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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09450/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cancello il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cancello il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cancello il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cancello il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 27.2.2020 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la rideterminazione della pena per il Palladino e per l'inammissibilità degli altri ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Napoli, pronunciatasi quale giudice di rinvio a seguito dell'annullamento della precedente pronuncia disposto da questa Corte per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti degli odierni ricorrenti, la cui affermazione di responsabilità per reati in materia di stupefacenti era già passata in giudicato, ha condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, [OSCURATO:PERSONA] alla pena due anni e due mesi di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione ed C 1.000 di multa, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro anni e 20 giorni di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di cinque anni, sette mesi e dieci giorni di reclusione, nonché, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione.

Avverso il suddetto provvedimento gli imputati hanno proposto, per il tramite del rispettivo difensore, ricorso per cassazione il cui contenuto viene di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen..

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso congiunto con il quale lamentano con un unico motivo riferito al vizio di violazione di legge concernente l'art. 62 bis cod. pen. e il vizio motivazionale, che la Corte di appello si sia limitata a riconoscer loro le attenuanti generiche dichiarandole equivalenti alle contestate aggravanti, senza rendere alcuna motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento che era stato richiesto in termini di prevalenza, venendo meno al principio di congruità della pena rispetto al disvalore del fatto.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha affidato le proprie doglianze a due motivi.

3.1. Con il primo lamenta il diniego del riconoscimento della sospensione condizionale della pena rilevando come la menzione da parte della Corte di appello di condanne pronunciate nei suoi confronti fosse smentita dal certificato penale, prodotto anche in allegato al ricorso, attestante la propria condizione di incensuratezza, di cui peraltro fa contraddittoriamente menzione la stessa sentenza impugnata, lamentando il travisamento della prova

2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 53 L. 689/1981 e al vizio motivazionale, che malgrado avesse espressamente richiesto con l'atto di appello, prodotto in allegato al ricorso, la conversione della pena detentiva nella corrispondente sanzione sostitutiva evidenziando la ricorrenza tanto delle condizioni oggettive quanto di quelle soggettive previste dalla legge. ta Corte di appello aveva rigettato la richiesta senza rendere alcuna motivazione al riguardo.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi.

4.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 81 cod. pen. e al vizio di illogicità motivazionale, che la sentenza impugnata, nel disporre l'aumento della pena detentiva ai fini della continuazione rispetto al reato associativo, considerato come il più grave, avesse erroneamente quantificato i reati scopo nel numero di venticinque applicando l'aumento di 30 giorni per ciascuno di essi, pari a 25 mesi di reclusione.

Evidenzia come invece i capi di imputazione riferiti al delitto di cui all'art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990 siano ventiquattro, lamentando l'erronea quantificazione della pena.

4.2. Con il secondo motivo lamenta l'immotivata equiparazione tra la propria posizione e quella di [OSCURATO:PERSONA], rilevando come mentre a quest'ultimo, a differenza del Palladino per il quale la recidiva era soltanto aggravata, fosse stata applicata la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, nei confronti di entrambi le attenuanti generiche siano state dichiarate equivalenti rispetto alle contestate aggravanti.

Contesta pertanto la violazione dell'obbligo di una specifica motivazione che, nel caso di imputati nella medesima posizione processuale, impone, a fronte di differenti opzioni valutative, un rigoroso approfondimento al fine di evitare che si crei un'ingiustificata disparità di trattamento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dei due fratelli Houssari non può ritenersi ammissibile.

Risultando le dispiegate censure afferenti ad un profilo della regiudicanda che è riservato al solo apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non possono trovare ingresso in sede di legittimità le doglianze difensive che non evidenziano in ordine al contestato trattamento sanzionatorio alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria, a fronte del quale soltanto è consentito il ricorso innanzi a questa Corte (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596).

