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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 20/1971

ECLI:IT:COST:1971:20
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato, tra l'altro, del delitto previsto dall'articolo 519, capoverso n. 1, del codice penale per essersi congiunto carnalmente con una fanciulla di tredici anni, il tribunale di Milano, con ordinanza del 5 dicembre 1969, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale - secondo cui non scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa minore di anni quattordici - in riferimento al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (art. 27, primo comma, della Costituzione).

Il giudice a quo, non condividendo le argomentazioni addotte da questa Corte nella sentenza di rigetto n. 107 del 1957, ritiene che l'art. 27, primo comma, della Carta, abbia attribuito valore costituzionale al principio nullum crimen sine culpa ed, inoltre, che l'età del soggetto passivo del delitto di violenza carnale presunta rappresenti un elemento costitutivo, anziché un presupposto, del reato.

Nessuna parte si è costituita in questa sede. : Questa Corte è chiamata a decidere se l'art. 539 del codice penale, secondo cui non scusa l'errore sull'età della persona offesa dal reato minore degli anni quattordici nel compimento dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, contrasti o meno con la norma costituzionale che sancisce il principio della personalità della responsabilità penale.

La questione sollevata è stata già dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 107 del 1957 e con l'ordinanza n. 22 del 1962.

Il preteso contrasto, ora nuovamente denunciato, non sussiste.

Occorre in primo luogo riconoscere che il soggetto attivo dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume ha realizzato una condotta materiale - nella specie "congiunzione carnale" - che, essendo posta in essere volontariamente, è con certezza riferibile all'autore del reato come fatto suo proprio.

Pertanto, anche nell'ipotesi prospettata, il soggetto viene a rispondere sempre ed esclusivamente per fatto proprio, e la norma che questo prevede è conforme al principio costituzionale invocato.

D'altro canto la disputa dottrinaria sulla diversa qualificazione giuridica da attribuirsi, nella teoria del reato, alla età della persona offesa, non influendo sulla riconosciuta riferibilità della condotta ipotizzata all'autore del delitto, appare irrilevante ai fini della soluzione della questione di costituzionalità sollevata.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Milano con ordinanza del 5 dicembre 1969.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato, tra l'altro, del delitto previsto dall'articolo 519, capoverso n. 1, del codice penale per essersi congiunto carnalmente con una fanciulla di tredici anni, il tribunale di Milano, con ordinanza del 5 dicembre 1969, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale - secondo cui non scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa minore di anni quattordici - in riferimento al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (art. 27, primo comma, della Costituzione). Il giudice a quo, non condividendo le argomentazioni addotte da questa Corte nella sentenza di rigetto n. 107 del 1957, ritiene che l'art. 27, primo comma, della Carta, abbia attribuito valore costituzionale al principio nullum crimen sine culpa ed, inoltre, che l'età del soggetto passivo del delitto di violenza carnale presunta rappresenti un elemento costitutivo, anziché un presupposto, del reato. Nessuna parte si è costituita in questa sede. : Questa Corte è chiamata a decidere se l'art. 539 del codice penale, secondo cui non scusa l'errore sull'età della persona offesa dal reato minore degli anni quattordici nel compimento dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume, contrasti o meno con la norma costituzionale che sancisce il principio della personalità della responsabilità penale. La questione sollevata è stata già dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 107 del 1957 e con l'ordinanza n. 22 del 1962. Il preteso contrasto, ora nuovamente denunciato, non sussiste. Occorre in primo luogo riconoscere che il soggetto attivo dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume ha realizzato una condotta materiale - nella specie "congiunzione carnale" - che, essendo posta in essere volontariamente, è con certezza riferibile all'autore del reato come fatto suo proprio. Pertanto, anche nell'ipotesi prospettata, il soggetto viene a rispondere sempre ed esclusivamente per fatto proprio, e la norma che questo prevede è conforme al principio costituzionale invocato. D'altro canto la disputa dottrinaria sulla diversa qualificazione giuridica da attribuirsi, nella teoria del reato, alla età della persona offesa, non influendo sulla riconosciuta riferibilità della condotta ipotizzata all'autore del delitto, appare irrilevante ai fini della soluzione della questione di costituzionalità sollevata. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Milano con ordinanza del 5 dicembre 1969. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte costituzionale n. 20/1971 — Fons Iuris — Fons Iuris