CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00915/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di AOSTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Aosta, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. applicava la pena di legge a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato previsto dall'articolo 493 c. p.. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato con ricorso del proprio difensore lamentando carenze motivazionali e violazione di legge in relazione all'articolo 129 c.p.p. e 131 bis c.p.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti. Ed invero ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 2. I due motivi esulano dall'ambito dell'impugnabile poiché attengono a profili (valutazione del fatto ai fini della pronuncia dei provvedimenti ex art.129 c.p.p. e 131 bis c.p.) che non rientrano tra quelli consentiti. 3. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 3 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere stensore France co Fiori ente Paola [OSCURATO:PERSONA]