CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 dicembre 2024
Cassazione n. 17284/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per il ricorrente la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 22 luglio 2024 il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato l'istanza di appello presentata da [OSCURATO:PERSONA] - indagato in relazione ai reati degli art. 110 e 81 cpv cod. pen, 483 cod. pen., 76, comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000, 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 -, avverso il decreto del G.i.p. del Tribunale di Vallo della Lucania che aveva rigettato l'istanza di dissequestro della somma di euro 279.676,35, disposto in via preventiva e in funzione di confisca diretta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nonché in funzione di confisca per equivalente nei suoi confronti. 2. Il ricorrente eccepisce con il primo motivo la violazione di legge in ordine al fumus commissi delicti perché l'ordinanza si riferiva a fatti risalenti, al più tardi, alla fine del 2019; con il secondo la violazione di legge in ordine al periculum in mora perché l'ordinanza non aveva considerato la solida consistenza patrimoniale della società e l'incidenza della pandemia. Contesta la prognosi negativa sull'affidabilità, disancorata dagli atti processuali. Nella memoria ribadisce le difese svolte. [OSCURATO:PERSONA] 3. E' fondato il primo motivo di ricorso, ciò che solleva il Collegio dall'esame del secondo. [OSCURATO:PERSONA] è il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. che, nella prospettazione accusatoria, ha portato in compensazione l'inesistente credito di imposta di euro 279.676,35 relativo all'anno 2021, corrispondente alle spese sostenute per i corsi di formazione del suo personale dipendente (credito di imposta formazione 4.0 introdotto dalla legge 205 del 2017 e prorogato per le successive annualità) da parte della Tax and [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., amministrata di diritto da [OSCURATO:PERSONA] e di fatto da [OSCURATO:PERSONA], corsi mai effettuati. Nell'ordinanza è ricostruita la complessa indagine dei corsi di formazione fittizi per lucrare gli specifici crediti di imposta, ma non vi sono riferimenti individualizzati alla [OSCURATO:PERSONA], a eccezione di poche righe a pag. 37, relative alla "certa consapevolezza" da parte dell'Angelini della mancanza dei requisiti di legge per il godimento dei crediti di imposta. Non sono indicati atti processuali da cui è stata desunta tale conclusione che è rimasta quindi solo congetturale. La motivazione è apparente per cui si impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso, il 5 dicembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]