relationem, e della evidenza, innegabile alla luce degli atti, dell'impossibilità di un esito diverso dalla condanna nel processo a carico degli assistiti dell'imputato, ha ritenuto di individuare il nocumento nella mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che tuttavia non solo poteva essere concessa di ufficio dal giudice, ma poteva anche essere sollecitata dai difensori di ufficio che hanno rappresentato gli imputati nel corso del processo e che avrebbero dovuto anche informare gli assistiti sull'esito del procedimento. 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in ordine al nesso causale tra condotta e danno. Dagli atti relativi alla vicenda processuale che ha coinvolto le presunte persone offese si ricava che, stante il mancato rilascio di permesso in sanatoria, la loro condanna non era evitabile. La Corte di appello non spiega quale incidenza abbia avuto l'assenza del difensore di fiducia alle udienze rispetto all'esito sfavorevole del processo, non risultando dimostrato che un comportamento alternativo, corrispondente ai doveri professionali, avrebbe determinato un esito diverso, difettando qualsivoglia giudizio controfattuale sul punto.2 ,2.3. Con il terzo motivo è stata dedotto vizio di motivazione per avere la Corte di appello confermato la decisione del primo giudice limitandosi a rinviare per relationem alla sentenza di primo grado e omettendo di rispondere alle doglianze prospettate dall'appellante sia quanto all'elemento soggettivo del reato sia quanto al nocumento derivato dalla violazione dei doveri professionali, con ciò rendendo una motivazione meramente apparente. 2.4. Con il quarto motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione agli articoli 521 e 522 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Dal capo di imputazione, come anche dalla sentenza di primo grado, risulta che la condotta contestata al ricorrente era sostanzialmente omissiva, in quanto declinata in termini di astensione dalla partecipazione alle udienze dibattimentali, omesso deposito della lista testimoniale e omissione di qualsivoglia attività difensiva. La Corte di appello ha, invece, confermato l'affermazione di responsabilità valorizzando una condotta attiva, ovvero l'avere l'imputato presentato opposizione al decreto penale di condanna senza avere previamente verificato l'esistenza della sanatoria, così modificando radicalmente il nucleo fattuale dell'imputazione. 3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Con memoria del 11/06/2026, il difensore del ricorrente ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, ribadendo le argomentazioni spese con il ricorso originario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato e va rigettato. 2. Sono infondati il primo e secondo motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi. 2.1. Va premesso che il delitto di patrocinio infedele, previsto dall'art 380 cod. pen., è un reato a forma libera e si consuma attraverso qualsiasi azione od omissione idonea a produrre nocumento agli interessi della parte rappresentata, assistita o difesa e che costituisca, per il soggetto che la compie, una infedeltà ai doveri professionali. Sotto il profilo soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo generico, non essendo richiesto per la sua configurabilità che l'imputato si proponga un fine particolare, ma essendo sufficiente la coscienza e volontà di 3compiere un'azione o un'omissione contraria ai propri doveri professionali (Sez. 6, n. 4436 del 05/12/1975, dep. 06/04/1976, Rv. 133118-01 e Rv. 133119-01), non assumendo, di contro, rilievo la volontà specifica di nuocere alla parte (Sez. 6, n. 3785 del 02/03/1992, Rv. 189794-01). Il delitto di patrocinio infedele richiede, dunque, per il suo perfezionamento sia una condotta del patrocinatore irrispettosa dei doveri professionali stabiliti per fini di giustizia a tutela della parte assistita, sia un evento che implichi nocumento agli interessi di quest'ultima che, quale conseguenza della violazione dei doveri professionali, rappresenta l'evento del reato, inteso non necessariamente in senso civilistico quale danno patrimoniale, ma anche nel senso di mancato conseguimento di beni giuridici o di benefici, anche solo di ordine morale, che avrebbero potuto conseguire al corretto e leale esercizio del patrocinio legale o di vantaggi formanti oggetto di decisione assunte dal giudice nelle fasi intermedie o incidentali di una procedura (ex multis, Sez. 6, n. 