All'esito del riconoscimento nei confronti dei tre imputati delle attenuanti generiche, il giudizio di equivalenza risulta supportato per [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] da sufficiente e coerente motivazione, venendo messa in luce nella valutazione di complessiva adeguatezza della pena il contributo quanto mai assiduo e proficuo fornito da entrambi all'associazione criminosa di cui erano partecipi, mentre per [OSCURATO:PERSONA] osta in ogni caso, come correttamente rilevato dalla Corte distrettuale, all'applicabilità dell'invocato giudizio di prevalenza il divieto sancito dall'art. 69, quarto comma cod. pen. l'applicazione nei confronti dell'imputato della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati.

A ragione lamenta il ricorrente il vizio motivazionale in cui è incorsa la Corte di appello nel diniego della sospensione condizionale della pena.

Risultando, invero, dal certificato aggiornato del [OSCURATO:PERSONA] del prevenuto la mancanza di qualsiasi precedente a suo carico, manifestamente illogico deve ritenersi il riferimento ai precedenti penali del condannato su cui si fonda in via esclusiva il mancato accoglimento della richiesta difensiva.

Limitatamente a tale punto la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio.

Il secondo motivo, relativo alla la omessa pronuncia sulla richiesta di conversione della pena detentiva in pecuniaria, non può, invece, ritenersi ammissibile.

Nessuna rilevanza riveste la circostanza che la suddetta richiesta avesse costituito specifico motivo di appello atteso che non risultando che la medesima questione abbia costituito oggetto di doglianza del successivo ricorso per cassazione che ha portato all'annullamento della pronuncia resa dal giudice di appello, la questione deve ritenersi irreversibilmente preclusa.

Entra infatti in gioco in questo caso l'operatività delle preclusioni processuali prevista in materia di impugnazioni nel giudizio di legittimità dall'art. 609, primo comma cod. proc. pen. che, segnando il perimetro dei poteri di cognizione spettanti al giudice di legittimità, non può estendersi oltre i limiti dell'effetto devolutivo del ricorso e si riflettono necessariamente sul giudizio di rinvio.

L'ambito di cognizione del giudice del rinvio è delimitato dalla pronuncia di annullamento della Corte Suprema per effetto dei rilevati vizi motivazionali, senza che la natura di "giudizio chiuso" rivestita dalla fase del rinvio, nel quale cioè possono essere esaminati soltanto i profili che sono stati oggetto di annullamento o in connessione essenziale con la parte annullata, consenta pronunce che vadano al di là della traiettoria segnata.

3. Il ricorso del Palladino deve ritenersi inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Essendo stato l'imputato dichiarato responsabile con la sentenza di primo grado per tutti i reati ascrittigli e non essendo stata la suddetta pronuncia oggetto di impugnazione in ordine all'affermazione di colpevolezza, per essere stati i motivi di gravame circoscritti al solo trattamento sanzionatorio, corretto risulta l'aumento applicatogli ai fini della continuazione dal giudice del rinvio in venticinque mesi di reclusione: venticinque risultano infatti i reati fine indicati nell'imputazione ai capi 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 53, 54, 55, 56, 57 e

58. Il secondo motivo, compendiandosi in censure su una pretesa disparità di trattamento con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] cui a differenza del ricorrente era stata applicata l'aggravante di cui all'art. 99 quarto comma cod. pen., è all'evidenza generico.

Oltre al fatto che nei confronti di entrambi le attenuanti generiche vengono riconosciute con giudizio di equivalenza con le contestate aggravanti, non vengono indicati gli elementi di perfetta sovrapponibilità della propria posizione a quella del coimputato con la specificità che il motivo di impugnazione necessariamente richiede, nulla essendo stato dedotto in ordine ai reati, né in relazione al titolo né al numero, per i quali il coimputato è stato condannato.

Va in ogni caso ribadita, alla luce del principio sancito dall'art. 27 Cost. secondo il quale il trattamento penale è personale, l'inammissibilità delle questioni con le quali si lamenta la disparità di pena avendo questa Corte già affermato che, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015 - dep. 30/06/2015, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 264020).

4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla concedibilità della sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto, risultando il ricorso inammissibile nel resto.

All'inammissibilità delle impugnative degli altri ricorrenti segue la condanna di ognuno di essi al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla applicabilità della sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cancello il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cancello il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cancello il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cancello il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 27.2.2020 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la rideterminazione della pena per il Palladino e per l'inammissibilità degli altri ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Napoli, pronunciatasi quale giudice di rinvio a seguito dell'annullamento della precedente pronuncia disposto da questa Corte per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti degli odierni ricorrenti, la cui affermazione di responsabilità per reati in materia di stupefacenti era già passata in giudicato, ha condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, [OSCURATO:PERSONA] alla pena due anni e due mesi di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione ed C 1.000 di multa, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro anni e 20 giorni di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di cinque anni, sette mesi e dieci giorni di reclusione, nonché, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione. Avverso il suddetto provvedimento gli imputati hanno proposto, per il tramite del rispettivo difensore, ricorso per cassazione il cui contenuto viene di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso congiunto con il quale lamentano con un unico motivo riferito al vizio di violazione di legge concernente l'art. 62 bis cod. pen. e il vizio motivazionale, che la Corte di appello si sia limitata a riconoscer loro le attenuanti generiche dichiarandole equivalenti alle contestate aggravanti, senza rendere alcuna motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento che era stato richiesto in termini di prevalenza, venendo meno al principio di congruità della pena rispetto al disvalore del fatto. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha affidato le proprie doglianze a due motivi. 3.1. Con il primo lamenta il diniego del riconoscimento della sospensione condizionale della pena rilevando come la menzione da parte della Corte di appello di condanne pronunciate nei suoi confronti fosse smentita dal certificato penale, prodotto anche in allegato al ricorso, attestante la propria condizione di incensuratezza, di cui peraltro fa contraddittoriamente menzione la stessa sentenza impugnata, lamentando il travisamento della prova 2.2. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 53 L. 689/1981 e al vizio motivazionale, che malgrado avesse espressamente richiesto con l'atto di appello, prodotto in allegato al ricorso, la conversione della pena detentiva nella corrispondente sanzione sostitutiva evidenziando la ricorrenza tanto delle condizioni oggettive quanto di quelle soggettive previste dalla legge. ta Corte di appello aveva rigettato la richiesta senza rendere alcuna motivazione al riguardo. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi. 4.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 81 cod. pen. e al vizio di illogicità motivazionale, che la sentenza impugnata, nel disporre l'aumento della pena detentiva ai fini della continuazione rispetto al reato associativo, considerato come il più grave, avesse erroneamente quantificato i reati scopo nel numero di venticinque applicando l'aumento di 30 giorni per ciascuno di essi, pari a 25 mesi di reclusione. Evidenzia come invece i capi di imputazione riferiti al delitto di cui all'art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990 siano ventiquattro, lamentando l'erronea quantificazione della pena. 4.2. Con il secondo motivo lamenta l'immotivata equiparazione tra la propria posizione e quella di [OSCURATO:PERSONA], rilevando come mentre a quest'ultimo, a differenza del Palladino per il quale la recidiva era soltanto aggravata, fosse stata applicata la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, nei confronti di entrambi le attenuanti generiche siano state dichiarate equivalenti rispetto alle contestate aggravanti. Contesta pertanto la violazione dell'obbligo di una specifica motivazione che, nel caso di imputati nella medesima posizione processuale, impone, a fronte di differenti opzioni valutative, un rigoroso approfondimento al fine di evitare che si crei un'ingiustificata disparità di trattamento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dei due fratelli Houssari non può ritenersi ammissibile. Risultando le dispiegate censure afferenti ad un profilo della regiudicanda che è riservato al solo apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non possono trovare ingresso in sede di legittimità le doglianze difensive che non evidenziano in ordine al contestato trattamento sanzionatorio alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria, a fronte del quale soltanto è consentito il ricorso innanzi a questa Corte (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596). All'esito del riconoscimento nei confronti dei tre imputati delle attenuanti generiche, il giudizio di equivalenza risulta supportato per [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] da sufficiente e coerente motivazione, venendo messa in luce nella valutazione di complessiva adeguatezza della pena il contributo quanto mai assiduo e proficuo fornito da entrambi all'associazione criminosa di cui erano partecipi, mentre per [OSCURATO:PERSONA] osta in ogni caso, come correttamente rilevato dalla Corte distrettuale, all'applicabilità dell'invocato giudizio di prevalenza il divieto sancito dall'art. 69, quarto comma cod. pen. l'applicazione nei confronti dell'imputato della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati. A ragione lamenta il ricorrente il vizio motivazionale in cui è incorsa la Corte di appello nel diniego della sospensione condizionale della pena. Risultando, invero, dal certificato aggiornato del [OSCURATO:PERSONA] del prevenuto la mancanza di qualsiasi precedente a suo carico, manifestamente illogico deve ritenersi il riferimento ai precedenti penali del condannato su cui si fonda in via esclusiva il mancato accoglimento della richiesta difensiva. Limitatamente a tale punto la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio. Il secondo motivo, relativo alla la omessa pronuncia sulla richiesta di conversione della pena detentiva in pecuniaria, non può, invece, ritenersi ammissibile. Nessuna rilevanza riveste la circostanza che la suddetta richiesta avesse costituito specifico motivo di appello atteso che non risultando che la medesima questione abbia costituito oggetto di doglianza del successivo ricorso per cassazione che ha portato all'annullamento della pronuncia resa dal giudice di appello, la questione deve ritenersi irreversibilmente preclusa. Entra infatti in gioco in questo caso l'operatività delle preclusioni processuali prevista in materia di impugnazioni nel giudizio di legittimità dall'art. 609, primo comma cod. proc. pen. che, segnando il perimetro dei poteri di cognizione spettanti al giudice di legittimità, non può estendersi oltre i limiti dell'effetto devolutivo del ricorso e si riflettono necessariamente sul giudizio di rinvio. L'ambito di cognizione del giudice del rinvio è delimitato dalla pronuncia di annullamento della Corte Suprema per effetto dei rilevati vizi motivazionali, senza che la natura di "giudizio chiuso" rivestita dalla fase del rinvio, nel quale cioè possono essere esaminati soltanto i profili che sono stati oggetto di annullamento o in connessione essenziale con la parte annullata, consenta pronunce che vadano al di là della traiettoria segnata. 3. Il ricorso del Palladino deve ritenersi inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato. Essendo stato l'imputato dichiarato responsabile con la sentenza di primo grado per tutti i reati ascrittigli e non essendo stata la suddetta pronuncia oggetto di impugnazione in ordine all'affermazione di colpevolezza, per essere stati i motivi di gravame circoscritti al solo trattamento sanzionatorio, corretto risulta l'aumento applicatogli ai fini della continuazione dal giudice del rinvio in venticinque mesi di reclusione: venticinque risultano infatti i reati fine indicati nell'imputazione ai capi 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 53, 54, 55, 56, 57 e 58. Il secondo motivo, compendiandosi in censure su una pretesa disparità di trattamento con il coimputato [OSCURATO:PERSONA] cui a differenza del ricorrente era stata applicata l'aggravante di cui all'art. 99 quarto comma cod. pen., è all'evidenza generico. Oltre al fatto che nei confronti di entrambi le attenuanti generiche vengono riconosciute con giudizio di equivalenza con le contestate aggravanti, non vengono indicati gli elementi di perfetta sovrapponibilità della propria posizione a quella del coimputato con la specificità che il motivo di impugnazione necessariamente richiede, nulla essendo stato dedotto in ordine ai reati, né in relazione al titolo né al numero, per i quali il coimputato è stato condannato. Va in ogni caso ribadita, alla luce del principio sancito dall'art. 27 Cost. secondo il quale il trattamento penale è personale, l'inammissibilità delle questioni con le quali si lamenta la disparità di pena avendo questa Corte già affermato che, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015 - dep. 30/06/2015, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 264020). 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla concedibilità della sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto, risultando il ricorso inammissibile nel resto. All'inammissibilità delle impugnative degli altri ricorrenti segue la condanna di ognuno di essi al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla applicabilità della sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in
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