8617 del 30/01/2020, Rv. 278710-01; Sez. 6, n. 2689 del 19/12/1995, P.M. in proc. Forti). In difetto di prova di tale nocumento, derivato all'assistito dal comportamento del patrocinatore, il reato non si configura, finanche quando sia accertata la dolosa astensione del difensore dall'attività processuale per la quale aveva ricevuto il mandato (Sez. 6, n. 26542 del 16/06/2015, Rv. 263919-01; Sez. 6, n. 29653 del 26/05/2011, Rv. 250551-01; Sez. 6, n. 31678 del 28/03/2008, Rv. 240645-01). Se è vero che il nocumento per poter assumere rilevanza deve essere conseguente alla violazione dei doveri professionali, non potendo evidentemente essere presi in considerazione effetti pregiudizievoli derivanti da ragioni diverse, eziologicamente non dipendenti dalle suddette violazioni deontologiche, si è, tuttavia, rilevato che la struttura del reato, prevedendo quale elemento necessario della fattispecie il nocumento, pone evidentemente una relazione di causa ed effetto tra l'infedeltà ai doveri professionali ed il nocumento, senza imporre che la violazione di tali doveri costituisca l'unica causa, esclusiva del nocumento, potendo evidentemente concorrere anche altre concause, indipendenti ed autonome tra loro, alla determinazione del pregiudizio subito dalla parte. (Sez. 6, n. 8617 del 30/01/2020, Rv. 278710-01, cit.). Si è altresì chiarito, nella pronuncia da ultimo richiamata, che nell'ambito del rapporto professionale e durantvolgimento del procedimento giudiziario, tenuto conto delle diverse fasi in cui esso si articola, si possono individuare eventi pregiudizievoli per la parte assistita anche indipendenti dall'esito favorevole o sfavorevole del giudizio, potendo rilevare anche il mero ritardo della definizione del procedimento, o anche una semplice preclusione processuale conseguente alla scadenza di un termine che abbia reso impossibile per la parte allegare una prova 4a suo favore o comunque di esercitare una facoltà spettante alla stessa quale parte processuale, e potendo rientrare nella nozione di nocumento anche la c.d. "perdita di chances", consistente nella perdita di una concreta occasione favorevole al conseguimento di un bene determinato o di un risultato positivo. 2.2. Venendo al caso in esame, va rilevato che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi appena richiamati. Dalla ricostruzione della vicenda processuale, risulta che l'odierno ricorrente, nella sua qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito di un procedimento penale relativo a fattispecie di abuso edilizio, aveva proposto opposizione al decreto penale di condanna, in considerazione della imminente emissione di un permesso in sanatoria; dopo avere dato rassicurazioni sul verosimile esito del processo e sulla superfluità della partecipazione degli assistiti alla prima udienza del 18/07/2019, egli aveva comunicato ai clienti che il processo era stato rinviato al 18/03/2020 in ragione dell'interlocuzione avuta con il Giudice, cui aveva fatto presente l'imminente concessione della sanatoria edilizia. In data 13/03/2020 l'imputato aveva comunicato ai suoi assistiti che il processo era stato nuovamente rinviato a causa dell'allerta Covid. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] i due assistiti avevano ricevuto la notifica dell'ordine di esecuzione della pena con contestuale sospensione, venendo così a conoscenza della circostanza che il processo era stato definito con sentenza di condanna alla pena, non sospesa, di mesi uno di arresto ed euro quattromila di ammenda, divenuta definitiva in data 10/07/2020 in assenza di tempestiva impugnazione. Dagli atti è emerso che il difensore non aveva partecipato alle udienze dibattimentali, nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati assistiti da difensori di ufficio, non aveva depositato la lista testimoniale e non aveva informato gli assistiti dell'esito del procedimento, né prospettato una eventuale impugnazione. 2.3. Alla luce della ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, sulla base della documentazione acquisita e degli screen-shot delle chat intercorse tra gli assistiti e l'imputato, richiamata dalla sentenza impugnata e non contestata in fatto dall'odierno ricorrente, entrambi i giudici hanno ritenuto, con motivazione immune da vizi, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del reato contestato. La Corte di appello, in particolare, ha sottoposto a serio scrutinio le doglianze prospettate con l'atto di appello, che ha ritenuto in parte (quanto alle asserite interlocuzioni e rassicurazioni ricevute dal pubblico ministero di udienza a seguito delle quali si sarebbe allontanato dall'aula, pur inizialmente presente) sfornite di qualsivoglia riscontro, e dall'altro del tutto irrilevanti, quanto in particolare alle argomentazioni inerenti alla lamentata condotta 5deontologicamente non corretta e comunque poco collaborativa dei difensori di ufficio. Non essendo revocabile in dubbio la violazione dei doveri professionali (neppure contestata, per vero, dall'odierno ricorrente) la Corte di appello, lungi dall'ipotizzare una mera negligenza professionale, ha sottolineato la cosciente e consapevole violazione di tali doveri, reiterata dall'imputato anche dopo che aveva avuto contezza dell'avvenuta celebrazione, in sua assenza, della prima udienza e idi conseguenza, piena rappresentazione del rischio che, in conseguenza di tali condotte, si verificasse un nocumento per i propri assistiti. Nocumento che la Corte di appello ha individuato, diversamente da quanto assunto dal difensore, non solo nella mancata sospensione condizionale della pena, il cui riconoscimento, pur se concedibile di ufficio, il difensore avrebbe potuto e dovuto sollecitare, ma anche nell'omessa comunicazione tempestiva, costituente diretta conseguenza del suo consapevole disinteresse allo svolgimento del processo, della intervenuta condanna, con conseguente privazione dei suoi assistiti, destinatari di una imprevista e inattesa notifica dell'ordine di esecuzione della pena, della possibilità di valutare una eventuale impugnazione. Né rileva, per quanto già chiarito, la prospettata negligenza dei difensori di ufficio, richiedendosi, ai fini della integrazione del reato, una relazione di causa ed effetto tra l'infedeltà ai doveri professionali ed il nocumento, ma non che la violazione di tali doveri costituisca l'unica causa, esclusiva del nocumento, potendo evidentemente concorrere anche altre concause, indipendenti ed autonome tra loro, alla determinazione del pregiudizio subito dalla parte. 4. Il terzo motivo è generico, oltre che manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, omette di indicare quali passaggi della sentenza siano viziati sotto il profilo dedotto o quali motivi di appello sono stati in effetti pretermessi. Sul punto, va ribadito che è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500). Il dovere di motivazione della sentenza, pertanto, è adempiuto, ad opera del giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria l'analisi approfondita e l'esame dettagliato delle predette ed è sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni 6fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105). Nel caso in esame, peraltro, la Corte di appello, come risulta da quanto riportato ai punti che precedono, ha fornito adeguata risposta alle doglianze prospettate dall'appellante, sia quanto all'elemento soggettivo del reato sia quanto al requisito del nocumento arrecato alle parti in conseguenza della violazione dei doveri professionali. 5. Il qpnirdn motivo è manifestamente infondato. La censura muove dal presupposto della natura meramente omissiva delle condotte contestate, che risulta smentita sia dal capo di imputazione, in cui vi è espresso riferimento alle false informazioni fornite agli assistiti in ordine all'effettivo andamento del processo, sia dalla sentenza di primo grado, confermata dalla Corte di appello, nella parte in cui valorizza le indicazioni fuorvianti fornite dall'imputato in ordine alla sua partecipazione alle udienze, alle ragioni del rinvio, alle interlocuzioni con il Giudice. In ogni caso, non è rinvenibile alcuna immutazione del fatto da parte della Corte di appello, le cui argomentazioni sono del tutto coerenti con i dati di fatto ricostruiti e già apprezzati dal primo giudice, laddove il riferimento alla scelta processuale di presentare opposizione nonostante la mancata verifica dell'effettivo rilascio di permesso in sanatoria, costituisce, come correttamente osservato dal Procuratore generale, una risposta precisa all'argomento speso dall'appellante e volto a prospettare, del tutto infondatamente, l'incidenza del comportamento degli assistiti nella gestione dell'incarico professionale. 6. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il P.Q.Mr.= 4 . SET, 7g,7,:la"31/4n4W ThVITICION IO GIUD1 71 ARf6
Sentenza Cassazione n. 32866/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris